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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1121/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 6/2/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1121/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. BERGAMO DONATELLA ricorrente contro
(Cod. Controparte_1
Fisc. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. IMPARATO ALFONSINO resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ritualmente depositato INGLESE ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale deducendo di aver ricevuto la notifica in data 10.4.2024
Pag. 1 di 6 dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001101117 con la quale gli ha CP_1
comminato, in qualità di legale rappresentante della società “PF 10 IMPIANTI
INDUSTRIALI S.R.L.” la sanzione amministrativa di € 8.384,47 per il mancato pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dell'anno 2016, contestate nell'atto di accertamento n. 1200.02/05/2018.0155500 notificato il CP_1
27.6.2018. Ha lamentato l'illegittimità di tale richiesta per plurimi motivi e segnatamente: decadenza ex art. 14 l. 689/1981 per non avere l'ente previdenziale adottato la sanzione entro il termine di 90 giorni;
l'intervenuta prescrizione quinquennale della sanzione, non avendo mai ricevuto la notifica di alcun atto tra il 2016 e il 2024. Ha quindi concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Si è ritualmente costituito in giudizio , che ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1
evidenziando: che la decadenza prevista dall'art. 14 l. 689/1981 non è estensibile alla materia del mancato pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, regolata dal d.l. 463/1983 convertito con legge 638/1983, il cui art. 2 comma 1 bis, come novellato dall'art. 3 comma 6 del d.lgs. 8/2016, reca una disciplina speciale e quindi prevalente su quella generale di cui alla l. 689/1981, non sanzionando con la decadenza il mancato rispetto del termine per la notifica della violazione;
infine, che non è maturata alcuna prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione amministrativa, avendo l'Istituto notificato l'atto di accertamento n.
1200.02/05/2018.0155500 il 27.6.2018 ed essendo il termine prescrizionale sospeso per i successivi tre mesi ai sensi dell'art. 2 comma 1 quater d.l. 463/1983
e dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 ai sensi dell'art. 103 comma 6bis d.l.
17.3.2020 n. 18 convertito con l. 24.4.2020 n. 27.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta nelle quali hanno entrambi chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso merita accoglimento.
Pag. 2 di 6 L'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente è difatti fondata.
Tale profilo è dirimente ai fini della definizione del giudizio, sicché le ulteriori eccezioni formulate dal ricorrente non vengono esaminate alla luce del principio della ragione più liquida, secondo il quale, come noto, “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord.
n. 9309 del 20.5.2020).
Vi è da osservare che la sanzione amministrativa disposta con l'ordinanza ingiunzione impugnata nel presente giudizio consegue al mancato versamento, da parte del ricorrente, nelle sue qualità di legale rappresentante della società Pf 10
Impianti Industriali s.r.l.”, delle ritenute previdenziali e assistenziali dovute ai dipendenti (per ottobre e novembre 2016) entro il termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento n. 1200.02/05/2018.0155500 avvenuta in data
27.6.2018.
Come noto, l'iter da seguire è il seguente: una volta che l'amministrazione verifica il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali
(circostanza che costituisce violazione dell'art. 2 comma 1bis d.l. 12 settembre
1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, come sostituito dall'art. 3 comma 6 d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8), deve notificare al trasgressore l'atto di accertamento della violazione;
contestualmente, rende noto al trasgressore che il pagamento delle ritenute omesse entro il termine di tre mesi determinerà la non assoggettabilità alla sanzione amministrativa e che, in mancanza, verrà invece applicata sanzione amministrativa tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art. 11 legge 24 novembre 1981 n. 689. Di conseguenza, accertato il mancato versamento delle ritenute entro il citato termine di tre mesi, l'ente
Pag. 3 di 6 provvede all'adozione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 18 legge 689/1981, applicando la sanzione prevista per la violazione che, nel caso del mancato pagamento delle ritenute per un importo inferiore ad € 10.000,00, ammonta
(attualmente) ad una somma da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso (art. 2 comma 1bis d.l. 463/1983 citato, come successivamente modificato nel corso degli anni).
Le ordinanze ingiunzione applicative delle sanzioni amministrative trovano quindi innegabilmente la propria regolamentazione generale nella legge
689/1981 (norma più volte richiamata sia negli atti di accertamento che nelle ordinanze ingiunzione); la citata legge dispone, all'art. 28, che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. La prescrizione, dunque, è interrotta, oltre che dalla notifica degli atti tipici della procedura sanzionatoria, anche da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore a mente dell'art. 2943 c.c.
Ebbene, nel caso di specie è stato innegabilmente superato il termine quinquennale di prescrizione, anche tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione;
sul punto basti ricordare le norme applicabili ossia:
- l'art. 2 comma 1 quater d.l. 463/1983, con il quale si dispone che “durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso”; a sua volta il citato comma 1bis stabilisce che “Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”; di conseguenza il termine di prescrizione è sospeso per tre mesi;
- l'art. 103 comma 6bis d.l. 17.3.2020 n. 18 convertito con l. 24.4.2020 n.
