Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 4 milioni, in ragione d'anno, sara' fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il periodo 1 luglio 31 dicembre 1964 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 4 milioni, in ragione d'anno, sara' fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il periodo 1 luglio 31 dicembre 1964 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio.