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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 30/09/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2808/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2808/2024 promosso da:
(C.F. ) nata il [...] a [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1 località Buonacompra, Via Lamborghini n. 8, assistita, difesa e rappresentata dall'avv. Deborath
Fortinelli (C.F. ), in forza di mandato su foglio separato allegato al ricorso C.F._2 congiunto, con studio in Roma, alla Via Lariana n. 70, pec:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Email_1
Cristian Malaguti in Cento (FE), Corso Guercino n. 74
e
C.F. nato a [...] l'[...], residente in [...]CP_1 C.F._3
(FE), località Alberone, via Riga n. 60, assistito difeso e rappresentato dall'avv. Claudia Tassinari
(C.F. ), così come da mandato su foglio separato allegato al ricorso congiunto, C.F._4 con studio in Cento (FE), via Provenzali 12, pec: . .eu Emai_2 Controparte_2
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione personale dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis 51
c.p.c. con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/12/2024, premettendo di aver contratto matrimonio il giorno
24/09/2010 a Cento e che dalla unione coniugale sono nate (a Bentivoglio il Persona_1
19/02/2011) ed (a Bentivoglio il 01/02/2013), hanno domandato, previa pronuncia della Persona_2 sentenza di separazione personale, all'esito del relativo passaggio in giudicato e decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice delegato, lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. La Sig.ra continuerà ad Pt_1 abitare nell'immobile sito a Cento (FE), Via Lamborghini n. 8, di proprietà del padre sig.
, ove le figlie e manterranno la propria residenza. Il sig. Persona_3 Per_2 Persona_1 trasferirà la propria residenza, come di fatto ha trasferito, nell'immobile condotto in Per_1 locazione sito in Alberone (FE), via Riga n. 60.
2. Le figlie saranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre e collocamento paritario secondo un calendario tra le parti concordato e che prevede la permanenza delle stesse presso ciascun genitore a settimane alterne.
3. Durante le festività natalizie le minori staranno con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni, nella settimana di Natale o in quella di Capodanno, così come durante le festività Pasquali, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
4. Durante le vacanze estive e trascorreranno con il padre il mese di giugno, con Per_2 Per_1 la madre il mese di luglio ed il mese di agosto verrà suddiviso tra i genitori in modo paritario
(15 giorni ciascuno), salvo diverso accordo tra gli stessi.
5. In ragione della parità di tempo trascorso dalle minori con l'uno e con l'altro genitore, ciascuno di essi provvederà direttamente a soddisfare le esigenze economiche delle figlie quando si trovano presso di sé. Ciascun genitore, inoltre, provvederà a rimborsare all'altro il
50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie entro quindici giorni dalla presentazione da parte dell'altro delle ricevute di pagamento. Si precisa che anche la spesa relativa all'abbigliamento delle minori sarà sostenuta al 50% tra i genitori;
per tutte le altre spese straordinarie, come per le modalità di accordo in ordine alle stesse, si fa espresso riferimento al Protocollo del Tribunale di Ferrara.
6. Entrambi i coniugi si danno reciproco assenso per il rinnovo o rilascio del passaporto.
7. Nulla tra i coniugi, che si dichiarano economicamente autosufficienti.
8. Le spese vive della presente procedura saranno suddivise fra le parti in quota uguali, mentre quelle legali saranno fra le stesse integralmente compensate. All'udienza in data 24 settembre 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non volersi riconciliare a seguito della separazione e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra riportate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha concluso per la fase del divorzio.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza, il 10 febbraio 2025, del termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fissato dal giudice delegato alla trattazione del procedimento nella fase della procedura relativa alla separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato il 24/09/2010 a Cento (FE) fra
[...] nata il [...] a [...], e nato a [...] l'[...] Pt_1 CP_1 alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cento di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2010 Atto n. 39 Parte I
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge Parte_1 che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2808/2024 promosso da:
(C.F. ) nata il [...] a [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1 località Buonacompra, Via Lamborghini n. 8, assistita, difesa e rappresentata dall'avv. Deborath
Fortinelli (C.F. ), in forza di mandato su foglio separato allegato al ricorso C.F._2 congiunto, con studio in Roma, alla Via Lariana n. 70, pec:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Email_1
Cristian Malaguti in Cento (FE), Corso Guercino n. 74
e
C.F. nato a [...] l'[...], residente in [...]CP_1 C.F._3
(FE), località Alberone, via Riga n. 60, assistito difeso e rappresentato dall'avv. Claudia Tassinari
(C.F. ), così come da mandato su foglio separato allegato al ricorso congiunto, C.F._4 con studio in Cento (FE), via Provenzali 12, pec: . .eu Emai_2 Controparte_2
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione personale dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis 51
c.p.c. con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/12/2024, premettendo di aver contratto matrimonio il giorno
24/09/2010 a Cento e che dalla unione coniugale sono nate (a Bentivoglio il Persona_1
19/02/2011) ed (a Bentivoglio il 01/02/2013), hanno domandato, previa pronuncia della Persona_2 sentenza di separazione personale, all'esito del relativo passaggio in giudicato e decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice delegato, lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. La Sig.ra continuerà ad Pt_1 abitare nell'immobile sito a Cento (FE), Via Lamborghini n. 8, di proprietà del padre sig.
, ove le figlie e manterranno la propria residenza. Il sig. Persona_3 Per_2 Persona_1 trasferirà la propria residenza, come di fatto ha trasferito, nell'immobile condotto in Per_1 locazione sito in Alberone (FE), via Riga n. 60.
2. Le figlie saranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre e collocamento paritario secondo un calendario tra le parti concordato e che prevede la permanenza delle stesse presso ciascun genitore a settimane alterne.
3. Durante le festività natalizie le minori staranno con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni, nella settimana di Natale o in quella di Capodanno, così come durante le festività Pasquali, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
4. Durante le vacanze estive e trascorreranno con il padre il mese di giugno, con Per_2 Per_1 la madre il mese di luglio ed il mese di agosto verrà suddiviso tra i genitori in modo paritario
(15 giorni ciascuno), salvo diverso accordo tra gli stessi.
5. In ragione della parità di tempo trascorso dalle minori con l'uno e con l'altro genitore, ciascuno di essi provvederà direttamente a soddisfare le esigenze economiche delle figlie quando si trovano presso di sé. Ciascun genitore, inoltre, provvederà a rimborsare all'altro il
50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie entro quindici giorni dalla presentazione da parte dell'altro delle ricevute di pagamento. Si precisa che anche la spesa relativa all'abbigliamento delle minori sarà sostenuta al 50% tra i genitori;
per tutte le altre spese straordinarie, come per le modalità di accordo in ordine alle stesse, si fa espresso riferimento al Protocollo del Tribunale di Ferrara.
6. Entrambi i coniugi si danno reciproco assenso per il rinnovo o rilascio del passaporto.
7. Nulla tra i coniugi, che si dichiarano economicamente autosufficienti.
8. Le spese vive della presente procedura saranno suddivise fra le parti in quota uguali, mentre quelle legali saranno fra le stesse integralmente compensate. All'udienza in data 24 settembre 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non volersi riconciliare a seguito della separazione e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra riportate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha concluso per la fase del divorzio.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza, il 10 febbraio 2025, del termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fissato dal giudice delegato alla trattazione del procedimento nella fase della procedura relativa alla separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato il 24/09/2010 a Cento (FE) fra
[...] nata il [...] a [...], e nato a [...] l'[...] Pt_1 CP_1 alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cento di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2010 Atto n. 39 Parte I
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge Parte_1 che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore Dott.ssa Costanza Perri