TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 13/11/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 207/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IN OS ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 207/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Massai, elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Torrita di Siena (SI), Loc. Foenna, n. 10, PARTE ATTRICE
contro rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Zurlo e dall'Avv. Andrea Controparte_1
Ornati, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in La Spezia, Via Paolo Emilio Taviani, n. 170, PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio proponendo opposizione al Parte_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1057/2023 emesso in data 23.11.2023 dal Tribunale di Arezzo, con il quale è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 22.137,93, oltre interessi come da domanda, spese e compensi, sulla base del contratto di finanziamento personale n. 20220017571830 stipulato con ME Banca S.p.A., originaria titolare del credito.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha dedotto che non è stata rispettata la condizione di procedibilità stabilita all'art. 21 del contratto di finanziamento, nel quale è disposto che prima di azionare in sede giudiziale una controversia, occorre adire un organismo indipendente (Arbitro Bancario Finanziario ABF, o un Organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia) per esperire il tentativo di conciliazione al fine di raggiungere un accordo. Ha rilevato la nullità delle clausole 19 e 20 del contratto di finanziamento per violazione degli artt. 1341 e pagina 1 di 9 1342 c.c., evidenziando che la firma del contratto è avvenuta on line, tramite il c.d. “point and click”, modalità con la quale è impossibile provare che vi sia stata l'approvazione in forma specifica di tali clausole. Parte attrice ha eccepito la vessatorietà ex art. 33 e ss. Cos. Cons. delle clausole 19 (“Penale per ritardato pagamento”) e 20 (“Decadenza dal beneficio del termine e interessi di mora”) del contratto di finanziamento poiché prevedono da un lato che la società mutuante possa dichiarare la decadenza dal beneficio del termine al ricorrere di un minimo inadempimento e dall'altro lato prevedono penali e interessi di mora spropositati come conseguenza di un parziale e minimo inadempimento. Parte opponente ha dedotto che la vessatorietà ed abusività delle richiamate clausole comporta la nullità parziale del contratto, relativamente alle sole clausole invalide.
Sulla base di tali allegazioni parte attrice ha spiegato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: Piaccia all'cc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- Preliminarmente Voglia accertare e dichiarare la mancanza della condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria così come convenuta e disciplinata contrattualmente dall'Art. 21 delle condizioni generali del contratto e quindi di non aver preventivamente esperito il tentativo di conciliazione attraverso un organismo autonomo. Nel merito:
- non concedere e quindi rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 105/2023 del 24/11/2023 (R.G. n. 2504/2023), NON provvisoriamente esecutivo, emesso in data 24/11/2021 dal Tribunale di Arezzo, dalla Dott.ssa Leila Nadir Sersale, notificato a mezzo del servizio postale in data il 11.12.2023, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta e di pronta soluzione e stante l'evidente sussistenza di gravi motivi;
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Arezzo n. 105/2023 non esecutivo;
- accertare la nullità parziale del contratto di finanziamento e per l'effetto, domandare solo il capitale finanziato e riconoscere alle parti opponenti la conservazione del diritto del termine;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi dei quali la presente difesa si dichiara antistataria e chiede la distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c.”.
Si è costituita in giudizio rilevando che, a seguito del contratto di cessione Controparte_1 stipulato nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del TUB, in relazione al quale gli obblighi pubblicitari sono stati assolti mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il credito vantato nei confronti di parte opponente è stato oggetto di cessione, ma che l'odierna opposta è subentrata solo nelle posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione e non nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, affermando così il proprio difetto di legittimazione in ordine ad eventuali domande volte a far dichiarare presunte patologie del rapporto contrattuale. Parte convenuta ha rilevato che la presente causa è soggetta al preventivo esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 D. Lgs. 28/2010 come condizione di procedibilità, e riguardo all'eccepita improcedibilità della domanda monitoria sollevata sulla base della clausola n. 21 del contratto di finanziamento, ha dedotto che la pagina 2 di 9 disciplina relativa alla risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria non è applicabile alla non essendo una Banca o un intermediario finanziario iscritto nell'elenco Controparte_1 di cui all'art. 106 TUB, bensì una società di cartolarizzazione. Parte opposta ha eccepito la genericità e l'infondatezza della doglianza avversaria sull'asserita nullità delle clausole 19 e 20 per violazione dell'art. 1341 e 1342 c.c., rilevando che sono state sottoscritte con firma elettronica avanzata;
ha rilevato che le clausole 19 e 20 non possono ritenersi vessatorie, essendo state redatte in modo chiaro e non determinando uno squilibrio contrattuale. Quanto alla clausola 20 del contratto di finanziamento, parte opposta ha rilevato che debba qualificarsi come clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. e in quanto tale non è ricompresa nell'elenco tassativo contenuto nell'art. 1341 c.c. in materia di clausole vessatorie;
inoltre, ha evidenziato che nel caso di specie la decadenza dal beneficio del termine è stata legittimamente dichiarata a seguito del perdurare dell'inadempimento (doc. 5 opposta - lettera dell'11.04.2022).
