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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 06/02/2026, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 751/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4838/2022 depositato il 23/09/2022
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 358/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 2 e pubblicata il 05/04/2022
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 05784201700001423000 GIOCHI-LOTTERIE 2007
- PIGNORAMENTO n. 05784201700001423000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- PIGNORAMENTO n. 05784201700001423000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- PIGNORAMENTO n. 05784201700001423000 IRPEF-ALTRO 2007 - PIGNORAMENTO n. 05784201700001423000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- PIGNORAMENTO n. 05784201700001423000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- PIGNORAMENTO n. 05784201700001423000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- PIGNORAMENTO n. 05784201700001423000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- PIGNORAMENTO n. 05784201700001423000 TARSU/TIA 2009
- PIGNORAMENTO n. 05784201700001423000 TARSU/TIA 2010
- PIGNORAMENTO n. 05784201700001423000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720100050519118000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720100050519118000 TASSA SMALTIMEN 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720100005630139000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110031861677000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120007512139000 TASSA SMATLTIME 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120030591305000 TASSA SAMLTIM. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130032529728000 DOGANE-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130040595252000 DOGANE-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011400805/2013 SANZIONI PECUNI 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011400805/2013 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011400805/2013 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011400805/2013 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011400805/2013 IRAP 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011401142/2014 SANZIONI PECUN 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011401142/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011401142/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011401142/2014 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011401142/2014 IRAP 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011400261/2015 SANZIONE PECUN. 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011400261/2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011400261/2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011400261/2015 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011400261/2015 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140006420967000 TASSA SMALT 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del contribuente si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato alla Società_1 ADER sottoponeva a pignoramento lo stipendio del contribuente Resistente_1
.
Avverso tale provvedimento, il contribuente, proponeva ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Latina accoglieva il ricorso con sentenza n. 1113/2018 ed annullava il pignoramento unitamente alle cartelle di pagamento ed ai ruoli prodromici.
Il contribuente, quindi, in data 29/11/2018 comunicava tale circostanza alla Società_1 s.r.l. chiedendo di iniziare a ricevere lo stipendio nella sua integralità. La Società_1 s.r.l., tuttavia, comunicava in data 5/12/2018 che non avrebbe potuto versare integralmente lo stipendio perché sul medesimo era stato eseguito anche un secondo pignoramento contrassegnato dal n.
05784201700001423000. Non avendo conoscenza di tale atto né essendogli mai stato in alcun modo notificato, il sig. Resistente_1 con e-mail del medesimo giorno chiedeva che gli fosse trasmesso. La Società_1 s.r.l., quindi, con e-mail del 6/12/2018 gli trasmetteva copia del pignoramento n. 05784201700001423000.
Ricevuto l'atto di pignoramento, il ricorrente si avvedeva che era stato emesso in forza delle seguenti cartelle di pagamento e avvisi di accertamento:
-Cartella di pagamento 05720100005630139000, notificata il 29/12/2010;
-Cartella di pagamento 05720100050519118000, notificata il 11/06/2011;
-Cartella di pagamento 05720110031861677000, notificata il 08/09/2011;
-Cartella di pagamento 05720120007512139000, notificata il 05/06/2013;
-Cartella di pagamento 05720120030591305000, notificata il 25/07/2012;
-Cartella di pagamento 05720130032529728000, notificata il 16/01/2014;
-Cartella di pagamento 05720130040595252000, notificata il 11/10/2014;
-Cartella di pagamento 05720140006420967000, notificata il 30/06/2014;
-Cartella di pagamento 05720160016179360000, notificata il 26/08/2016;
-Avviso di accertamento TKF011400805/2013, notificato il 15/07/2013;
-Avviso di accertamento TKF011401142/2014, notificato il 12/09/2014
-Avviso di accertamento TKF011400261/2015, notificato il 03/06/2015
Non avendo ricevuto i predetti atti, il Resistente_1 avanti la CT Roma impugnava sia il pignoramento, sia i prodromici atti, lamentando altresì l'omessa notifica di avviso di intimazione.
Con sentenza 6433/2020 la CT Roma dichiarava il proprio difetto di competenza a favore della CT Latina.
Riassunto il processo, la CT Latina accoglieva il ricorso condannando ADER alla refusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, l'ADER proponeva appello per cui è causa, per i motivi meglio indicati in atti.
Si costituiva nel presente giudizio il contribuente con propria memoria e relative controdeduzioni, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La causa era trattata all'udienza del 13.11.2025 ed ivi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che l'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
In ordine al difetto di legittimazione passiva di ADER, si ricorda che ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 546/1992 è parte del giudizio esclusivamente l'ente che ha emesso l'atto impugnato. L'art. 10 è chiaro in tal senso: “sono parti nel processo dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto”. Nel caso che ci occupa, l'atto impugnato è l'Intimazione di pagamento n. 05720229002263414000, emessa senza dubbio proprio dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, parte in causa nel presente giudizio. Non si capisce, pertanto, per quale ragione il contribuente avrebbe dovuto citare in giudizio enti diversi. Si osserva, inoltre, che ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. 112/1999 “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Al riguardo, devesi osservare che, almeno con riferimento all'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento nn. 5720170000715360000 e 5720170023615400000, l'attività è imputabile proprio all'Ufficio.
