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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/09/2025, n. 4075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4075 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12763/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12763/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Pirri Luigi in forza di procura speciale in atti;
Parte_1 ricorrente contro
CP_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da foglio di PC depositato il 20.5.25);
“IN VIA ISTRUTTORIA Ammettere le prove per testi sulle circostanze di cui alla premessa in fatto del ricorso introduttivo, che si intendono precedute dalla locuzione “Vero che”.
Si indicano a testi: Sig.ra e Sig. , residenti in [...] Testimone_2 40/6.
NEL MERITO
Accertare e Dichiarare la mancata corresponsione del resistente, nei confronti dell'attrice ed in punto contributo al mantenimento della minore a far data dalla nascita della Persona_1 stessa (14/3/2018) e sino al mese di novembre 2020 compresi e per l'effetto
Condannare il Sig. alla corresponsione, nei confronti dell'attrice, dell'importo di € CP_1 13.200,00 o altra veriore accertanda misura in corso di causa, pur sempre nei limiti di competenza del Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto sino al soddisfo.
pagina 1 di 5 Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. se dovuta”
Per il P.M.
Nulla oppone
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.07.2023 ha adito il Tribunale, chiedendo la Parte_1 condanna di al pagamento della somma di E. 13.200 o altro veriore importo, oltre CP_1 interessi e rivalutazione, a titolo di rimborso pro quota degli oneri di mantenimento sostenuti per la Per_ figlia minore a far data dalla nascita e sino al mese di novembre 2020 compreso.
Il resistente, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e dev'esserne dichiarata la contumacia.
Con ordinanza 13.03.2024, emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di comparizione delle parti svoltasi il 12.02.2024, il Giudice Relatore ha parzialmente ammesso le prove orali chieste dalla ricorrente.
Alla successiva udienza del 20.11.2024, nonostante la rituale notifica dell'ordinanza di ammissione dell'interpello, il resistente non è comparso. È stata dipoi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23.07.2025 la ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stata, all'esito, rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, il Collegio ritiene che la causa non necessiti di ulteriore attività istruttoria e, pertanto, si respingono le istanze istruttorie reiterate dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni per i motivi già espressi dal Giudice Relatore con ordinanza del 12.3.2024 che si condividono e richiamano integralmente.
Nell'ambito del presente procedimento, la ricorrente ha allegato che il resistente, Pt_1 Per_ dalla nascita della figlia minore e sino al mese di novembre 2020, ha omesso di versare qualsiasi somma a titolo di mantenimento della bambina, la cui gestione è stata interamente a lei demandata. Ha perciò chiesto la condanna del resistente al pagamento della somma pari ad € 13.200 o altro veriore importo a titolo di rimborso pro quota delle somme anticipate per il mantenimento della figlia dalla nascita alla declaratoria giudiziale di paternità.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Con sentenza (non definitiva) n. 4256/2020, emessa il 23.11.2020, il Tribunale di Torino ha Per_ dichiarato che il resistente è padre della minore (nata il [...]), inizialmente CP_1 riconosciuta dalla sola madre (cfr. doc. 3). Quindi, con successiva sentenza definitiva n. 2170/2023, Per_ pubbl. il 23.05.2023 (cfr. doc. 8), il Tribunale ha disposto l'affidamento di a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, ha regolamentato le visite padre-figlia e ha posto a carico del resistente un contributo al mantenimento della bambina di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, "…l'obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, essendo collegata allo status genitoriale, sorge con la nascita per il solo fatto di averli generati e persiste fino al momento del conseguimento della loro indipendenza economica, con la conseguenza che nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori, il quale abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento anche per la parte dell'altro genitore, egli ha diritto di regresso nei confronti dell'altro pagina 2 di 5 per la corrispondente quota, sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c., (v. oggi l'art. 316 bis c.c., introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 c.c” (da ultimo: Cass. civ., Sez. I, Ord., 30/05/2023, n. 15098; conf. Sezione I, n. 16916 del 25.05.2022; Sezione VI,16404 del 19.06.2019; Sezione I, n. 16657 del 22.07.2014; Sezione I, 15756 del 11.07.2006). Al fine di quantificare l'ammontare monetario della relativa obbligazione, “…il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso poichè è principio generale che l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ma anche con riguardo ad indennizzi o indennità previste in genere dalla legge” (sempre C. Cass., 15098/2023).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, deve ritenersi provato l'omesso adempimento all'obbligo di mantenimento della figlia da parte del sig. per il periodo dalla CP_1 Per_ nascita di alla pronuncia dichiarativa della paternità e, per converso, l'integrale accollo di detto mantenimento da parte della madre.
