Sentenza breve 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 27/03/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00095/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00114/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 114 del 2026, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
del foglio di via obbligatorio della Questura di Gorizia -OMISSIS- del 3 dicembre 2025, con il quale è stato ordinato al ricorrente di lasciare il territorio del Comune di Ronchi dei Legionari e di non farvi ritorno per due anni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. IE IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato il 6 febbraio 2026 e depositato il successivo giorno 3 marzo il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale la Questura di Gorizia gli ha ordinato di lasciare il territorio del Comune di Ronchi dei Legionari e di non farvi ritorno per anni due.
Il provvedimento è stato assunto sul rilievo che il ricorrente, “ nel corso della manifestazione con corteo per la Palestina e contro la "Leonardo Azienda Finmeccanica" svoltasi a Ronchi dei Legionari GO il 13.09.2025, unitamente ad altri soggetti identificati, danneggiava una transenna posta a delimitare l'area inibita ai manifestanti ”.
2. Il ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere:
- col primo motivo ha dedotto l’insussistenza dei presupposti per applicare l’art. 2 del d. lgs. n. 159/2011, il deficit istruttorio e motivazionale;
- col secondo motivo ha dedotto lo sviamento di potere, impropriamente utilizzato come strumento non di prevenzione ma di repressione anticipata, pur nella consapevolezza dell'esercizio di una libertà costituzionalmente garantita;
- col terzo motivo ha dedotto, in via del tutto subordinata, l’eccessiva e immotivata severità della durata del divieto.
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
4. Alla camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.
5. Il ricorso è fondato.
5.1. Secondo la giurisprudenza di questo T.A.R., il foglio di via obbligatorio deve indicare chiaramente:
a) la categoria di appartenenza del destinatario ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011;
b) le circostanze di fatto che giustificano il riconoscimento del soggetto come appartenente a tale categoria, con riferimento a precedenti penali o di polizia e loro rilevanza;
c) le concrete ragioni che motivano la prognosi di pericolosità sociale ai sensi dell’art. 2 dello stesso decreto (cfr. T.A.R. F.V.G., sentenze nn. 504/2022, 316/2022, 147/2021, 75/2021, 123/2020, ord. 105/2025).
5.2. Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento è del tutto carente:
- si riportano solo, in termini generici, i fatti del 13 settembre 2025, senza spiegare il collegamento con la ritenuta pericolosità sociale, tenuto altresì presente che l’unico aspecifico elemento richiamato è il danneggiamento di una transenna;
- la condotta rilevata non è affatto specificata né è chiarito in che termini essa sia stata idonea a porre in pericolo la sicurezza pubblica;
- non vengono nemmeno forniti sufficienti elementi per l’ascrivibilità del ricorrente alla categoria prevista dall’art. 1, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 159/2011, limitandosi l’Amministrazione, in maniera del tutto generica e aspecifica, a riferire che risulta un precedente deferimento all’autorità giudiziaria per la violazione delle disposizioni su riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza tuttavia chiarire in che cosa consisterebbe la dedizione “ alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ”.
Tale difetto motivazionale è particolarmente evidente considerando che il ricorrente è incensurato e che l’unico episodio citato in modo almeno temporalmente circostanziato è quello del 13 settembre 2025.
5.3. In definitiva, come già in precedenti analoghi, dal provvedimento non risulta affatto la ragione fattuale e giuridica sulla quale si fonda il giudizio prognostico di probabilità in ordine al rischio di reiterazione della condotta, o in ordine alla pericolosità sociale della ricorrente. Non va dimenticato, infatti, che – come già ripetutamente affermato da questo T.A.R. (anche di recente, sentenze nn. 74, 58 e 57/2026)- “ nel sistema delle c.d. “misure di prevenzione” - ed affinché la normativa che le riguarda sia considerabile costituzionalmente legittima - il giudizio di pericolosità non può essere mai sganciato dall’esame della condotta; e, soprattutto, della generale condotta di vita ”.
5.4. Ne consegue la manifesta fondatezza della censura.
6. Il secondo motivo è infondato. Sebbene la manifesta insufficienza della motivazione e degli elementi su cui si basa il provvedimento non permetta di escludere del tutto che la censura possa avere un suo astratto fondamento, occorre tuttavia rilevare la carenza di prova dei tipici indizi dello sviamento di potere.
7. Il terzo motivo resta assorbito perché espressamente proposto in via subordinata.
8. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico del Ministero resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2.000, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
IE IC, Primo Referendario, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE IC | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.