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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/01/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
RG n. 21963/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione settima civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Ernesta Occhiuto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21963/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t. con il patrocinio dell'avv. Alessandro Trevisi, come da procura CP_2 acclusa all'atto di costituzione di nuovo difensore del 18.10.2024, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in Via Galvani n. 21, Milano;
Email_1
OPPONENTE contro
C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
p.t. con il patrocinio dell'avv. Antonella Zerbone come da procura in CP_4 calce alla comparsa di costituzione, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultima, in Via Ruggero di Lauria n.15 est scala B, Milano;
Email_2
OPPOSTO
* CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati il 17 e il 18 ottobre 2024, con causa trattenuta in decisione il 27.12.2024, a seguito del decorso dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
-Per Controparte_1
“ Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via pregiudiziale: dichiarare la controversia devoluta alla giurisdizione dell'arbitrato in forza di clausola compromissoria sottoscritta dalle parti nel contratto posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo e per l'effetto dichiarare la nullità del decreto opposto per essere stato richiesto e ottenuto da autorità giudiziaria ordinaria incompetente;
pagina 1 di 9 nel merito, in via principale: per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla a e, per l'effetto, revocare con ogni Controparte_1 Controparte_3 migliore formula il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo, infondato e/o non provato, con ogni conseguente statuizione di legge;
nel merito, anche in via riconvenzionale: in ogni caso, rigettare le domande svolte da
[...] nei confronti di per i motivi meglio esposti in atti, in quanto CP_3 Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto;
condannare a corrispondere, in favore di Controparte_3
l'importo accertato in corso di causa, per i motivi e secondo i criteri di cui in Controparte_1 atti e/o di cui alla CTU, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
in via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova articolati nella seconda memoria integrativa ex art. 171-ter cod. proc. civ. del 29.12.2023, non ammessi ed in particolare per la prova orale e per l'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. come richiesto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso 15%, oneri e accessori come per legge”.
-Per Controparte_3
"Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previ gli adempimenti di rito e di legge, nonchè istruttori, questi ultimi ove ammessi come richiesti, attesa la già formulata istanza IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE di munire di provvisoria esecutorieta' il decreto ingiuntivo opposto per non essere l'opposizione fondata nè su prova scritta nè su prova di pronta soluzione;
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
CONFERMARE il decreto ingiuntivo e condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore a dare ed a pagare alla in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore l'importo in linea capitale di euro 91.64185 oltre interessi e spese maturati e maturandi dal dì del dovuto sino al saldo, volendo applicare alla fattispecie in esame la misura degli interessi commerciali ai sensi del d.lgs. 231\2002 e successive modifiche;
IN VIA SUBORDINATA E DI MERITO: nella denegata ipotesi in cui la S.V. ILL.MA non ritenesse di confermare il provvedimento monitorio opposto:
ACCERTARE DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE, in favore della convenuta opposta, la
in persona del legale rappresentante pro tempore a dare ed a pagare alla Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma meglio vista e Controparte_3 ritenuta nella misura emergenda in corso di causa, oltre interessi maturati e maturandi dal dì del dovuto al saldo, volendo applicare gli interessi commerciali di cui al D.LGS 231\2002…
IN VIA RICONVENZIONALE: ACCERTARE, DICHIARATA TENUTA E CONDANNARE, in favore della convenuta opposta, la
in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare alla Controparte_1 [...]
i costi dalla stessa sostenuti oltre interessi maturati e maturandi dal dì del dovuto al CP_3 saldo e di cui la stessa si è resa anticipataria rispetto al contratto ATI per cui è causa e ciò nella somma meglio vista e ritenuta da Codesta Autorità alla luce della documentazione in atti;
nonchè, RESPINGERE le domande avversarie, dichiarare l'opposizione infondata in fatto ed in diritto
e dichiarare che nulla è dovuto dalla alla;
Controparte_3 Controparte_1
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi la CP_5 ritenesse fondata anche in minima parte la domanda riconvenzionale avversaria: DISPORRE LA
COMPENSAZIONE PARZIALE dei costi dichiarando tenuta e condannando la Controparte_1
a dare, a pagare ed a rimborsare alla la maggior somma a credito della Controparte_3 convenuta opposta. - Vinte le spese tutte di lite, sentenza esecutiva come per legge".
*
pagina 2 di 9 FATTO E DIRITTO
con atto di citazione ritualmente notificato si è opposta al D.I. n. Controparte_1
7860\2023 emesso dal Tribunale di Milano, con il quale le è stato ingiunto il pagamento a favore di dell'importo di euro 91.641,85 oltre accessori e Controparte_3 spese, a titolo di saldo del corrispettivo per le opere contrattuali eseguite (euro 4.000,00), per quelle extracontrattuali ( euro 28.880,85), nonché per quota parte del ferro recuperato e ceduto dall'opponente ad un'impresa terza (euro 58.761,00), come da fatture azionate. Ha domandato la revoca del D.I. e in via riconvenzionale la condanna della controparte al pagamento “dell'importo accertato in corso di causa” oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
costituitasi con comparsa depositata il 20.9.2023 ha insisto Controparte_3 per il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I., comunque per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta. In via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al rimborso dei costi sostenuti e anticipati per euro 125.130,75 oltre interessi, e comunque di disporre eventualmente la compensazione parziale. Alla prima udienza, il 23.10.2023, il giudice formulava proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 bis cpc. Su richiesta di entrambe le parti differiva quindi la causa all'udienza del 6 febbraio 2024, con la modalità della trattazione scritta. All'esito, viste le note di udienza depositate dalle parti, dava atto che non erano addivenute ad una soluzione transattiva, quindi, con ordinanza alla quale si rimanda in punto di motivazione, non concedeva la provvisoria esecuzione al D.I., non ammetteva la prova testimoniale richiesta dall'opponente né l'istanza ex art. 210 cpc. Ammetteva invece in parte la prova testimoniale dedotta dall'opposta e l'opponente alla prova contraria. Disponeva infine ctu volta a verificare i rapporti economici tra le parti con riferimento alle singole voci indicate, nominando la dott.ssa che accettava Persona_1
l'incarico e prestava giuramento all'udienza dell'8 marzo 2024, nel corso della quale venivano altresì escussi tutti i testimoni ammessi. All'esito della ctu i procuratori delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e il giudice, con ordinanza del 26.9.2024, accordati i termini di cui all'art. 189 cpc, fissava l'udienza del 18.12.2024. Tale udienza si svolgeva con la modalità della trattazione scritta e il giudice, viste le note di udienza depositate dalle parti tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 27.12.2024.