Sulla base di tali allegazioni, parte convenuta ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, nel merito,
- concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1057/2023 del 24/11/2023 RG n. 2504/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
- Concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione;
Controparte_1
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1057/2023 del 24/11/2023 RG n. 2504/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in Parte_1 favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_1 all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 30.10.2024 il Tribunale ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, rilevata la mancata instaurazione del procedimento di mediazione previsto ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, ha assegnato alle parti termine al fine di presentare la domanda di mediazione.
Verificato l'esito negativo della mediazione, la causa è stata istruita documentalmente e, depositate dalle parti note scritte in sostituzione dell'udienza, è stata trattenuta in decisione in data 22.10.2025 ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
Preliminarmente, per quanto concerne l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione in violazione dell'art. 21 del contratto di finanziamento eccepita dall'opponente, occorre rilevare che tale clausola non impone alla parte mutuante di esperire il tentativo di mediazione prima del deposito del ricorso monitorio e d'altra parte l'art. 5 bis d.lgs 28/2010 dispone che “1. Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima pagina 3 di 9 udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
Nel caso di specie il procedimento di mediazione si è svolto e si concluso con esito negativo (cfr. verbale udienza 20.02.2025).
L'eccezione deve pertanto essere disattesa.
Nel merito, giova innanzitutto rammentare che, in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. si apre un giudizio di cognizione governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: dimostrata, sulla base della prova del titolo, la nascita del credito, esso si presume ancora esistente fino a quando il debitore dimostri di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero dimostri gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa.
Tanto premesso, si osserva che il presente giudizio ha ad oggetto il credito di € 22.137,93 vantato da nei confronti di a titolo di saldo debitore del contratto di Controparte_1 Parte_1 finanziamento personale n. 20220017571830 stipulato originariamente con ME Banca S.p.A. e prodotto in giudizio.
Parte opponente ha innanzitutto lamentato la nullità delle clausole 19 e 20 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, per violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Nella prospettiva dello le clausole 19 e 20 non sarebbero state specificamente approvate per Parte_1 iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. poiché, trattandosi di un contratto concluso on line, non risulterebbe la specifica sottoscrizione di tali clausole attraverso il sistema del c.d. “point and click”.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c. “non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a pagina 4 di 9 carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”; in base all'art. 1342 c.c. “Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.”
Nel caso di specie, a pagina 7 del contratto di finanziamento (cfr. pag. 12 doc. 3 opponente), emerge che l'odierna parte opponente ha specificamente sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. alcune clausole contenute nelle condizioni generali, tra le quali è compresa la “19) Penale per ritardato pagamento” e la “20) Decadenza dal beneficio del termine e interessi di mora”.
Nell'ambito della clausola contrattuale nella quale tali clausole sono indicate, insieme ad altre, per esser specificamente approvate ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le stesse clausole sono richiamate mediante il rinvio al loro numero d'ordine con relativa rubrica.
Le clausole in questione devono pertanto ritenersi specificamente approvate in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale “Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato la validità della clausola di tacita proroga apposta in calce al contratto d'installazione di apparecchi per gioco lecito in quanto, seppur oggetto di un richiamo cumulativo, risultava evidenziata mediante una indicazione sommaria del contenuto riferito alla "durata dell'accordo")” (Cass. 4126/24).
Contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, non può neppure ravvisarsi la mancata sottoscrizione delle clausole in questione, per non essere stato provato il c.d. “point and click”, posto che, per un verso, parte opponente non contesta le modalità di sottoscrizione dell'intero contratto, bensì mette in dubbio solamente la regolarità della sottoscrizione di tali clausole, sebbene la modalità di sottoscrizione sia la medesima con la conseguenza che evidentemente non può essere ritenuta valida quando riferita all'intero contratto e inesistente quando riferita all'approvazione delle clausole vessatorie;
per altro verso, non risulta che il contratto di finanziamento e i contratti accessori siano stati stipulati online, trattandosi invece di documenti elettronici firmati mediante firma elettronica avanzata (FEA).
