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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/12/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2252/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Arusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2252/2025 con OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MEZZETTI STEFANIA e dell'avv.
ATTORE/I contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. GIAN- CP_1 C.F._2 NETTI VERUSCA e dell'avv.
CONVENUTO/I
In data 11 Dicembre 2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate in pct in data 24/11-1/12 2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente così conclude: Si insiste quindi affinchè il Tribunale di Livorno, vista la le- gittimità delle domande proposte dal Sig. nel presente procedimento, ri- Controparte_2 sultando occupante sine titulo dell'immobile sito a Cerreto Guidi (FI), CP_1
Piazza Guido Rossa, 4, pur considerata l'avvenuta restituzione dell'immobile in data
1 24.10.2025, voglia condannare la resistente al pagamento delle spese e di compensi di lite, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Parte resistente così conclude: venga respinta la richiesta di indennità di occupazione stan- te la tempestività della restituzione dell'immobile e venga dichiarata la cessazione della materia del contendere e compensate integralmente le spese e competenze di causa tenuto conto della buona fede della Sig.ra la quale ha rilasciato l'immobile non appena CP_1 ha potuto e comunque prima della ricezione dell'atto giudiziario.
₪₪₪
In primis si evidenzia che l'immobile è stato rilasciato dalla ricorrente in data 24 Ottobre
2025, ( vedasi doc. 2 in atti e PEC del 21/10/2025 doc. 3), pertanto deve dichiararsi cessata materia del contendere.
In relazione alla domanda cautelare oggi assorbita dalla pronuncia di merito, non esisteva al momento dell'introduzione del giudizio cautelare il pericolo in mora, essendo il ricorrente all'epoca alloggiato presso i genitori.
Quanto alle spese esse debbono compensarsi, tenuto conto che la convenuta ha rilasciato l'immobile dopo solo un mese dal provvedimento del Tribunale in sede di sentenza non de- finitiva di separazione e dopo un mese dall'introduzione del presente giudizio, tempo del tutto fisiologico per effettuare un trasloco, e tenuto altresì conto della soccombnenza in se- de cautelare del ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Spese compensate.
Così deciso in data 17 dicembre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Francesca Arusa
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Arusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2252/2025 con OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MEZZETTI STEFANIA e dell'avv.
ATTORE/I contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. GIAN- CP_1 C.F._2 NETTI VERUSCA e dell'avv.
CONVENUTO/I
In data 11 Dicembre 2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate in pct in data 24/11-1/12 2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente così conclude: Si insiste quindi affinchè il Tribunale di Livorno, vista la le- gittimità delle domande proposte dal Sig. nel presente procedimento, ri- Controparte_2 sultando occupante sine titulo dell'immobile sito a Cerreto Guidi (FI), CP_1
Piazza Guido Rossa, 4, pur considerata l'avvenuta restituzione dell'immobile in data
1 24.10.2025, voglia condannare la resistente al pagamento delle spese e di compensi di lite, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Parte resistente così conclude: venga respinta la richiesta di indennità di occupazione stan- te la tempestività della restituzione dell'immobile e venga dichiarata la cessazione della materia del contendere e compensate integralmente le spese e competenze di causa tenuto conto della buona fede della Sig.ra la quale ha rilasciato l'immobile non appena CP_1 ha potuto e comunque prima della ricezione dell'atto giudiziario.
₪₪₪
In primis si evidenzia che l'immobile è stato rilasciato dalla ricorrente in data 24 Ottobre
2025, ( vedasi doc. 2 in atti e PEC del 21/10/2025 doc. 3), pertanto deve dichiararsi cessata materia del contendere.
In relazione alla domanda cautelare oggi assorbita dalla pronuncia di merito, non esisteva al momento dell'introduzione del giudizio cautelare il pericolo in mora, essendo il ricorrente all'epoca alloggiato presso i genitori.
Quanto alle spese esse debbono compensarsi, tenuto conto che la convenuta ha rilasciato l'immobile dopo solo un mese dal provvedimento del Tribunale in sede di sentenza non de- finitiva di separazione e dopo un mese dall'introduzione del presente giudizio, tempo del tutto fisiologico per effettuare un trasloco, e tenuto altresì conto della soccombnenza in se- de cautelare del ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Spese compensate.
Così deciso in data 17 dicembre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Francesca Arusa
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