* L'opponente ha riferito:
-che il 14 giugno 2018 aveva concesso in subappalto a Controparte_6 CP_1 quale capogruppo e a quale mandataria, alcune delle opere di CP_7 demolizione degli stabilimenti siti a IN AS , in provincia di Como;
-che le parti e in data 19 giugno 2018 stabilivano con CP_1 CP_7 apposito accordo, con il quale costituivano un'ATI, che le imprese associate avrebbero pagina 3 di 9 eseguito lo “strip out di fabbricati, demolizione dei fabbricati compreso smaltimento di tutti i materiali di risulta ad eccezione del codice CER 170904 che verrà gestito con campagna di frantumazione” per un importo di euro 218.000,00 e senza suddivisione delle lavorazioni e che avrebbero distribuito gli utili dell'operazione secondo i rispettivi ed effettivi apporti di mezzi e personale;
- che le opere in concreto venivano di fatto eseguite principalmente dall'opponente con contributo marginale dell'opposta;
- che l' emetteva mensilmente, sottraendosi alle richieste di verifiche in CP_7 contraddittorio, fatture in acconto per euro 84.000,00 che pur con riserva di effettivo accertamento, venivano saldate;
- che in data 30.01.2019 Co.Ge.Ca. e quale capogruppo anche per conto CP_1 di hanno sottoscritto un Addendum al contratto con l'integrazione di CP_7 opere in variante per l'importo complessivo di € 80.000,00 oltre iva, redatto secondo un listino prezzi condiviso tra tutte le parti;
- che a causa dell'inadempimento dell' era costretta a far CP_7 CP_1 eseguire a imprese terze, attività che avrebbe dovuto svolgere per euro CP_7
25.825,12; Rispetto alla pretesa creditoria svolta dall'opposta, secondo la prospettazione dell'opponente non è dovuto il pagamento della fattura n. 3419/2022, dell'importo di euro 4.000,00, quale saldo della quota parte delle opere contrattuali pattuite, né della fattura n. 3420/2022, dell'importo di euro 28.880,85 a titolo saldo della quota parte delle opere extra contratto pattuite. Ciò in quanto esse non terrebbero conto delle penali e dei costi sostenuti dall'opponente, oltre a non essere chiaro in base a quel criterio era stato stabilito l'importo economico. Secondo l'opponente non è infine dovuto neanche il pagamento della fattura n. 3816/2022, richiesto per l'importo di euro 58.761,00, essendo vendita del ferro estranea all'A.T.I. e alle obbligazioni sottese. L'opponente, quindi, in considerazione di quanto sopra e tenuto conto di aver già corrisposto la somma di euro 105.000,00 e di avere sostenuto costi per mezzi e manodopera pari ad euro 99.599,62, ritiene che l'opposta debba corrisponderle l'importo di euro 19.529,49 (o di euro 25.584,33).
* L'opposta ha innanzitutto rilevato che la controparte ha incassato il corrispettivo da parte di (estratto conto di cui ai doc.ti 2 e 3) per l'esecuzione dei Controparte_6 lavori, omettendo di corrisponderle il dovuto nonostante i lavori sono stati eseguiti per la maggior parte da con i propri mezzi e con il proprio Controparte_3 personale. Ha evidenziato che nella fattura veniva dettagliato l'oggetto come segue: "A seguito contratto ATI stipulato in data 19/06/2018 cantiere IN AS (CO) - via Risorgimento 17 importo contratto euro 218.000,00 di cui ns avere euro 109.000,00 - a dedurre ft n 218 del 10/07/2018 - 243 del 31/08/2018 - 332 del 24/10/2018 - 394 del 30/11/2018 - 246 del 26/09/2019 per un totale fatturato di euro 105.000,00 a saldo”.
pagina 4 di 9 Ha ulteriormente precisato che il proprio credito attiene anche alle opere extra contratto, per lavori svolti in prosecuzione del contratto di A.T.I. in virtù degli addendum del 19\1\2019 e del 30\1\2019, opere pagate da all'opponente (per euro Parte_1
275.761,70, comprensivi di euro 218.000,00 per i lavori contrattualmente determinati ed euro 57.761,70 per lavori extracontratto). Ha riferito di avere impegnato all'interno del cantiere tre escavatori cingolati, un frantoio mobile per la riduzione volumetrica del rifiuto e per la campagna di recupero, due autocarri, gasolio nella misura di circa 10 mila litri e manodopera con la presenza di 4 operai (con orario lavorativo dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 per tutto il periodo del cantiere) nonché di avere provveduto allo smaltimento di tutti i rifiuti del cantiere. Ha inoltre riferito che l'opponente, utilizzando dipendenti dell'opposta e i mezzi della SR NI ha fatto trasportare i metalli, derivanti dalla demolizione e prodotti nel cantiere, presso lo stabilimento della società RONI, cedendoli alla stessa a titolo oneroso per euro 117.522,00 (dichiarazione a firma del titolare dell'impresa, doc. 11). Ha infine evidenziato che nel contratto è precisato che lo strip out e la demolizione dei fabbricati con lo smaltimento di tutti i materiali di risulta (ferro e acciaio codice 170405) rientrano nelle obbligazioni di cui al contratto, eccetto quanto compreso nel codice CER 170904, perchè relativo alla campagna di recupero, e che il listino prezzi applicato era stato condiviso tra le parti (si veda il doc. 24). Ha rilevato che Controparte_1 ha ceduto a fronte del pagamento di euro 117.522,00 i metalli ricavati dalle lavorazione, omettendo di comunicare tale circostanza a con l'intento di Controparte_3 non condividerne il ricavato nella misura del 50%.
*
Tutto ciò premesso, occorre innanzitutto chiarire che l'opponente ha eccepito l'efficacia della clausola arbitrale di cui a contratto, e formulato la connessa domanda di dichiarare la controversia devoluta alla giurisdizione dell'arbitrato, oltre i termini preclusionali, in sede di precisazione delle conclusioni e con la comparsa conclusionale. Tale eccezione, non rilevabile d'ufficio, è tardiva e non può conseguentemente essere valutata, in quanto avrebbe dovuto essere sollevata con l'atto di citazione, o comunque con le prime difese utili. Ulteriormente, si deve altresì precisare che in sede di atto di citazione l'opponente ha dedotto che la costituzione della ATI dovrebbe ritenersi nulla per carenza del requisito di forma (secondo l'opponente la mancanza della sottoscrizione del notaio ha fatto
“perdere l'efficacia probatoria di atto pubblico, ma consente che l'atto venga considerato come scrittura privata”), ma che: “premessa questa debita considerazione è indubbio che tra e sia stato voluto e concluso un accorso CP_1 CP_7 in forza del quale entrambe avrebbero apportato la propria manodopera e mezzi nella commessa relativa al cantiere di IN AS con l'intento di distribuire gli utili effettivi proporzionalmente a contributo prestato, al netto dei costi di gestione e dei costi di cantiere che fossero emersi o sopravvenuti”.
pagina 5 di 9 Quindi l'opponente ricostruisce la parte in fatto relativa al rapporto contrattuale con la controparte e il presupposto delle proprie pretese, proprio in base alla sussistenza della ATI e della sua operatività. In ogni caso, a prescindere dall'eccezione formale sul contratto “ATI” sollevata dall'opponente, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, comunque tale accordo sussiste, ha piena efficacia inter partes e ha trovato applicazione. Evidenziato quanto sopra, occorre poi chiarire:
-che ha subappaltato a quale capogruppo, e a CP_6 Controparte_1 CP_7
quale mandataria, una serie di opere, con contatto sottoscritto in data 14.6.2018.
[...]
-che in data 19.6.2018 e hanno costituito una ATI, con la quale si CP_1 CP_1 CP_7 si sono impegnate ad eseguire i seguenti lavori: “- Strip out di fabbricati - A) demolizione dei fabbricati compreso smaltimento di tutti i materiali di risulta;
B) demolizione dei fabbricati compresi smaltimenti di tutti i materiali di risulta Ad Eccezione Del Codice CER 170904 che verra' gestito con campagna di frantumazione (previa accettazione da parte degli enti competenti)”. In entrambi i contratti nulla viene specificato in merito alle quote di ripartizione delle opere, dei costi e dei relativi ricavi. Sono risultati eseguiti lavori di cui alla lettera B per un valore di euro 218.000,00. Inoltre, nel corso dei lavori ha fatturato a Controparte_1
RONI SR euro 117.522,80 per cessione di metalli. e in data 30.1.2019 hanno poi perfezionato un addendum al CP_1 CP_7 contratto, con il quale hanno pattuito un importo di euro 80.000,00 per l'esecuzione di opere extracontrattuali. Infine, in data 24.01.2020 è intercorso accordo transattivo tra e l'ATI. Controparte_6
A causa del ritardo nell'esecuzione dei lavori di cui all'addendum del 30.01.2019, la società appaltatrice ha richiesto all'ATI il pagamento di una penale di CP_6 euro 27.500,00 e l'ATI il pagamento di alcune fatture. Con l'accordo suddetto si impegnava a riconoscere all'ATI l'importo complessivo di euro CP_6
32.000,00. I contratti hanno tutti trovato esecuzione. Sussiste quindi il titolo contrattuale sulla base del quale l'opposta ha fatto valere la sua pretesa creditoria. Sussiste tanto per le opere contrattuali quanto per quelle extra contratto (contratto e addendum).
Riguardo alle prestazioni sottese alle prime due fatture azionate (saldo per le lavorazioni rispettivamente contrattuali e d extracontrattuali), l'esecuzione delle stesse non risulta specificatamente contestata dall'opponente. Inoltre, l'esecuzione delle lavorazioni è stata confermata dal testimone tecnico di cantiere, che ha dichiarato Testimone_1 che i lavori contrattuali ed extra contrattuali sono stati effettuati (“preciso che conoscevo il contenuto del contratto tra le parti in quanto ero tecnico di cantiere". Le quantificazioni di cui al cap. 7) "sono corrette, vi potevano essere delle piccole variazioni in base alle esigenze della produzione ma sostanzialmente il contenuto è quello indicato dei mezzi e personale utilizzato").
pagina 6 di 9 Riguardo all'ulteriore contestazione svolta dall'opponente, relativa al fatto che le lavorazioni sarebbero state svolte con prevalenza dalla stessa e non dall'opposta, trattasi di contestazione generica, rispetto alla quale non viene specificato quali lavorazioni avrebbe eseguito l'opponente in luogo dell'opposta e in che modo \ percentuale precisa esse incidono sul corrispettivo dovuto. Sul punto si deve precisare che permane una carenza di allegazione, e che tale carenza non può essere ritenuta colmata in base alle dichiarazioni rese dagli altri testimoni escussi. e figli del legale rappresentante della società opponente, CP_8 Testimone_2 hanno dichiarato, in sede di testimonianza, che le lavorazioni sono state eseguite da entrambe le imprese, con prevalenza dell'opponente. Al riguardo occorre osservare che anche a voler prescindere da ogni valutazione in punto di attendibilità dei testimoni, non si può che constatare la genericità della dichiarazione, non circostanziata. Quali lavorazione avrebbe eseguito l'opponente in luogo dell'opposta, in che misura? Conseguentemente, permane dunque la genericità della contestazione sollevata anche sotto questo profilo. Con riferimento alla ripartizione dei ricavi e dei costi sostenuti dalle imprese nell'esecuzione delle opere, il ctu, esaminando la documentazione contabile in atti, ha verificato che il comportamento tenuto dalle due società nella fatturazione reciproca è stato quello di ripartire i costi e i ricavi in misura pari al 50% tra le due società (eccezion fatta per la vendita del ferro di cui alla terza