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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 12/01/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCIRE' ANNA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1521/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltagirone - Piazza Municipio N. 5 95041 Caltagirone CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2106 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4096/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al comune di Caltagirone, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento numero 2106, notificato al ricorrente in data 8.2.2023, relativo ad IMU per l'anno 2018, d'importo pari ad euro 1.158,28.
Il ricorrente premetteva di essere comproprietario di un fabbricato ubicato in Caltagirone, costituente unica particella, riportato in catasto al foglio 138 particella 230, sub 1 (corte del fabbricato), sub 2 (fabbricato), sub
4 (magazzini), sub 5 (magazzini), sub 6 (magazzini) e che l'avviso di accertamento si riferisce a vari immobili ma in particolare, l'imposta, interessi e sanzioni, sono richieste per la presunta edificabilità residuale di parte dell'area su cui ricade il predetto fabbricato rappresentato dalle suddette particelle catastali, per la superficie calcolata dall'ufficio del Comune ed indicata a pagina 2, allegato “B” dell'avviso, pari a mq 3079.
Tanto premesso il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento sulla scorta dei seguenti motivi:
1) errato presupposto impositivo con riguardo all'area fabbricabile riportata al punto n. 13 dell'allegato B, in quanto la particella di terreno oggetto di accertamento, riportata al foglio 138 particella 230, costituisce pertinenza dei fabbricati ivi edificati e riportati in catasto al foglio 138, particella 230 sub 2, sub 5 e sub 6 già ultimati e con rendita propria. Il vincolo pertinenziale è visibile ed è rilevabile dallo stato dei luoghi;
2) vizio di motivazione sotto il profilo della mancata allegazione dell'avviso di accertamento e della relazione del dirigente del settore servizi, nonché sotto il profilo dell'erroneo richiamo alla disciplina di cui al d.l.
225/2010;
3) l'area riportata al punto 13 non risultava accatastata autonomamente ma era facente parte della particella del fabbricato con un'unica rendita. Sul punto il ricorrente richiamava l'orientamento della Corte di cassazione
(sentenza 10176 del 9/5/2014) alla cui stregua non possono essere sottoposti a tassazione due immobili aventi identica rendita catastale;
4) violazione del diritto di difesa;
5) violazione dello statuto dei contribuenti.
Allegava perizia di parte a supporto delle proprie ragioni.
Il comune di Caltagirone ometteva di costituirsi in giudizio.
All'udienza del 21.11.2025 la controversia era posta in decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
In particolare, appaiono fondati i motivi con i quali il ricorrente chiede annullarsi l'atto impugnato per carenza del presupposto impositivo essendo la particella riportata al foglio 38, pertinenza dei fabbricati e identificati dai sub 2, 6 e 5.
Va premesso che dalla natura di pertinenza di un fabbricato o di un terreno rispetto a quello principale deriva la non assoggettabilità ad autonoma imposta, fermo restando che la natura pertinenziale deve esistere sotto un profilo fattuale non potendo consistere in una mera dichiarazione di parte e deve essere provata dal contribuente (Cass 10/06/2021, n.16254).
Si tratta di un criterio di natura "fattuale" (Cass. n. 19161/2004), che impone un'indagine che comporta un apprezzamento dei dati probatori acquisiti, accertando "un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo "ius edificandi" e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile "ad libitum".
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato perizia di parte dalla quale risulta che l'area in questione è pertinenza del fabbricati già edificati sul suolo.
Inoltre, la stessa non risulta essere autonomamente accatastata, bensì facente parte della medesima particella del fabbricato urbano con unica rendita (cfr. doc. in atti).
Sul punto la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10176 del 9 maggio 2014, citata dal ricorrente, ha affermato che un'area edificabile unita ad un fabbricato non può essere assoggettata a imposizione autonoma se i due immobili hanno un'unica rendita catastale.
In conclusione, il ricorso va accolto con assorbimento degli ulteriori motivi.