Ne consegue che quest'ultima, ove ritenuto necessario, aveva l'onere di coinvolgere l'ente creditore interessato chiamandolo formalmente in causa: nessuna richiesta in tal senso è stata mai formulata, nemmeno tardiva. Al riguardo, è pacifico l'orientamento della Corte di Cassazione. Tra le ultime emesse in materia si può citare Cass. 21952/2022 in cui si afferma quanto segue: “questa Corte ha precisato, con consolidato orientamento inaugurato dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 25 luglio 2007, n. 16412, che il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario (Cass. civ., 7 maggio 2014, n. 9762; 24 aprile 2015, n. 8370; 28 aprile 2017, n. 10528; 4 maggio 2018, n. 8295; 9 marzo
2022, n. 7746). Consegue da quanto precede che, ove ADER non eserciti ritualmente e tempestivamente il suo diritto di estendere la lite all'Ente impositore, la lite dovrà continuare esclusivamente nei suoi confronti senza alcuna possibilità, nemmeno iussu iudicis, di un'estensione della lite a soggetti diversi: tale situazione, vale ribadirlo, costituisce per legge espressione di un diritto processuale della parte e come tale solo da questa può essere esercitato.
Con riferimento alla regolarità delle procedure di notifica degli atti di pignoramento, deve preliminarmente evidenziarsi che l'atto di riscossione impugnato è disciplinato dal D.P.R. 602/1973, il quale all'art. 49, co. 2 prevede esplicitamente quanto segue: “il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili;
gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo 26”. La procedura di esecuzione di crediti presso terzi, nel diritto esecutivo ordinario, è disciplinata dall'art. 543 ss. c.p.c. il quale al co. 1 prevede esplicitamente che “il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti”. Ebbene, chiarito quanto sopra, con riferimento all'atto di pignoramento n. 05784201700001423000 parte appellante ne afferma l'avvenuta notifica producendo, con il file “Atto di pignoramento con relate di notifica”, la PEC di notifica al terzo pignorato Società_1 e una busta bianca di ignoto contenuto relativa a una presunta spedizione avvenuta in data 2/03/2017 alla Indirizzo_1 di Cisterna di Latina. A tal proposito, si deve rilevare l'inesistenza giuridica della spedizione, dal momento che essa è stata effettuata in un luogo (Indirizzo_1 di Cisterna di Latina) che non aveva più alcun collegamento con il contribuente addirittura dal 2011, come dimostrato dal certificato anagrafico prodotto in atti.
In ordine alla regolarità della notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento e agli atti di pignoramento, occorre ancora ulteriormente chiarire e premettere il quadro normativo e giurisprudenziale afferente la valenza probatoria delle copie e fotocopie degli atti in notifica.
A norma dell'articolo 2719 c.c., rubricato “Copie fotografiche di scritture”, “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.
La disposizione in esame ha ad oggetto le copie fotografiche;
nonostante tale espresso riferimento, dottrina e giurisprudenza sono pacificamente concordi nel ritenere che ad esse siano pienamente equiparate le copie fotostatiche o fotocopie di scritture, le quali costituiscono un'evoluzione della tecnica di riproduzione del documento.
L'efficacia probatoria della copia fotografica – alla quale, come si è detto, è equiparata quella fotostatica –
è dunque subordinata, alternativamente, all'attestazione di conformità all'originale da parte del pubblico ufficiale competente o all'assenza di espresso disconoscimento della parte contro cui essa è prodotta.
Il caso che ci occupa è riconducibile alla seconda delle ipotesi contemplate dall'art. 2719 c.c. cioè all'espresso disconoscimento della parte contro cui essa è prodotta.
Sul punto, si rileva che la lettera della norma onera la parte di effettuare un disconoscimento espresso, e che tale requisito è stato interpretato dalla giurisprudenza quale impugnazione di specifico e chiaro contenuto atta a contestare in modo determinato l'autenticità della firma e/o della sottoscrizione, e, per quanto attiene il caso di specie, la conformità della copia al documento originale. In questo senso, pur non essendo necessarie formule sacramentali, si ritiene che la contestazione non possa concretizzarsi in una generica formula di stile, e che non sia sufficiente una generica dichiarazione di impugnazione dei documenti prodotti in copia (in questo senso si esprime, ex plurimis, Cass. civ., 1° luglio 2014, n. 14893).