fattura azionata in questa sede, di cui si dirà a seguire). Dal contratto non risulta, come sostenuto invece dall'opponente, che le parti avrebbero distribuito gli utili dell'operazione secondo i rispettivi ed effettivi apporti di mezzi e personale, e quindi in maniera proporzionale. Si deve quindi ritenere che le parti si siano di fatto accordate in tal senso. Conseguentemente, la modalità di ripartizione dei costi e degli utili, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, è nella percentuale del 50%. Per tutte queste ragioni la richiesta di pagamento delle suddette fatture (per opere contrattuali ed extra) è legittima. Riguardo alla terza fattura azionata, pari ad euro 58.761,00 e relativa alla vendita del ferro, l'opponente ritiene che il pagamento della stessa non sia dovuto, essendo la vendita del ferro estranea all'A.T.I. e alle obbligazioni sottese e comunque non essendosene occupata l'opposta. Su tale aspetto il testimone ha confermato l'avvenuta consegna Testimone_1 del ferro presso la sede della NI SR ( circostanza comunque desumibile dalla lettura del doc. 11 dell'opposta) e ha altresì precisato che "la gestione del ferro è stata presa e gestita direttamente tra e NI SR;
sono a conoscenza di tale circostanza CP_1 in quanto ho verificato il conferimento presso NI SR perché ho verificato i documenti di trasporto e conferimento ai fini di una chiusura contabile di cantiere". Anche il testimone dipendente del settore amministrativo di RONI SR, ha Testimone_3 dichiarato che "è stato consegnato il materiale metallico (ferro e acciaio) presso la sede operativa di NI a Pero da parte di e che " il materiale era fatturato ed CP_1
pagina 7 di 9 accompagnato dal relativo formulario ... che non sempre vengono utilizzati i mezzi di NI ma anche di terzi .... che negli anni 2018 e 2019 NI ha ricevuto consegne da parte di di materiale ferro e acciaio proveniente dal cantiere di IN CP_1
AS e il materiale è stato regolarmente fatturato e pagato con bonifico bancario". Nel contratto si legge che le due imprese avrebbero eseguito “- Strip out di fabbricati - A) demolizione dei fabbricati compreso smaltimento di tutti i materiali di risulta;
B) demolizione dei fabbricati compresi smaltimenti di tutti i materiali di risulta, ad eccezione del codice CER 170904 che verra' gestito con campagna di frantumazione (previa accettazione da parte degli enti competenti)”. Non vi è riferimento ad un criterio di proporzionalità (a quanto eseguito e speso) in relazione alla ripartizione di costi e spese. Come verificato dal ctu, sulla base della documentazione contabile in atti, le parti hanno in concreto applicato sempre il criterio del 50% nella ripartizione di costi e ricavi. Solo nel caso di specie, con riferimento a tale voce, l'opponente non ha inteso procedere in tal senso ritenendo che la prestazione svolta non rientri nel contenuto delle obbligazioni dell'ATI e per il fatto di aver svolto in via esclusiva\ prevalente tale prestazione. Si deve tuttavia ritenere che lo smaltimento dei materiali di risulta tra cui anche il ferro\ acciaio (pacificamente non ricompreso nel codice CER170904, e con il differente codice 170405) rientri nell'ambito delle lavorazioni che le due imprese si sono impegnate ad eseguire. Considerato quanto appena espresso, nonché l'applicazione concreta e condivisa del criterio della ripartizione del 50% di costi e utili, e considerato infine che risulta provato che l'opponente ha effettivamente ricevuto il pagamento di euro 117.522,00 per l'esecuzione di tale prestazione da parte della società NI, è dovuta la corresponsione della metà di tale importo, pari euro 58.761,00 da parte dell'opponente all'opposta. Tutto ciò premesso, devono quindi essere accolte tutte le pretese azionate dall'opposta in via monitoria (fattura n. 3419/2022, dell'importo di euro 4.000,00, quale saldo della quota parte delle opere contrattuali;
fattura n. 3420/2022, dell'importo di euro 28.880,85 a titolo saldo della quota parte delle opere extra contratto;
fattura n. 3816/2022, per l'importo di euro 58.761,00, per la vendita del ferro). Riguardo alla domanda azionata in via riconvenzionale dall'opponente e volta ad ottenere la condanna di al pagamento dell'importo accertato Controparte_3 in corso di causa, sulla base del presupposto di aver versato all'opposta somme maggiori rispetto al dovuto, essa deve essere rigettata in quanto infondata. Trattasi di domanda generica e carente nell'allegazione dei requisiti in fatto, e conseguentemente neanche provata. Il riferimento all'importo di euro 21.000,00 è inconferente, dal momento che l'opponente stesso dichiara di averlo spontaneamente pagato (e le ragioni particolari relative alla scelta di provvedere al suddetto pagamento non rilevano ai fini del giudizio) a seguito dell'ottenimento del decreto ingiuntivo da parte dell'opposta. Le somme indicate in relazione alla transazione perfezionata con Co.Ge.Co spa non sono state condivise con l'opposta, che ha dichiarato di essere rimasta ignara di tale pagina 8 di 9 accordo (voci: trattenuta transazione e costi legali). I pagamenti alle imprese terze non sono provati, essendo state prodotte solo fatture, come, analogamente, per gli altri costi indicati.
Infine, la domanda riconvenzionale svolta dall'opposta in sede di comparsa di costituzione avente ad oggetto la condanna dell'opponente al pagamento dei costi sostenuti di cui la stessa si è resa anticipataria rispetto al contratto ATI, deve essere dichiarata inammissibile. L'opposta, quale attrice sostanziale, con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ha delineato il perimetro del giudizio e i confini della propria domanda. Tale richiesta azionata in via riconvenzionale non è una conseguenza delle difese e delle domande svolte dalla controparte (non si verte dunque in ambito di reconventio reconventionis), e avrebbe potuto essere svolta in sede di ricorso per decreto ingiuntivo.
Per tale ragione in questa sede deve essere dichiarata inammissibile.
