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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/12/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, in persona dei magistrati:
dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere rel.
dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello, in data 24.11.25, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 520/2023 R. G. sezione lavoro, vertente tra (c.f. Parte_1
), con l'Avv. Emilia Sciaraffa, elettivamente domiciliato in Salerno, P.IVA_1
al Corso Garibaldi, 38, p.e.c: t Email_1
appellante
e in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
appellato
Oggetto: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza n. 504/2023 pubblicata il 17.3.2023, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso proposto dall nei confronti dell' , avente a oggetto l'impugnazione Controparte_1 CP_2
del verbale di accertamento e notificazione n. 2021004216/DDL; per l'effetto, ne ha dichiarato l'illegittimità, e compensato le spese di lite considerata la
).
1 ° 2. A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che l aveva impugnato il verbale unico di accertamento e Controparte_1
notificazione n. 2021004216/DDL nella parte in cui le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 139.780,89, a titolo di contributi previdenziali obbligatori, ed euro 67.072,40, a titolo di somme aggiuntive, concludendo per l'accertamento dell'illegittimità in tutto e in parte del verbale impugnato;
• che gli ispettori verbalizzanti avevano ritenuto che i lavoratori indicati nella tabella “c” (con una sola eccezione) avevano prestato lavoro in nero, e che altri tre lavoratori avevano reso prestazioni di lavoro subordinato per un numero di ore e giorni superiori a quelli denunciati;
• che gli ispettori, però, non avevano dato atto in maniera adeguata delle fonti di prova utilizzate in quanto avevano motivato i rilievi sulla scorta di “attività tecniche effettuale dalla sezione PG presso la Procura della Repubblica di Nocera
Inferiore” che non erano state rese esplicite;
• che l' riportandosi al verbale ispettivo, aveva dedotto che l'attività CP_2
ispettiva fosse stata condotta in maniera corretta e che le fonti di prova fossero adeguatamente specificate;
gli ispettori avevano ritenuto che i lavoratori, indicati nella tabella “c”, fossero stati assunti in epoca antecedente alla formalizzazione dei rapporti di lavoro;
• che il ricorso doveva essere accolto poiché non venivano evidenziati elementi concreti in forza dei quali veniva assunta la pretesa contributiva.
° 3. Avverso la sentenza l' ha proposto appello il 18.9.2023, dolendosi CP_2
dell'accoglimento del ricorso e concludendo per la riforma della sentenza, con vittoria di spese del doppio grado. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che, preliminarmente, l' aveva chiesto l'assunzione di informazioni Pt_1
presso la competente Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, in riferimento all'instaurato procedimento penale, avente ad oggetto le fattispecie contestate nel 2 verbale di accertamento impugnato dall'odierno appellato;
come indicato nel verbale di accertamento oggetto di causa, le circostanze descritte erano emerse da attività tecniche della P.G., attraverso le quali la Procura aveva accertato che i lavoratori indicati nella tabella “c” avevano prestato la loro attività di lavoro alle dipendenze della Controparte_1
• che esso appellante si riportava alla memoria difensiva di primo grado con la quale deduceva la correttezza delle contestazioni rilevate nei verbali;
nel verbale erano riportati vari prospetti e tabelle, compresa la tabella “prospetto riepilogativo delle somme aggiuntive” che conteneva una analitica descrizione delle somme dovute e dei relativi oneri accessori;
• che, in via istruttoria, chiedeva ammettersi prova testimoniale e l'assunzione di informazioni presso la competente Procura della Repubblica.
° 4. L'appellante non ha notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza all'appellato che, conseguentemente, non si è costituito
° 5. La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
° 6. L'appello è improcedibile, stante l'omessa notifica del gravame e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione ex art. 435, comma 2 c.p.c.
Con specifico riferimento al difetto di notificazione, i Giudici di legittimità hanno espresso il seguente principio: “Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo “ex” art. 111 Cost., comma 2 – al
3 giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. Unite n. 20604 /2008); “Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente” (Cass. n. 20613/2013);
“Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio” (Cass., n. 6159/2018)
Inoltre, l' non è neppure comparso all'udienza di discussione, in quanto CP_2
non ha depositato le note scritte, malgrado l'avvenuta comunicazione da parte della Cancelleria del provvedimento del Presidente di Sezione, che avvisava l'appellante circa la trattazione della controversia secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
In difetto di notificazione dell'appello va dichiarata l'improcedibilità del medesimo, non essendo possibile applicare l'art. 291 c.p.c.
4 ° 7. Con riferimento alle spese processuali, la Corte nulla dispone, non essendosi costituito l'appellato. Trattandosi di pronunzia di improcedibilità dell'appello, si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13comma 1-quater DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
nei confronti di
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione lavoro e previdenza n. 504/2023, pubblicata il 17/03/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. dichiara improcedibile l'appello;
II. nulla per le spese del presente grado;
III. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 24/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rocco Pavese Dr. Maura Stassano
5
dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere rel.
dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello, in data 24.11.25, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 520/2023 R. G. sezione lavoro, vertente tra (c.f. Parte_1
), con l'Avv. Emilia Sciaraffa, elettivamente domiciliato in Salerno, P.IVA_1
al Corso Garibaldi, 38, p.e.c: t Email_1
appellante
e in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
appellato
Oggetto: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza n. 504/2023 pubblicata il 17.3.2023, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso proposto dall nei confronti dell' , avente a oggetto l'impugnazione Controparte_1 CP_2
del verbale di accertamento e notificazione n. 2021004216/DDL; per l'effetto, ne ha dichiarato l'illegittimità, e compensato le spese di lite considerata la
).
1 ° 2. A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che l aveva impugnato il verbale unico di accertamento e Controparte_1
notificazione n. 2021004216/DDL nella parte in cui le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 139.780,89, a titolo di contributi previdenziali obbligatori, ed euro 67.072,40, a titolo di somme aggiuntive, concludendo per l'accertamento dell'illegittimità in tutto e in parte del verbale impugnato;
• che gli ispettori verbalizzanti avevano ritenuto che i lavoratori indicati nella tabella “c” (con una sola eccezione) avevano prestato lavoro in nero, e che altri tre lavoratori avevano reso prestazioni di lavoro subordinato per un numero di ore e giorni superiori a quelli denunciati;
• che gli ispettori, però, non avevano dato atto in maniera adeguata delle fonti di prova utilizzate in quanto avevano motivato i rilievi sulla scorta di “attività tecniche effettuale dalla sezione PG presso la Procura della Repubblica di Nocera
Inferiore” che non erano state rese esplicite;
• che l' riportandosi al verbale ispettivo, aveva dedotto che l'attività CP_2
ispettiva fosse stata condotta in maniera corretta e che le fonti di prova fossero adeguatamente specificate;
gli ispettori avevano ritenuto che i lavoratori, indicati nella tabella “c”, fossero stati assunti in epoca antecedente alla formalizzazione dei rapporti di lavoro;
• che il ricorso doveva essere accolto poiché non venivano evidenziati elementi concreti in forza dei quali veniva assunta la pretesa contributiva.
° 3. Avverso la sentenza l' ha proposto appello il 18.9.2023, dolendosi CP_2
dell'accoglimento del ricorso e concludendo per la riforma della sentenza, con vittoria di spese del doppio grado. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che, preliminarmente, l' aveva chiesto l'assunzione di informazioni Pt_1
presso la competente Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, in riferimento all'instaurato procedimento penale, avente ad oggetto le fattispecie contestate nel 2 verbale di accertamento impugnato dall'odierno appellato;
come indicato nel verbale di accertamento oggetto di causa, le circostanze descritte erano emerse da attività tecniche della P.G., attraverso le quali la Procura aveva accertato che i lavoratori indicati nella tabella “c” avevano prestato la loro attività di lavoro alle dipendenze della Controparte_1
• che esso appellante si riportava alla memoria difensiva di primo grado con la quale deduceva la correttezza delle contestazioni rilevate nei verbali;
nel verbale erano riportati vari prospetti e tabelle, compresa la tabella “prospetto riepilogativo delle somme aggiuntive” che conteneva una analitica descrizione delle somme dovute e dei relativi oneri accessori;
• che, in via istruttoria, chiedeva ammettersi prova testimoniale e l'assunzione di informazioni presso la competente Procura della Repubblica.
° 4. L'appellante non ha notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza all'appellato che, conseguentemente, non si è costituito
° 5. La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
° 6. L'appello è improcedibile, stante l'omessa notifica del gravame e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione ex art. 435, comma 2 c.p.c.
Con specifico riferimento al difetto di notificazione, i Giudici di legittimità hanno espresso il seguente principio: “Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo “ex” art. 111 Cost., comma 2 – al
3 giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. Unite n. 20604 /2008); “Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente” (Cass. n. 20613/2013);
“Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio” (Cass., n. 6159/2018)
Inoltre, l' non è neppure comparso all'udienza di discussione, in quanto CP_2
non ha depositato le note scritte, malgrado l'avvenuta comunicazione da parte della Cancelleria del provvedimento del Presidente di Sezione, che avvisava l'appellante circa la trattazione della controversia secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
In difetto di notificazione dell'appello va dichiarata l'improcedibilità del medesimo, non essendo possibile applicare l'art. 291 c.p.c.
4 ° 7. Con riferimento alle spese processuali, la Corte nulla dispone, non essendosi costituito l'appellato. Trattandosi di pronunzia di improcedibilità dell'appello, si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13comma 1-quater DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
nei confronti di
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione lavoro e previdenza n. 504/2023, pubblicata il 17/03/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. dichiara improcedibile l'appello;
II. nulla per le spese del presente grado;
III. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 24/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rocco Pavese Dr. Maura Stassano
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