Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00862/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01708/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1708 del 2025, proposto da
ER EL, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Calia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'ottemperanza
alla sentenza emessa dal Tribunale di Palermo n. 551 resa in data 6 febbraio 2025, con la quale è stato accertato e dichiarato il diritto di ER EL di ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per l’importo di € 500,00 annui.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. ER VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il ricorso in esame parte ricorrente ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata con cui il Tribunale ordinario di Palermo, in accoglimento del ricorso, ha riconosciuto il diritto di parte ricorrente a ottenere la carta docente con riferimento agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per l’importo di € 500,00 annuo, per un totale quindi di € 1.500,00;
Rilevato che con memoria del 19 gennaio 2026 parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere insistendo per le spese, in quanto nelle more del giudizio l’amministrazione aveva dato esecuzione al decisum;
Ritenuto di dover concludere in conformità per la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che le spese di lite sono da imputare all’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 552,00 (cinquecentocinquantadue/00) oltre spese accessorie, IVA e CPA come per legge, da corrispondere al difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER VA, Presidente, Estensore
AF AR SS, Primo Referendario
Mario Bonfiglio, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER VA |
IL SEGRETARIO