* Per le ragioni espresse il D.I. deve essere confermato e l'opposizione rigettata. Le spese di ctu, già liquidate a favore della dott.ssa con decreto del Persona_1
19.7.2024 (euro 150,00 per spese ed euro 4460,00 per compensi oltre oneri contributivi) e poste provvisoriamente a carico solidale di entrambe le parti nella misura della metà ciascuna, devono essere poste definitivamente a carico esclusivo dell'opponente in ragione della soccombenza. Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono liquidate a favore dell'opposte come da dispositivo in base ai criteri legali, in particolare tenuto conto dell'attività svolta, del valore della causa, della natura e del grado di complessità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara l'inammissibilità della domanda svolta dall'opponente “in via pregiudiziale” e relativa alla competenza arbitrale;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 7860\2023 emesso dal Tribunale di Milano, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente;
4) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale svolta dall'opposta;
5) pone definitivamente le spese di ctu, come già liquidate con decreto del 19 luglio 2024, a carico esclusivo dell'opponente ; Controparte_1
6) condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1
, liquidate per compensi in complessivi euro 7.500,00 Controparte_3 oltre IVA, CPA e spese generai nella misura del 15%. Milano, 25 gennaio 2025 Il Giudice Ernesta Occhiuto
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione settima civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Ernesta Occhiuto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21963/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t. con il patrocinio dell'avv. Alessandro Trevisi, come da procura CP_2 acclusa all'atto di costituzione di nuovo difensore del 18.10.2024, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in Via Galvani n. 21, Milano;
Email_1
OPPONENTE contro
C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
p.t. con il patrocinio dell'avv. Antonella Zerbone come da procura in CP_4 calce alla comparsa di costituzione, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultima, in Via Ruggero di Lauria n.15 est scala B, Milano;
Email_2
OPPOSTO
* CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati il 17 e il 18 ottobre 2024, con causa trattenuta in decisione il 27.12.2024, a seguito del decorso dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
-Per Controparte_1
“ Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via pregiudiziale: dichiarare la controversia devoluta alla giurisdizione dell'arbitrato in forza di clausola compromissoria sottoscritta dalle parti nel contratto posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo e per l'effetto dichiarare la nullità del decreto opposto per essere stato richiesto e ottenuto da autorità giudiziaria ordinaria incompetente;
pagina 1 di 9 nel merito, in via principale: per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla a e, per l'effetto, revocare con ogni Controparte_1 Controparte_3 migliore formula il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo, infondato e/o non provato, con ogni conseguente statuizione di legge;
nel merito, anche in via riconvenzionale: in ogni caso, rigettare le domande svolte da
[...] nei confronti di per i motivi meglio esposti in atti, in quanto CP_3 Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto;
condannare a corrispondere, in favore di Controparte_3
l'importo accertato in corso di causa, per i motivi e secondo i criteri di cui in Controparte_1 atti e/o di cui alla CTU, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
in via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova articolati nella seconda memoria integrativa ex art. 171-ter cod. proc. civ. del 29.12.2023, non ammessi ed in particolare per la prova orale e per l'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. come richiesto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso 15%, oneri e accessori come per legge”.
-Per Controparte_3
"Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previ gli adempimenti di rito e di legge, nonchè istruttori, questi ultimi ove ammessi come richiesti, attesa la già formulata istanza IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE di munire di provvisoria esecutorieta' il decreto ingiuntivo opposto per non essere l'opposizione fondata nè su prova scritta nè su prova di pronta soluzione;
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
CONFERMARE il decreto ingiuntivo e condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore a dare ed a pagare alla in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore l'importo in linea capitale di euro 91.64185 oltre interessi e spese maturati e maturandi dal dì del dovuto sino al saldo, volendo applicare alla fattispecie in esame la misura degli interessi commerciali ai sensi del d.lgs. 231\2002 e successive modifiche;
IN VIA SUBORDINATA E DI MERITO: nella denegata ipotesi in cui la S.V. ILL.MA non ritenesse di confermare il provvedimento monitorio opposto:
ACCERTARE DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE, in favore della convenuta opposta, la
in persona del legale rappresentante pro tempore a dare ed a pagare alla Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma meglio vista e Controparte_3 ritenuta nella misura emergenda in corso di causa, oltre interessi maturati e maturandi dal dì del dovuto al saldo, volendo applicare gli interessi commerciali di cui al D.LGS 231\2002…
IN VIA RICONVENZIONALE: ACCERTARE, DICHIARATA TENUTA E CONDANNARE, in favore della convenuta opposta, la
in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare alla Controparte_1 [...]
i costi dalla stessa sostenuti oltre interessi maturati e maturandi dal dì del dovuto al CP_3 saldo e di cui la stessa si è resa anticipataria rispetto al contratto ATI per cui è causa e ciò nella somma meglio vista e ritenuta da Codesta Autorità alla luce della documentazione in atti;
nonchè, RESPINGERE le domande avversarie, dichiarare l'opposizione infondata in fatto ed in diritto
e dichiarare che nulla è dovuto dalla alla;
Controparte_3 Controparte_1
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi la CP_5 ritenesse fondata anche in minima parte la domanda riconvenzionale avversaria: DISPORRE LA
COMPENSAZIONE PARZIALE dei costi dichiarando tenuta e condannando la Controparte_1
a dare, a pagare ed a rimborsare alla la maggior somma a credito della Controparte_3 convenuta opposta. - Vinte le spese tutte di lite, sentenza esecutiva come per legge".
*
pagina 2 di 9 FATTO E DIRITTO
con atto di citazione ritualmente notificato si è opposta al D.I. n. Controparte_1
7860\2023 emesso dal Tribunale di Milano, con il quale le è stato ingiunto il pagamento a favore di dell'importo di euro 91.641,85 oltre accessori e Controparte_3 spese, a titolo di saldo del corrispettivo per le opere contrattuali eseguite (euro 4.000,00), per quelle extracontrattuali ( euro 28.880,85), nonché per quota parte del ferro recuperato e ceduto dall'opponente ad un'impresa terza (euro 58.761,00), come da fatture azionate. Ha domandato la revoca del D.I. e in via riconvenzionale la condanna della controparte al pagamento “dell'importo accertato in corso di causa” oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
costituitasi con comparsa depositata il 20.9.2023 ha insisto Controparte_3 per il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I., comunque per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta. In via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al rimborso dei costi sostenuti e anticipati per euro 125.130,75 oltre interessi, e comunque di disporre eventualmente la compensazione parziale. Alla prima udienza, il 23.10.2023, il giudice formulava proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 bis cpc. Su richiesta di entrambe le parti differiva quindi la causa all'udienza del 6 febbraio 2024, con la modalità della trattazione scritta. All'esito, viste le note di udienza depositate dalle parti, dava atto che non erano addivenute ad una soluzione transattiva, quindi, con ordinanza alla quale si rimanda in punto di motivazione, non concedeva la provvisoria esecuzione al D.I., non ammetteva la prova testimoniale richiesta dall'opponente né l'istanza ex art. 210 cpc. Ammetteva invece in parte la prova testimoniale dedotta dall'opposta e l'opponente alla prova contraria. Disponeva infine ctu volta a verificare i rapporti economici tra le parti con riferimento alle singole voci indicate, nominando la dott.ssa che accettava Persona_1
l'incarico e prestava giuramento all'udienza dell'8 marzo 2024, nel corso della quale venivano altresì escussi tutti i testimoni ammessi. All'esito della ctu i procuratori delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e il giudice, con ordinanza del 26.9.2024, accordati i termini di cui all'art. 189 cpc, fissava l'udienza del 18.12.2024. Tale udienza si svolgeva con la modalità della trattazione scritta e il giudice, viste le note di udienza depositate dalle parti tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 27.12.2024.
* L'opponente ha riferito:
-che il 14 giugno 2018 aveva concesso in subappalto a Controparte_6 CP_1 quale capogruppo e a quale mandataria, alcune delle opere di CP_7 demolizione degli stabilimenti siti a IN AS , in provincia di Como;
-che le parti e in data 19 giugno 2018 stabilivano con CP_1 CP_7 apposito accordo, con il quale costituivano un'ATI, che le imprese associate avrebbero pagina 3 di 9 eseguito lo “strip out di fabbricati, demolizione dei fabbricati compreso smaltimento di tutti i materiali di risulta ad eccezione del codice CER 170904 che verrà gestito con campagna di frantumazione” per un importo di euro 218.000,00 e senza suddivisione delle lavorazioni e che avrebbero distribuito gli utili dell'operazione secondo i rispettivi ed effettivi apporti di mezzi e personale;
- che le opere in concreto venivano di fatto eseguite principalmente dall'opponente con contributo marginale dell'opposta;
- che l' emetteva mensilmente, sottraendosi alle richieste di verifiche in CP_7 contraddittorio, fatture in acconto per euro 84.000,00 che pur con riserva di effettivo accertamento, venivano saldate;
- che in data 30.01.2019 Co.Ge.Ca. e quale capogruppo anche per conto CP_1 di hanno sottoscritto un Addendum al contratto con l'integrazione di CP_7 opere in variante per l'importo complessivo di € 80.000,00 oltre iva, redatto secondo un listino prezzi condiviso tra tutte le parti;
- che a causa dell'inadempimento dell' era costretta a far CP_7 CP_1 eseguire a imprese terze, attività che avrebbe dovuto svolgere per euro CP_7
25.825,12; Rispetto alla pretesa creditoria svolta dall'opposta, secondo la prospettazione dell'opponente non è dovuto il pagamento della fattura n. 3419/2022, dell'importo di euro 4.000,00, quale saldo della quota parte delle opere contrattuali pattuite, né della fattura n. 3420/2022, dell'importo di euro 28.880,85 a titolo saldo della quota parte delle opere extra contratto pattuite. Ciò in quanto esse non terrebbero conto delle penali e dei costi sostenuti dall'opponente, oltre a non essere chiaro in base a quel criterio era stato stabilito l'importo economico. Secondo l'opponente non è infine dovuto neanche il pagamento della fattura n. 3816/2022, richiesto per l'importo di euro 58.761,00, essendo vendita del ferro estranea all'A.T.I. e alle obbligazioni sottese. L'opponente, quindi, in considerazione di quanto sopra e tenuto conto di aver già corrisposto la somma di euro 105.000,00 e di avere sostenuto costi per mezzi e manodopera pari ad euro 99.599,62, ritiene che l'opposta debba corrisponderle l'importo di euro 19.529,49 (o di euro 25.584,33).
* L'opposta ha innanzitutto rilevato che la controparte ha incassato il corrispettivo da parte di (estratto conto di cui ai doc.ti 2 e 3) per l'esecuzione dei Controparte_6 lavori, omettendo di corrisponderle il dovuto nonostante i lavori sono stati eseguiti per la maggior parte da con i propri mezzi e con il proprio Controparte_3 personale. Ha evidenziato che nella fattura veniva dettagliato l'oggetto come segue: "A seguito contratto ATI stipulato in data 19/06/2018 cantiere IN AS (CO) - via Risorgimento 17 importo contratto euro 218.000,00 di cui ns avere euro 109.000,00 - a dedurre ft n 218 del 10/07/2018 - 243 del 31/08/2018 - 332 del 24/10/2018 - 394 del 30/11/2018 - 246 del 26/09/2019 per un totale fatturato di euro 105.000,00 a saldo”.
pagina 4 di 9 Ha ulteriormente precisato che il proprio credito attiene anche alle opere extra contratto, per lavori svolti in prosecuzione del contratto di A.T.I. in virtù degli addendum del 19\1\2019 e del 30\1\2019, opere pagate da all'opponente (per euro Parte_1
275.761,70, comprensivi di euro 218.000,00 per i lavori contrattualmente determinati ed euro 57.761,70 per lavori extracontratto). Ha riferito di avere impegnato all'interno del cantiere tre escavatori cingolati, un frantoio mobile per la riduzione volumetrica del rifiuto e per la campagna di recupero, due autocarri, gasolio nella misura di circa 10 mila litri e manodopera con la presenza di 4 operai (con orario lavorativo dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 per tutto il periodo del cantiere) nonché di avere provveduto allo smaltimento di tutti i rifiuti del cantiere. Ha inoltre riferito che l'opponente, utilizzando dipendenti dell'opposta e i mezzi della SR NI ha fatto trasportare i metalli, derivanti dalla demolizione e prodotti nel cantiere, presso lo stabilimento della società RONI, cedendoli alla stessa a titolo oneroso per euro 117.522,00 (dichiarazione a firma del titolare dell'impresa, doc. 11). Ha infine evidenziato che nel contratto è precisato che lo strip out e la demolizione dei fabbricati con lo smaltimento di tutti i materiali di risulta (ferro e acciaio codice 170405) rientrano nelle obbligazioni di cui al contratto, eccetto quanto compreso nel codice CER 170904, perchè relativo alla campagna di recupero, e che il listino prezzi applicato era stato condiviso tra le parti (si veda il doc. 24). Ha rilevato che Controparte_1 ha ceduto a fronte del pagamento di euro 117.522,00 i metalli ricavati dalle lavorazione, omettendo di comunicare tale circostanza a con l'intento di Controparte_3 non condividerne il ricavato nella misura del 50%.