Invero, dal rettangolo a pag. 12 del doc. 3 opponente in cui è apposta la firma “Digitally signed by: Date: 2019.03.07 13:17:04 CET- Reason: Approvazione Specifica”, e Parte_1 dalla lettura della documentazione allegata al contratto si ricava il certificato del firmatario, e risulta che la firma digitale è stata verificata ed è certificata da InfoCert SpA. (pagg. 1 - 4 doc. 3 opponente). pagina 5 di 9 Parte attrice ha poi dedotto l'abusività delle clausole 19 e 20 del contratto di finanziamento, poiché formulate in violazione della disciplina consumeristica.
Ad avviso dell'opponente, dovrebbe ravvisarsi la vessatorietà ex artt. 33 e ss. del Codice del Consumo di tali clausole, posto che realizzerebbero un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, prevedendo, per un verso, la possibilità per il creditore, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento pattuiti, di esigere senza preavviso oltre agli importi per le mensilità scadute ed impagate anche una penale dell'8% calcolata sugli importi stessi (clausola 19) e, per l'altro verso, con l'invio di una raccomandata e senza preventiva messa in mora, la possibilità di dichiarare il cliente decaduto dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento alla scadenza di almeno due rate o dell'ultima del piano di rimborso per un periodo superiore a due mesi, addebitando, oltre a quanto dovuto per obbligazioni scadute ed impagate, anche il capitale residuo risultante dovuto maggiorato di una penale del 10%, ed eventuali interessi di mora al tasso pari al 14,60% annuo (clausola 20).
Al riguardo, occorre evidenziare che è pacifico che l'attore sia qualificabile consumatore, con la conseguenza che risulta applicabile al caso di specie la disciplina prevista dal Codice del Consumo.
L'art. 33 del Codice del Consumo prescrive per quanto di interesse al primo comma che: “Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” e al secondo che “Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di… b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
.. f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”
…t)sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”.
L'art. 34 sull'accertamento della vessatorietà delle clausole dispone che: “
1. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'unione europea o l'unione europea.
4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.
5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.” pagina 6 di 9 Orbene, venendo al contratto oggetto di causa, la clausola 20 dispone che: “ME, mediante invio di lettera raccomandata e senza preventiva messa in mora, può dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento alla scadenza di almeno due rate o dell'ultima del piano di rimborso per un periodo superiore a due mesi. Resta inteso che il pagamento tardivo successivo alla dichiarazione di decadenza, anche se accettato, non rimette in termini il Cliente. Il Cliente e/o i suoi aventi causa sono tenuti a pagare immediatamente in unica soluzione, oltre a quanto dovuto per obbligazioni scadute ed impagate, anche il capitale residuo risultante dovuto, maggiorato di una penale del 10%. In caso di ritardo nel pagamento delle somme indicate nella lettera di decadenza dal beneficio del termine, ME può addebitare sulle stesse un interesse di mora nella misura indicata nel frontespizio del Contratto denominato Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori nella sezione 3.1 tra i Costi in caso di ritardato pagamento.”
Parte opponente ha dedotto che detta clausola sarebbe vessatoria in quanto consente la risoluzione del contratto nell'ipotesi di non pagamento di sole due rate o dell'ultima del piano di rimborso per un periodo superiore a due mesi, e per la previsione di penale e interessi di mora spropositati.
Quanto alla clausola 19 del contratto di finanziamento, in base alla quale “Tardare con i pagamenti può comportare gravi conseguenze per il Cliente (ad esempio la vendita forzata di beni). In tali casi quest'ultimo corre il rischio di essere segnalato in Banche Dati pubbliche e private e Sistemi di Informazioni Creditizie che possono rendere più difficile l'ottenimento del credito. Nei casi in cui il Cliente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, ME ha diritto di esigere senza preavviso oltre agli importi per mensilità scadute ed impagate, una penale dell'8% calcolata sugli importi stessi. In caso di ritardo nei pagamenti sarà richiesto al Cliente di rimborsare il finanziamento tramite bollettini di conto corrente postale. Contestualmente le opzioni di AM TA e saranno Parte_2 temporaneamente sospese fino alla risoluzione dello stato di inadempimento. In tutti i casi di reiterato e grave ritardo nei pagamenti, ME si riserva la possibilità di far cessare in via definitiva la facoltà del Cliente di esercitare le opzioni di AM TA e Salto TA”, parte opponente ne contesta la vessatorietà per la presenza della penale sproporzionata ivi individuata.
