Art. 4.
La concessione dell'anticipazione e' subordinata alla presentazione da parte degli interessati di una dichiarazione notarile dalla quale risultino le eventuali somme riscosse in Italia o all'estero, a qualsiasi titolo, per provvidenze concernenti i beni, diritti ed interessi da indennizzare, nonche' la cessione dei loro diritti allo Stato italiano, con impegno a versare allo stesso le somme che eventualmente abbiano a ricevere da chiunque in relazione ai diritti oggetto della presente legge fino a concorrenza dell'ammontare dell'anticipazione ricevuta ai sensi dell'articolo 1.
La concessione dell'anticipazione e' subordinata alla presentazione da parte degli interessati di una dichiarazione notarile dalla quale risultino le eventuali somme riscosse in Italia o all'estero, a qualsiasi titolo, per provvidenze concernenti i beni, diritti ed interessi da indennizzare, nonche' la cessione dei loro diritti allo Stato italiano, con impegno a versare allo stesso le somme che eventualmente abbiano a ricevere da chiunque in relazione ai diritti oggetto della presente legge fino a concorrenza dell'ammontare dell'anticipazione ricevuta ai sensi dell'articolo 1.