Con riferimento alla portata applicativa del disconoscimento, è poi necessario distinguere l'ipotesi in cui esso abbia ad oggetto la conformità della copia fotografica o fotostatica rispetto all'originale, da quella in cui esso abbia ad oggetto la sottoscrizione o il contenuto della scrittura privata;
in quest'ultimo caso, infatti, tali elementi, sebbene emergano dalla copia prodotta in giudizio, sono da riferirsi direttamente all'originale.
La distinzione appena operata comporta significative differenze sotto il profilo dell'efficacia probatoria della copia, rispettivamente, disconosciuta o contestata. Infatti, nel caso in cui la parte contro cui la scrittura è prodotta ne contesti il contenuto o la sottoscrizione, la parte producente, per poter ancora valersi della copia, dovrà produrre l'originale e chiederne il giudizio di verificazione ex art. 216 c.p.c., essendo altrimenti preclusa l'utilizzabilità del documento quale mezzo di prova.
In tal senso, la Suprema Corte aveva già avuto modo di chiarire che “la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., richiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate” ma ciò solo “ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 cod. civ. - per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace - trova applicazione generalizzata per tutti i documenti” (così Cass. civ., sez. V, 4 maggio 2016, n. 8861). Ciò posto deve comunque precisarsi che “il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215 c. p.c., comma 1, n. 2), giacchè mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”. Ciò con la conseguenza che “l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (cfr. Cass. n. 9439 del 21/04/2010 e Cass. n. 2419 del
03/02/2006)” (sul punto vedasi anche Cass. civ. Sez. V, 11 novembre 2016, n. 23046).
Infine, per citare un precedente della giurisprudenza di merito pare utile segnalare una sentenza della
Commissione tributaria regionale della Lombardia (Commiss. Trib. Reg. Lombardia Milano, Sez. I, Sent.,
28 giugno 2016, n. 3831) la quale, in una fattispecie avente ad oggetto l'omessa notifica di una cartella di pagamento ha non solo ribadito i principi visti sopra, per cui è onere dell'Amministrazione o, come nel caso di specie, di Equitalia, produrre l'originale degli atti relativi alla notificazione della cartella, ma ha anche ricordato che, a tal fine, la legge stessa prevede che "il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione" (art. 26, comma 5, del d.p.
r. n. 602 del 1973), e che ancora, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5410/2015. ha affermato che costituisce "precipuo interesse dell'esattore, nonché preciso onere improntato a diligenza, conservare,in caso di mancata riscossione dei ruoli nel quinquennio e in occasione di rapporti giuridici ancora aperti e non definiti, la copia della cartella di pagamento oltre i cinque anni, per tutto il periodo in cui il credito portato ad esecuzione non sia stato recuperato, in modo da conservarne prova documentale ostensibile, anche a richiesta dei soggetti legittimati, nella varie fasi di definizione del rapporto, onde poter compiutamente esercitare le prerogative esattoriali;
che da questo principio, autorevolmente espresso, emerge il diritto del contribuente a verificare la cartella onde potere esercitare i propri diritti anche per contestare la ritualità della notifica dell'atto e, quindi, la validità della pretesa di pagamento esercitata dalla controparte.
In considerazione di quanto sopra esposto, si rileva che qualora l'Amministrazione non adempia a detto onere, la notifica dovrà essere considerata come mai avvenuta rendendo così priva di titolo la pretesa contenuta nella cartella di pagamento.
Nel quadro di quanto sopra esposto occorre ora considerare la regolarità della notifica degli atti presupposti.
La cartella di pagamento n. 5720100005630139000 parrebbe essere stata notificata a mani del ricorrente avendo parte appellante depositato un avviso di ricevimento ad apparente firma del sig. Resistente_1. Il ricorrente e parte appellata, però, contesta la sottoscrizione che ivi compare e chiede che sia effettuato il deposito dell'originale al fine della proposizione di querela di falso. Tale deposito non è mai stato effettuato.
Circa la cartella di pagamento n. 05720100050519118000 già in primo grado era stata rinunciata ogni contestazione. Non si capisce per quale ragione, quindi, l'Ufficio abbia impugnato la sentenza anche sotto tale profilo.
Della notifica della cartella di pagamento n. 05720110031861677000 parrebbe anche in questo caso essere stata notificata a mani del contribuente. Il contribuente, però, contesta la sottoscrizione che compare nell'avviso di ricevimento e chiede che ne venga ordinato il deposito in originale al fine di valutare l'opportunità
e proporre querela di falso. Anche tale deposito non è stato mai effettuato.
La cartella di pagamento n. 5720120007512139000 parrebbe essere stata notificata ex art. 139 c.p.c. mediante consegna a soggetto qualificatosi come madre. Il contribuente, però, contesta la sottoscrizione che compare sulla relata di notifica e chiede che ne venga ordinato il deposito in originale al fine di valutare l'opportunità e proporre querela di falso. Anche tale deposito non è stato mai effettuato. La notifica della cartella di pagamento n. 05720120030591305000 parrebbe essere stata notificata a mani del contribuente. Il contribuente, però, contesta la sottoscrizione che compare nell'avviso di ricevimento e chiede che ne venga ordinato il deposito in originale al fine di valutare l'opportunità e proporre querela di falso. Anche tale deposito non è stato mai effettuato.
Della notifica della cartella di pagamento n. 5720130040595250000 l'appellante deposita una relazione di notifica ex art. 140 c.p.c. mediante deposito dell'atto presso la casa comunale e il relativo avviso di ricevimento ad apparente firma Resistente_1. Il ricorrente, però, contesta la sottoscrizione che compare nell'avviso di ricevimento e chiede che ne venga ordinato il deposito in originale al fine di valutare l'opportunità e proporre querela di falso. Tale deposito non è mai avvenuto.
Con riferimento alla notifica dell'avviso di accertamento n. TKF011401142 parte appellante deposita documentazione (avviso di ricevimento) da cui parrebbe essere stato l'atto consegnato a mani dell'appellato.
Il contribuente, però, contesta la sottoscrizione che compare nell'avviso di ricevimento e chiede che ne venga ordinato il deposito in originale al fine di valutare l'opportunità e proporre querela di falso. Deposito mai avvenuto.
In tutti questi casi, pertanto, applicando i principi sopra esposti, la notifica si deve considerare come mai avvenuta e, conseguentemente, la pretesa impositiva priva di titolo.
Con riferimento, invece, alla notifica dell'avviso di accertamento n. TKF011400805, l'appellante si limita a depositare un estratto di ruolo e una relata di notifica da cui emergerebbe la consegna a mani di soggetto terzo e l'invio della raccomandata informativa n. 14747104312-2. L'ufficio, tuttavia, non deposita alcun documento relativamente al destinatario di tale spedizione, all'indirizzo presso cui la predetta raccomandata
è stata inviata e, soprattutto, nulla che ne attesti il corretto arrivo a destinazione ovvero la sua consegna.
Tale lacuna appare invalidare l'intero processo di notifica, come chiaramente statuito da Cass. 20736/2021 che ha riconosciuto l'ineludibilità del deposito anche dell'avviso di ricevimento di detta comunicazione. Così testualmente si è espressa la Suprema Corte: “l'attestazione di avvenuto invio di una raccomandata, con l'indicazione del solo numero (ossia senza che si precisi a chi, ed in quale indirizzo, essa sia stata spedita), copre con fede privilegiata soltanto la dichiarazione di avvenuto invio di una raccomandata con quel numero;
con la conseguenza che, in tal caso, la prova del fatto che la stessa sia stata spedita al destinatario della notifica, presso il suo indirizzo, va fornita, da chi è interessato a dimostrare la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o deducendo altro idoneo mezzo di prova”. La notifica dell'atto, quindi, appare insanabilmente nulla.
La cartella n. 05720130032529728000 è stata notificata ex art. 143 c.p.c. perché il destinatario è stato considerato sconosciuto. Tale circostanza non sorprende dal momento che tale atto è stato inviato in Cisterna di Latina, Indirizzo_1 dopo che il contribuente si era trasferimento come provato dal certificato versato in atti, di cui si è già detto sopra.
Con riferimento alla notifica dell'avviso di accertamento n. TKF011400261 parte appellante deposita esclusivamente l'estratto di ruolo. Nessuna documentazione, invece, è depositata con riferimento all'avvenuta notifica.
Con particolare riferimento alla notifica dell'atto di intimazione di pagamento che doveva essere notificata, essendo tutte le cartelle di pagamento/avvisi di accertamento asseritamente notificati oltre un anno prima dell'effettuazione dell'atto di pignoramento impugnato, l'appellante dichiara che l'atto sarebbe quello individuato dal numero di protocollo 05720169005789133000 e notificato in data 13/01/2017 ex art. 143 c. p.c. in Indirizzo_1 a Cisterna di Latina. A tal riguardo si rileva nuovamente l'illegittimità della presunta notifica per essere la procedura stata eseguita presso un indirizzo (Indirizzo_1), che non era più l'indirizzo del ricorrente da anni, come dimostrato dal certificato di residenza del comune di Cisterna di Latina, il ricorrente non risiedeva più in Indirizzo_1 dal 15/11/2011. Anche con riferimento alla comunicazione preventiva di ipoteca n. 05776201600000662000 valgono sostanzialmente tutte le considerazioni prima svolte in merito all'intimazione di pagamento di cui al paragrafo che precede. Anche in tal caso, infatti, è stata depositata documentazione relativa alla notifica ex art. 143 c.p.c. presso l'indirizzo di Indirizzo_1 a Cisterna di Latina in data 16/07/2016. Si ribadisce, quindi, la nullità insanabile di tale notifica ribadendo che dal 2011 il Pagano non risiedeva più presso quell'indirizzo.
