Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Daniele Colucci Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 16.05.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2925/23 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del procuratore speciale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Falco, presso il cui studio Parte_2
elettivamente domicilia in Napoli alla via Egiziaca a Pizzofalcone n. 87;
Appellante
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti con atto del notaio Per_1
in data 22 marzo 2024, rep. 37875, racc. 7313, dagli avv.ti Giulio Peco e Ida
[...]
Verrengia, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Napoli alla via Alcide CP_1
De Gasperi n. 55;
Appellato
E
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questa Corte depositato il 28.11.2023, l'appellante impugnava la sentenza n.
4764 del 2023, con la quale il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord aveva così statuito: “1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'inesistenza del diritto ad agire in via esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 028 2023 90016590 68/000 con riferimento alla cartella n. 02820060001445689000 2) Condanna al pagamento Parte_1 di € 1.300,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.”
In particolare, sosteneva che la cartella di pagamento n. 02820060001445689000 era stata notificata in data 29.05.2006 mentre il relativo avviso di pagamento n.
02820159021313655000 in data 23.10.2015, per cui all'epoca di ricezione dell'atto di intimazione impugnato, avvenuta il 23.03.2023, il termine decennale di prescrizione non era decorso.
Aggiungeva che alla luce delle doglianze, la sentenza impugnata era errata anche nella parte in cui aveva condannato l' al pagamento delle spese di Parte_1
lite.
CP_
non si costituiva in giudizio, mentre l' chiedeva: “a. in via pregiudiziale, CP_2 dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' quanto alle domande riferite ad CP_1 attività di competenza dell' ; b. dichiarare inammissibile e respingere Parte_1
il ricorso in primo grado;
c. in via subordinata dichiarare dovuta, a titolo di contributi non versati per gli anni dal 2000 al 2002, la somma portata dal ruolo impugnato o la minor somma che all' per il tramite dell'Agente della riscossione detta somma, oltre agli CP_1
ulteriori accessori maturati e maturandi fino al saldo;
d. in via istruttoria ordinare all' ai sensi dell'art. 213 c.p.c. di depositare in giudizio tutta la Parte_1
documentazione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento in contestazione e all'attività successivamente compiuta nei confronti e di parte ricorrente, ivi compresi gli atti interruttivi della prescrizione;
B. con vittoria di spese e onorari di causa, del primo e secondo grado”.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Va, preliminarmente, dichiarata inammissibile la censura dell' sulla sua carenza di CP_1
CP_ legittimazione passiva, posto che sul punto il primo giudice statuiva: “L' è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio”, per cui l'eccezione poteva veicolare in questo grado solo attraverso un appello, principale o incidentale.
, con il ricorso di primo grado, impugnava l'intimazione di pagamento n. 028 CP_2
2023 90016590 68/000, ricevuta in data 24.03.2023, relativa, tra l'altro, alla cartella n.
02820060001445689000, avente ad oggetto contributi per gli anni 2000/2002, notificata in data 29.05.2006, e proponeva un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., eccependo il decorso della prescrizione.
Il primo giudice accoglieva la domanda e la Corte condivide l'assunto.
Dalla data di notifica della cartella (29.05.2006) non risultano idonei atti interruttivi del termine quinquennale e quelli successivi - del 23.10.2015 e del 23.03.2023 - intervenivano quando la prescrizione era già maturata.
L'affermazione è del resto conforme all'insegnamento di legittimità (Cass. SSUU n°
23397/16), secondo cui la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la CP_1
cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. CP_1
78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).
Inoltre, con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, va rilevato che la Suprema Corte, con ordinanza n. 11335/19, ha ribadito che, in linea con il principio affermato dalle SSUU con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 “In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell quale nuovo Parte_1
concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione;
pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dall'art. 3 della I. n. 335 del
1995 invece che la regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del
04/12/2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno all'amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 19/06/2009)”.
Né a diversa conclusione può giungersi avendo riguardo alle norme dell'art. 19 e dell'art. 20, comma VI, del d.lgs. 112/1999 (quest'ultima, in particolare, nel prevedere che “L'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre
a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere”, costituirebbe, ad avviso dell'appellante, significativa conferma della durata decennale del termine prescrizionale di cui si discute).
Nella ordinanza sopra detta, n. 11335 del 2019, la Suprema Corte ha altresì ribadito che “non assume rilievo il richiamo all'art. 20 comma 6 del d.lgs n. 112 del 1999, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Sez.
U.n. 23397 del 17/11/2016, Cass. n. 31352 del 04/12/2018)”.
La Corte ritiene non fondato anche il motivo di appello sulla condanna al pagamento delle spese di primo grado nei confronti del , peraltro posto in via consequenziale CP_2 all'accoglimento delle argomentazioni di merito.
In ogni caso, deve rilevarsi che la controversia nasceva dall'impugnazione di un atto emesso dal concessionario, quando era già emerso il consolidamento giurisprudenziale in ordine all'applicazione del termine quinquennale di prescrizione.
Le spese del grado vanno compensate, tenuto conto della posizione processuale assunta dalla parte appellata costituita.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
compensa le spese del grado. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Napoli, 16.05.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente