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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/07/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
(Segue verbale dell'udienza del 9 luglio 2025)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 9 luglio 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1908 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, proposta da
e , elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Alessandro Zotti, che li rappresenta e difende per procura speciale in calce alla citazione
ATTORI
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Piero Benassi, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Leonardo Gregoroni, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 (Segue verbale dell'udienza del 9 luglio 2025)
Con citazione notificata il 4 marzo 2020, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio la e la
[...] Controparte_1
per sentir dichiarare risolto per grave inadempimento della Controparte_2 fornitrice e per difetto di conformità del bene fornito il contratto di fornitura concluso il 6 settembre 2018, avente ad oggetto l'installazione di un impianto fotovoltaico da 6 kWp, e risolto, parimenti, il contratto di credito collegato concluso il 9 agosto 2018, avente ad oggetto l'erogazione di un finanziamento finalizzato all'acquisto del bene dedotto nel contratto principale, ovvero, in via subordinata, per sentir annullare il contratto di credito collegato per errore e per dolo, nonché, in ogni caso, per sentir condannare la Controparte_1
e la in solido, alla restituzione delle rate già
[...] Controparte_2 pagate e la sola anche al risarcimento del Controparte_1 danno nella misura di giustizia, deducendo di essere stati indotti a sottoscrivere i contratti dalla falsa prospettazione di un impianto fotovoltaico economicamente autonomo.
Si è costituita in giudizio la Controparte_1 eccependo in via pregiudiziale il difetto di legittimazione passiva in ordine alla pretesa di restituzione ed in via preliminare la decadenza per tardiva denuncia dei difetti da parte del consumatore, nel merito contestando il fondamento delle domande per conformità dell'impianto installato a quanto promesso e per insussistenza di vizi del consenso e concludendo per la declaratoria di rito sulla domanda di ripetizione d'indebito e per il rigetto di tutte le altre domande.
Si è costituita in giudizio, altresì, la eccependo in via Controparte_2 preliminare la decadenza per tardiva denuncia dei difetti da parte del consumatore, sostenendo l'avvenuta consegna dell'impianto in questione e l'estraneità della finanziatrice rispetto alla fornitura e concludendo per il rigetto di tutte le domande o, in subordine, per la manleva da ogni conseguenza pregiudizievole, in caso di risoluzione del contratto di finanziamento, in forza della convenzione esistente con la fornitrice.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e consulenza tecnica
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d'ufficio.
In prossimità dell'udienza di discussione orale, le parti sono state autorizzate al deposito delle comparse conclusionali.
***
1. I termini della controversia sono i seguenti.
1.1. e hanno esposto quanto segue: che Parte_1 Parte_2
era stato indotto a sottoscrivere un contratto per la fornitura ed Parte_1 installazione di un impianto fotovoltaico da 6 kWp;
che il procacciatore d'affari della venditrice lo presentava come idoneo ad assicurare l'autonomia energetica della sua abitazione e prospettava la convenienza dell'acquisto, nel senso che l'impianto stesso non avrebbe avuto alcun costo;
che gli si garantiva, in particolare, che le spese sarebbero state compensate dalle detrazioni fiscali e dagli introiti derivanti dall'immissione in rete dell'energia prodotta, tanto che il totale era specificato in zero, all'interno di un modulo definito come proposta di adesione;
che contestualmente alla sottoscrizione di quel contratto era stata sottoscritta una richiesta di finanziamento, per l'importo di Euro 24.700,00, corrispondente al costo dell'impianto; che l'attore era stato indotto a sottoscrivere i contratti dalla falsa prospettazione che le rate si sarebbero ripagate tramite il risparmio energetico;
che l'impianto, tuttavia, dopo essere entrato in esercizio il
23 novembre 2018, in realtà produceva ogni anno perdite economiche, e così per tutta la durata del finanziamento (10 anni); che a ciò si aggiungeva la produzione annua di energia in misura inferiore a quella attesa, la non corretta installazione dell'impianto e la mancata consegna della dichiarazione di conformità.
