Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00509/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00912/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 912 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Associazione Terra Mia – Amici No TAP, in persona legale rappresentante pro tempore , nonché da IA AM AC, rappresentati e difesi dall’avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università del Salento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
nei confronti
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
e del Comune di Melendugno, dei Comuni di Castrì di Lecce, dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Dell’Ambiente - AR IA, non costituiti in giudizio;
per la declaratoria
del diritto di accesso agli atti/informazioni richiesti dal ricorrente con propria istanza inoltrata a mezzo PEC il 12/05/2024, nonché per la condanna della Regione IA, in persona del legale rappresentante pro tempore all’esibizione di documenti richiesti e/o alla loro pubblicazione ex D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm., nonché per la condanna della Regione IA a concludere il procedimento di istituzione di un SIC (oggi ZSC) nelle aree antistanti il mare di San Foca di Melendugno.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 27/10/2024:
per la condanna
della Regione IA a concludere il procedimento di istituzione di un SIC (oggi ZSC) nelle aree antistanti il mare di San Foca di Melendugno, previo occorrendo l’annullamento e/o la disapplicazione e/o la declaratoria di inefficacia della nota prot. n. 431144/2024 del Dirigente del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione IA.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione IA, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Università del Salento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2026 il dott. NI EL EI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato in data 11.7.2024 e depositato il 19.7.2024, l’Associazione Terra Mia – Amici No TAP, in persona del legale rappresentante pro tempore , IA AM AC, e quest’ultimo in proprio, hanno agito in giudizio per ottenere l’accesso agli atti/informazioni richiesti con istanza inoltrata a mezzo PEC il 12.5.2024 e per la condanna della Regione IA all’esibizione dei documenti richiesti e/o alla loro pubblicazione ex D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm., nonché a concludere il procedimento di istituzione di un Sito di Importanza Comunitaria (SIC), oggi denominata Zona Speciale di Conservazione (ZSC) nelle aree antistanti il mare di San Foca di Melendugno.
1.1. In punto di fatto, i ricorrenti hanno esposto che l’oggetto del contendere scaturisce dall’iniziativa intrapresa in data 22.11.2018 dai Sindaci di numerosi Comuni salentini, tra cui Melendugno e Castrì di Lecce, i quali richiedevano alla Regione IA l’istituzione di un SIC nell’area marina antistante il litorale di San Foca.
1.2. Tale istanza era motivata dall’accertata presenza di habitat di pregio ricompresi nella cosiddetta “Direttiva Habitat” (92/43/CEE), con particolare riferimento a banchi di sabbia, praterie di posidonia, scogliere e dune costiere con juniper SPP. All’iniziativa istituzionale aderivano prontamente cinquantasei associazioni e diversi cittadini, tra cui gli esponenti.
1.3. A seguito di tale sollecitazione, la Regione IA avviava una fase istruttoria, convocando un tavolo tecnico in data 20.3.2019, cui partecipavano i soggetti promotori, AR IA e le Università di Bari e del Salento.
1.4. Nel corso del suddetto incontro, veniva riconosciuta la necessità di approfondire le indagini ambientali, stante l’accertata imprecisione delle precedenti mappature che avevano erroneamente escluso la presenza di habitat prioritari nel tratto interessato; venivano dunque definiti i costi e le modalità operative per il compimento di nuovi rilievi, da attuarsi mediante accordo di collaborazione tra gli enti coinvolti e, in esito a tali attività, con nota del 17.6.2020, le competenti Direzioni regionali trasmettevano alle parti pubbliche una formale proposta di ampliamento delle ZSC “Le Cesine” e “Alimini”, evidenziando peraltro l’urgenza di concludere l’ iter amministrativo.
1.5. Nonostante le rassicurazioni fornite con nota prot. n. 2626 del 23.3.2022 dal Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana della Regione IA, il quale confermava la predisposizione del provvedimento finale ai fini della deliberazione da parte della Giunta Regionale, il procedimento rimaneva in una fase di stasi.
1.6. A fronte del perdurante silenzio, parte ricorrente inoltrava in data 12.5.2024 un’istanza di accesso ambientale e una contestuale diffida a provvedere, richiamando nell’oggetto della richiesta la Convenzione di Aarhus del 25.6.1998 e l’art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013; attraverso tale atto, veniva richiesto di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, lo stato della procedura e le ragioni del ritardo nella relativa definizione, diffidando l’Amministrazione regionale ad adottare l’atto conclusivo.
