Art. 12.
La riduzione del canone di cui agli articoli 1635, comma primo, secondo e terzo, e 1636 del Codice civile , e' ammessa in relazione a ciascuna annata agraria a favore dell'affittuario, qualora per caso fortuito si verifichi perimento di frutti non ancora separati o mancata produzione di essi, in misura non inferiore al terzo della normale produzione.
La riduzione del canone di cui agli articoli 1635, comma primo, secondo e terzo, e 1636 del Codice civile , e' ammessa in relazione a ciascuna annata agraria a favore dell'affittuario, qualora per caso fortuito si verifichi perimento di frutti non ancora separati o mancata produzione di essi, in misura non inferiore al terzo della normale produzione.