Art. 11. Iscrizione 1. L'iscrizione nel registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza presentata al Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari, redatta secondo lo schema di cui all'allegato C del presente regolamento.
2. Nella domanda il richiedente dichiara il proprio impegno ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza della incompatibilita' prevista dall'articolo 7, comma 3, del presente regolamento.
3. La domanda e' corredata dai seguenti documenti:
a) copia di un documento di identita';
b) copia del decreto di riconoscimento adottato ai sensi dell' articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , rilasciata in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ;
c) attestazione di disponibilita' del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell'attivita' professionale;
d) n. 2 fotografie autenticate formato tessera, in alternativa, a richiesta dell'interessato, le fotografie sono autenticate dall'ufficio ricevente.
4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono elencati i documenti allegati; vi e' anche espresso l'impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.
5. La domanda di iscrizione e' inviata al Consiglio dell'ordine nazionale mediante posta elettronica certificata oppure puo' essere presentata direttamente presso gli uffici dello stesso Consiglio. Nel caso di consegna diretta pressa gli uffici, sulla domanda vengono apposti il timbro del Consiglio dell'ordine nazionale e la data di ricevimento e viene rilasciata apposita ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata.
6. Non e' accolta la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo, quando non ne sia possibile la regolarizzazione.
Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , vedi nelle note all'art. 2.
2. Nella domanda il richiedente dichiara il proprio impegno ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza della incompatibilita' prevista dall'articolo 7, comma 3, del presente regolamento.
3. La domanda e' corredata dai seguenti documenti:
a) copia di un documento di identita';
b) copia del decreto di riconoscimento adottato ai sensi dell' articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , rilasciata in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ;
c) attestazione di disponibilita' del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell'attivita' professionale;
d) n. 2 fotografie autenticate formato tessera, in alternativa, a richiesta dell'interessato, le fotografie sono autenticate dall'ufficio ricevente.
4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono elencati i documenti allegati; vi e' anche espresso l'impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.
5. La domanda di iscrizione e' inviata al Consiglio dell'ordine nazionale mediante posta elettronica certificata oppure puo' essere presentata direttamente presso gli uffici dello stesso Consiglio. Nel caso di consegna diretta pressa gli uffici, sulla domanda vengono apposti il timbro del Consiglio dell'ordine nazionale e la data di ricevimento e viene rilasciata apposita ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata.
6. Non e' accolta la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo, quando non ne sia possibile la regolarizzazione.
Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , vedi nelle note all'art. 2.