Articolo 1 della Legge 8 marzo 1968, n. 179
Articolo 2
Versione
6 aprile 1968
Art. 1.
E' autorizzata l'assegnazione di lire 2 milioni e 800 mila per la sistemazione della spesa sostenuta in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio per pagamento indennita' e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale militare della Guardia di finanza nell'esercizio 1961-62.
Entrata in vigore il 6 aprile 1968