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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 08/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale: LAMANNA FILIPPO, Presidente
RUTA GAETANO, OR
BLANDINI JACOPO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2415/2024 depositato il 03/08/2024
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 81/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 1 e pubblicata il 08/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B0322028572022 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B0322028572022 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2217/2025 depositato il 29/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 81/24 del 14.11.2023 (depositata l'8.1.2024) la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sezione 1, respingeva il ricorso proposto da Ricorrente_1 S.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. T9B0322028572022 relativo ad IVA ed IRAP per il 2017, condannando la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.
Nei confronti della società, che opera nel settore della logistica, era stato contestato il rapporto con il
Consorzio_1, al quale la ricorrente era legata da un contratto di appalto di servizi, che veniva riqualificato dall'Ufficio come somministrazione illecita di manodopera: secondo la ricostruzione contenuta nell'atto impositivo sarebbero risultati in concreto carenti gli elementi caratterizzanti il contratto di appalto, dovendosi escludere che il Consorzio appaltatore gestisse l'attività con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, essendo di fatto l'attività eterodiretta dalla committente Ricorrente_1. Da ciò erano derivati riflessi sul piano fiscale sia a fini IVA, con indetraibilità della imposta, sia a fini IRAP, con esclusione della deducibilità dei costi relativi al contratto di appalto.
La sentenza di primo grado respingeva integralmente il ricorso valorizzando un insieme di elementi che riteneva rilevanti a fini indiziari: la ingerenza di un dipendente di Ricorrente_1 nella organizzazione del lavoro del personale del Consorzio;
il comodato del materiale utilizzato per lo svolgimento del lavoro;
le dichiarazioni rese da un dipendente del Consorzio nell'ambito di una causa di lavoro;
la circostanza che il
Consorzio non avesse assolto le proprie obbligazioni tributarie.
La sentenza veniva appellata dalla società soccombente, con motivi che ruotano intorno alla distinzione tra appalto di servizi e somministrazione illecita di manodopera, con il fine precipuo di escludere la correttezza della riqualificazione operata dall'Ufficio.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto, nei limiti di seguito indicati.
Appare condivisibile l'impostazione dell'appellante nella parte in cui mira a ridimensionare la rilevanza indiziaria degli elementi raccolti dall'Ufficio. Questo è certamente anzitutto vero rispetto alle dichiarazioni rese da un ex dipendente del Consorzio in una vertenza del lavoro davanti al Tribunale di Tivoli: deve condividersi quanto indicato nell'atto di appello circa il fatto che queste sole dichiarazioni - rese da un unico dipendente (non consta che analoga iniziativa sia stata assunta da altri dipendenti del Consorzio), che in quanto tale era portatore di un interesse proprio e senza che neppure sia noto l'esito del relativo giudizio - siano in sé prive di valenza indiziaria, anche a volerle considerare solo come fatto da cui desumere circostanze in via presuntiva.
Del pari neutra deve considerarsi la circostanza che il Consorzio abbia omesso di assolvere le proprie obbligazioni tributarie: il fatto illecito di un terzo, quale è una controparte contrattuale, in assenza della prova di forme (anche solo labili) di fraudolenza nel comportamento dell'altro contraente, non consente di trarre alcun argomento a sostegno della alterazione del rapporto contrattuale.
Sono per contro proprio le argomentazioni dell'Ufficio, riportate anche nell'atto di controdeduzione, a deporre per un assetto negoziale corretto o, almeno, ad escludere il ricorrere di elementi di segno contrario. In un contesto in cui risulta pacifico che l'attività lavorativa sia stata svolta, la circostanza che rispetto ad alcuni passaggi dell'organizzazione del lavoro (nello specifico la sequenza dei turni) vi sia stato il coinvolgimento di un responsabile di Ricorrente_1, non è idonea ad alterare la fisionomia dell'assetto di interessi correlato al contratto di appalto. Lo stesso è a dirsi rispetto al comodato di materiale utilizzato per l'esecuzione del lavoro (la formalizzazione di un tale accordo si presta peraltro ad una interpretazione di segno contrario, ben potendosi sostenere che esso consente di ripartire la titolarità dei beni strumentali senza ambivalenze o incerte commistioni).
