Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00371/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00540/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 540 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
- del provvedimento emanato dalla prefettura di Reggio Calabria U.T.G., Area I^ nr.-OMISSIS-/I^ bis, Prot. uscita n. -OMISSIS-, recante il divieto per il ricorrente di detenere armi e munizioni, notificato all’interessato in data 4 agosto 2022, come da “Verbale di notifica” (qui allegato e, ove occorra, da intendersi anch’esso qui impugnato) dai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS-;
- ove occorra: della “proposta di emanazione” del Decreto qui impugnato (nota nr.-OMISSIS- datata -OMISSIS-), adottata dal Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, citata espressamente nel decreto impugnato, ma della quale il ricorrente disconosce il contenuto per non esserne mai stato portato a conoscenza.
- di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché sconosciuto dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° aprile 2026 la dott.ssa NA CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
TT e TT
Con ricorso notificato il 27 ottobre 2022 e ritualmente depositato il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, articolando due censure in termini di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.
Si costituiva l’amministrazione intimata con atto formale, cui seguiva il deposito di documentazione.
In vista della trattazione del merito parte ricorrente depositava atto di rinuncia regolarmente notificato il 4 febbraio 2026, unitamente a procura speciale ad hoc .
Faceva seguito una memoria difensiva dell’amministrazione sul merito del gravame, senza riferimenti all’intervenuta rinuncia.
Tale circostanza induceva parte ricorrente a ribadire, con note del 16 marzo 2026, la propria volontà di rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese.
All’udienza straordinaria del 1° aprile 2026, tenutasi da remoto, sentito l’Avvocato dello Stato, il ricorso è stato posto in decisione.
A fronte di rituale notifica della rinuncia e in assenza di opposizione delle parti costituite, visto l’art. 84 c.p.a., non resta al Collegio che dare atto della rinuncia al ricorso, dichiarando estinto il giudizio con compensazione delle spese del giudizio, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA CE, Presidente, Estensore
Roberta Mazzulla, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NA CE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.