In considerazione di quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese processuali, liquidate in euro 5.000,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4838/2022 depositato il 23/09/2022
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 358/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 2 e pubblicata il 05/04/2022
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 05784201700001423000 GIOCHI-LOTTERIE 2007
- PIGNORAMENTO n. 05784201700001423000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- PIGNORAMENTO n. 05784201700001423000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- PIGNORAMENTO n. 05784201700001423000 IRPEF-ALTRO 2007 - PIGNORAMENTO n. 05784201700001423000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- PIGNORAMENTO n. 05784201700001423000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- PIGNORAMENTO n. 05784201700001423000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- PIGNORAMENTO n. 05784201700001423000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- PIGNORAMENTO n. 05784201700001423000 TARSU/TIA 2009
- PIGNORAMENTO n. 05784201700001423000 TARSU/TIA 2010
- PIGNORAMENTO n. 05784201700001423000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720100050519118000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720100050519118000 TASSA SMALTIMEN 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720100005630139000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110031861677000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120007512139000 TASSA SMATLTIME 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120030591305000 TASSA SAMLTIM. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130032529728000 DOGANE-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130040595252000 DOGANE-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011400805/2013 SANZIONI PECUNI 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011400805/2013 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011400805/2013 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011400805/2013 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011400805/2013 IRAP 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011401142/2014 SANZIONI PECUN 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011401142/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011401142/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011401142/2014 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011401142/2014 IRAP 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011400261/2015 SANZIONE PECUN. 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011400261/2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011400261/2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011400261/2015 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011400261/2015 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140006420967000 TASSA SMALT 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del contribuente si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato alla Società_1 ADER sottoponeva a pignoramento lo stipendio del contribuente Resistente_1
.
Avverso tale provvedimento, il contribuente, proponeva ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Latina accoglieva il ricorso con sentenza n. 1113/2018 ed annullava il pignoramento unitamente alle cartelle di pagamento ed ai ruoli prodromici.
Il contribuente, quindi, in data 29/11/2018 comunicava tale circostanza alla Società_1 s.r.l. chiedendo di iniziare a ricevere lo stipendio nella sua integralità. La Società_1 s.r.l., tuttavia, comunicava in data 5/12/2018 che non avrebbe potuto versare integralmente lo stipendio perché sul medesimo era stato eseguito anche un secondo pignoramento contrassegnato dal n.
05784201700001423000. Non avendo conoscenza di tale atto né essendogli mai stato in alcun modo notificato, il sig. Resistente_1 con e-mail del medesimo giorno chiedeva che gli fosse trasmesso. La Società_1 s.r.l., quindi, con e-mail del 6/12/2018 gli trasmetteva copia del pignoramento n. 05784201700001423000.
Ricevuto l'atto di pignoramento, il ricorrente si avvedeva che era stato emesso in forza delle seguenti cartelle di pagamento e avvisi di accertamento:
-Cartella di pagamento 05720100005630139000, notificata il 29/12/2010;
-Cartella di pagamento 05720100050519118000, notificata il 11/06/2011;
-Cartella di pagamento 05720110031861677000, notificata il 08/09/2011;
-Cartella di pagamento 05720120007512139000, notificata il 05/06/2013;
-Cartella di pagamento 05720120030591305000, notificata il 25/07/2012;
-Cartella di pagamento 05720130032529728000, notificata il 16/01/2014;
-Cartella di pagamento 05720130040595252000, notificata il 11/10/2014;
-Cartella di pagamento 05720140006420967000, notificata il 30/06/2014;
-Cartella di pagamento 05720160016179360000, notificata il 26/08/2016;
-Avviso di accertamento TKF011400805/2013, notificato il 15/07/2013;
-Avviso di accertamento TKF011401142/2014, notificato il 12/09/2014
-Avviso di accertamento TKF011400261/2015, notificato il 03/06/2015
Non avendo ricevuto i predetti atti, il Resistente_1 avanti la CT Roma impugnava sia il pignoramento, sia i prodromici atti, lamentando altresì l'omessa notifica di avviso di intimazione.
Con sentenza 6433/2020 la CT Roma dichiarava il proprio difetto di competenza a favore della CT Latina.
Riassunto il processo, la CT Latina accoglieva il ricorso condannando ADER alla refusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, l'ADER proponeva appello per cui è causa, per i motivi meglio indicati in atti.
Si costituiva nel presente giudizio il contribuente con propria memoria e relative controdeduzioni, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La causa era trattata all'udienza del 13.11.2025 ed ivi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che l'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
In ordine al difetto di legittimazione passiva di ADER, si ricorda che ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 546/1992 è parte del giudizio esclusivamente l'ente che ha emesso l'atto impugnato. L'art. 10 è chiaro in tal senso: “sono parti nel processo dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto”. Nel caso che ci occupa, l'atto impugnato è l'Intimazione di pagamento n. 05720229002263414000, emessa senza dubbio proprio dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, parte in causa nel presente giudizio. Non si capisce, pertanto, per quale ragione il contribuente avrebbe dovuto citare in giudizio enti diversi. Si osserva, inoltre, che ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. 112/1999 “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Al riguardo, devesi osservare che, almeno con riferimento all'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento nn. 5720170000715360000 e 5720170023615400000, l'attività è imputabile proprio all'Ufficio.