1.7. L’assenza di riscontro da parte della Regione IA alla suddetta richiesta ha indotto i ricorrenti alla proposizione del ricorso all’esame dinanzi a questo Tribunale.
2. In punto di diritto, le pretese di parte attrice si fondano, in primo luogo, sulla dedotta violazione e falsa applicazione delle norme che regolano l’accesso alle informazioni ambientali e la trasparenza amministrativa, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 195/2005 e al D. Lgs. n. 33/2013; la difesa attorea ha richiamato, a tal proposito, il consolidato principio, secondo cui la disciplina speciale in materia ambientale e l’istituto dell’accesso civico generalizzato configurano una legittimazione attiva estremamente ampia, riconosciuta a chiunque e svincolata dalla dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale, superando i limiti ordinari previsti dalla legge n. 241/1990.
2.1. I ricorrenti evidenziano che il silenzio serbato dalla Regione IA sull’istanza del 12.5.2024 integra un illegittimo silenzio-diniego, atteso che i documenti richiesti — inerenti alla procedura di ampliamento delle ZSC — rientrano pienamente nella nozione di “informazione ambientale” e risultano accessibili in quanto atti di un procedimento già giunto a una fase avanzata di definizione.
2.2. In secondo luogo, si deduce la violazione dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e della Direttiva 92/43/CEE (c.d. Direttiva “Habitat”) per l’omessa conclusione del procedimento volto all’istituzione del SIC/ZSC: l’Amministrazione Regionale, pur avendo formalmente riconosciuto la necessità di tutelare gli habitat prioritari individuati e avendo dichiarato l’estrema urgenza di provvedere già nel giugno 2020, è incorsa in un’ingiustificata e prolungata inerzia.
2.3. Nella prospettazione attorea, l’obbligo di provvedere sussiste non solo in presenza di una puntuale istanza di parte, ma risponde ai principi di correttezza e buona amministrazione, nonché alla necessità di evitare sanzioni comunitarie derivanti dalla mancata protezione di siti di rilevanza naturalistica; l’istanza avanzata dagli odierni ricorrenti – che hanno partecipato al relativo procedimento, nella dedotta qualità, rispettivamente, di ente esponenziale di interessi legittimi collettivi relativi alla tutela dell’ambiente e di cittadino residente nel Comune di Melendugno – è volta a sollecitare una decisione della Regione IA sul procedimento de quo agitur .
2.4. Ritenendo che la condotta omissiva dell’Amministrazione leda l’aspettativa a una determinazione espressa, ponendosi in contrasto con il dovere di finalizzare un iter istruttorio che gli stessi uffici tecnici regionali avevano precedentemente ritenuto maturo per la deliberazione finale, parte ricorrente ha chiesto pertanto che l’adìto Tribunale accerti l’obbligo della Regione IA di esibire la documentazione richiesta e di concludere il procedimento amministrativo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
3. Con successivo atto di motivi aggiunti, notificato il 18.10.2024 e depositato il 27.10.2024, i ricorrenti hanno rappresentato che:
- solo successivamente alla pendenza del gravame, la Dirigente del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione IA riscontrava l’istanza de qua con nota n. 431144/2024;
- sebbene l’Amministrazione abbia in tale sede fornito le informazioni richieste circa l’identità del responsabile del procedimento, essa ha tuttavia confermato che la procedura risulta ferma dal 2020;
- la Regione ha giustificato tale ulteriore inerzia, richiamando la complessità degli interessi coinvolti e la necessità di coordinare l’attività con altre priorità amministrative legate a procedure di infrazione comunitaria, e rinviando di fatto a tempo indeterminato la conclusione del procedimento di istituzione del SIC;
- tale contegno ha reso necessaria la proposizione di motivi aggiunti per l’annullamento della predetta nota nella parte in cui configura un arresto procedimentale illegittimo.
3.1. In particolare, quanto al merito della procedura di ampliamento della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) “Cesine” per includere la località San Basilio di Melendugno, la Regione ha giustificato la dilatazione dei tempi istruttori, richiamando l’elevata complessità del procedimento, il quale richiede la ponderazione di molteplici interessi pubblici e privati confliggenti ed evidenziando che l’ iter si inserisce nel Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in IA, ossia nell’ambito di uno strumento strategico che subordina nuovi ampliamenti agli esiti delle attività di monitoraggio e alla valutazione dei fabbisogni finanziari.
