Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 11/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 2745 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'Avv. VERONESI LIVIO
) con il patrocinio CP_2 C.F._2 dell'Avv. VERONESI LIVIO ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni delle parti:
1) Le parti, riconoscendo entrambe di essere dotate di propria autonomia ed avendo già definito ogni altra questione economica fra loro in essere, dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'una dall'altra; 2) In virtù di quanto sopra i coniugi null'altro hanno da chiedere in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 3) In applicazione dalla Legge n° 54 del 2006, i ricorrenti concordano e chiedono che il Tribunale disponga l'affidamento condiviso del figlio
(che comunque compirà la maggiore età il prossimo mese di Per_1 gennaio) ad entrambi i genitori i quali si impegnano a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con lo stesso, curandone l'educazione e l'istruzione, conservandone significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo parentale con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale del figlio;
4) Il figlio viene collocato presso la madre Persona_2 Controparte_1 presso la quale avrà stabile residenza ed alla quale, come già previsto nelle condizioni della separazione personale, viene assegnata l'abitazione nella casa coniugale;
5) Il padre potrà CP_2 incontrare e tenere con sè il figlio il giovedì, andandolo a prendere prima di cena ed accompagnandolo a scuola la mattina successiva;
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In ogni caso, i IGg.ri e , fermo quanto sopra per le modalità CP_1 CP_2 di visita e permanenza del figlio e nel pieno rispetto dell'affidamento condiviso di cui alla L. 54/2006, avranno la piena e totale libertà, se d'accordo, di derogare di volta in volta alle descritte modalità. - 6) Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno sempre assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio mentre per l'ordinaria amministrazione ciascun genitore esercita autonomamente la potestà nel momento in cui il figlio è presso di sé. 7) La casa coniugale sita in
BO (FE) Via per Burana, 107/109 censita al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 125, Part. 25 Sub 1 e sub. 2 viene assegnata alla IG.ra affinchè continui a abitarvi con il figlio CP_1
come di fatto già avviene da quando il IG. si è Per_1 CP_2 trasferito a vivere nella nuova abitazione, considerato altresì che la ricorrente ne è proprietaria insieme al fratello e provvede a pagarne le rate del mutuo contratto per l'acquisto. 8) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti, per cui ciascuno provvederà personalmente al proprio mantenimento rinunciando reciprocamente a qualsiasi corresponsione di somma a titolo di contributo mantenimento. 9) Il IG. verserà alla IG.ra CP_2 CP_1
entro il giorno 20 (venti) di ogni mese la somma di € 350,00
[...]
(trecentocinquanta//00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT a titolo di contributo al mantenimento del figlio con Per_1 decorrenza dalla data odierna, fino a quando lo stesso non sarà economicamente autonomo ed indipendente. Il contributo al mantenimento dovrà essere versato dal padre mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a presso BPER Controparte_1 agenzia di BO (FE) IBAN [...].
10) Il IG. , concorrerà altresì in ragione del 50% alle spese;
A. CP_2 il 50% delle seguenti spese mediche, secondo i seguenti criteri:
1 - da documentare e che non richiedono un preventivo accordo: a) visite mediche specialistiche del SSN prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
c) tickets per pagina 2 di 4 trattamenti sanitari erogati dal SSN;
d) medicinali prescritti dal medico curante;
2 - da documentare e che richiedono uno specifico e preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche, oculistiche private;
b) cure termali o fisioterapiche, c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione ed interventi chirurgici. B) il 50% delle seguenti spese scolastiche anche universitarie, secondo i seguenti criteri:
1- da documentare e che non richiedono un preventivo accordo: - a) rette e/o tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
2 - da documentare e che richiedono uno specifico e preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sede universitaria;
C) il 50% delle seguenti spese extrascolastiche secondo i seguenti criteri:
1- da documentare e che non richiedono un preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
2 - da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinente abbigliamento e attrezzature;
impegni relativi alle attività sportive- dilettantistiche e le relative spese (spese di viaggio, soggiorno presso strutture); b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze senza il genitore, d) acquisto autovettura ad uso del figlio. Ogni spesa accessoria dovrà essere corrisposta nella misura del 50% entro il giorno 20 del mese successivo, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa. Le spese di vestiario importanti quali i capi spalla per esempio: piumino, cappotto, stivali e/o scarponcini invernali, dovranno essere concordate tra i genitori e suddivise al
50%. 11) Ogni altro rapporto di carattere economico tra i coniugi è già stato definito. 12) Le parti si danno fin d'ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto e per l'espatrio. 13) Le spese ed il compenso della presente procedura sono sostenuti integralmente dalla IG.ra
. Controparte_1
Conclusioni del PM: V.to, conclude perché il Tribunale voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio. Chiede l'adozione dei provvedimenti conformi all'interesse della prole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato il 19/12/2024 i coniugi esponevano che in data 3/6/2012 avevano contratto matrimonio in BONDENO;
che dall'unione era nato il figlio , Per_1 prossimo al raggiungimento della maggiore età; che con decreto del
27/9/2017 il Tribunale di Ferrara aveva omologato la loro separazione consensuale;
che non si erano più riconciliati vivendo separati;
che erano decorsi i termini di legge. Chiedevano quindi dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in epigrafe. L'udienza veniva svolta il giorno 11/2/2025 in forma cartolare in considerazione della richiesta contenuta nel ricorso personalmente pagina 3 di 4 sottoscritto dai coniugi e di quanto reiterato nelle note sostitutive di udienza..
MOTIVI DELLA DECISIONE La volontà concorde dei coniugi e l'ininterrotta separazione oltre i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898 del 1970 dimostrano l'impossibilità di ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Va quindi pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate fermo restando che quelle relative all'affidamento e alla frequentazione del figlio (nato il [...]) devono Per_1 considerarsi tamquam non esset stante il raggiungimento della maggiore età alla data odierna.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in BONDENO in data 3/6/2012 da e e iscritto Controparte_1 CP_2 al numero 13 parte I del registro degli atti di matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi da intendersi qui riportate. Ordina all'ufficiale dello stato civile di BONDENO di procedere all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 11 febbraio 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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