Con riguardo alla clausola 20, laddove disciplina le condizioni al ricorrere delle quali può essere dichiarata la decadenza dal beneficio del termine, rileva il Tribunale che difetti nel caso di specie l'interesse ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola in questione posto che parte opposta, in concreto, ha dichiarato la risoluzione del contratto solamente in seguito al mancato pagamento di cinque rate del finanziamento in esame (cfr. estratti conto 50 Tub prodotti sub doc. 7 fascicolo monitorio).
Pertanto, tale clausola non incide sull'esistenza e l'entità del credito fatto valere e l'eventuale accertamento della sua natura abusiva e della conseguente nulla (relativa) non produrrebbe alcun utile effetto in favore del consumatore opponente.
Quanto alle penali pattuite nel contratto, come già rilevato, ai sensi della citata normativa si presumono vessatorie, tra le altre, le clausole che hanno per oggetto o effetto quello di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo (lett f). pagina 7 di 9 Nel caso di specie, la clausola n. 19 impone una penale dell'8 % sulle rate scadute e impagate, già pertanto comprensive degli interessi corrispettivi sul capitale;
la clausola n. 20 non determina la misura degli interessi di mora, contenendo infatti un mero rinvio per relationem ad un altro documento allegato al contratto (denominato “informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che indica il tasso di mora nella misura del 14,60%) e prevede altresì una penale del 10% cumulativa agli interessi mora.
Le penali previste in contratto appaiono effettivamente prima facie eccessive e l'assetto di interessi realizzato dalle parti risulta significativamente squilibrato a danno del consumatore, considerata la previsione della penale aggiuntiva dell'8 % sulle rate già scadute comprensive di interessi e del 10 % sul capitale a scadere cui si applicano cumulativamente gli interessi moratori.
Ciò premesso, si rende necessaria la dimostrazione dell'esistenza di una trattativa individuale con il consumatore, ex art. 34, comma 4 del codice del consumo.
Ma nella specie una tale prova non è stata fornita dalla convenuta opposta, non potendosi ritenere che la stessa possa esaurirsi nella verifica della doppia sottoscrizione ed approvazione specifica della clausola ai sensi dell'articolo 1341 c.c., che non dimostra infatti l'esistenza di un accordo frutto di trattativa (cfr., tra le altre, Cass. n. 8268/2020).
Ed infatti, per potersi considerare preclusa l'applicazione della disciplina di tutela del consumatore la trattativa deve non solo essersi storicamente svolta, ma altresì risultare caratterizzata dai requisiti dell'individualità, serietà ed effettività.
Va altresì evidenziato che effettivamente parte opposta ha applicato sia gli interessi moratori, come rappresentato nel ricorso monitorio, che le due penali, come emerge dalla lettera dell'11.04.2022 -doc. 5 opposta - con la quale è stata comunicata la decadenza del beneficio del termine.
Ne consegue la declaratoria di nullità delle due clausole in questione, nella parte in cui prevedono le penali.
Al contrario, il tasso moratorio previsto non appare eccessivo o determinante uno squilibrio ai danni del consumatore, in quanto inferiore al tasso soglia usura (circostanza allegata nel ricorso monitorio e non contestata dall'opponente) in mancanza di specifiche e puntuali allegazioni sul punto.
Per l'effetto, dall'importo complessivamente ingiunto deve essere detratto l'importo conteggiato da parte opposta in applicazione delle due penali (€ 1.022,38 derivante dalla sommatoria di € 120,78 e € 901,60 – dati ricavabili dalla lettera dell'11.04.2022 -doc. 5 opposta - con la quale è stata comunicata la decadenza del beneficio del termine).
In parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato e parte opponente va condannata alla corresponsione dell'importo di € 21.115,55 oltre interessi come da domanda.
pagina 8 di 9 In considerazione dell'esito del processo le spese sono compensate per 1/10 e poste a carico di parte opponente per i restanti 9 /10 che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 5.200,00 – 26.000,00 parametri medi tutte le fasi ad eccezione della fase istruttoria per la quale si applica la decurtazione del 50 %).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il d.i. n. 1057/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo e condanna parte opponente alla corresponsione dell'importo di € 21.115,55 oltre interessi come da domanda;
- compensa per 1/10 le spese di lite e condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta dei restanti 9/10 che si liquidano in € 3.813,00 oltre rimborso spese, iva e cpa come per legge.
