Art. 118.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, alle variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1977, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, alle variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1977, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 .