TAR Roma, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 3930
TAR
Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 12 ottobre 2023
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TAR
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    L'atto regionale di quantificazione degli oneri di ripiano è considerato un mero accertamento tecnico di obbligazioni pecuniarie determinate dalla legge, privo di potere autoritativo, e pertanto la controversia attiene a un diritto soggettivo devolvibile alla cognizione del giudice ordinario.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 9 ter del d.l. n. 78/2015

    La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, rispettoso dei principi costituzionali e di diritto eurounitario, escludendo la violazione dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità propria ed autonoma degli atti gravati

    La società ricorrente, come le altre imprese del settore, era edotta fin dal 2015 dell'esistenza di un tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano in caso di sforamento, non potendo fare affidamento sul mantenimento del prezzo di vendita dei dispositivi medici. Il payback opera esternamente e non incide sull'esito delle gare o sul prezzo del prodotto.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti impugnati con i motivi aggiunti attengono a posizioni obbligatorie in cui non viene in rilievo l'esercizio di un potere autoritativo, ma il mero riscontro della sussistenza dei presupposti normativamente stabiliti per l'insorgenza e la quantificazione del debito. Si tratta di una mera rideterminazione, in diminuzione, della quota di ripiano dovuta, basata su calcoli matematici e verifiche tecniche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 3930
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3930
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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