Arezzo, 13/11/2025
Il Giudice
IN OS
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IN OS ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 207/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Massai, elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Torrita di Siena (SI), Loc. Foenna, n. 10, PARTE ATTRICE
contro rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Zurlo e dall'Avv. Andrea Controparte_1
Ornati, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in La Spezia, Via Paolo Emilio Taviani, n. 170, PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio proponendo opposizione al Parte_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1057/2023 emesso in data 23.11.2023 dal Tribunale di Arezzo, con il quale è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 22.137,93, oltre interessi come da domanda, spese e compensi, sulla base del contratto di finanziamento personale n. 20220017571830 stipulato con ME Banca S.p.A., originaria titolare del credito.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha dedotto che non è stata rispettata la condizione di procedibilità stabilita all'art. 21 del contratto di finanziamento, nel quale è disposto che prima di azionare in sede giudiziale una controversia, occorre adire un organismo indipendente (Arbitro Bancario Finanziario ABF, o un Organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia) per esperire il tentativo di conciliazione al fine di raggiungere un accordo. Ha rilevato la nullità delle clausole 19 e 20 del contratto di finanziamento per violazione degli artt. 1341 e pagina 1 di 9 1342 c.c., evidenziando che la firma del contratto è avvenuta on line, tramite il c.d. “point and click”, modalità con la quale è impossibile provare che vi sia stata l'approvazione in forma specifica di tali clausole. Parte attrice ha eccepito la vessatorietà ex art. 33 e ss. Cos. Cons. delle clausole 19 (“Penale per ritardato pagamento”) e 20 (“Decadenza dal beneficio del termine e interessi di mora”) del contratto di finanziamento poiché prevedono da un lato che la società mutuante possa dichiarare la decadenza dal beneficio del termine al ricorrere di un minimo inadempimento e dall'altro lato prevedono penali e interessi di mora spropositati come conseguenza di un parziale e minimo inadempimento. Parte opponente ha dedotto che la vessatorietà ed abusività delle richiamate clausole comporta la nullità parziale del contratto, relativamente alle sole clausole invalide.
Sulla base di tali allegazioni parte attrice ha spiegato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: Piaccia all'cc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- Preliminarmente Voglia accertare e dichiarare la mancanza della condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria così come convenuta e disciplinata contrattualmente dall'Art. 21 delle condizioni generali del contratto e quindi di non aver preventivamente esperito il tentativo di conciliazione attraverso un organismo autonomo. Nel merito:
- non concedere e quindi rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 105/2023 del 24/11/2023 (R.G. n. 2504/2023), NON provvisoriamente esecutivo, emesso in data 24/11/2021 dal Tribunale di Arezzo, dalla Dott.ssa Leila Nadir Sersale, notificato a mezzo del servizio postale in data il 11.12.2023, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta e di pronta soluzione e stante l'evidente sussistenza di gravi motivi;
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Arezzo n. 105/2023 non esecutivo;
- accertare la nullità parziale del contratto di finanziamento e per l'effetto, domandare solo il capitale finanziato e riconoscere alle parti opponenti la conservazione del diritto del termine;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi dei quali la presente difesa si dichiara antistataria e chiede la distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c.”.
Si è costituita in giudizio rilevando che, a seguito del contratto di cessione Controparte_1 stipulato nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del TUB, in relazione al quale gli obblighi pubblicitari sono stati assolti mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il credito vantato nei confronti di parte opponente è stato oggetto di cessione, ma che l'odierna opposta è subentrata solo nelle posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione e non nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, affermando così il proprio difetto di legittimazione in ordine ad eventuali domande volte a far dichiarare presunte patologie del rapporto contrattuale. Parte convenuta ha rilevato che la presente causa è soggetta al preventivo esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 D. Lgs. 28/2010 come condizione di procedibilità, e riguardo all'eccepita improcedibilità della domanda monitoria sollevata sulla base della clausola n. 21 del contratto di finanziamento, ha dedotto che la pagina 2 di 9 disciplina relativa alla risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria non è applicabile alla non essendo una Banca o un intermediario finanziario iscritto nell'elenco Controparte_1 di cui all'art. 106 TUB, bensì una società di cartolarizzazione. Parte opposta ha eccepito la genericità e l'infondatezza della doglianza avversaria sull'asserita nullità delle clausole 19 e 20 per violazione dell'art. 1341 e 1342 c.c., rilevando che sono state sottoscritte con firma elettronica avanzata;
ha rilevato che le clausole 19 e 20 non possono ritenersi vessatorie, essendo state redatte in modo chiaro e non determinando uno squilibrio contrattuale. Quanto alla clausola 20 del contratto di finanziamento, parte opposta ha rilevato che debba qualificarsi come clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. e in quanto tale non è ricompresa nell'elenco tassativo contenuto nell'art. 1341 c.c. in materia di clausole vessatorie;
inoltre, ha evidenziato che nel caso di specie la decadenza dal beneficio del termine è stata legittimamente dichiarata a seguito del perdurare dell'inadempimento (doc. 5 opposta - lettera dell'11.04.2022).