Innanzitutto, in materia di obbligazioni, occorre ribadire l'importante arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 13533/2001, secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Ne segue che, a fronte dell'allegazione attorea di inadempimento, sarebbe stato precipuo onere del debitore, dare prova dell'ottemperanza all'obbligo di mantenimento della figlia (ovvero di CP_1 altra causa estintiva o modificativa della pretesa attorea), prova che non è stata fornita con la conseguenza di doversi ritenere dimostrato l'allegato inadempimento.
A ciò si aggiunga che il resistente, pur ritualmente evocato, non si è presentato all'udienza fissata per l'interpello senza giustificato motivo con l'effetto, ai sensi dell'art. 232 cpc, di potersi ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (“Nonostante il deposito del ricorso suddetto, il Sig. ometteva di corrispondere, dalla nascita di sino al mese di novembre 2020, qualunque CP_1 Per_1 importo in punto contributo al mantenimento per la piccola, alle cui necessità, pertanto, provvedeva esclusivamente, in via autonoma, la Signora ”) e, dunque, non soltanto Parte_1
l'inadempimento del resistente, ma altresì l'accollo del mantenimento della minore in via esclusiva da parte della ricorrente per il periodo d'interesse.
In merito alla quantificazione, si è detto che risulta legittimo avvalersi di criteri equitativi, stante l'evidente impossibilità di ricostruire nel dettaglio le esigenze quotidiane soddisfatte dal genitore collocatario nel corso del periodo interessato.
Tuttavia, nel caso che ci occupa, è possibile ancorare la valutazione equitativa alle condizioni economiche delle parti quali sono emerse nell'ambito del procedimento r.g. 11128/2019, introdotto dal
CP_1
Nel ricorso introduttivo (doc. 1), l'odierno resistente ha allegato di essere “socio accomandatario (e lavoratore) della Bar Pierrot S.a.s. di ZA KL e C., società costituita il 16 maggio 2017 con inizio attività dal 01 giugno 2017. Da detta attività, nonostante il bar sia operativo da un tempo limitato (meno di due anni), il ricorrente ricava un reddito mensile pari a circa €. 800,00 lordi”.
Nell'ambito, poi, dell'udienza del 12.04.2021 (doc. 7), il liberamente interrogato, ha CP_1 così dichiarato: “Io ho un bar. È di mia proprietà. A causa del Covid, attualmente gli incassi sono di 150/200 euro al giorno. Dalla mia attività posso guadagnare mensilmente 2000 o 1000 euro, a seconda dei mesi. Non c'è mai un guadagno fisso. Tra adesso ed il passato c'è una differenza, ma non pagina 3 di 5 è tanto elevata. Continuo a fare l'asporto. Io vivo con i miei genitori. contribuisco nelle spese in casa. do una mano a pagare l'affitto, a pagare le bollette, faccio la spesa per casa. I miei genitori lavorano entrambi, mio padre era operaio ed ora ha aperto una ditta di edilizia, mia madre lavora per una impresa di pulizie. L'affitto di casa è di 550. […]”. Per_ Al contrario, la ricorrente , al momento del concepimento della figlia , aveva 16 Pt_1 anni e necessitava del supporto economico della famiglia presso cui abitava insieme alla figlia senza svolgere, ancora alla data della sentenza 2170/2023 (doc. 8), alcuna attività lavorativa.
In considerazione di tale divario economico, il Tribunale, nell'ambito del giudizio ex art. 250 cc, ha disposto, inizialmente, un assegno mensile a carico del per il mantenimento della figlia CP_1 Per_
pari a € 300,00 (sempre doc. 7), poi aumentato, con la successiva sentenza 2170/2023 (doc. 8) nel maggior importo di € 400,00 mensili, considerata l'assenza di oneri di mantenimento diretto della minore in capo al e le esigenze economiche della bambina, nel frattempo cresciuta. CP_1
Ebbene, tenuto conto delle descritte condizioni economiche delle parti e considerati i compiti di cura e mantenimento della minore assolti in via esclusiva dalla madre nonché le esigenze economiche della bambina in rapporto alla tenera età nel periodo in considerazione, il Collegio ritiene congruo, in via equitativa, determinare in complessivi E.