3.2. L’Amministrazione regionale ha inoltre precisato che l’apparente stasi del procedimento dal 2020 è derivata dalla necessità di dare precedenza a stringenti urgenze di carattere unionale, visto che l’azione regionale è stata prioritariamente assorbita dalla risoluzione di diverse procedure di infrazione comunitaria, che hanno richiesto l’immediata designazione di altri siti e zone di protezione speciale, come quelle di Porto Cesareo, delle Isole Tremiti e di Brindisi, oltre all’aggiornamento dei formulari per numerosi Z.S.C. regionali. In conclusione, pur ribadendo la priorità politica dell’ampliamento della rete Natura 2000, la Regione ha assicurato che l’attività istruttoria è tuttora in corso e che la definizione della pratica avverrà nei tempi tecnici compatibili con le complessità rilevate e con le priorità gestionali dell’ufficio.
4. In diritto, le pretese attoree si fondano su plurimi e concorrenti profili di illegittimità che - ad avviso della parte ricorrente - inficiano la condotta omissiva e i successivi atti interlocutori della Regione IA.
4.1. Preliminarmente, la difesa attorea ha rilevato che – sebbene la sopravvenuta ostensione documentale operata dall’Amministrazione in corso di causa determini la cessazione della materia del contendere con riferimento all’istanza di accesso alle informazioni ambientali – permane l’esigenza di accertare l’illegittimità del silenzio-diniego originariamente serbato.
4.2. Nel merito, ha dedotto la palese violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 241/90 e della ridetta Direttiva “Habitat”, in relazione al perdurante inadempimento dell’obbligo di concludere il procedimento di istituzione della ZSC.
4.3. Viene richiamato il consolidato principio secondo cui l’Amministrazione ha il dovere di provvedere espressamente ogni qualvolta il procedimento consegua obbligatoriamente a un’istanza o debba essere iniziato d’ufficio, non potendo il privato restare esposto all’inerzia ingiustificata della parte pubblica; nel caso di specie, tale obbligo è ritenuto ancor più stringente, in quanto gli stessi uffici tecnici regionali avevano confermato la fase di imminente deliberazione finale, ingenerando nei ricorrenti una legittima e qualificata aspettativa alla definizione della procedura.
4.4. Ad avviso della parte attrice, le giustificazioni addotte dall’Amministrazione nella nota prot. n. 431144/2024, basate sulla pretesa complessità degli interessi coinvolti e sulla priorità concessa ad altre procedure di infrazione comunitaria, risultano del tutto inidonee a legittimare l’arresto del procedimento; l’ordinamento non consente un rinvio sine die delle determinazioni amministrative fondato su generiche esigenze organizzative, specie quando l’istruttoria tecnica risulta integralmente compiuta e si è in attesa del solo atto terminale. Al contrario, l’allegazione di procedure di infrazione comunitaria per analoghi procedimenti non può costituire una valida esimente, ma aggrava il profilo di illegittimità della condotta regionale, esponendo ulteriormente lo Stato al rischio di sanzioni per la mancata tutela degli habitat protetti.
4.5. Infine, si stigmatizza il carattere meramente soprassessorio e interlocutorio della suddetta nota regionale, la quale, non manifestando alcuna volontà dispositiva, ma limitandosi a una dilazione indefinita dei termini, non è idonea a interrompere il silenzio-inadempimento.
5. La Regione IA, costituitasi in giudizio con atto del 5.8.2024, ha successivamente depositato memorie, con le quali ha eccepito, con riferimento alla domanda di accesso alle informazioni ambientali, la sopravvenuta carenza di interesse e la cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione provveduto, in corso di causa, all’ostensione documentale mediante la nota prot. n. 431144 del 2024.
5.1. Nel merito, con riguardo al lamentato silenzio-inadempimento nel procedimento relativo all’istituzione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC), la Regione ha dedotto l’infondatezza della pretesa di condanna alla conclusione dell’ iter procedimentale, evidenziando l’intrinseca complessità tecnico-istruttoria della procedura, che coinvolge una pluralità di livelli istituzionali, inclusi il Ministero dell’Ambiente e la Commissione Europea; viene argomentato che l’ iter non può configurarsi come un’attività vincolata o soggetta ad automatismi, bensì come un processo discrezionale di natura programmatoria e gestionale, condizionato dalla necessità di coordinare le mappature locali con le pendenze derivanti dalle procedure di infrazione comunitaria.
5.2. L’Amministrazione regionale ha rivendicato, inoltre, di aver agito nel rispetto dei principi di trasparenza e di buona fede, richiamando i precedenti riscontri interlocutori forniti già da tempo e ribadendo che l’attuale fase del procedimento non integra un’inerzia illegittima.
5.3. Per tali ragioni, l’Avvocatura regionale ha concluso per il rigetto integrale del ricorso e dei motivi aggiunti, sostenendo l’insussistenza dei presupposti per un intervento sostitutivo del Giudice Amministrativo su poteri ancora in fase di esercizio tecnico.
6. Si sono costituiti in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato anche il Ministero dell’Infrastrutture e l’Università del Salento, quest’ultima eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell’Ateneo rispetto alle pretese azionate dai ricorrenti.
7. Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p. a., alla camera di consiglio del 23 marzo 2026 la causa è stata infine riservata in decisione.
8. In limine , come da eccezione proposta dall’Avvocatura dello Stato, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Università del Salento, risultando questa del tutto estranea, sia sotto il profilo formale che sostanziale, al procedimento amministrativo volto all’istituzione della Zona Speciale di Conservazione, la cui titolarità esclusiva pertiene, ai sensi del d.P.R. n. 357/1997, alla Regione IA.
8.1. Invero, dagli atti di causa emerge nitidamente che l’apporto dell’Ateneo salentino si è esaurito in un’attività di supporto tecnico-scientifico finalizzata alla mappatura degli habitat , resa in esecuzione di un accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241/1990, priva di qualsivoglia valenza provvedimentale rispetto all’oggetto del contendere.
8.2. D’altra parte, è pacifico in atti che l’Università del Salento non possiede alcuna competenza gestoria o decisoria nella materia oggetto di controversia, sicché essa risulta estranea all’oggetto del giudizio.
8.3. Sempre in via preliminare , il Collegio prende atto che la Regione IA, in corso di causa, ha fornito le informazioni e la documentazione reclamate dai ricorrenti ed osserva che tale condotta determina, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del c.p.a. la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di accesso alle informazioni ambientali, formulata da parte ricorrente con l’istanza del 12.5.2024.
8.4. Difatti, nell’ultima memoria depositata in giudizio, la difesa di parte ricorrente ha preso atto della documentazione e delle informazioni fornite dalla Regione IA, ritenendole satisfattive del suo interesse conoscitivo, tant’è che ha chiesto di dichiararsi, per tale capo della domanda, la cessazione della materia del contendere, pur insistendo per la condanna dell’amministrazione al rimborso delle spese processuali, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
9. Si può quindi passare all’esame della domanda ex art. 117 c.p.a., pure formulata dai ricorrenti con l’atto introduttivo, per come integrato da motivi aggiunti, avendo la difesa insistito fermamente - anche con le memorie da ultimo depositate - sulla persistente illegittimità del silenzio-inadempimento relativo alla conclusione del procedimento, volto all’istituzione del SIC/ZSC nell’area marina di San Foca di Melendugno, giacché la nota regionale n. 431144 del 2024, in relazione a tale aspetto, è ritenuta meramente soprassessoria e priva di valenza provvedimentale satisfattiva.
9.1. La domanda è fondata.
9.2. In virtù degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 357/1997, la Regione è il soggetto giuridico sul quale ricade il compito di individuare i siti, istruire e concludere il procedimento di istituzione o allargamento delle ZSC.
9.3. In tal senso, la Corte di Giustizia UE ha affermato il principio, secondo cui gli articoli 4, paragrafo 1, 9 e 11 della Direttiva “Habitat” 92/43 non ostano ad una normativa nazionale che attribuisca la competenza a proporre l’adattamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria soltanto agli enti locali territoriali, e non anche – quanto meno in via sostitutiva in caso di inerzia di tali enti – allo Stato, purché detta attribuzione delle competenze garantisca l’applicazione corretta delle prescrizioni della citata direttiva (sentenza del 3 aprile 2014, nella causa pregiudiziale incardinata sub C-301/12: “ 2) Gli articoli 4, paragrafo 1, 9 e 11 della direttiva 92/43 […] devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale che attribuisca la competenza a proporre l’adattamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria soltanto agli enti locali territoriali, e non anche – quanto meno in via sostitutiva in caso di inerzia di tali enti – allo Stato, purché detta attribuzione delle competenze garantisca l’applicazione corretta delle prescrizioni della citata direttiva. » (v. così, testualmente, la parte dispositiva della citata sentenza della Corte di Giustizia).
