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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/12/2025, n. 2769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2769 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 781/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
NELLA CAUSA n. R.G. 781/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
GIUDIZIALE Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 18 dicembre 2025 la dott. ssa Patrizia Bertipaglia
Visto l'art. 127 ter ultimo comma, c.p.c., dato atto del deposito delle note scritte, come indicato nell'ordinanza di fissazione del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza; letti gli atti e documenti di causa, lette le conclusioni, come precisate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, emette sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter cpc. Si comunichi ai difensori delle parti costituite.
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Patrizia Bertipaglia ha emesso ai sensi dell'art. 281sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 781/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STELITANO Parte_1 C.F._1 SALVATORE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STELITANO SALVATORE
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. MAZZUCCO CARLA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MAZZUCCO CARLA
CONVENUTO OPPOSTO
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. TABANELLI FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TABANELLI FRANCESCO TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
La parte attrice opponente ha così concluso: “revocare il decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti per la sua emissione e conseguentemente dichiarare non dovute le somme dallo stesso portate;
respingere comunque la domanda di pagamento proposta per infondatezza della medesima essendo la relativa obbligazione estinta per intervenuto adempimento della medesima in epoca antecedente l'instaurazione del presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
La parte convenuta opposta ha così concluso: “1) in via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità della Cont chiamata in causa della legale rappresentante della e della sua partecipazione al presente giudizio, nonché, in ogni caso, l'inammissibilità delle eccezioni e domande dalla stessa tardivamente svolte con la memoria di costituzione, per tutti i motivi esposti. 2) in via principale nel merito: confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, respingendo l'opposizione ex adverso proposta e le eccezioni e domande ivi formulate, nonché quelle formulate nella memoria di costituzione Cont della legale rappresentante della , in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti;
3) in via subordinata nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della avversaria domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertarsi e dichiararsi che il sig. Parte_1
è debitore nei confronti della in Liquidazione Giudiziale della somma
[...] Controparte_4
pagina 2 di 4 capitale di Euro 30.000,00, e per l'effetto, condannarlo a pagare alla opposta la predetta somma, oltre interessi legali della scadenza della fattura al saldo;
4) in ogni caso: spese e competenze di causa interamente rifusi, oltre rimborso forfetario del 15,00 %, IVA e CPA di legge”.
Il terzo chiamato ha così concluso: “Revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché infondato in fatto ed in diritto;
Dichiarare che nessuna somma è dovuta alla liquidazione;
Respingere pertanto tutte le ulteriori domande. Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
considerato che
con decreto ingiuntivo emesso in data 03.12.2024, n. 2835/2024 Ing., n. R.G. 5452/2024 il Tribunale di Verona ha ingiunto a di pagare alla Parte_1 Controparte_5 Liquidazione Giudiziale la somma di Euro 30.000,00 oltre interessi, come corrispettivo per la vendita di un'autovettura identificata nella fattura n. 305 del 20.11.2019; visto che proponeva opposizione al DI sostenendo che la documentazione dimessa Parte_1 col ricorso monitorio non è idonea a dimostrare la fondatezza del credito e che il credito sarebbe estinto, ciò in base a due documenti dimessi dall'opponente: la copia della fattura azionata in via monitoria con apposto il timbro “pagato” e una dichiarazione rilasciata in data 10.06.2021 dalla legale Cont rappresentante della , di conferma dell'avvenuto pagamento della fattura. Tali argomentazioni Cont Cont venivano sostenute anche dalla terza chiamata, la legale rappresentante della . si costituiva contestando integralmente le allegazioni e richieste avanzate dal , in particolare affermava Parte_1 che la documentazione depositata col ricorso per ingiunzione è idonea e sufficiente comprovare l'esistenza, l'ammontare e l'esigibilità del credito, che, comunque, nel proprio atto di citazione il sig.
non ha contestato di aver acquistato l'autovettura Audi 8 descritta nella fattura n. 305 del Parte_1 20.11.2019, alle condizioni economiche ivi indicate;
infine sostiene che i docc. 3 e 4 dell'opponente sono privi di data certa anteriore alla Liquidazione Giudiziale;
rilevato che le parti non hanno formulato istanze di istruttoria orale;
visto il fascicolo monitorio e rilevato che dal DI opposto NRG 5452/2024 risulta espressamente che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
rilevato che non è in contestazione e pertanto è pacifica, la consegna della vettura acquistata;
rilevato che secondo la giurisprudenza “L'idoneità di una quietanza di pagamento senza data a costituire prova sufficiente dell'estinzione del debito costituisce, in modo evidente, una valutazione che spetta al giudice di merito, a condizione che egli (il debitore, ndr) supporti la sua valutazione con elementi logici e ragionevoli” (Cass 7586/2021) e pertanto è fondamentale che il debitore dimostri in modo adeguato di aver pagato il debito;
visti i documenti depositati dall'opponente, che ha dimesso, oltre alla fattura n.305 quietanzata pur senza data ma riportante la scritta “pagato” e la sottoscrizione non contestata della legale pagina 3 di 4 Cont rappresentante di , una dichiarazione datata 10/06/2021, dell'amministratore unico di
[...]