Ne consegue che quest'ultima, ove ritenuto necessario, aveva l'onere di coinvolgere l'ente creditore interessato chiamandolo formalmente in causa: nessuna richiesta in tal senso è stata mai formulata, nemmeno tardiva. Al riguardo, è pacifico l'orientamento della Corte di Cassazione. Tra le ultime emesse in materia si può citare Cass. 21952/2022 in cui si afferma quanto segue: “questa Corte ha precisato, con consolidato orientamento inaugurato dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 25 luglio 2007, n. 16412, che il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario (Cass. civ., 7 maggio 2014, n. 9762; 24 aprile 2015, n. 8370; 28 aprile 2017, n. 10528; 4 maggio 2018, n. 8295; 9 marzo
2022, n. 7746). Consegue da quanto precede che, ove ADER non eserciti ritualmente e tempestivamente il suo diritto di estendere la lite all'Ente impositore, la lite dovrà continuare esclusivamente nei suoi confronti senza alcuna possibilità, nemmeno iussu iudicis, di un'estensione della lite a soggetti diversi: tale situazione, vale ribadirlo, costituisce per legge espressione di un diritto processuale della parte e come tale solo da questa può essere esercitato.
Con riferimento alla regolarità delle procedure di notifica degli atti di pignoramento, deve preliminarmente evidenziarsi che l'atto di riscossione impugnato è disciplinato dal D.P.R. 602/1973, il quale all'art. 49, co. 2 prevede esplicitamente quanto segue: “il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili;
gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo 26”. La procedura di esecuzione di crediti presso terzi, nel diritto esecutivo ordinario, è disciplinata dall'art. 543 ss. c.p.c. il quale al co. 1 prevede esplicitamente che “il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti”. Ebbene, chiarito quanto sopra, con riferimento all'atto di pignoramento n. 05784201700001423000 parte appellante ne afferma l'avvenuta notifica producendo, con il file “Atto di pignoramento con relate di notifica”, la PEC di notifica al terzo pignorato Società_1 e una busta bianca di ignoto contenuto relativa a una presunta spedizione avvenuta in data 2/03/2017 alla Indirizzo_1 di Cisterna di Latina. A tal proposito, si deve rilevare l'inesistenza giuridica della spedizione, dal momento che essa è stata effettuata in un luogo (Indirizzo_1 di Cisterna di Latina) che non aveva più alcun collegamento con il contribuente addirittura dal 2011, come dimostrato dal certificato anagrafico prodotto in atti.
In ordine alla regolarità della notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento e agli atti di pignoramento, occorre ancora ulteriormente chiarire e premettere il quadro normativo e giurisprudenziale afferente la valenza probatoria delle copie e fotocopie degli atti in notifica.
A norma dell'articolo 2719 c.c., rubricato “Copie fotografiche di scritture”, “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.
La disposizione in esame ha ad oggetto le copie fotografiche;
nonostante tale espresso riferimento, dottrina e giurisprudenza sono pacificamente concordi nel ritenere che ad esse siano pienamente equiparate le copie fotostatiche o fotocopie di scritture, le quali costituiscono un'evoluzione della tecnica di riproduzione del documento.
L'efficacia probatoria della copia fotografica – alla quale, come si è detto, è equiparata quella fotostatica –
è dunque subordinata, alternativamente, all'attestazione di conformità all'originale da parte del pubblico ufficiale competente o all'assenza di espresso disconoscimento della parte contro cui essa è prodotta.
Il caso che ci occupa è riconducibile alla seconda delle ipotesi contemplate dall'art. 2719 c.c. cioè all'espresso disconoscimento della parte contro cui essa è prodotta.
Sul punto, si rileva che la lettera della norma onera la parte di effettuare un disconoscimento espresso, e che tale requisito è stato interpretato dalla giurisprudenza quale impugnazione di specifico e chiaro contenuto atta a contestare in modo determinato l'autenticità della firma e/o della sottoscrizione, e, per quanto attiene il caso di specie, la conformità della copia al documento originale. In questo senso, pur non essendo necessarie formule sacramentali, si ritiene che la contestazione non possa concretizzarsi in una generica formula di stile, e che non sia sufficiente una generica dichiarazione di impugnazione dei documenti prodotti in copia (in questo senso si esprime, ex plurimis, Cass. civ., 1° luglio 2014, n. 14893).