9.600 la somma che il convenuto dovrà corrispondere alla ricorrente, a titolo di rimborso pro quota degli oneri di mantenimento sostenuti dalla predetta in favore della figlia a far data dalla sua nascita (14.3.2018) e sino al mese di novembre 2020 (data della pronuncia dichiarativa di paternità), somma corrispondente all'importo di E. 300 mensili per 32 mensilità.
Con riferimento, invece, alla domanda, accessoria di riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria, dal giorno del dovuto sino al soddisfo, si rileva quanto segue.
In relazione alla domanda di interessi, gli stessi nella misura legale sono pacificamente dovuti con decorrenza dalla data della domanda al saldo.
In relazione alla domanda di rivalutazione monetaria, muovendo dal noto indirizzo giurisprudenziale che consente la valorizzazione del deprezzamento del denaro per i soli casi di debito di valore, si rileva che la funzione del regresso, riconosciuta al genitore adempiente che si è sostituito a quello inadempiente nel mantenimento del figlio, assume un profilo lato senso indennitario (cfr. sempre C. Cass., 15098/2023). Ne consegue che l'importo dovuto dal genitore inadempiente assume le caratteristiche del debito di valuta, in quanto tale non suscettibile di rivalutazione monetaria. La chiesta rivalutazione monetaria non è, pertanto, dovuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 5.201,00 a E. 26.000,00, in considerazione del valore della domanda dichiarato dalla ricorrente e del quantum riconosciuto con la presente sentenza, cfr. art.
5.1 DM 55/14), applicati i valori minimi delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità delle questioni in fatto e in diritto esaminate, della ridotta attività istruttoria e dell'assenza di scritti difensivi conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
DICHIARA TE e NA a corrispondere a , a CP_1 Parte_1 titolo di rimborso pro quota delle somme anticipate dalla ricorrente per il mantenimento della figlia Per_ minore , per il periodo dalla data della nascita al mese di novembre 2020, l'importo complessivo di
€ 9.600, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
pagina 4 di 5 DICHIARA TE e NA a rifondere a favore di le CP_1 Parte_1 spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.538,50 per compensi professionali, oltre E. 27 a titolo di anticipazioni, rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 19.9.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta del provvedimento predisposta dal MOT dott. Stefano Scaglia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12763/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Pirri Luigi in forza di procura speciale in atti;
Parte_1 ricorrente contro
CP_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da foglio di PC depositato il 20.5.25);
“IN VIA ISTRUTTORIA Ammettere le prove per testi sulle circostanze di cui alla premessa in fatto del ricorso introduttivo, che si intendono precedute dalla locuzione “Vero che”.
Si indicano a testi: Sig.ra e Sig. , residenti in [...] Testimone_2 40/6.
NEL MERITO
Accertare e Dichiarare la mancata corresponsione del resistente, nei confronti dell'attrice ed in punto contributo al mantenimento della minore a far data dalla nascita della Persona_1 stessa (14/3/2018) e sino al mese di novembre 2020 compresi e per l'effetto
Condannare il Sig. alla corresponsione, nei confronti dell'attrice, dell'importo di € CP_1 13.200,00 o altra veriore accertanda misura in corso di causa, pur sempre nei limiti di competenza del Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto sino al soddisfo.
pagina 1 di 5 Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. se dovuta”
Per il P.M.
Nulla oppone
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.07.2023 ha adito il Tribunale, chiedendo la Parte_1 condanna di al pagamento della somma di E. 13.200 o altro veriore importo, oltre CP_1 interessi e rivalutazione, a titolo di rimborso pro quota degli oneri di mantenimento sostenuti per la Per_ figlia minore a far data dalla nascita e sino al mese di novembre 2020 compreso.
Il resistente, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e dev'esserne dichiarata la contumacia.
Con ordinanza 13.03.2024, emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di comparizione delle parti svoltasi il 12.02.2024, il Giudice Relatore ha parzialmente ammesso le prove orali chieste dalla ricorrente.
Alla successiva udienza del 20.11.2024, nonostante la rituale notifica dell'ordinanza di ammissione dell'interpello, il resistente non è comparso. È stata dipoi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23.07.2025 la ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stata, all'esito, rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, il Collegio ritiene che la causa non necessiti di ulteriore attività istruttoria e, pertanto, si respingono le istanze istruttorie reiterate dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni per i motivi già espressi dal Giudice Relatore con ordinanza del 12.3.2024 che si condividono e richiamano integralmente.