Sulla base di tali allegazioni, parte convenuta ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, nel merito,
- concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1057/2023 del 24/11/2023 RG n. 2504/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
- Concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione;
Controparte_1
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1057/2023 del 24/11/2023 RG n. 2504/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in Parte_1 favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_1 all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 30.10.2024 il Tribunale ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, rilevata la mancata instaurazione del procedimento di mediazione previsto ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, ha assegnato alle parti termine al fine di presentare la domanda di mediazione.
Verificato l'esito negativo della mediazione, la causa è stata istruita documentalmente e, depositate dalle parti note scritte in sostituzione dell'udienza, è stata trattenuta in decisione in data 22.10.2025 ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
Preliminarmente, per quanto concerne l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione in violazione dell'art. 21 del contratto di finanziamento eccepita dall'opponente, occorre rilevare che tale clausola non impone alla parte mutuante di esperire il tentativo di mediazione prima del deposito del ricorso monitorio e d'altra parte l'art. 5 bis d.lgs 28/2010 dispone che “1. Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima pagina 3 di 9 udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
Nel caso di specie il procedimento di mediazione si è svolto e si concluso con esito negativo (cfr. verbale udienza 20.02.2025).
L'eccezione deve pertanto essere disattesa.
Nel merito, giova innanzitutto rammentare che, in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. si apre un giudizio di cognizione governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: dimostrata, sulla base della prova del titolo, la nascita del credito, esso si presume ancora esistente fino a quando il debitore dimostri di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero dimostri gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa.
Tanto premesso, si osserva che il presente giudizio ha ad oggetto il credito di € 22.137,93 vantato da nei confronti di a titolo di saldo debitore del contratto di Controparte_1 Parte_1 finanziamento personale n. 20220017571830 stipulato originariamente con ME Banca S.p.A. e prodotto in giudizio.
Parte opponente ha innanzitutto lamentato la nullità delle clausole 19 e 20 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, per violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Nella prospettiva dello le clausole 19 e 20 non sarebbero state specificamente approvate per Parte_1 iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. poiché, trattandosi di un contratto concluso on line, non risulterebbe la specifica sottoscrizione di tali clausole attraverso il sistema del c.d. “point and click”.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c. “non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a pagina 4 di 9 carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”; in base all'art. 1342 c.c. “Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.”
Nel caso di specie, a pagina 7 del contratto di finanziamento (cfr. pag. 12 doc. 3 opponente), emerge che l'odierna parte opponente ha specificamente sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. alcune clausole contenute nelle condizioni generali, tra le quali è compresa la “19) Penale per ritardato pagamento” e la “20) Decadenza dal beneficio del termine e interessi di mora”.
Nell'ambito della clausola contrattuale nella quale tali clausole sono indicate, insieme ad altre, per esser specificamente approvate ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le stesse clausole sono richiamate mediante il rinvio al loro numero d'ordine con relativa rubrica.
Le clausole in questione devono pertanto ritenersi specificamente approvate in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale “Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato la validità della clausola di tacita proroga apposta in calce al contratto d'installazione di apparecchi per gioco lecito in quanto, seppur oggetto di un richiamo cumulativo, risultava evidenziata mediante una indicazione sommaria del contenuto riferito alla "durata dell'accordo")” (Cass. 4126/24).
Contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, non può neppure ravvisarsi la mancata sottoscrizione delle clausole in questione, per non essere stato provato il c.d. “point and click”, posto che, per un verso, parte opponente non contesta le modalità di sottoscrizione dell'intero contratto, bensì mette in dubbio solamente la regolarità della sottoscrizione di tali clausole, sebbene la modalità di sottoscrizione sia la medesima con la conseguenza che evidentemente non può essere ritenuta valida quando riferita all'intero contratto e inesistente quando riferita all'approvazione delle clausole vessatorie;
per altro verso, non risulta che il contratto di finanziamento e i contratti accessori siano stati stipulati online, trattandosi invece di documenti elettronici firmati mediante firma elettronica avanzata (FEA).