27, con il quale si dispone che “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai
Pag. 4 di 6 provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale
è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”; di conseguenza che il termine di prescrizione è ulteriormente sospeso dal 23.2.2020 al 31.5.2020 ossia per
98 giorni.
Non sono invece applicabili gli ulteriori periodi di sospensione (per complessivi
311 giorni) previsti dalla normativa emergenziale previsti dall'art. 37 comma 2
d.l. 18/2020 e art. 11 comma 9 d.l. 183/2020, in quanto esclusivamente riferiti alla prescrizione dei “contributi previdenziali e assistenziali”, circostanza non confacente al caso di specie, poiché l'importo ingiunto con l'impugnata ordinanza ingiunzione è dovuto a titolo di sanzione amministrativa (conseguente al mancato pagamento delle ritenute) e non invece a titolo di contributi previdenziali.
Ebbene, avvenuta la notifica dell'accertamento in data 27.6.2018, il termine di prescrizione per l'adozione della sanzione inizia a decorrere dopo i successivi tre mesi (ai sensi dell'art. 2 comma 1 quater d.l. 463/1983) ossia dal 27.9.2018 ed è stato poi sospeso dal 23.2.2020 al 31.5.2020, ossia per 98 giorni (ai sensi dell'art. 103 comma 6bis d.l. 17.3.2020 n. 18 convertito con l. 24.4.2020 n. 27), venendo quindi a scadere non più il 27.9.2023 bensì il 3.1.2024. L'ordinanza ingiunzione
è stata notificata solo in data 10.4.2024 a termine ampiamente scaduto e non sono stati notificati nelle more ulteriori atti.
L'ordinanza ingiunzione deve pertanto essere annullata.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi con la diminuzione massima consentita data la scarsa complessità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento (da €
5.200,00 ad € 26.000,00) e quindi: € 465,00 per la fase di studio, € 389,00 per la
Pag. 5 di 6 fase introduttiva, € 1.011,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, alla luce della natura documentale della causa) per complessivi € 1.865,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-
01.001101117 notificata da a;
CP_1 Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1
di lite che liquida in € 1.856,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, lì 6/02/2025
Il Giudice
Francesca Possenti
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 6/2/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1121/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. BERGAMO DONATELLA ricorrente contro
(Cod. Controparte_1
Fisc. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. IMPARATO ALFONSINO resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ritualmente depositato INGLESE ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale deducendo di aver ricevuto la notifica in data 10.4.2024
Pag. 1 di 6 dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001101117 con la quale gli ha CP_1
comminato, in qualità di legale rappresentante della società “PF 10 IMPIANTI
INDUSTRIALI S.R.L.” la sanzione amministrativa di € 8.384,47 per il mancato pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dell'anno 2016, contestate nell'atto di accertamento n. 1200.02/05/2018.0155500 notificato il CP_1
27.6.2018. Ha lamentato l'illegittimità di tale richiesta per plurimi motivi e segnatamente: decadenza ex art. 14 l. 689/1981 per non avere l'ente previdenziale adottato la sanzione entro il termine di 90 giorni;
l'intervenuta prescrizione quinquennale della sanzione, non avendo mai ricevuto la notifica di alcun atto tra il 2016 e il 2024. Ha quindi concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Si è ritualmente costituito in giudizio , che ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1
evidenziando: che la decadenza prevista dall'art. 14 l. 689/1981 non è estensibile alla materia del mancato pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, regolata dal d.l. 463/1983 convertito con legge 638/1983, il cui art. 2 comma 1 bis, come novellato dall'art. 3 comma 6 del d.lgs. 8/2016, reca una disciplina speciale e quindi prevalente su quella generale di cui alla l. 689/1981, non sanzionando con la decadenza il mancato rispetto del termine per la notifica della violazione;
infine, che non è maturata alcuna prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione amministrativa, avendo l'Istituto notificato l'atto di accertamento n.
1200.02/05/2018.0155500 il 27.6.2018 ed essendo il termine prescrizionale sospeso per i successivi tre mesi ai sensi dell'art. 2 comma 1 quater d.l. 463/1983
e dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 ai sensi dell'art. 103 comma 6bis d.l.
17.3.2020 n. 18 convertito con l. 24.4.2020 n. 27.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta nelle quali hanno entrambi chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso merita accoglimento.
Pag. 2 di 6 L'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente è difatti fondata.
Tale profilo è dirimente ai fini della definizione del giudizio, sicché le ulteriori eccezioni formulate dal ricorrente non vengono esaminate alla luce del principio della ragione più liquida, secondo il quale, come noto, “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord.
n. 9309 del 20.5.2020).