terzo chiamato, e dalla medesima sottoscritta, ove è scritto: “in merito alla fattura n. 305 CP_4 del 20/11/2019 la stessa è stata pagata come da quietanza apposta sulla stessa, in più tranches in contanti”; considerato che, pertanto, è documentale e provato che il pagamento della fattura azionata sia stato eseguito già nel 2021 e dunque anni prima del DI opposto e anche della sentenza di liquidazione Cont giudiziale del (del 01/09/2023); posto che pertanto l'opposizione deve essere accolta, il DI opposto deve essere revocato e nessuna Cont somma è dovuta all'opposto ; considerato che l'opponente aveva da principio richiesto la chiamata in causa del terzo chiedendo al contempo di disporsi la sua estromissione dal giudizio, domanda preliminare che non è stata riformulata nelle note conclusive depositate il 16/12/2025 in cui le parti hanno formulato le conclusioni;
considerato che
l'opponente, così come il terzo chiamato, non ha depositato memorie istruttorie ex art. 171ter cpc;
considerato che
il terzo, costituendosi, ha sostanzialmente aderito in toto alle difese dell'opponente, senza ulteriori richieste istruttorie né documentazione aggiuntiva, e dunque la sua chiamata da parte dell'attore opponente si è rivelata superflua;
in tal caso la giurisprudenza sostiene che in merito alle spese legali, “il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. 7431/2012). In tema di spese processuali, dunque, “solo la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro” (Cass. 10070/2017); posto che secondo il principio della soccombenza l'opposto va condannato al pagamento delle spese legali, per come liquidate in dispositivo, nei confronti dell'opponente, mentre quest'ultimo, vista l'arbitraria chiamata in causa del terzo, sarà tenuto a rimborsare il terzo chiamato;
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni altra e diversa eccezione, istanza e domanda revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona in data 03.12.2024, n. 2835/2024 Ing., n. R.G. 5452/2024; condanna
(C.F. ), al rimborso nei confronti di Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. ), delle spese legali della presente Parte_1 C.F._1 procedura, che liquida in € 4.358,00 oltre IVA, cpa e 15% spese generali;
condanna
(C.F. ), al rimborso nei confronti di Parte_1 C.F._1
(C.F. ) delle Controparte_3 C.F._2 spese legali della presente procedura, che liquida in € 1.453,00 oltre IVA, cpa e 15% spese generali. Verona, 18 dicembre 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Bertipaglia
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
NELLA CAUSA n. R.G. 781/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
GIUDIZIALE Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 18 dicembre 2025 la dott. ssa Patrizia Bertipaglia
Visto l'art. 127 ter ultimo comma, c.p.c., dato atto del deposito delle note scritte, come indicato nell'ordinanza di fissazione del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza; letti gli atti e documenti di causa, lette le conclusioni, come precisate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, emette sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter cpc. Si comunichi ai difensori delle parti costituite.
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Patrizia Bertipaglia ha emesso ai sensi dell'art. 281sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 781/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STELITANO Parte_1 C.F._1 SALVATORE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STELITANO SALVATORE
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. MAZZUCCO CARLA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MAZZUCCO CARLA
CONVENUTO OPPOSTO
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. TABANELLI FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TABANELLI FRANCESCO TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
La parte attrice opponente ha così concluso: “revocare il decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti per la sua emissione e conseguentemente dichiarare non dovute le somme dallo stesso portate;
respingere comunque la domanda di pagamento proposta per infondatezza della medesima essendo la relativa obbligazione estinta per intervenuto adempimento della medesima in epoca antecedente l'instaurazione del presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
La parte convenuta opposta ha così concluso: “1) in via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità della Cont chiamata in causa della legale rappresentante della e della sua partecipazione al presente giudizio, nonché, in ogni caso, l'inammissibilità delle eccezioni e domande dalla stessa tardivamente svolte con la memoria di costituzione, per tutti i motivi esposti. 2) in via principale nel merito: confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, respingendo l'opposizione ex adverso proposta e le eccezioni e domande ivi formulate, nonché quelle formulate nella memoria di costituzione Cont della legale rappresentante della , in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti;
3) in via subordinata nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della avversaria domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertarsi e dichiararsi che il sig. Parte_1
è debitore nei confronti della in Liquidazione Giudiziale della somma
[...] Controparte_4
pagina 2 di 4 capitale di Euro 30.000,00, e per l'effetto, condannarlo a pagare alla opposta la predetta somma, oltre interessi legali della scadenza della fattura al saldo;
4) in ogni caso: spese e competenze di causa interamente rifusi, oltre rimborso forfetario del 15,00 %, IVA e CPA di legge”.