*
Tutto ciò premesso, occorre innanzitutto chiarire che l'opponente ha eccepito l'efficacia della clausola arbitrale di cui a contratto, e formulato la connessa domanda di dichiarare la controversia devoluta alla giurisdizione dell'arbitrato, oltre i termini preclusionali, in sede di precisazione delle conclusioni e con la comparsa conclusionale. Tale eccezione, non rilevabile d'ufficio, è tardiva e non può conseguentemente essere valutata, in quanto avrebbe dovuto essere sollevata con l'atto di citazione, o comunque con le prime difese utili. Ulteriormente, si deve altresì precisare che in sede di atto di citazione l'opponente ha dedotto che la costituzione della ATI dovrebbe ritenersi nulla per carenza del requisito di forma (secondo l'opponente la mancanza della sottoscrizione del notaio ha fatto
“perdere l'efficacia probatoria di atto pubblico, ma consente che l'atto venga considerato come scrittura privata”), ma che: “premessa questa debita considerazione è indubbio che tra e sia stato voluto e concluso un accorso CP_1 CP_7 in forza del quale entrambe avrebbero apportato la propria manodopera e mezzi nella commessa relativa al cantiere di IN AS con l'intento di distribuire gli utili effettivi proporzionalmente a contributo prestato, al netto dei costi di gestione e dei costi di cantiere che fossero emersi o sopravvenuti”.
pagina 5 di 9 Quindi l'opponente ricostruisce la parte in fatto relativa al rapporto contrattuale con la controparte e il presupposto delle proprie pretese, proprio in base alla sussistenza della ATI e della sua operatività. In ogni caso, a prescindere dall'eccezione formale sul contratto “ATI” sollevata dall'opponente, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, comunque tale accordo sussiste, ha piena efficacia inter partes e ha trovato applicazione. Evidenziato quanto sopra, occorre poi chiarire:
-che ha subappaltato a quale capogruppo, e a CP_6 Controparte_1 CP_7
quale mandataria, una serie di opere, con contatto sottoscritto in data 14.6.2018.
[...]
-che in data 19.6.2018 e hanno costituito una ATI, con la quale si CP_1 CP_1 CP_7 si sono impegnate ad eseguire i seguenti lavori: “- Strip out di fabbricati - A) demolizione dei fabbricati compreso smaltimento di tutti i materiali di risulta;
B) demolizione dei fabbricati compresi smaltimenti di tutti i materiali di risulta Ad Eccezione Del Codice CER 170904 che verra' gestito con campagna di frantumazione (previa accettazione da parte degli enti competenti)”. In entrambi i contratti nulla viene specificato in merito alle quote di ripartizione delle opere, dei costi e dei relativi ricavi. Sono risultati eseguiti lavori di cui alla lettera B per un valore di euro 218.000,00. Inoltre, nel corso dei lavori ha fatturato a Controparte_1
RONI SR euro 117.522,80 per cessione di metalli. e in data 30.1.2019 hanno poi perfezionato un addendum al CP_1 CP_7 contratto, con il quale hanno pattuito un importo di euro 80.000,00 per l'esecuzione di opere extracontrattuali. Infine, in data 24.01.2020 è intercorso accordo transattivo tra e l'ATI. Controparte_6
A causa del ritardo nell'esecuzione dei lavori di cui all'addendum del 30.01.2019, la società appaltatrice ha richiesto all'ATI il pagamento di una penale di CP_6 euro 27.500,00 e l'ATI il pagamento di alcune fatture. Con l'accordo suddetto si impegnava a riconoscere all'ATI l'importo complessivo di euro CP_6
32.000,00. I contratti hanno tutti trovato esecuzione. Sussiste quindi il titolo contrattuale sulla base del quale l'opposta ha fatto valere la sua pretesa creditoria. Sussiste tanto per le opere contrattuali quanto per quelle extra contratto (contratto e addendum).
Riguardo alle prestazioni sottese alle prime due fatture azionate (saldo per le lavorazioni rispettivamente contrattuali e d extracontrattuali), l'esecuzione delle stesse non risulta specificatamente contestata dall'opponente. Inoltre, l'esecuzione delle lavorazioni è stata confermata dal testimone tecnico di cantiere, che ha dichiarato Testimone_1 che i lavori contrattuali ed extra contrattuali sono stati effettuati (“preciso che conoscevo il contenuto del contratto tra le parti in quanto ero tecnico di cantiere". Le quantificazioni di cui al cap. 7) "sono corrette, vi potevano essere delle piccole variazioni in base alle esigenze della produzione ma sostanzialmente il contenuto è quello indicato dei mezzi e personale utilizzato").
pagina 6 di 9 Riguardo all'ulteriore contestazione svolta dall'opponente, relativa al fatto che le lavorazioni sarebbero state svolte con prevalenza dalla stessa e non dall'opposta, trattasi di contestazione generica, rispetto alla quale non viene specificato quali lavorazioni avrebbe eseguito l'opponente in luogo dell'opposta e in che modo \ percentuale precisa esse incidono sul corrispettivo dovuto. Sul punto si deve precisare che permane una carenza di allegazione, e che tale carenza non può essere ritenuta colmata in base alle dichiarazioni rese dagli altri testimoni escussi. e figli del legale rappresentante della società opponente, CP_8 Testimone_2 hanno dichiarato, in sede di testimonianza, che le lavorazioni sono state eseguite da entrambe le imprese, con prevalenza dell'opponente. Al riguardo occorre osservare che anche a voler prescindere da ogni valutazione in punto di attendibilità dei testimoni, non si può che constatare la genericità della dichiarazione, non circostanziata. Quali lavorazione avrebbe eseguito l'opponente in luogo dell'opposta, in che misura? Conseguentemente, permane dunque la genericità della contestazione sollevata anche sotto questo profilo. Con riferimento alla ripartizione dei ricavi e dei costi sostenuti dalle imprese nell'esecuzione delle opere, il ctu, esaminando la documentazione contabile in atti, ha verificato che il comportamento tenuto dalle due società nella fatturazione reciproca è stato quello di ripartire i costi e i ricavi in misura pari al 50% tra le due società (eccezion fatta per la vendita del ferro di cui alla terza fattura azionata in questa sede, di cui si dirà a seguire). Dal contratto non risulta, come sostenuto invece dall'opponente, che le parti avrebbero distribuito gli utili dell'operazione secondo i rispettivi ed effettivi apporti di mezzi e personale, e quindi in maniera proporzionale. Si deve quindi ritenere che le parti si siano di fatto accordate in tal senso. Conseguentemente, la modalità di ripartizione dei costi e degli utili, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, è nella percentuale del 50%. Per tutte queste ragioni la richiesta di pagamento delle suddette fatture (per opere contrattuali ed extra) è legittima. Riguardo alla terza fattura azionata, pari ad euro 58.761,00 e relativa alla vendita del ferro, l'opponente ritiene che il pagamento della stessa non sia dovuto, essendo la vendita del ferro estranea all'A.T.I. e alle obbligazioni sottese e comunque non essendosene occupata l'opposta. Su tale aspetto il testimone ha confermato l'avvenuta consegna Testimone_1 del ferro presso la sede della NI SR ( circostanza comunque desumibile dalla lettura del doc. 11 dell'opposta) e ha altresì precisato che "la gestione del ferro è stata presa e gestita direttamente tra e NI SR;
