Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2435/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2435/2024 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione d'udienza con scadenza in data 17.1.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nata Parte_1 C.F._1
a Tricarico (MT) il 20.7.1978 e residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. NICOLA BLASI (C.F.:
, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza al C.F._2
viale del Basento n. 114/B presso lo studio del difensore, pec:
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-RICORRENTE-
E
(C.F.: , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3
ivi residente al corso Garibaldi n. 80, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv.
NICOLA BLASI (C.F.: , giusta procura in atti, elettivamente C.F._2
domiciliato in Potenza al viale del Basento n. 114/B presso lo studio del difensore, pec:
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1
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; per il Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 4.12.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti private hanno avanzato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro celebrato in Campomaggiore (PZ) il 21.10.2000, deducendo che dall'unione coniugale erano nate le figlie (5.2.2001) e Per_1 Per_2
(30.7.2007) e che, dopo la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni tra loro convenute con decreto n. 6788/2023 del 14.6.2023.
Le parti hanno -altresì- dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo -pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1,
n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 17.1.2024, la quale è stata celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note congiunte di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata;
sicché la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato tra loro in Campomaggiore (PZ) il 21.10.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 10, Parte II,
Serie A, dell'anno 2000, alle seguenti condizioni:
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3 R.G. N. 2435/2024 V.G.
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
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In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data antecedente al decreto di omologa del
14.6.2023, e la proposizione del ricorso in oggetto, avventa il 4.12.2024.
Sulle condizioni concordate dalle parti private, il Collegio ritiene, salvo quanto di seguito sarà precisato, che le stesse siano conformi all'interesse della figlia minorenne (la quale a luglio 2025 raggiungerà la maggiore età, sicché si Per_2
giustifica un libero regime di frequentazione con il genitore non convivente), sia in riferimento all'aspetto relazionale sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale, che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che -a ragione di ciò- ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
Tuttavia, le parti non hanno convenuto l'adeguamento della contribuzione a titolo di mantenimento per la figlia posta in capo al padre, agli indici di svalutazione Per_2 monetaria, come previsto dall'art. 5, comma 6, della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, norma ritenuta pacificamente applicabile anche all'assegno di mantenimento in favore dei figli (cfr. Cass. n. 12136/2001).
In merito si osserva che tale statuizione è imposta dalla Legge, poiché in capo al
Giudice il legislatore ha posto il potere-dovere di prevedere la clausola di rivalutazione automatica, quale componente necessaria dell'assegno di mantenimento, indipendentemente da una specifica domanda di parte ed anche in caso, come nella specie, di divorzio su domanda congiunta (cfr. Cass. n. 13863/2002; Cass. n.
13610/1999; Cass. n. 301971992; Cass. n. 3153/1994). L'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 5, Legge 1 dicembre 1970 n. 898, prevede che il Tribunale possa escludere il criterio di adeguamento automatico solo in caso di palese iniquità e con motivata decisione. Invero, sul punto, pacificamente la giurisprudenza ritiene che il concetto di
“palese iniquità” si configuri allorquando sia ragionevolmente certo che il reddito percepito risulti insensibile alle generali variazioni della moneta. Ebbene, non si configura nel caso di specie alcuna iniquità tale da poter escludere il criterio di adeguamento automatico, atteso che non vi è prova né deduzione dell'insensibilità alle generali variazioni della moneta del reddito percepito dal soggetto in capo al quale è
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posta la contribuzione a titolo di mantenimento. Né si evince dalla domanda congiunta di divorzio l'espressa volontà delle parti di escludere l'applicazione del comma 6 dell'art. 5, Legge 1 dicembre 1970 n. 898, circostanza che secondo la giurisprudenza maggioritaria -in ogni caso- non farebbe venir meno il potere-dovere del Giudice all'emissione della statuizione imposta dalla legge.
Alla luce delle argomentazioni esposte, comportando la mancata previsione della clausola in discorso un vizio della sentenza per omessa pronuncia su di un punto che per Legge integra la domanda, con conseguente nullità della sentenza, va disposto l'adeguamento agli indici ISTAT della contribuzione a titolo di mantenimento per la figlia posta in capo al padre. Per_2
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 2435 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2024, tra e con Parte_1 Controparte_1
l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Campomaggiore (PZ) il 21.10.2000 da Parte_1
(C.F.: ), nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F.: , nato a [...] il [...], trascritto nel
[...] C.F._3
registro degli atti di matrimonio del Comune di Campomaggiore (PZ) al N. 10, Parte
II, Serie A, Anno 2000;
6 R.G. N. 2435/2024 V.G.
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate riportate in motivazione;
3) dispone l'adeguamento automatico secondo gli indici ISTAT del contributo posto in capo al padre a titolo di mantenimento per la figlia;
Persona_3
4) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campomaggiore
(PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
5) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 20.1.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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