Nell'ambito del presente procedimento, la ricorrente ha allegato che il resistente, Pt_1 Per_ dalla nascita della figlia minore e sino al mese di novembre 2020, ha omesso di versare qualsiasi somma a titolo di mantenimento della bambina, la cui gestione è stata interamente a lei demandata. Ha perciò chiesto la condanna del resistente al pagamento della somma pari ad € 13.200 o altro veriore importo a titolo di rimborso pro quota delle somme anticipate per il mantenimento della figlia dalla nascita alla declaratoria giudiziale di paternità.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Con sentenza (non definitiva) n. 4256/2020, emessa il 23.11.2020, il Tribunale di Torino ha Per_ dichiarato che il resistente è padre della minore (nata il [...]), inizialmente CP_1 riconosciuta dalla sola madre (cfr. doc. 3). Quindi, con successiva sentenza definitiva n. 2170/2023, Per_ pubbl. il 23.05.2023 (cfr. doc. 8), il Tribunale ha disposto l'affidamento di a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, ha regolamentato le visite padre-figlia e ha posto a carico del resistente un contributo al mantenimento della bambina di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, "…l'obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, essendo collegata allo status genitoriale, sorge con la nascita per il solo fatto di averli generati e persiste fino al momento del conseguimento della loro indipendenza economica, con la conseguenza che nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori, il quale abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento anche per la parte dell'altro genitore, egli ha diritto di regresso nei confronti dell'altro pagina 2 di 5 per la corrispondente quota, sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c., (v. oggi l'art. 316 bis c.c., introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 c.c” (da ultimo: Cass. civ., Sez. I, Ord., 30/05/2023, n. 15098; conf. Sezione I, n. 16916 del 25.05.2022; Sezione VI,16404 del 19.06.2019; Sezione I, n. 16657 del 22.07.2014; Sezione I, 15756 del 11.07.2006). Al fine di quantificare l'ammontare monetario della relativa obbligazione, “…il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso poichè è principio generale che l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ma anche con riguardo ad indennizzi o indennità previste in genere dalla legge” (sempre C. Cass., 15098/2023).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, deve ritenersi provato l'omesso adempimento all'obbligo di mantenimento della figlia da parte del sig. per il periodo dalla CP_1 Per_ nascita di alla pronuncia dichiarativa della paternità e, per converso, l'integrale accollo di detto mantenimento da parte della madre.
Innanzitutto, in materia di obbligazioni, occorre ribadire l'importante arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 13533/2001, secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Ne segue che, a fronte dell'allegazione attorea di inadempimento, sarebbe stato precipuo onere del debitore, dare prova dell'ottemperanza all'obbligo di mantenimento della figlia (ovvero di CP_1 altra causa estintiva o modificativa della pretesa attorea), prova che non è stata fornita con la conseguenza di doversi ritenere dimostrato l'allegato inadempimento.
A ciò si aggiunga che il resistente, pur ritualmente evocato, non si è presentato all'udienza fissata per l'interpello senza giustificato motivo con l'effetto, ai sensi dell'art. 232 cpc, di potersi ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (“Nonostante il deposito del ricorso suddetto, il Sig. ometteva di corrispondere, dalla nascita di sino al mese di novembre 2020, qualunque CP_1 Per_1 importo in punto contributo al mantenimento per la piccola, alle cui necessità, pertanto, provvedeva esclusivamente, in via autonoma, la Signora ”) e, dunque, non soltanto Parte_1
l'inadempimento del resistente, ma altresì l'accollo del mantenimento della minore in via esclusiva da parte della ricorrente per il periodo d'interesse.
In merito alla quantificazione, si è detto che risulta legittimo avvalersi di criteri equitativi, stante l'evidente impossibilità di ricostruire nel dettaglio le esigenze quotidiane soddisfatte dal genitore collocatario nel corso del periodo interessato.
Tuttavia, nel caso che ci occupa, è possibile ancorare la valutazione equitativa alle condizioni economiche delle parti quali sono emerse nell'ambito del procedimento r.g. 11128/2019, introdotto dal
CP_1
Nel ricorso introduttivo (doc. 1), l'odierno resistente ha allegato di essere “socio accomandatario (e lavoratore) della Bar Pierrot S.a.s. di ZA KL e C., società costituita il 16 maggio 2017 con inizio attività dal 01 giugno 2017. Da detta attività, nonostante il bar sia operativo da un tempo limitato (meno di due anni), il ricorrente ricava un reddito mensile pari a circa €. 800,00 lordi”.