Condanna il comune di Caltagirone alle spese del giudizio, che liquida nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna il comune di Caltagirone al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, spese che liquida in euro 600,00 oltre accessori di legge. Cos'ìdeciso in Catania, nella camera di consiglio del 21.11.2025.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCIRE' ANNA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1521/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltagirone - Piazza Municipio N. 5 95041 Caltagirone CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2106 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4096/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al comune di Caltagirone, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento numero 2106, notificato al ricorrente in data 8.2.2023, relativo ad IMU per l'anno 2018, d'importo pari ad euro 1.158,28.
Il ricorrente premetteva di essere comproprietario di un fabbricato ubicato in Caltagirone, costituente unica particella, riportato in catasto al foglio 138 particella 230, sub 1 (corte del fabbricato), sub 2 (fabbricato), sub
4 (magazzini), sub 5 (magazzini), sub 6 (magazzini) e che l'avviso di accertamento si riferisce a vari immobili ma in particolare, l'imposta, interessi e sanzioni, sono richieste per la presunta edificabilità residuale di parte dell'area su cui ricade il predetto fabbricato rappresentato dalle suddette particelle catastali, per la superficie calcolata dall'ufficio del Comune ed indicata a pagina 2, allegato “B” dell'avviso, pari a mq 3079.
Tanto premesso il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento sulla scorta dei seguenti motivi:
1) errato presupposto impositivo con riguardo all'area fabbricabile riportata al punto n. 13 dell'allegato B, in quanto la particella di terreno oggetto di accertamento, riportata al foglio 138 particella 230, costituisce pertinenza dei fabbricati ivi edificati e riportati in catasto al foglio 138, particella 230 sub 2, sub 5 e sub 6 già ultimati e con rendita propria. Il vincolo pertinenziale è visibile ed è rilevabile dallo stato dei luoghi;
2) vizio di motivazione sotto il profilo della mancata allegazione dell'avviso di accertamento e della relazione del dirigente del settore servizi, nonché sotto il profilo dell'erroneo richiamo alla disciplina di cui al d.l.
225/2010;
3) l'area riportata al punto 13 non risultava accatastata autonomamente ma era facente parte della particella del fabbricato con un'unica rendita. Sul punto il ricorrente richiamava l'orientamento della Corte di cassazione
(sentenza 10176 del 9/5/2014) alla cui stregua non possono essere sottoposti a tassazione due immobili aventi identica rendita catastale;
4) violazione del diritto di difesa;
5) violazione dello statuto dei contribuenti.
Allegava perizia di parte a supporto delle proprie ragioni.
Il comune di Caltagirone ometteva di costituirsi in giudizio.
All'udienza del 21.11.2025 la controversia era posta in decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
In particolare, appaiono fondati i motivi con i quali il ricorrente chiede annullarsi l'atto impugnato per carenza del presupposto impositivo essendo la particella riportata al foglio 38, pertinenza dei fabbricati e identificati dai sub 2, 6 e 5.
Va premesso che dalla natura di pertinenza di un fabbricato o di un terreno rispetto a quello principale deriva la non assoggettabilità ad autonoma imposta, fermo restando che la natura pertinenziale deve esistere sotto un profilo fattuale non potendo consistere in una mera dichiarazione di parte e deve essere provata dal contribuente (Cass 10/06/2021, n.16254).
Si tratta di un criterio di natura "fattuale" (Cass. n. 19161/2004), che impone un'indagine che comporta un apprezzamento dei dati probatori acquisiti, accertando "un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo "ius edificandi" e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile "ad libitum".
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato perizia di parte dalla quale risulta che l'area in questione è pertinenza del fabbricati già edificati sul suolo.
Inoltre, la stessa non risulta essere autonomamente accatastata, bensì facente parte della medesima particella del fabbricato urbano con unica rendita (cfr. doc. in atti).
Sul punto la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10176 del 9 maggio 2014, citata dal ricorrente, ha affermato che un'area edificabile unita ad un fabbricato non può essere assoggettata a imposizione autonoma se i due immobili hanno un'unica rendita catastale.
In conclusione, il ricorso va accolto con assorbimento degli ulteriori motivi.
Condanna il comune di Caltagirone alle spese del giudizio, che liquida nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna il comune di Caltagirone al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, spese che liquida in euro 600,00 oltre accessori di legge. Cos'ìdeciso in Catania, nella camera di consiglio del 21.11.2025.