Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 51
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per erronea individuazione e determinazione dei presupposti costitutivi e normativi dell'imposta

    Il capo volto all'annullamento dell'atto impugnato per quel che riguarda il recupero dell'imposta è infondato. La giurisprudenza penale della Corte di Cassazione, che ha sancito l'inesistenza di reato a carico della CO, è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'imposizione disposta dall'amministrazione. Il fatto che non si risponda del reato di esercizio abusivo di attività d'giuoco o di scommessa non ha influenza sulla soggettività passiva della imposta unica sulle scommesse.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto impugnato per illegittima individuazione e determinazione dei presupposti costitutivi e normativi dell'imposta, con conseguente errata individuazione del soggetto obbligato principale

    Il capo volto all'annullamento dell'atto impugnato per quel che riguarda il recupero dell'imposta è infondato. La giurisprudenza penale della Corte di Cassazione, che ha sancito l'inesistenza di reato a carico della CO, è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'imposizione disposta dall'amministrazione. Il fatto che non si risponda del reato di esercizio abusivo di attività d'giuoco o di scommessa non ha influenza sulla soggettività passiva della imposta unica sulle scommesse.

  • Rigettato
    Sospensione del giudizio per incompatibilità con il diritto eurounitario e rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia UE

    Non si ravvisa necessità alcuna di promuovere dinanzi alla Corte di giustizia le questioni sollecitate nel ricorso. La giurisprudenza penale della Corte di Cassazione, che ha sancito l'inesistenza di reato a carico della CO, è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'imposizione disposta dall'amministrazione. Il fatto che non si risponda del reato di esercizio abusivo di attività d'giuoco o di scommessa non ha influenza sulla soggettività passiva della imposta unica sulle scommesse.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per insufficiente indicazione delle modalità di presentazione del ricorso

    I motivi di ricorso relativi all'imposta sono rigettati. L'atto appare ben motivato nei presupposti di fatto e nelle sue conseguenze giuridiche.

  • Rigettato
    Assenza del presupposto soggettivo per l'applicazione dell'Imposta Unica

    I motivi di ricorso relativi all'imposta sono rigettati. L'atto appare ben motivato nei presupposti di fatto e nelle sue conseguenze giuridiche. L'imposta unica è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti. Il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario, è soggetto passivo d'imposta.

  • Rigettato
    Assenza del presupposto territoriale per l'applicazione dell'Imposta Unica

    I motivi di ricorso relativi all'imposta sono rigettati. L'atto appare ben motivato nei presupposti di fatto e nelle sue conseguenze giuridiche. L'imposta unica è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti. Il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario, è soggetto passivo d'imposta.

  • Rigettato
    Disapplicazione norme per incompatibilità con TF e annullamento Avviso di accertamento

    I motivi di ricorso relativi all'imposta sono rigettati. L'atto appare ben motivato nei presupposti di fatto e nelle sue conseguenze giuridiche. L'imposta unica è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti. Il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario, è soggetto passivo d'imposta.

  • Accolto
    Eccessività della sanzione applicata

    Il giudice ritiene che l'applicazione del 120% sull'importo evaso potrebbe considerarsi eccessivo e non conforme ai dettami costituzionali. Ricorrono le circostanze previste dalla legge per l'applicazione della riduzione stabilita dall'art. 7, secondo cui qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo. Tenuto conto del limitato importo contestato, indice di una limitata attività, si riduce la sanzione della metà, giungendo al 60% dell'imposta evasa.

  • Altro
    Compensazione delle spese di giudizio

    La novità della questione, anche relativamente alle sanzioni, è grave ed eccezionale ragione che induce alla compensazione totale delle spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 51
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia
    Numero : 51
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo