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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 16/12/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4041/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Zollo Antonio del Foro di Asti
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Penango (AT) rappresentata e difesa dall'Avv. Mottola Maria Rita del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 19/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Soglio (AT) il 06/09/2003, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I,
Anno 2003. Dall'unione sono nati i figli e oggi maggiorenni ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, e in data 28/05/2012 Alessandro, ancora minore.
I coniugi si sono giudizialmente separati, rassegnando conclusioni congiunte, con sentenza n.
455 del 29/09/2021 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta del figlio minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 [...] in Soglio (AT) il 06/09/2003, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune Pt_2 all'Atto n. 1, Parte I, Anno 2003 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che il figlio resti con il padre e presso di lui prenderà la residenza Per_3 pur rimanendo in essere l'affidamento condiviso;
la sig.ra accoglierà qualsiasi Pt_2 desiderio del figlio e della figlia ad incontrarli, insieme o Per_3 Per_2 separatamente, secondo le modalità che tra loro verranno concordate;
pagina 2 di 3 2. DISPONE che il sig. provveda al mantenimento in via esclusiva dei figli e Pt_1 Per_2
mentre la sig. provvederà al versamento delle spese mediche straordinarie Per_3 Pt_2 nella quota del 50%, spese che verranno concordate tra i genitori preventivamente. A tal fine si indicano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
3. DÀ ATTO che i genitori si impegnano a instaurare una coordinazione genitoriale con il supporto esterno di un mediatore e con l'ausilio dei propri legali qualora insorgessero ulteriori e non auspicabili problematiche;
4. , su rinuncia della sig.ra , visto anche che la figlia è ormai CP_1 Parte_2 Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente, il contributo al mantenimento dei figli di cui alle condizioni di separazione a carico del sig. Pt_1
5. DÀ ATTO che la sig.ra rinuncia al titolo ed alla azione di Pignoramento Parte_2
Presso Terzi in corso Avanti il Tribunale di Vercelli R.G.E 1105/2025 e si impegna altresì
a rimettere la querela nell'ambito del procedimento penale R.G.M.R. 331/2024 Tribunale di Vercelli e a non costituirsi parte civile nell'eventuale processo.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 15/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4041/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Zollo Antonio del Foro di Asti
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Penango (AT) rappresentata e difesa dall'Avv. Mottola Maria Rita del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 19/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Soglio (AT) il 06/09/2003, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I,
Anno 2003. Dall'unione sono nati i figli e oggi maggiorenni ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, e in data 28/05/2012 Alessandro, ancora minore.
I coniugi si sono giudizialmente separati, rassegnando conclusioni congiunte, con sentenza n.
455 del 29/09/2021 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta del figlio minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 [...] in Soglio (AT) il 06/09/2003, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune Pt_2 all'Atto n. 1, Parte I, Anno 2003 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che il figlio resti con il padre e presso di lui prenderà la residenza Per_3 pur rimanendo in essere l'affidamento condiviso;
la sig.ra accoglierà qualsiasi Pt_2 desiderio del figlio e della figlia ad incontrarli, insieme o Per_3 Per_2 separatamente, secondo le modalità che tra loro verranno concordate;
pagina 2 di 3 2. DISPONE che il sig. provveda al mantenimento in via esclusiva dei figli e Pt_1 Per_2
mentre la sig. provvederà al versamento delle spese mediche straordinarie Per_3 Pt_2 nella quota del 50%, spese che verranno concordate tra i genitori preventivamente. A tal fine si indicano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
3. DÀ ATTO che i genitori si impegnano a instaurare una coordinazione genitoriale con il supporto esterno di un mediatore e con l'ausilio dei propri legali qualora insorgessero ulteriori e non auspicabili problematiche;
4. , su rinuncia della sig.ra , visto anche che la figlia è ormai CP_1 Parte_2 Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente, il contributo al mantenimento dei figli di cui alle condizioni di separazione a carico del sig. Pt_1
5. DÀ ATTO che la sig.ra rinuncia al titolo ed alla azione di Pignoramento Parte_2
Presso Terzi in corso Avanti il Tribunale di Vercelli R.G.E 1105/2025 e si impegna altresì
a rimettere la querela nell'ambito del procedimento penale R.G.M.R. 331/2024 Tribunale di Vercelli e a non costituirsi parte civile nell'eventuale processo.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 15/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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