Ordinanza cautelare 25 ottobre 2025
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00568/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00660/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 660 del 2025, proposto da
ON KI IA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A0347C4FEA, rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Simoni e Jacopo Gherardini Manzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Marche e ICU Medical Europe S.r.l., non costituite in giudizio;
Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determina del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche n. 581 del 9.7.2025, portante aggiudicazione della procedura aperta telematica per l'affidamento mediante Accordo quadro della fornitura di dispositivi medici vari per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, nella parte relativa al lotto 23 “ raccordo catetere anticoagulo ” (CIG A0347C4FEA);
- dei verbali di gara del 13.2.2024, del 6.3.2024, del 19.3.2024 e della relazione di verifica di conformità del 10.6.2025, nella parte relativa al lotto 23;
- di ogni altro atto connesso, ivi compresa la email del tecnico esperto nominato del 1.7.2025, recante parere favorevole alla riammissione del prodotto offerto da ICU Medical Europe S.r.l., nonché, ove esistente, il provvedimento di riammissione di quest'ultimo alla procedura;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 la dott.ssa SI De TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
TO e TO
1. L’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche ha bandito, con provvedimento pubblicato in data 8 dicembre 2023 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, una procedura aperta telematica, suddivisa in 58 lotti, per l’affidamento, mediante Accordo quadro della durata di 48 mesi, della fornitura di dispositivi medici vari per le necessità degli Enti del Servizio Sanitario Regionale. La ricorrente ON KI IA (BD) ha partecipato alla gara, offrendo il proprio prodotto MaxZero per il lotto 23, così descritto dalla scheda fabbisogno di cui al capitolato: “ Raccordo catetere anticoagulo - valvola di accesso senza ago, senza prolunga, in policarbonato trasparente flusso 142 ml/min, resistenza fino a 325 PSI, volume di riempimento 0,19 ml, assenza di reflusso al momento della disconnessione, sterile, latex e DEHP ”.
Alla gara per il lotto hanno partecipato altri cinque operatori, fra i quali ICU Medical Europe (ICU), che è risultata aggiudicataria.
Con il presente ricorso la ricorrente BD ha impugnato gli esiti della procedura di gara limitatamente al lotto 23 e tutti gli atti indicati in epigrafe.
A sostegno del gravame deduce, con un unico motivo, che:
- il dispositivo offerto dall’aggiudicataria non rispetterebbe il requisito della totale assenza di reflusso, essendo stato accertato che esso è a pressione neutra, il che non equivarrebbe a dire zero reflusso;
- dopo un’iniziale valutazione di inidoneità del prodotto, sono stati effettuati accertamenti sul campione, all’esito dei quali l’offerta è stata ammessa, ma non sarebbe dato capire quali sono state le modalità di verifica delle campionature e neppure le ragioni di tale cambio di veduta, non essendo stato redatto apposito verbale contenente la descrizione delle procedure ovvero le relative informazioni.
Si è costituita in giudizio, per resistere, l’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche.
Con ordinanza n. 241 del 23 ottobre 2025 è stata respinta l’istanza cautelare contenuta in ricorso con la seguente motivazione: “ Ritenuto che non sussistano i presupposti per la concessione dell’invocata tutela cautelare, sia avuto riguardo al fatto che l’interesse delle parti è adeguatamente tutelato attraverso la sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito, sia tenuto conto delle peculiari modalità di aggiudicazione dell’appalto e della durata della fornitura …”. Con la medesima ordinanza è stata altresì disposta istruttoria ed è stato chiesto di acquisire, dall’Azienda Ospedaliera resistente, “ una dettagliata relazione di chiarimenti circa le valutazioni poste a base del giudizio di conformità del campione offerto dall’aggiudicataria espresso dall’esperto valutatore e circa le ragioni tecniche per le quali il dispositivo a pressione neutra sia stato giudicato equivalente a quello richiesto dalla lex specialis, ossia a “zero reflusso” …”.
A tale incombente l’Azienda ospedaliera ha dato riscontro con il deposito di una relazione in data 21 novembre 2025.
Alla pubblica udienza del 26 marzo 2026 la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso non è fondato.
DA lex specialis si evince che una delle specifiche tecniche richieste per il dispositivo “raccordo catetere anticoagulo” di cui al lotto 23 è l’assenza di reflusso al momento della disconnessione (cfr. capitolato speciale – scheda fabbisogno). A dire della ricorrente il dispositivo MicroClave Clear offerto da ICU Medical Europe non garantirebbe tale requisito in quanto “a pressione neutra” e non, come richiesto dal capitolato, “a zero reflusso”. L’assunto della ricorrente muove da un presupposto errato, ossia considera che solo le valvole “a pressione neutra a zero reflusso” (e non anche le valvole “a pressione neutra”) possano rispondere al requisito tecnico previsto dal capitolato speciale (“assenza di reflusso al momento della disconnessione”). Al contrario, come dimostrato dalla documentazione tecnica versata in atti, anche le valvole a pressione neutra sono progettate per soddisfare il requisito richiesto dalla legge di gara: non si tratta, infatti, di garantire l’assenza di reflusso in tutte le fasi di utilizzo del prodotto (non avendo il capitolato richiesto tale caratteristica), ma solo al momento della disconnessione, e le valvole a pressione neutra, a quanto consta dagli atti, sono in grado di farlo. In proposito, si veda la relazione tecnica fornita da ICU a corredo dell’offerta, sub documento n. 5 dell’Azienda ospedaliera e sub documento n. 32 della ricorrente, dove è espressamente indicato che “ Il MicroClave Clear Connector è un connettore femmina senza ago (needle-free), bidirezionale e autosigillante a basso spazio morto per infusione e/o prelievo da utilizzare per vie venose/arteriose a lunga permanenza che garantisce il circuito chiuso al momento della disconnessione. La chiusura ermetica si apre automaticamente quando si connette la siringa o un Luer maschio. Tale dispositivo permette un ampio flusso diretto e assicura, quando la via è aperta, il non contatto tra le superfici esterne della chiusura ermetica del connettore ed il liquido ”. Inoltre, nei chiarimenti di ICU in risposta alla comunicazione di esclusione (documento n. 34 della ricorrente), si precisa che, da letteratura internazionale consolidata (SHEA 2022, INS 2024, etc.) e da Raccomandazioni GAVeCeLT 2024, la tecnologia senza ago a pressione neutra garantisce “l’assenza di reflusso alla disconnessione”. Date le menzionate caratteristiche, l’esperto valutatore, con il supporto della clinica ematologica (cfr., documento n. 5 bis allegato al ricorso), ha verificato la rispondenza del dispositivo alle specifiche tecniche richieste dalla lex specialis , sicché il prodotto è stato riammesso in gara. Tale rispondenza è stata, peraltro, ulteriormente confermata nella relazione di chiarimenti dell’Azienda ospedaliera depositata in adempimento alle richieste istruttorie formulate da questo TAR con l’ordinanza n. 241/2025.
Non vi è dubbio, pertanto, che il dispositivo offerto dall’aggiudicataria risulti essere conforme ai requisiti minimi richiesti, essendo stata dimostrata e accertata l’assenza di reflusso al momento della disconnessione; del tutto correttamente, quindi, il prodotto è stato riammesso in gara.
Va poi precisato che la valutazione di conformità del dispositivo è stata effettuata previo esame della campionatura dall’esperto valutatore insieme alla clinica ematologica, come si precisa nell’allegato n. 5 bis al ricorso, sicché anche la censura di difetto di motivazione in ordine alla procedura seguita non coglie nel segno. Ad ogni modo, il percorso valutativo posto in essere dall’Amministrazione è dimostrato dagli atti di gara, come sopra argomentato.
2.1. In conclusione, stante l’infondatezza delle censure, il ricorso va respinto.
3. Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti, tenuto conto delle specificità del caso concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM GR, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
SI De TT, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| SI De TT | Renata EM GR |
IL SEGRETARIO