Sentenza 27 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00793/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00191/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2025, proposto da
OV CO TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro TI, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
contro
Comune di Monte Argentario, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Piochi, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. gen. 0046351 del 25.10.2024 con il quale il comune di Monte Argentario ha dichiarato la improcedibilità e, comunque, la inammissibilità, con conseguente archiviazione pratica, della S.C.I.A. in Sanatoria rubricata al prot. n. 40762 del 14/11/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monte Argentario;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. AE GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
Il Sig. OV CO TI, premesso: 1) di aver acquisito da procedura esecutiva svoltasi presso il Tribunale di Grosseto un terreno posto nel comune di Monte Argentario in località Ronconali in area soggetta a vincolo paesaggistico sul quale insiste un fabbricato ad uso magazzino realizzato prima del 1958 che era stato oggetto di una dia del 2002 e una scia del 2007 volte alla legittimazione di lavori di manutenzione straordinaria e la messa in opera di un cancello e di pergole in legno con modifica dei prospetti; 2) che le predette auto dichiarazioni per ragioni diverse non sono andate a buon fine avendo il Comune disposto la inibizione dei loro effetti e ordinato al demolizione delle opere in base ad esse realizzate; 3) di aver presentato nel mese di settembre del 2023 una scia in sanatoria e una istanza di autorizzazione paesaggistica postuma per regolarizzare le predette opere; 4) che nel mese di novembre 2023 il comune ha dichiarato la predetta scia inammissibile e improcedibile ritenendo, fra l’altro, che le opere realizzate, comportando anche una modifica dei prospetti, avrebbero potuto essere regolarizzate solo mediante il rilascio di un provvedimento espresso di accertamento di conformità.
Tutto ciò premesso il Sig. TI impugna il provvedimento di cui in epigrafe per i motivi di cui appresso.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta che l’atto di inibizione della scia non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241 del 1990.
Il motivo non ha fondamento atteso che secondo la prevalente giurisprudenza che il Collegio condivide, stante la specialità del procedimento relativo alla scia, ad esso risulta inapplicabile l’istituto del preavviso di dinego (Cons. Stato, VI 3657/2025).
Con il secondo motivo il ricorrente si duole della tardività del provvedimento che sarebbe stato adottato dal Comune ben oltre il termine di 30 giorni previsto dal comma 6 bis dell’art. 19 della L. 241 del 1990.
Anche tale motivo non ha fondamento per le ragioni di cui appresso.
I lavori eseguiti senza titolo sull’immobile di proprietà del Sig. TI, avendo comportato la modifica del prospetto di un fabbricato ricadente in area soggetta a vincolo paesaggistico, vanno classificati nella categoria della cd. “ristrutturazione pesante” per la cui legittimazione l’art. 10 comma 1 lett. c) del d.p.r. 380/01 richiede il rilascio del permesso di costruire.
Ai sensi dell’art. 209 della l.r.t. 65/2014 le opere realizzate in assenso di permesso possono essere sanate solo con la adozione di un espresso provvedimento di accertamento di conformità e non mediante la scia prevista dal successivo art. 209 bis che riguarda gli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso o con variazioni essenziali (Cassazione penale sez. III, 10/11/2023, n. 47909).
Ciò chiarito occorre ancora osservare che: ( i ) scia e permesso edilizio integrano meccanismi di legittimazione diversi e fra di loro infungibili e, conseguentemente, (salvo i casi espressamente previsti dal legislatore) la presentazione di una segnalazione certificata avente ad oggetto opere che richiedono la autorizzazione espressa non produce alcun effetto legittimante né immediato né differito, costituendo le opere in base ad essa realizzate abusi edilizi soggetti all’ordinario potere di vigilanza di cui all’art. 27 del d.p.r. 380 del 2001 esercitabile senza limiti di tempo (T.A.R. Bari Puglia sez. II, 20/02/2017, n. 147); ( ii ) il ricorrente prima di presentare la scia oggetto del presente ricorso, ha seguito le indicazioni del legislatore inoltrando al comune di Monte Argentario una istanza di accertamento di conformità che è, tuttavia, stata respinta con provvedimento che costituisce l’unica manifestazione giuridicamente rilevante del potere di sanatoria ordinaria esercitabile nella fattispecie da parte del predetto Ente.
Poiché il provvedimento impugnato è basato su una pluralità di motivazioni il rigetto del motivo afferente una delle concorrenti ragioni su cui lo stesso si fonda determina la carenza di interesse all’esame dei restanti (T.A.R. Torino Piemonte sez. II, 1/01/2026, n. 1).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore del Comune intimato che si liquidano in Euro 4.000 oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB IA CH, Presidente
AE GI, Consigliere, Estensore
Stefania Caporali, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| AE GI | OB IA CH |
IL SEGRETARIO