sono a conoscenza di tale circostanza CP_1 in quanto ho verificato il conferimento presso NI SR perché ho verificato i documenti di trasporto e conferimento ai fini di una chiusura contabile di cantiere". Anche il testimone dipendente del settore amministrativo di RONI SR, ha Testimone_3 dichiarato che "è stato consegnato il materiale metallico (ferro e acciaio) presso la sede operativa di NI a Pero da parte di e che " il materiale era fatturato ed CP_1
pagina 7 di 9 accompagnato dal relativo formulario ... che non sempre vengono utilizzati i mezzi di NI ma anche di terzi .... che negli anni 2018 e 2019 NI ha ricevuto consegne da parte di di materiale ferro e acciaio proveniente dal cantiere di IN CP_1
AS e il materiale è stato regolarmente fatturato e pagato con bonifico bancario". Nel contratto si legge che le due imprese avrebbero eseguito “- Strip out di fabbricati - A) demolizione dei fabbricati compreso smaltimento di tutti i materiali di risulta;
B) demolizione dei fabbricati compresi smaltimenti di tutti i materiali di risulta, ad eccezione del codice CER 170904 che verra' gestito con campagna di frantumazione (previa accettazione da parte degli enti competenti)”. Non vi è riferimento ad un criterio di proporzionalità (a quanto eseguito e speso) in relazione alla ripartizione di costi e spese. Come verificato dal ctu, sulla base della documentazione contabile in atti, le parti hanno in concreto applicato sempre il criterio del 50% nella ripartizione di costi e ricavi. Solo nel caso di specie, con riferimento a tale voce, l'opponente non ha inteso procedere in tal senso ritenendo che la prestazione svolta non rientri nel contenuto delle obbligazioni dell'ATI e per il fatto di aver svolto in via esclusiva\ prevalente tale prestazione. Si deve tuttavia ritenere che lo smaltimento dei materiali di risulta tra cui anche il ferro\ acciaio (pacificamente non ricompreso nel codice CER170904, e con il differente codice 170405) rientri nell'ambito delle lavorazioni che le due imprese si sono impegnate ad eseguire. Considerato quanto appena espresso, nonché l'applicazione concreta e condivisa del criterio della ripartizione del 50% di costi e utili, e considerato infine che risulta provato che l'opponente ha effettivamente ricevuto il pagamento di euro 117.522,00 per l'esecuzione di tale prestazione da parte della società NI, è dovuta la corresponsione della metà di tale importo, pari euro 58.761,00 da parte dell'opponente all'opposta. Tutto ciò premesso, devono quindi essere accolte tutte le pretese azionate dall'opposta in via monitoria (fattura n. 3419/2022, dell'importo di euro 4.000,00, quale saldo della quota parte delle opere contrattuali;
fattura n. 3420/2022, dell'importo di euro 28.880,85 a titolo saldo della quota parte delle opere extra contratto;
fattura n. 3816/2022, per l'importo di euro 58.761,00, per la vendita del ferro). Riguardo alla domanda azionata in via riconvenzionale dall'opponente e volta ad ottenere la condanna di al pagamento dell'importo accertato Controparte_3 in corso di causa, sulla base del presupposto di aver versato all'opposta somme maggiori rispetto al dovuto, essa deve essere rigettata in quanto infondata. Trattasi di domanda generica e carente nell'allegazione dei requisiti in fatto, e conseguentemente neanche provata. Il riferimento all'importo di euro 21.000,00 è inconferente, dal momento che l'opponente stesso dichiara di averlo spontaneamente pagato (e le ragioni particolari relative alla scelta di provvedere al suddetto pagamento non rilevano ai fini del giudizio) a seguito dell'ottenimento del decreto ingiuntivo da parte dell'opposta. Le somme indicate in relazione alla transazione perfezionata con Co.Ge.Co spa non sono state condivise con l'opposta, che ha dichiarato di essere rimasta ignara di tale pagina 8 di 9 accordo (voci: trattenuta transazione e costi legali). I pagamenti alle imprese terze non sono provati, essendo state prodotte solo fatture, come, analogamente, per gli altri costi indicati.
Infine, la domanda riconvenzionale svolta dall'opposta in sede di comparsa di costituzione avente ad oggetto la condanna dell'opponente al pagamento dei costi sostenuti di cui la stessa si è resa anticipataria rispetto al contratto ATI, deve essere dichiarata inammissibile. L'opposta, quale attrice sostanziale, con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ha delineato il perimetro del giudizio e i confini della propria domanda. Tale richiesta azionata in via riconvenzionale non è una conseguenza delle difese e delle domande svolte dalla controparte (non si verte dunque in ambito di reconventio reconventionis), e avrebbe potuto essere svolta in sede di ricorso per decreto ingiuntivo.
Per tale ragione in questa sede deve essere dichiarata inammissibile.
* Per le ragioni espresse il D.I. deve essere confermato e l'opposizione rigettata. Le spese di ctu, già liquidate a favore della dott.ssa con decreto del Persona_1
19.7.2024 (euro 150,00 per spese ed euro 4460,00 per compensi oltre oneri contributivi) e poste provvisoriamente a carico solidale di entrambe le parti nella misura della metà ciascuna, devono essere poste definitivamente a carico esclusivo dell'opponente in ragione della soccombenza. Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono liquidate a favore dell'opposte come da dispositivo in base ai criteri legali, in particolare tenuto conto dell'attività svolta, del valore della causa, della natura e del grado di complessità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara l'inammissibilità della domanda svolta dall'opponente “in via pregiudiziale” e relativa alla competenza arbitrale;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 7860\2023 emesso dal Tribunale di Milano, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente;
4) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale svolta dall'opposta;
5) pone definitivamente le spese di ctu, come già liquidate con decreto del 19 luglio 2024, a carico esclusivo dell'opponente ; Controparte_1
6) condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1
, liquidate per compensi in complessivi euro 7.500,00 Controparte_3 oltre IVA, CPA e spese generai nella misura del 15%. Milano, 25 gennaio 2025 Il Giudice Ernesta Occhiuto
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