Mancano per il resto riscontri sui dati salienti che normalmente vengono valorizzati ai fini della riqualificazione, anche a fini fiscali, del contratto di appalto in somministrazione illecita di manodopera: sottofatturazione, rapporti di lavoro in nero, inosservanza delle norme sulla sicurezza nel lavoro, circolazione del contante, retrocessioni di denaro, commistione nelle funzioni gestorie.
L'appello deve essere accolto rispetto al rilievo a fini IVA, ma respinto con riferimento al rilievo a fini IRAP.
E ciò per una ragione di ordine processuale: nel rispetto del principio devolutivo, deve rilevarsi come i motivi di gravame siano orientati a ricostruire la fattispecie in funzione della correttezza del rapporto a fini IVA;
salvo che nella epigrafe e nelle conclusioni non vi è alcun richiamo alla disciplina dell'IRAP e alle conseguenze che dalla iniziativa assunta dall'Ufficio derivano nella applicazione di tale imposta, che ha un regime normativo evidentemente diverso da quello dell'IVA: del resto, nella parte dei motivi di appello la parte si richiama in più passaggi la disposizione di cui all'art. 54 d.p.r. 633/72 che investe l'accertamento dell'IVA, non quello dell'IRAP. La mancanza totale di argomenti in diritto sulle ragioni che devono portare ad escludere l'accertamento rispetto a questa imposta non consente in questa sede di annullare l'accertamento, limitatamente ad essa, incorrendosi altrimenti in una violazione del tantum devolutum quantum appellatum, risolvendosi altrimenti la decisione di questo collegio in una determinazione svincolata dalla impugnazione di parte, che tocca punti della decisione non investiti dal gravame, con una sovrapposizione argomentativa rispetto ad imposte che hanno presupposti e disciplina diversi. Solo nel secondo motivo di impugnazione, prospettato in via subordinata e come tale in questa sede assorbito, si fa riferimento alla disciplina dell'IRAP, senza che ciò investa i presupposti del primo motivo, nei quali come detto la materia dell'IRAP risulta sfornita di qualsivoglia riferimento ricostruttivo.
Atteso il parziale accoglimento della impugnazione le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede: Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento limitatamente al recupero IVA di € 97.657,00 (oltre accessori e sanzioni), confermando, per il resto, la sentenza impugnata e l'avviso quanto al recupero IRAP;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale: LAMANNA FILIPPO, Presidente
RUTA GAETANO, OR
BLANDINI JACOPO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2415/2024 depositato il 03/08/2024
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 81/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 1 e pubblicata il 08/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B0322028572022 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B0322028572022 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2217/2025 depositato il 29/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 81/24 del 14.11.2023 (depositata l'8.1.2024) la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sezione 1, respingeva il ricorso proposto da Ricorrente_1 S.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. T9B0322028572022 relativo ad IVA ed IRAP per il 2017, condannando la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.
Nei confronti della società, che opera nel settore della logistica, era stato contestato il rapporto con il
Consorzio_1, al quale la ricorrente era legata da un contratto di appalto di servizi, che veniva riqualificato dall'Ufficio come somministrazione illecita di manodopera: secondo la ricostruzione contenuta nell'atto impositivo sarebbero risultati in concreto carenti gli elementi caratterizzanti il contratto di appalto, dovendosi escludere che il Consorzio appaltatore gestisse l'attività con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, essendo di fatto l'attività eterodiretta dalla committente Ricorrente_1. Da ciò erano derivati riflessi sul piano fiscale sia a fini IVA, con indetraibilità della imposta, sia a fini IRAP, con esclusione della deducibilità dei costi relativi al contratto di appalto.
La sentenza di primo grado respingeva integralmente il ricorso valorizzando un insieme di elementi che riteneva rilevanti a fini indiziari: la ingerenza di un dipendente di Ricorrente_1 nella organizzazione del lavoro del personale del Consorzio;
il comodato del materiale utilizzato per lo svolgimento del lavoro;
le dichiarazioni rese da un dipendente del Consorzio nell'ambito di una causa di lavoro;
la circostanza che il
Consorzio non avesse assolto le proprie obbligazioni tributarie.
La sentenza veniva appellata dalla società soccombente, con motivi che ruotano intorno alla distinzione tra appalto di servizi e somministrazione illecita di manodopera, con il fine precipuo di escludere la correttezza della riqualificazione operata dall'Ufficio.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto, nei limiti di seguito indicati.