Vi è da osservare che la sanzione amministrativa disposta con l'ordinanza ingiunzione impugnata nel presente giudizio consegue al mancato versamento, da parte del ricorrente, nelle sue qualità di legale rappresentante della società Pf 10
Impianti Industriali s.r.l.”, delle ritenute previdenziali e assistenziali dovute ai dipendenti (per ottobre e novembre 2016) entro il termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento n. 1200.02/05/2018.0155500 avvenuta in data
27.6.2018.
Come noto, l'iter da seguire è il seguente: una volta che l'amministrazione verifica il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali
(circostanza che costituisce violazione dell'art. 2 comma 1bis d.l. 12 settembre
1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, come sostituito dall'art. 3 comma 6 d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8), deve notificare al trasgressore l'atto di accertamento della violazione;
contestualmente, rende noto al trasgressore che il pagamento delle ritenute omesse entro il termine di tre mesi determinerà la non assoggettabilità alla sanzione amministrativa e che, in mancanza, verrà invece applicata sanzione amministrativa tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art. 11 legge 24 novembre 1981 n. 689. Di conseguenza, accertato il mancato versamento delle ritenute entro il citato termine di tre mesi, l'ente
Pag. 3 di 6 provvede all'adozione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 18 legge 689/1981, applicando la sanzione prevista per la violazione che, nel caso del mancato pagamento delle ritenute per un importo inferiore ad € 10.000,00, ammonta
(attualmente) ad una somma da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso (art. 2 comma 1bis d.l. 463/1983 citato, come successivamente modificato nel corso degli anni).
Le ordinanze ingiunzione applicative delle sanzioni amministrative trovano quindi innegabilmente la propria regolamentazione generale nella legge
689/1981 (norma più volte richiamata sia negli atti di accertamento che nelle ordinanze ingiunzione); la citata legge dispone, all'art. 28, che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. La prescrizione, dunque, è interrotta, oltre che dalla notifica degli atti tipici della procedura sanzionatoria, anche da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore a mente dell'art. 2943 c.c.
Ebbene, nel caso di specie è stato innegabilmente superato il termine quinquennale di prescrizione, anche tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione;
sul punto basti ricordare le norme applicabili ossia:
- l'art. 2 comma 1 quater d.l. 463/1983, con il quale si dispone che “durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso”; a sua volta il citato comma 1bis stabilisce che “Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”; di conseguenza il termine di prescrizione è sospeso per tre mesi;
- l'art. 103 comma 6bis d.l. 17.3.2020 n. 18 convertito con l. 24.4.2020 n.
27, con il quale si dispone che “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai
Pag. 4 di 6 provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale
è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”; di conseguenza che il termine di prescrizione è ulteriormente sospeso dal 23.2.2020 al 31.5.2020 ossia per
98 giorni.
Non sono invece applicabili gli ulteriori periodi di sospensione (per complessivi
311 giorni) previsti dalla normativa emergenziale previsti dall'art. 37 comma 2
d.l. 18/2020 e art. 11 comma 9 d.l. 183/2020, in quanto esclusivamente riferiti alla prescrizione dei “contributi previdenziali e assistenziali”, circostanza non confacente al caso di specie, poiché l'importo ingiunto con l'impugnata ordinanza ingiunzione è dovuto a titolo di sanzione amministrativa (conseguente al mancato pagamento delle ritenute) e non invece a titolo di contributi previdenziali.
Ebbene, avvenuta la notifica dell'accertamento in data 27.6.2018, il termine di prescrizione per l'adozione della sanzione inizia a decorrere dopo i successivi tre mesi (ai sensi dell'art. 2 comma 1 quater d.l. 463/1983) ossia dal 27.9.2018 ed è stato poi sospeso dal 23.2.2020 al 31.5.2020, ossia per 98 giorni (ai sensi dell'art. 103 comma 6bis d.l. 17.3.2020 n. 18 convertito con l. 24.4.2020 n. 27), venendo quindi a scadere non più il 27.9.2023 bensì il 3.1.2024. L'ordinanza ingiunzione
è stata notificata solo in data 10.4.2024 a termine ampiamente scaduto e non sono stati notificati nelle more ulteriori atti.
L'ordinanza ingiunzione deve pertanto essere annullata.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi con la diminuzione massima consentita data la scarsa complessità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento (da €
5.200,00 ad € 26.000,00) e quindi: € 465,00 per la fase di studio, € 389,00 per la
Pag. 5 di 6 fase introduttiva, € 1.011,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, alla luce della natura documentale della causa) per complessivi € 1.865,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-
01.001101117 notificata da a;
CP_1 Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1
di lite che liquida in € 1.856,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, lì 6/02/2025
Il Giudice
Francesca Possenti
Pag. 6 di 6