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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2754 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N. 8425 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. NE D'IC PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 05/07/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, il primo dagli Avv.ti Franceschetti Michela e Giordano Filippo, il secondo dall'Avv. Galletta Christian, come da mandati in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 08/03/2014 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NA al Num.
10 - PARTE II - SERIE A - ANNO2014 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Verona (VR), Via Brigata Composta, 18, di proprietà della signora e già assegnata in sede di separazione, con tutti gli arredi e corredi Parte_2 ivi contenuti, alla signora che la abiterà insieme alla figlia minore;
Parte_2 Persona_1 3)disporre che la figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori, che Persona_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, con residenza prevalente presso la madre, con diritto dovere del padre di vedere e tenere con sé la figlia, a settimane alterne, da venerdì dalle ore 18,00 – ove si recherà a prendere la figlia presso la residenza della signora e/o Parte_2 in altro luogo previamente concordato tra le Parti – sino al lunedì mattina, quando riaccompagnerà
a scuola;
e comunque tutti i mercoledì il sig. potrà vedere e tenere con sé Per_1 Parte_1
la figlia dalle ore 18,00, con pernottamento e riaccompagnandola a scuola alle ore 8,00 del giorno seguente, salvo diversi accordi tra i coniugi. Durante le vacanze natalizie la figlia starà una settimana con il padre ed una con la madre (dal pomeriggio del 23.12. al pomeriggio del 30.12, dal pomeriggio del 30.12. fino all'ora di pranzo del 6.01.) alternando di anno in anno il giorno di Natale ed il giorno di capodanno;
per le vacanze pasquali la figlia trascorrerà 3 giorni con il padre e 3 con la madre;
durante le vacanze estive il padre trascorrerà con la figlia due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti;
anche per il compleanno della figlia e tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza; ciascun genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con la figlia;
il giorno della Festa della mamma verrà trascorso dalla figlia con la mamma ed il giorno della Festa del Papà verrà trascorso dalla figlia con il papà; entrambi i genitori si impegneranno a comunicarsi reciprocamente il recapito dei relativi luoghi di villeggiatura durante le vacanze;
nei periodi di vacanza scolastica gli orari di visita potranno variare ma non varieranno i giorni;
è fatto salvo ogni più ampio e diverso accordo tra le parti;
nell'ottica della migliore gestione dei periodi di permanenza, i coniugi si impegnano in tempo utile a comunicarsi l'uno all'altro eventuali spostamenti o imprevisti;
I coniugi concordano che tutte le decisioni più importanti e di maggior interesse riguardo alla figlia siano prese di comune accordo da entrambi i genitori, in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
4)Porre a carico del signor a titolo di contributo di mantenimento per la figlia Parte_1
, il versamento, a partire dal mese di giugno 2025 della somma mensile di Persona_1
euro 150,00 da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Verona;
il pagamento sarà effettuato sul conto corrente della signora alle coordinate bancarie già note;
Parte_2
5)Porre a carico di ciascun genitore il 50% ciascuno delle spese di carattere straordinario che concorreranno ogniqualvolta ve ne sia la necessità, come stabilito già nelle condizioni di separazione e più precisamente: “SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON RICHIEDONO
UN PREVENTIVO ACCORDO: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
SPESE
MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO SPECIFICO E PREVENTIVO ACCORDO: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON RICHIEDONO UN PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico, nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO SPECIFICO E PREVENTIVO
ACCORDO: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE NON RICHIEDONO UN PREVENTIVO ACCORDO: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di€ 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
ALTRE SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE RICHIEDONO UN PREVENTIVO ACCORDO: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura per le attività sportive, spese per babysitting, viaggi e vacanze senza i genitori ecc.; spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Verona;
il pagamento sarà effettuato sul conto corrente della signora alle coordinate bancarie già note;
Parte_2
Quando i genitori debbano concordare le spese con accordo, quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice. Nel caso di spese medico sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
6)Darsi atto che, alla data di deposito della domanda di cessazione degli effettivi civili del matrimonio, le parti si dichiarano di ritenersi integralmente soddisfatte e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra a nessun titolo ragione e/o causa, anche se qui non dedotta o deducibile, avendo definito integralmente ogni reciproca debenza;
7)Darsi atto che alla data di deposito della domanda di cessazione degli effettivi civili del matrimonio, il signor a provveduto regolarmente al pagamento in favore della signora Parte_1 Pt_2
dell'assegno di mantenimento ordinario e/o straordinario della figlia;
[...]
8)Darsi atto che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di non aver nessuna ulteriore pretesa di carattere economico da avanzare l'uno nei confronti dell'altro, avendo definito ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non aver, pertanto, reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia causa o ragione dedotta o deducibile dal rapporto di coniugio.
9)Darsi atto che le Parti concordano che la domanda per l'assegno unico e universale sarà presentata da uno dei coniugi e che l'importo corrisposto da INPS e/o da qualsiasi altro istituto dovrà essere suddiviso in parti uguali, nella misura del 50% ciascuno, tra i signori e , così Parte_1 Parte_2
come le detrazioni fiscali rimarranno al 50% ciascuno.
10)Darsi atto che le Parti esprimono il consenso reciproco al rinnovo o rilascio del passaporto dell'altro coniuge, nonché al rinnovo o al rilascio dei documenti validi per l'espatrio della minore.
11)Le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 16/12/2025
Il Presidente
NE D'IC
N. 8425 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. NE D'IC PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 05/07/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, il primo dagli Avv.ti Franceschetti Michela e Giordano Filippo, il secondo dall'Avv. Galletta Christian, come da mandati in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 08/03/2014 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NA al Num.
10 - PARTE II - SERIE A - ANNO2014 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Verona (VR), Via Brigata Composta, 18, di proprietà della signora e già assegnata in sede di separazione, con tutti gli arredi e corredi Parte_2 ivi contenuti, alla signora che la abiterà insieme alla figlia minore;
Parte_2 Persona_1 3)disporre che la figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori, che Persona_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, con residenza prevalente presso la madre, con diritto dovere del padre di vedere e tenere con sé la figlia, a settimane alterne, da venerdì dalle ore 18,00 – ove si recherà a prendere la figlia presso la residenza della signora e/o Parte_2 in altro luogo previamente concordato tra le Parti – sino al lunedì mattina, quando riaccompagnerà
a scuola;
e comunque tutti i mercoledì il sig. potrà vedere e tenere con sé Per_1 Parte_1
la figlia dalle ore 18,00, con pernottamento e riaccompagnandola a scuola alle ore 8,00 del giorno seguente, salvo diversi accordi tra i coniugi. Durante le vacanze natalizie la figlia starà una settimana con il padre ed una con la madre (dal pomeriggio del 23.12. al pomeriggio del 30.12, dal pomeriggio del 30.12. fino all'ora di pranzo del 6.01.) alternando di anno in anno il giorno di Natale ed il giorno di capodanno;
per le vacanze pasquali la figlia trascorrerà 3 giorni con il padre e 3 con la madre;
durante le vacanze estive il padre trascorrerà con la figlia due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti;
anche per il compleanno della figlia e tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza; ciascun genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con la figlia;
il giorno della Festa della mamma verrà trascorso dalla figlia con la mamma ed il giorno della Festa del Papà verrà trascorso dalla figlia con il papà; entrambi i genitori si impegneranno a comunicarsi reciprocamente il recapito dei relativi luoghi di villeggiatura durante le vacanze;
nei periodi di vacanza scolastica gli orari di visita potranno variare ma non varieranno i giorni;
è fatto salvo ogni più ampio e diverso accordo tra le parti;
nell'ottica della migliore gestione dei periodi di permanenza, i coniugi si impegnano in tempo utile a comunicarsi l'uno all'altro eventuali spostamenti o imprevisti;
I coniugi concordano che tutte le decisioni più importanti e di maggior interesse riguardo alla figlia siano prese di comune accordo da entrambi i genitori, in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
4)Porre a carico del signor a titolo di contributo di mantenimento per la figlia Parte_1
, il versamento, a partire dal mese di giugno 2025 della somma mensile di Persona_1
euro 150,00 da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Verona;
il pagamento sarà effettuato sul conto corrente della signora alle coordinate bancarie già note;
Parte_2
5)Porre a carico di ciascun genitore il 50% ciascuno delle spese di carattere straordinario che concorreranno ogniqualvolta ve ne sia la necessità, come stabilito già nelle condizioni di separazione e più precisamente: “SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON RICHIEDONO
UN PREVENTIVO ACCORDO: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
SPESE
MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO SPECIFICO E PREVENTIVO ACCORDO: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON RICHIEDONO UN PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico, nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO SPECIFICO E PREVENTIVO
ACCORDO: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE NON RICHIEDONO UN PREVENTIVO ACCORDO: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di€ 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
ALTRE SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE RICHIEDONO UN PREVENTIVO ACCORDO: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura per le attività sportive, spese per babysitting, viaggi e vacanze senza i genitori ecc.; spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Verona;
il pagamento sarà effettuato sul conto corrente della signora alle coordinate bancarie già note;
Parte_2
Quando i genitori debbano concordare le spese con accordo, quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice. Nel caso di spese medico sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
6)Darsi atto che, alla data di deposito della domanda di cessazione degli effettivi civili del matrimonio, le parti si dichiarano di ritenersi integralmente soddisfatte e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra a nessun titolo ragione e/o causa, anche se qui non dedotta o deducibile, avendo definito integralmente ogni reciproca debenza;
7)Darsi atto che alla data di deposito della domanda di cessazione degli effettivi civili del matrimonio, il signor a provveduto regolarmente al pagamento in favore della signora Parte_1 Pt_2
dell'assegno di mantenimento ordinario e/o straordinario della figlia;
[...]
8)Darsi atto che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di non aver nessuna ulteriore pretesa di carattere economico da avanzare l'uno nei confronti dell'altro, avendo definito ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non aver, pertanto, reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia causa o ragione dedotta o deducibile dal rapporto di coniugio.
9)Darsi atto che le Parti concordano che la domanda per l'assegno unico e universale sarà presentata da uno dei coniugi e che l'importo corrisposto da INPS e/o da qualsiasi altro istituto dovrà essere suddiviso in parti uguali, nella misura del 50% ciascuno, tra i signori e , così Parte_1 Parte_2
come le detrazioni fiscali rimarranno al 50% ciascuno.
10)Darsi atto che le Parti esprimono il consenso reciproco al rinnovo o rilascio del passaporto dell'altro coniuge, nonché al rinnovo o al rilascio dei documenti validi per l'espatrio della minore.
11)Le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 16/12/2025
Il Presidente
NE D'IC