Appare condivisibile l'impostazione dell'appellante nella parte in cui mira a ridimensionare la rilevanza indiziaria degli elementi raccolti dall'Ufficio. Questo è certamente anzitutto vero rispetto alle dichiarazioni rese da un ex dipendente del Consorzio in una vertenza del lavoro davanti al Tribunale di Tivoli: deve condividersi quanto indicato nell'atto di appello circa il fatto che queste sole dichiarazioni - rese da un unico dipendente (non consta che analoga iniziativa sia stata assunta da altri dipendenti del Consorzio), che in quanto tale era portatore di un interesse proprio e senza che neppure sia noto l'esito del relativo giudizio - siano in sé prive di valenza indiziaria, anche a volerle considerare solo come fatto da cui desumere circostanze in via presuntiva.
Del pari neutra deve considerarsi la circostanza che il Consorzio abbia omesso di assolvere le proprie obbligazioni tributarie: il fatto illecito di un terzo, quale è una controparte contrattuale, in assenza della prova di forme (anche solo labili) di fraudolenza nel comportamento dell'altro contraente, non consente di trarre alcun argomento a sostegno della alterazione del rapporto contrattuale.
Sono per contro proprio le argomentazioni dell'Ufficio, riportate anche nell'atto di controdeduzione, a deporre per un assetto negoziale corretto o, almeno, ad escludere il ricorrere di elementi di segno contrario. In un contesto in cui risulta pacifico che l'attività lavorativa sia stata svolta, la circostanza che rispetto ad alcuni passaggi dell'organizzazione del lavoro (nello specifico la sequenza dei turni) vi sia stato il coinvolgimento di un responsabile di Ricorrente_1, non è idonea ad alterare la fisionomia dell'assetto di interessi correlato al contratto di appalto. Lo stesso è a dirsi rispetto al comodato di materiale utilizzato per l'esecuzione del lavoro (la formalizzazione di un tale accordo si presta peraltro ad una interpretazione di segno contrario, ben potendosi sostenere che esso consente di ripartire la titolarità dei beni strumentali senza ambivalenze o incerte commistioni).
Mancano per il resto riscontri sui dati salienti che normalmente vengono valorizzati ai fini della riqualificazione, anche a fini fiscali, del contratto di appalto in somministrazione illecita di manodopera: sottofatturazione, rapporti di lavoro in nero, inosservanza delle norme sulla sicurezza nel lavoro, circolazione del contante, retrocessioni di denaro, commistione nelle funzioni gestorie.
L'appello deve essere accolto rispetto al rilievo a fini IVA, ma respinto con riferimento al rilievo a fini IRAP.
E ciò per una ragione di ordine processuale: nel rispetto del principio devolutivo, deve rilevarsi come i motivi di gravame siano orientati a ricostruire la fattispecie in funzione della correttezza del rapporto a fini IVA;
salvo che nella epigrafe e nelle conclusioni non vi è alcun richiamo alla disciplina dell'IRAP e alle conseguenze che dalla iniziativa assunta dall'Ufficio derivano nella applicazione di tale imposta, che ha un regime normativo evidentemente diverso da quello dell'IVA: del resto, nella parte dei motivi di appello la parte si richiama in più passaggi la disposizione di cui all'art. 54 d.p.r. 633/72 che investe l'accertamento dell'IVA, non quello dell'IRAP. La mancanza totale di argomenti in diritto sulle ragioni che devono portare ad escludere l'accertamento rispetto a questa imposta non consente in questa sede di annullare l'accertamento, limitatamente ad essa, incorrendosi altrimenti in una violazione del tantum devolutum quantum appellatum, risolvendosi altrimenti la decisione di questo collegio in una determinazione svincolata dalla impugnazione di parte, che tocca punti della decisione non investiti dal gravame, con una sovrapposizione argomentativa rispetto ad imposte che hanno presupposti e disciplina diversi. Solo nel secondo motivo di impugnazione, prospettato in via subordinata e come tale in questa sede assorbito, si fa riferimento alla disciplina dell'IRAP, senza che ciò investa i presupposti del primo motivo, nei quali come detto la materia dell'IRAP risulta sfornita di qualsivoglia riferimento ricostruttivo.
Atteso il parziale accoglimento della impugnazione le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede: Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento limitatamente al recupero IVA di € 97.657,00 (oltre accessori e sanzioni), confermando, per il resto, la sentenza impugnata e l'avviso quanto al recupero IRAP;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.