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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 08/07/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 325 /2025
Oggi 08/07/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 325/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Parte_1 C.F._1
Calamia per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti.
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità ex art. 12 L. 118/1971.
2 Resisteva in giudizio l contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va rigettato.
Giova preliminarmente rammentare che la pensione di inabilità istituita dall'articolo 12
della Legge 30 marzo 1971, n. 118 spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto l'odierna parte ricorrente invalida nella misura del
94% (cfr. relazione in atti).
Sotto il profilo strettamente sanitario, il CTU, con ragionamento completo e scevro da qualunque censura razionale ha asseverato che: “la ricorrente non è da considerare invalida
totale del 100% e non è meritevole dell'assegno mensile di assistenza per invalidità/inabilità. La
perizianda è da considerare invece invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal
74% al 99% art. 2 e 13 L 118/71 e art. DL 509/88 con percentuale 94%.”
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno condivise perché immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti motivazioni e considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Parte ricorrente non è dunque in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità ex art. 12 L. 118/1971.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa da parte ricorrente vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara parte ricorrente non in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire della pensione d'inabilità ex art.12 L. 118/71;
3 2. Nulla sulle spese;
3. Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento CP_1
Marsala, l'8.7.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia Immordino in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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