9.4. Inoltre, la Commissione europea ha più volte sottolineato che in base alla Direttiva “Habitat ” gli Stati membri hanno l’obbligo di proteggere i siti dal degrado, adottando sia misure dirette ad ovviare ai danni e alle perturbazioni provenienti dall’esterno e causati dall’uomo, sia misure per neutralizzare evoluzioni naturali che potrebbero comportare un degrado dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali nelle zone speciali di conservazione (lo ribadisce anche la C.G.U.E., nella sentenza del 29 giugno 2023, Commissione/Irlanda, C-444/21).
9.5. Deve, pertanto, evidenziarsi che l’art. 3, comma 4- bis , d.P.R. n. 357 del 1997 testualmente recita: « Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l’aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall’articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all’articolo 7, effettuano una valutazione periodica dell’idoneità dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell’elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all’articolo 9 della citata direttiva » –, attesa l’indifferenza, sotto il profilo comunitario, della distribuzione delle competenze interne ai singoli Stati membri in relazione ai poteri di proposta per l’adattamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria.
9.6. Dal tenore testuale della citata disposizione legislativa emerge, in modo chiaro ed univoco, che l’iniziativa per la revisione dei SIC è demandata alle Regioni e alle Province autonome, quale competenza propria di tali enti.
9.7. Orbene, nella specie risulta ex actis che la stessa Amministrazione regionale ha attivato un Accordo di collaborazione con le Università di Bari e del Salento, AR IA ed il Comune di Melendugno, avente ad oggetto lo svolgimento di indagini di carattere tecnico-scientifico nella porzione marina compresa tra la ZSC “Alimini” e la ZSC “Le Cesine”, al fine di verificare la presenza di habitat tutelati dalla Direttiva n. 92/43/CEE ed il loro stato di conservazione.
9.8. Inoltre, come risulta dalla nota prot. n. 2626 del 23.3.2022, l’istruttoria tecnica è giunta a compimento sin dal 2020, tanto che, con comunicazione prot. n. 2626 del 25.3.2022 (doc. n. 10 – foliario del 26.1.2026), il Direttore del Dipartimento competente aveva confermato l’imminenza della deliberazione finale della Giunta regionale.
9.9. Va dunque stigmatizzata la perdurante pendenza del procedimento a notevole distanza temporale dalla istituzione del Tavolo tecnico regionale di coordinamento, avvenuta con Del. G.R. 30.3.2020, n. 423.
10. Né, in contrario, può essere valorizzata la tesi regionale, secondo cui la stasi procedimentale sarebbe giustificata dalla complessità degli interessi o dal coordinamento con altre procedure di infrazione, in quanto tali argomentazioni si pongono in contrasto con l’obbligo di provvedere entro termini certi ex art. 2 della legge n. 241/1990.
10.1. Va in questa sede riaffermato il principio secondo cui l’obbligo di conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso sussiste ogniqualvolta l’istanza del privato sia idonea a sollecitare un potere che l’Amministrazione è tenuta a esercitare, specialmente quando sono in gioco interessi ambientali di rilievo comunitario, nella specie protetti dalla Direttiva “Habitat ” ; trattasi di procedimento che, sicuramente, merita conclusione sì da rendere ad esso applicabile l’insegnamento giurisprudenziale, secondo cui l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sussiste non solo quando la legge regola la presentazione della relativa istanza da parte del privato, ma anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongono l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione pubblica (cfr. da ultimo, C.G.A.R.S., Sez. giur., 08/04/24 n. 288; idem 30 dicembre 2021, n.1113 ed anche 02/07/2024 n. 13391; Cons. St., Sez. VI, n. 3430/21)
10.2. Non coglie neppure nel segno la prospettazione difensiva di parte resistente, secondo cui la procedura de qua sarebbe assimilabile agli atti di pianificazione del territorio e di gestione generale, che per loro natura sono indirizzati a una collettività indifferenziata e non a singoli soggetti specifici, con conseguente insussistenza dell’obbligo di provvedere.