Invero, dal rettangolo a pag. 12 del doc. 3 opponente in cui è apposta la firma “Digitally signed by: Date: 2019.03.07 13:17:04 CET- Reason: Approvazione Specifica”, e Parte_1 dalla lettura della documentazione allegata al contratto si ricava il certificato del firmatario, e risulta che la firma digitale è stata verificata ed è certificata da InfoCert SpA. (pagg. 1 - 4 doc. 3 opponente). pagina 5 di 9 Parte attrice ha poi dedotto l'abusività delle clausole 19 e 20 del contratto di finanziamento, poiché formulate in violazione della disciplina consumeristica.
Ad avviso dell'opponente, dovrebbe ravvisarsi la vessatorietà ex artt. 33 e ss. del Codice del Consumo di tali clausole, posto che realizzerebbero un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, prevedendo, per un verso, la possibilità per il creditore, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento pattuiti, di esigere senza preavviso oltre agli importi per le mensilità scadute ed impagate anche una penale dell'8% calcolata sugli importi stessi (clausola 19) e, per l'altro verso, con l'invio di una raccomandata e senza preventiva messa in mora, la possibilità di dichiarare il cliente decaduto dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento alla scadenza di almeno due rate o dell'ultima del piano di rimborso per un periodo superiore a due mesi, addebitando, oltre a quanto dovuto per obbligazioni scadute ed impagate, anche il capitale residuo risultante dovuto maggiorato di una penale del 10%, ed eventuali interessi di mora al tasso pari al 14,60% annuo (clausola 20).
Al riguardo, occorre evidenziare che è pacifico che l'attore sia qualificabile consumatore, con la conseguenza che risulta applicabile al caso di specie la disciplina prevista dal Codice del Consumo.
L'art. 33 del Codice del Consumo prescrive per quanto di interesse al primo comma che: “Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” e al secondo che “Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di… b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
.. f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”
…t)sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”.
L'art. 34 sull'accertamento della vessatorietà delle clausole dispone che: “
1. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'unione europea o l'unione europea.
4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.
5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.” pagina 6 di 9 Orbene, venendo al contratto oggetto di causa, la clausola 20 dispone che: “ME, mediante invio di lettera raccomandata e senza preventiva messa in mora, può dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento alla scadenza di almeno due rate o dell'ultima del piano di rimborso per un periodo superiore a due mesi. Resta inteso che il pagamento tardivo successivo alla dichiarazione di decadenza, anche se accettato, non rimette in termini il Cliente. Il Cliente e/o i suoi aventi causa sono tenuti a pagare immediatamente in unica soluzione, oltre a quanto dovuto per obbligazioni scadute ed impagate, anche il capitale residuo risultante dovuto, maggiorato di una penale del 10%. In caso di ritardo nel pagamento delle somme indicate nella lettera di decadenza dal beneficio del termine, ME può addebitare sulle stesse un interesse di mora nella misura indicata nel frontespizio del Contratto denominato Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori nella sezione 3.1 tra i Costi in caso di ritardato pagamento.”
Parte opponente ha dedotto che detta clausola sarebbe vessatoria in quanto consente la risoluzione del contratto nell'ipotesi di non pagamento di sole due rate o dell'ultima del piano di rimborso per un periodo superiore a due mesi, e per la previsione di penale e interessi di mora spropositati.
Quanto alla clausola 19 del contratto di finanziamento, in base alla quale “Tardare con i pagamenti può comportare gravi conseguenze per il Cliente (ad esempio la vendita forzata di beni). In tali casi quest'ultimo corre il rischio di essere segnalato in Banche Dati pubbliche e private e Sistemi di Informazioni Creditizie che possono rendere più difficile l'ottenimento del credito. Nei casi in cui il Cliente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, ME ha diritto di esigere senza preavviso oltre agli importi per mensilità scadute ed impagate, una penale dell'8% calcolata sugli importi stessi. In caso di ritardo nei pagamenti sarà richiesto al Cliente di rimborsare il finanziamento tramite bollettini di conto corrente postale. Contestualmente le opzioni di AM TA e saranno Parte_2 temporaneamente sospese fino alla risoluzione dello stato di inadempimento. In tutti i casi di reiterato e grave ritardo nei pagamenti, ME si riserva la possibilità di far cessare in via definitiva la facoltà del Cliente di esercitare le opzioni di AM TA e Salto TA”, parte opponente ne contesta la vessatorietà per la presenza della penale sproporzionata ivi individuata.
Con riguardo alla clausola 20, laddove disciplina le condizioni al ricorrere delle quali può essere dichiarata la decadenza dal beneficio del termine, rileva il Tribunale che difetti nel caso di specie l'interesse ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola in questione posto che parte opposta, in concreto, ha dichiarato la risoluzione del contratto solamente in seguito al mancato pagamento di cinque rate del finanziamento in esame (cfr. estratti conto 50 Tub prodotti sub doc. 7 fascicolo monitorio).
Pertanto, tale clausola non incide sull'esistenza e l'entità del credito fatto valere e l'eventuale accertamento della sua natura abusiva e della conseguente nulla (relativa) non produrrebbe alcun utile effetto in favore del consumatore opponente.
Quanto alle penali pattuite nel contratto, come già rilevato, ai sensi della citata normativa si presumono vessatorie, tra le altre, le clausole che hanno per oggetto o effetto quello di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo (lett f). pagina 7 di 9 Nel caso di specie, la clausola n. 19 impone una penale dell'8 % sulle rate scadute e impagate, già pertanto comprensive degli interessi corrispettivi sul capitale;
la clausola n. 20 non determina la misura degli interessi di mora, contenendo infatti un mero rinvio per relationem ad un altro documento allegato al contratto (denominato “informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che indica il tasso di mora nella misura del 14,60%) e prevede altresì una penale del 10% cumulativa agli interessi mora.
Le penali previste in contratto appaiono effettivamente prima facie eccessive e l'assetto di interessi realizzato dalle parti risulta significativamente squilibrato a danno del consumatore, considerata la previsione della penale aggiuntiva dell'8 % sulle rate già scadute comprensive di interessi e del 10 % sul capitale a scadere cui si applicano cumulativamente gli interessi moratori.
Ciò premesso, si rende necessaria la dimostrazione dell'esistenza di una trattativa individuale con il consumatore, ex art. 34, comma 4 del codice del consumo.
Ma nella specie una tale prova non è stata fornita dalla convenuta opposta, non potendosi ritenere che la stessa possa esaurirsi nella verifica della doppia sottoscrizione ed approvazione specifica della clausola ai sensi dell'articolo 1341 c.c., che non dimostra infatti l'esistenza di un accordo frutto di trattativa (cfr., tra le altre, Cass. n. 8268/2020).
Ed infatti, per potersi considerare preclusa l'applicazione della disciplina di tutela del consumatore la trattativa deve non solo essersi storicamente svolta, ma altresì risultare caratterizzata dai requisiti dell'individualità, serietà ed effettività.
Va altresì evidenziato che effettivamente parte opposta ha applicato sia gli interessi moratori, come rappresentato nel ricorso monitorio, che le due penali, come emerge dalla lettera dell'11.04.2022 -doc. 5 opposta - con la quale è stata comunicata la decadenza del beneficio del termine.
Ne consegue la declaratoria di nullità delle due clausole in questione, nella parte in cui prevedono le penali.
Al contrario, il tasso moratorio previsto non appare eccessivo o determinante uno squilibrio ai danni del consumatore, in quanto inferiore al tasso soglia usura (circostanza allegata nel ricorso monitorio e non contestata dall'opponente) in mancanza di specifiche e puntuali allegazioni sul punto.
Per l'effetto, dall'importo complessivamente ingiunto deve essere detratto l'importo conteggiato da parte opposta in applicazione delle due penali (€ 1.022,38 derivante dalla sommatoria di € 120,78 e € 901,60 – dati ricavabili dalla lettera dell'11.04.2022 -doc. 5 opposta - con la quale è stata comunicata la decadenza del beneficio del termine).
In parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato e parte opponente va condannata alla corresponsione dell'importo di € 21.115,55 oltre interessi come da domanda.
pagina 8 di 9 In considerazione dell'esito del processo le spese sono compensate per 1/10 e poste a carico di parte opponente per i restanti 9 /10 che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 5.200,00 – 26.000,00 parametri medi tutte le fasi ad eccezione della fase istruttoria per la quale si applica la decurtazione del 50 %).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il d.i. n. 1057/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo e condanna parte opponente alla corresponsione dell'importo di € 21.115,55 oltre interessi come da domanda;
- compensa per 1/10 le spese di lite e condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta dei restanti 9/10 che si liquidano in € 3.813,00 oltre rimborso spese, iva e cpa come per legge.
Arezzo, 13/11/2025
Il Giudice
IN OS
pagina 9 di 9