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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/12/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 3256/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
IA NI PU Presidente
MA RI Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con l'Avv. MICHELE Parte_1 C.F._1
BELVISO,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'avv. DONATELLA Controparte_1 C.F._2
CICOGNANI,
PARTE RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero.
Conclusioni: come congiuntamente precisate alla prima udienza celebrata in data
17.12.2025 accettando la proposta formulata dal giudice istruttore di seguito riportata.
Per entrambe le parti private: confermare le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale delle parti del 02.03.2023, disporre la ripartizione tra i genitori delle spese concordate per l'abbigliamento acquistato per la prole nella misura del 50% ciascuno e la compensazione delle spese di lite (impregiudicata la possibilità per la ricorrente di chiedere la modifica delle condizioni oggi accettate al termine della scuola secondaria di primo grado di
RA).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Monza in data 21.07.2012, sono genitori di RA (C.F. ), nata in data [...] a [...] e C.F._3
IA (C.F. ), nata in data [...] a [...] e si sono C.F._4
separate consensualmente avanti questo Tribunale in data 01.03.2023 come da decreto di omologa reso in data 03.03.2023 alle seguenti condizioni:
Pag. 2 di 8 Pag. 3 di 8 Pag. 4 di 8 Pag. 5 di 8 Pag. 6 di 8 I coniugi hanno concordemente dichiarato di non avere più ripreso la convivenza e di non essersi mai riconciliati sicché è da ritenere impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra loro.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per la pronuncia divorzile.
Le condizioni accettate dalle parti alla prima udienza celebrata in data 17.12.2025, in epigrafe richiamate, ove puntualmente rispettate, appaiono idonee a garantire alla prole il diritto a una crescita sana ed equilibrata e/o, comunque, a contenere i pregiudizi derivati dalla disgregazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario delle parti alle condizioni accettate in data 17.12.2025 innanzi richiamate;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche.
Pag. 7 di 8 MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 17/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA RI IA NI PU
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 3256/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
IA NI PU Presidente
MA RI Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con l'Avv. MICHELE Parte_1 C.F._1
BELVISO,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'avv. DONATELLA Controparte_1 C.F._2
CICOGNANI,
PARTE RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero.
Conclusioni: come congiuntamente precisate alla prima udienza celebrata in data
17.12.2025 accettando la proposta formulata dal giudice istruttore di seguito riportata.
Per entrambe le parti private: confermare le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale delle parti del 02.03.2023, disporre la ripartizione tra i genitori delle spese concordate per l'abbigliamento acquistato per la prole nella misura del 50% ciascuno e la compensazione delle spese di lite (impregiudicata la possibilità per la ricorrente di chiedere la modifica delle condizioni oggi accettate al termine della scuola secondaria di primo grado di
RA).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Monza in data 21.07.2012, sono genitori di RA (C.F. ), nata in data [...] a [...] e C.F._3
IA (C.F. ), nata in data [...] a [...] e si sono C.F._4
separate consensualmente avanti questo Tribunale in data 01.03.2023 come da decreto di omologa reso in data 03.03.2023 alle seguenti condizioni:
Pag. 2 di 8 Pag. 3 di 8 Pag. 4 di 8 Pag. 5 di 8 Pag. 6 di 8 I coniugi hanno concordemente dichiarato di non avere più ripreso la convivenza e di non essersi mai riconciliati sicché è da ritenere impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra loro.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per la pronuncia divorzile.
Le condizioni accettate dalle parti alla prima udienza celebrata in data 17.12.2025, in epigrafe richiamate, ove puntualmente rispettate, appaiono idonee a garantire alla prole il diritto a una crescita sana ed equilibrata e/o, comunque, a contenere i pregiudizi derivati dalla disgregazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario delle parti alle condizioni accettate in data 17.12.2025 innanzi richiamate;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche.
Pag. 7 di 8 MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 17/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA RI IA NI PU
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