10.3. Sul punto è sufficiente richiamare quanto osservato dal Consiglio di Stato, che ha statuito che gli atti di individuazione delle ZPS (cui sono assimilabili quelli di istituzione delle ZSC) «… paiono collocarsi in una sorta di stadio intermedio tra la pianificazione e l’apposizione del vincolo (“misure di conservazione”), rientrando comunque nella più generale funzione di “governo del territorio”, ma per orientarla ad uno specifico obiettivo eurounitario... Mutuando terminologia propria del diritto urbanistico, si tratterebbe di una sorta di variante specifica o individualizzata, a contenuto mirato, la cui portata circoscritta a pochi destinatari (almeno di regola) ne impone il coinvolgimento, avuto riguardo alla tipologia delle limitazioni imposte (sulla necessità di “comunicazione” delle c.d. “varianti puntuali” cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 27 luglio 2007, n. 4198; id., 19 luglio 2004, n. 5225; 8 luglio 2003, n.4040; 23 novembre 2002, n. 6436; 30 luglio 2002, n. 4075) » (cfr. sentenza Cons. Stato, Sez. II, 24/11/2020, n. 7354).
11. Per quanto riguarda, infine, la portata del rimedio di tutela invocato, va ricordato che, in linea generale, l’azione disciplinata dall’art. 117 del c.p.a. ha natura strumentale.
11.1. Il giudice non può pronunciarsi sul merito della pretesa azionata, essendo tale eventualità limitata ai soli atti vincolati e a quelli in relazione ai quali si sia interamente esaurito lo spettro di discrezionalità riconosciuto all’Amministrazione e per i quali, al contempo, non siano necessarie attività istruttorie (come stabilito dall’art. 31, comma 3, del c.p.a. - cfr. Cons. Stato, Adunanza plenaria, 9 giugno 2016, n.11).
11.2. Nel caso in esame, tuttavia, appare chiara al Collegio l’esistenza dei presupposti dell’obbligo di adottare un provvedimento espresso ai sensi della Direttiva “Habitat”; in tal senso, del resto, l’istanza presentata dai ricorrenti non è volta ad imporre alla Regione l’adozione di misure aventi un contenuto determinato, o comunque di specifiche soluzioni tecniche, quanto a stimolarne l’iniziativa.
12. L’inerzia non solo lede le aspettative dei ricorrenti e delle comunità locali, ma espone lo Stato italiano al rischio concreto di sanzioni da parte dell’Unione Europea per la mancata tutela degli habitat prioritari già mappati.
12.1. Nella fattispecie sussiste dunque in capo alla Regione IA un obbligo giuridico pregnante, di derivazione comunitaria, di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato, con conseguente illegittimità dell’atto impugnato, di cui alla nota prot. n. 431144 del 6.9.2024, dall’inammissibile contenuto soprassessorio, in quanto determinante un illegittimo rinvio sine die della definizione del modulo procedimentale ed equivalente ad un contegno di silenzio-inadempimento.
12.2. Conclusivamente, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva dell’Università del Salento, va dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda relativa all’accesso ai documenti ed informazioni ambientali, mentre va accolta la domanda attorea avverso il silenzio inadempimento ex art. 117 c.p.a., dovendosi, per l’effetto, annullare la nota regionale impugnata e dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione resistente di pronunciarsi con provvedimento motivato ed espresso al riguardo entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notifica su istanza di parte.
12.3. Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza (anche virtuale per quanto concerne la domanda ex D. Lgs. n. 33/2013) nel rapporto tra i ricorrenti e la Regione IA, mentre appare equo disporne l’integrale compensazione nei confronti delle altre parti evocate in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, così provvede:
i) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Università del Salento;
ii ) dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda relativa all’accesso ai documenti ed informazioni ambientali ex D. Lgs. n. 33/2013;
iii) lo accoglie per quanto proposto nei confronti della Regione IA ai sensi dell’art. 117 c.p.a., e per l’effetto:
- annulla la nota regionale prot. n. 431144 del 6.9.2024;
- dichiara l’obbligo della Regione IA di provvedere con atto espresso in merito alla definizione del procedimento per cui vi è causa, assegnando all’uopo termine perentorio di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
iv) condanna la resistente Regione IA a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida nell’importo complessivo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre agli accessori di legge;
v) compensa le spese di lite nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
NI EL EI, Presidente FF, Estensore
Paolo Fusaro, Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NI EL EI |
IL SEGRETARIO