Nell'ambito, poi, dell'udienza del 12.04.2021 (doc. 7), il liberamente interrogato, ha CP_1 così dichiarato: “Io ho un bar. È di mia proprietà. A causa del Covid, attualmente gli incassi sono di 150/200 euro al giorno. Dalla mia attività posso guadagnare mensilmente 2000 o 1000 euro, a seconda dei mesi. Non c'è mai un guadagno fisso. Tra adesso ed il passato c'è una differenza, ma non pagina 3 di 5 è tanto elevata. Continuo a fare l'asporto. Io vivo con i miei genitori. contribuisco nelle spese in casa. do una mano a pagare l'affitto, a pagare le bollette, faccio la spesa per casa. I miei genitori lavorano entrambi, mio padre era operaio ed ora ha aperto una ditta di edilizia, mia madre lavora per una impresa di pulizie. L'affitto di casa è di 550. […]”. Per_ Al contrario, la ricorrente , al momento del concepimento della figlia , aveva 16 Pt_1 anni e necessitava del supporto economico della famiglia presso cui abitava insieme alla figlia senza svolgere, ancora alla data della sentenza 2170/2023 (doc. 8), alcuna attività lavorativa.
In considerazione di tale divario economico, il Tribunale, nell'ambito del giudizio ex art. 250 cc, ha disposto, inizialmente, un assegno mensile a carico del per il mantenimento della figlia CP_1 Per_
pari a € 300,00 (sempre doc. 7), poi aumentato, con la successiva sentenza 2170/2023 (doc. 8) nel maggior importo di € 400,00 mensili, considerata l'assenza di oneri di mantenimento diretto della minore in capo al e le esigenze economiche della bambina, nel frattempo cresciuta. CP_1
Ebbene, tenuto conto delle descritte condizioni economiche delle parti e considerati i compiti di cura e mantenimento della minore assolti in via esclusiva dalla madre nonché le esigenze economiche della bambina in rapporto alla tenera età nel periodo in considerazione, il Collegio ritiene congruo, in via equitativa, determinare in complessivi E.
9.600 la somma che il convenuto dovrà corrispondere alla ricorrente, a titolo di rimborso pro quota degli oneri di mantenimento sostenuti dalla predetta in favore della figlia a far data dalla sua nascita (14.3.2018) e sino al mese di novembre 2020 (data della pronuncia dichiarativa di paternità), somma corrispondente all'importo di E. 300 mensili per 32 mensilità.
Con riferimento, invece, alla domanda, accessoria di riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria, dal giorno del dovuto sino al soddisfo, si rileva quanto segue.
In relazione alla domanda di interessi, gli stessi nella misura legale sono pacificamente dovuti con decorrenza dalla data della domanda al saldo.
In relazione alla domanda di rivalutazione monetaria, muovendo dal noto indirizzo giurisprudenziale che consente la valorizzazione del deprezzamento del denaro per i soli casi di debito di valore, si rileva che la funzione del regresso, riconosciuta al genitore adempiente che si è sostituito a quello inadempiente nel mantenimento del figlio, assume un profilo lato senso indennitario (cfr. sempre C. Cass., 15098/2023). Ne consegue che l'importo dovuto dal genitore inadempiente assume le caratteristiche del debito di valuta, in quanto tale non suscettibile di rivalutazione monetaria. La chiesta rivalutazione monetaria non è, pertanto, dovuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 5.201,00 a E. 26.000,00, in considerazione del valore della domanda dichiarato dalla ricorrente e del quantum riconosciuto con la presente sentenza, cfr. art.
5.1 DM 55/14), applicati i valori minimi delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità delle questioni in fatto e in diritto esaminate, della ridotta attività istruttoria e dell'assenza di scritti difensivi conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
DICHIARA TE e NA a corrispondere a , a CP_1 Parte_1 titolo di rimborso pro quota delle somme anticipate dalla ricorrente per il mantenimento della figlia Per_ minore , per il periodo dalla data della nascita al mese di novembre 2020, l'importo complessivo di
€ 9.600, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
pagina 4 di 5 DICHIARA TE e NA a rifondere a favore di le CP_1 Parte_1 spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.538,50 per compensi professionali, oltre E. 27 a titolo di anticipazioni, rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 19.9.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta del provvedimento predisposta dal MOT dott. Stefano Scaglia
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