Il terzo chiamato ha così concluso: “Revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché infondato in fatto ed in diritto;
Dichiarare che nessuna somma è dovuta alla liquidazione;
Respingere pertanto tutte le ulteriori domande. Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
considerato che
con decreto ingiuntivo emesso in data 03.12.2024, n. 2835/2024 Ing., n. R.G. 5452/2024 il Tribunale di Verona ha ingiunto a di pagare alla Parte_1 Controparte_5 Liquidazione Giudiziale la somma di Euro 30.000,00 oltre interessi, come corrispettivo per la vendita di un'autovettura identificata nella fattura n. 305 del 20.11.2019; visto che proponeva opposizione al DI sostenendo che la documentazione dimessa Parte_1 col ricorso monitorio non è idonea a dimostrare la fondatezza del credito e che il credito sarebbe estinto, ciò in base a due documenti dimessi dall'opponente: la copia della fattura azionata in via monitoria con apposto il timbro “pagato” e una dichiarazione rilasciata in data 10.06.2021 dalla legale Cont rappresentante della , di conferma dell'avvenuto pagamento della fattura. Tali argomentazioni Cont Cont venivano sostenute anche dalla terza chiamata, la legale rappresentante della . si costituiva contestando integralmente le allegazioni e richieste avanzate dal , in particolare affermava Parte_1 che la documentazione depositata col ricorso per ingiunzione è idonea e sufficiente comprovare l'esistenza, l'ammontare e l'esigibilità del credito, che, comunque, nel proprio atto di citazione il sig.
non ha contestato di aver acquistato l'autovettura Audi 8 descritta nella fattura n. 305 del Parte_1 20.11.2019, alle condizioni economiche ivi indicate;
infine sostiene che i docc. 3 e 4 dell'opponente sono privi di data certa anteriore alla Liquidazione Giudiziale;
rilevato che le parti non hanno formulato istanze di istruttoria orale;
visto il fascicolo monitorio e rilevato che dal DI opposto NRG 5452/2024 risulta espressamente che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
rilevato che non è in contestazione e pertanto è pacifica, la consegna della vettura acquistata;
rilevato che secondo la giurisprudenza “L'idoneità di una quietanza di pagamento senza data a costituire prova sufficiente dell'estinzione del debito costituisce, in modo evidente, una valutazione che spetta al giudice di merito, a condizione che egli (il debitore, ndr) supporti la sua valutazione con elementi logici e ragionevoli” (Cass 7586/2021) e pertanto è fondamentale che il debitore dimostri in modo adeguato di aver pagato il debito;
visti i documenti depositati dall'opponente, che ha dimesso, oltre alla fattura n.305 quietanzata pur senza data ma riportante la scritta “pagato” e la sottoscrizione non contestata della legale pagina 3 di 4 Cont rappresentante di , una dichiarazione datata 10/06/2021, dell'amministratore unico di
[...]
terzo chiamato, e dalla medesima sottoscritta, ove è scritto: “in merito alla fattura n. 305 CP_4 del 20/11/2019 la stessa è stata pagata come da quietanza apposta sulla stessa, in più tranches in contanti”; considerato che, pertanto, è documentale e provato che il pagamento della fattura azionata sia stato eseguito già nel 2021 e dunque anni prima del DI opposto e anche della sentenza di liquidazione Cont giudiziale del (del 01/09/2023); posto che pertanto l'opposizione deve essere accolta, il DI opposto deve essere revocato e nessuna Cont somma è dovuta all'opposto ; considerato che l'opponente aveva da principio richiesto la chiamata in causa del terzo chiedendo al contempo di disporsi la sua estromissione dal giudizio, domanda preliminare che non è stata riformulata nelle note conclusive depositate il 16/12/2025 in cui le parti hanno formulato le conclusioni;
considerato che
l'opponente, così come il terzo chiamato, non ha depositato memorie istruttorie ex art. 171ter cpc;
considerato che
il terzo, costituendosi, ha sostanzialmente aderito in toto alle difese dell'opponente, senza ulteriori richieste istruttorie né documentazione aggiuntiva, e dunque la sua chiamata da parte dell'attore opponente si è rivelata superflua;
in tal caso la giurisprudenza sostiene che in merito alle spese legali, “il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. 7431/2012). In tema di spese processuali, dunque, “solo la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro” (Cass. 10070/2017); posto che secondo il principio della soccombenza l'opposto va condannato al pagamento delle spese legali, per come liquidate in dispositivo, nei confronti dell'opponente, mentre quest'ultimo, vista l'arbitraria chiamata in causa del terzo, sarà tenuto a rimborsare il terzo chiamato;
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni altra e diversa eccezione, istanza e domanda revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona in data 03.12.2024, n. 2835/2024 Ing., n. R.G. 5452/2024; condanna
(C.F. ), al rimborso nei confronti di Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. ), delle spese legali della presente Parte_1 C.F._1 procedura, che liquida in € 4.358,00 oltre IVA, cpa e 15% spese generali;
condanna
(C.F. ), al rimborso nei confronti di Parte_1 C.F._1
(C.F. ) delle Controparte_3 C.F._2 spese legali della presente procedura, che liquida in € 1.453,00 oltre IVA, cpa e 15% spese generali. Verona, 18 dicembre 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Bertipaglia
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