Con riferimento alla portata applicativa del disconoscimento, è poi necessario distinguere l'ipotesi in cui esso abbia ad oggetto la conformità della copia fotografica o fotostatica rispetto all'originale, da quella in cui esso abbia ad oggetto la sottoscrizione o il contenuto della scrittura privata;
in quest'ultimo caso, infatti, tali elementi, sebbene emergano dalla copia prodotta in giudizio, sono da riferirsi direttamente all'originale.
La distinzione appena operata comporta significative differenze sotto il profilo dell'efficacia probatoria della copia, rispettivamente, disconosciuta o contestata. Infatti, nel caso in cui la parte contro cui la scrittura è prodotta ne contesti il contenuto o la sottoscrizione, la parte producente, per poter ancora valersi della copia, dovrà produrre l'originale e chiederne il giudizio di verificazione ex art. 216 c.p.c., essendo altrimenti preclusa l'utilizzabilità del documento quale mezzo di prova.
In tal senso, la Suprema Corte aveva già avuto modo di chiarire che “la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., richiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate” ma ciò solo “ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 cod. civ. - per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace - trova applicazione generalizzata per tutti i documenti” (così Cass. civ., sez. V, 4 maggio 2016, n. 8861). Ciò posto deve comunque precisarsi che “il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215 c. p.c., comma 1, n. 2), giacchè mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”. Ciò con la conseguenza che “l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (cfr. Cass. n. 9439 del 21/04/2010 e Cass. n. 2419 del
03/02/2006)” (sul punto vedasi anche Cass. civ. Sez. V, 11 novembre 2016, n. 23046).
Infine, per citare un precedente della giurisprudenza di merito pare utile segnalare una sentenza della
Commissione tributaria regionale della Lombardia (Commiss. Trib. Reg. Lombardia Milano, Sez. I, Sent.,
28 giugno 2016, n. 3831) la quale, in una fattispecie avente ad oggetto l'omessa notifica di una cartella di pagamento ha non solo ribadito i principi visti sopra, per cui è onere dell'Amministrazione o, come nel caso di specie, di Equitalia, produrre l'originale degli atti relativi alla notificazione della cartella, ma ha anche ricordato che, a tal fine, la legge stessa prevede che "il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione" (art. 26, comma 5, del d.p.
r. n. 602 del 1973), e che ancora, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5410/2015. ha affermato che costituisce "precipuo interesse dell'esattore, nonché preciso onere improntato a diligenza, conservare,in caso di mancata riscossione dei ruoli nel quinquennio e in occasione di rapporti giuridici ancora aperti e non definiti, la copia della cartella di pagamento oltre i cinque anni, per tutto il periodo in cui il credito portato ad esecuzione non sia stato recuperato, in modo da conservarne prova documentale ostensibile, anche a richiesta dei soggetti legittimati, nella varie fasi di definizione del rapporto, onde poter compiutamente esercitare le prerogative esattoriali;
che da questo principio, autorevolmente espresso, emerge il diritto del contribuente a verificare la cartella onde potere esercitare i propri diritti anche per contestare la ritualità della notifica dell'atto e, quindi, la validità della pretesa di pagamento esercitata dalla controparte.
In considerazione di quanto sopra esposto, si rileva che qualora l'Amministrazione non adempia a detto onere, la notifica dovrà essere considerata come mai avvenuta rendendo così priva di titolo la pretesa contenuta nella cartella di pagamento.
Nel quadro di quanto sopra esposto occorre ora considerare la regolarità della notifica degli atti presupposti.
La cartella di pagamento n. 5720100005630139000 parrebbe essere stata notificata a mani del ricorrente avendo parte appellante depositato un avviso di ricevimento ad apparente firma del sig. Resistente_1. Il ricorrente e parte appellata, però, contesta la sottoscrizione che ivi compare e chiede che sia effettuato il deposito dell'originale al fine della proposizione di querela di falso. Tale deposito non è mai stato effettuato.
Circa la cartella di pagamento n. 05720100050519118000 già in primo grado era stata rinunciata ogni contestazione. Non si capisce per quale ragione, quindi, l'Ufficio abbia impugnato la sentenza anche sotto tale profilo.
Della notifica della cartella di pagamento n. 05720110031861677000 parrebbe anche in questo caso essere stata notificata a mani del contribuente. Il contribuente, però, contesta la sottoscrizione che compare nell'avviso di ricevimento e chiede che ne venga ordinato il deposito in originale al fine di valutare l'opportunità
e proporre querela di falso. Anche tale deposito non è stato mai effettuato.
La cartella di pagamento n. 5720120007512139000 parrebbe essere stata notificata ex art. 139 c.p.c. mediante consegna a soggetto qualificatosi come madre. Il contribuente, però, contesta la sottoscrizione che compare sulla relata di notifica e chiede che ne venga ordinato il deposito in originale al fine di valutare l'opportunità e proporre querela di falso. Anche tale deposito non è stato mai effettuato. La notifica della cartella di pagamento n. 05720120030591305000 parrebbe essere stata notificata a mani del contribuente. Il contribuente, però, contesta la sottoscrizione che compare nell'avviso di ricevimento e chiede che ne venga ordinato il deposito in originale al fine di valutare l'opportunità e proporre querela di falso. Anche tale deposito non è stato mai effettuato.
Della notifica della cartella di pagamento n. 5720130040595250000 l'appellante deposita una relazione di notifica ex art. 140 c.p.c. mediante deposito dell'atto presso la casa comunale e il relativo avviso di ricevimento ad apparente firma Resistente_1. Il ricorrente, però, contesta la sottoscrizione che compare nell'avviso di ricevimento e chiede che ne venga ordinato il deposito in originale al fine di valutare l'opportunità e proporre querela di falso. Tale deposito non è mai avvenuto.
Con riferimento alla notifica dell'avviso di accertamento n. TKF011401142 parte appellante deposita documentazione (avviso di ricevimento) da cui parrebbe essere stato l'atto consegnato a mani dell'appellato.
Il contribuente, però, contesta la sottoscrizione che compare nell'avviso di ricevimento e chiede che ne venga ordinato il deposito in originale al fine di valutare l'opportunità e proporre querela di falso. Deposito mai avvenuto.
In tutti questi casi, pertanto, applicando i principi sopra esposti, la notifica si deve considerare come mai avvenuta e, conseguentemente, la pretesa impositiva priva di titolo.
Con riferimento, invece, alla notifica dell'avviso di accertamento n. TKF011400805, l'appellante si limita a depositare un estratto di ruolo e una relata di notifica da cui emergerebbe la consegna a mani di soggetto terzo e l'invio della raccomandata informativa n. 14747104312-2. L'ufficio, tuttavia, non deposita alcun documento relativamente al destinatario di tale spedizione, all'indirizzo presso cui la predetta raccomandata
è stata inviata e, soprattutto, nulla che ne attesti il corretto arrivo a destinazione ovvero la sua consegna.
Tale lacuna appare invalidare l'intero processo di notifica, come chiaramente statuito da Cass. 20736/2021 che ha riconosciuto l'ineludibilità del deposito anche dell'avviso di ricevimento di detta comunicazione. Così testualmente si è espressa la Suprema Corte: “l'attestazione di avvenuto invio di una raccomandata, con l'indicazione del solo numero (ossia senza che si precisi a chi, ed in quale indirizzo, essa sia stata spedita), copre con fede privilegiata soltanto la dichiarazione di avvenuto invio di una raccomandata con quel numero;
con la conseguenza che, in tal caso, la prova del fatto che la stessa sia stata spedita al destinatario della notifica, presso il suo indirizzo, va fornita, da chi è interessato a dimostrare la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o deducendo altro idoneo mezzo di prova”. La notifica dell'atto, quindi, appare insanabilmente nulla.
La cartella n. 05720130032529728000 è stata notificata ex art. 143 c.p.c. perché il destinatario è stato considerato sconosciuto. Tale circostanza non sorprende dal momento che tale atto è stato inviato in Cisterna di Latina, Indirizzo_1 dopo che il contribuente si era trasferimento come provato dal certificato versato in atti, di cui si è già detto sopra.
Con riferimento alla notifica dell'avviso di accertamento n. TKF011400261 parte appellante deposita esclusivamente l'estratto di ruolo. Nessuna documentazione, invece, è depositata con riferimento all'avvenuta notifica.
Con particolare riferimento alla notifica dell'atto di intimazione di pagamento che doveva essere notificata, essendo tutte le cartelle di pagamento/avvisi di accertamento asseritamente notificati oltre un anno prima dell'effettuazione dell'atto di pignoramento impugnato, l'appellante dichiara che l'atto sarebbe quello individuato dal numero di protocollo 05720169005789133000 e notificato in data 13/01/2017 ex art. 143 c. p.c. in Indirizzo_1 a Cisterna di Latina. A tal riguardo si rileva nuovamente l'illegittimità della presunta notifica per essere la procedura stata eseguita presso un indirizzo (Indirizzo_1), che non era più l'indirizzo del ricorrente da anni, come dimostrato dal certificato di residenza del comune di Cisterna di Latina, il ricorrente non risiedeva più in Indirizzo_1 dal 15/11/2011. Anche con riferimento alla comunicazione preventiva di ipoteca n. 05776201600000662000 valgono sostanzialmente tutte le considerazioni prima svolte in merito all'intimazione di pagamento di cui al paragrafo che precede. Anche in tal caso, infatti, è stata depositata documentazione relativa alla notifica ex art. 143 c.p.c. presso l'indirizzo di Indirizzo_1 a Cisterna di Latina in data 16/07/2016. Si ribadisce, quindi, la nullità insanabile di tale notifica ribadendo che dal 2011 il Pagano non risiedeva più presso quell'indirizzo.
In considerazione di quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese processuali, liquidate in euro 5.000,00, oltre accessori di legge.