1.2. La ha esposto in replica quanto Controparte_1 segue: che unica legittimata passiva rispetto alla domanda restitutoria era la banca, in quanto destinataria delle rate;
che gli attori domandano la risoluzione senza aver tempestivamente denunciato i difetti e senza aver prima richiesto i rimedi speciali della sostituzione o della riparazione;
che i presunti difetti, comunque, erano del tutto insussistenti, in quanto la fornitrice, lungi dal proporre un impianto a costo zero, aveva prospettato la mera convenienza dell'offerta e i vantaggi
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economici, non prospettabili con certezza al momento della stipula, erano la detrazione fiscale, il risparmio in bolletta per l'autoconsumo e la possibilità di vendere l'eventuale energia prodotta in eccesso rispetto a quella consumata;
che i difetti, inoltre, non erano stati formalmente denunciati, in quanto gli attori avevano lamentato soltanto una pratica commerciale scorretta e, anche ammessa la denuncia, non avevano allegato la scoperta dei difetti;
che le controparti, usando la diligenza dell'uomo medio, non avrebbero potuto convincersi della gratuità dell'impianto e nessun raggiro era stato posto in essere a loro danno.
1.3. La ha esposto in replica quanto segue: che la Controparte_2 finanziatrice dava corso al contratto provvedendo a versare la somma dovuta alla fornitrice, la quale provvedeva a sua volta all'installazione del bene;
che gli attori, invece, si rendevano inadempienti, in quanto, nel corso dell'anno 2019, gli addebiti delle rate restavano insoluti per mancanza di fondi;
che nessuno dei vizi dedotti riguardava la finanziatrice, la quale aveva sempre tenuto una condotta improntata a correttezza e buon fede, restando, peraltro, del tutto estranea alla fornitura;
che rispetto al bene fornito, comunque, grava sugli attori l'onere di provarne la non conformità e, in proposito, alla pretesa si oppone che la risoluzione è rimedio residuale e qualsiasi difetto deve essere denunciato entro due mesi dalla scoperta, di qui la decadenza;
che la finanziatrice, comunque, nell'ipotesi in cui fosse dichiarata la risoluzione del contratto di finanziamento, avrebbe il diritto a vedersi restituita l'anticipazione finanziaria corrisposta al dealer, maggiorata degli interessi pattuiti, in virtù della convenzione stipulata o, in ogni caso, per arricchimento senza causa.
2. La domanda di risoluzione del contratto di fornitura, contrariamente alla qualificazione ad essa conferita dagli attori, i quali ritengono di poterla proporre in modo indistinto sia per grave inadempimento della fornitrice, secondo la disciplina generale in tema di risolubilità dei contratti con prestazioni corrispettive, ex art. 1453 cod. civ., sia per difetto di conformità del bene fornito, secondo la disciplina speciale per i contratti del consumatore, ex art. 130 cod. cons., è riconducibile senza dubbio alla sola garanzia legale operante per qualsiasi
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difetto di conformità di un bene di consumo, avuto riguardo alla prospettazione, cioè che l'impianto fotovoltaico non fosse conforme alla descrizione fattane dalla fornitrice, perché inidoneo a garantire l'economicità dell'investimento attesa dall'acquirente, quale consumatore, non che il bene non gli fosse stato consegnato o fosse del tutto diverso da quello pattuito, siccome mai installato o incapace di convertire l'energia solare in energia elettrica.
3. L'eccezione preliminare di decadenza è infondata.
3.1. Nell'ambito della garanzia legale di conformità per la vendita dei beni di consumo, a norma dell'art. 132 del D.Lgs. n. 206 del 2005, recante il codice del consumo, secondo il testo applicabile ratione temporis, la responsabilità del venditore è limitata nel tempo ai difetti di conformità che si manifestino entro il termine di due anni dalla consegna (comma 1). Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna esistessero già in quel momento, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o del difetto (comma 3). I diritti del consumatore sono soggetti a decadenza, se il difetto di conformità non è denunciato entro il termine di due mesi dalla scoperta, a meno che il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del difetto o lo abbia occultato (comma 2). L'azione, poi, è soggetta a prescrizione, nel termine di ventisei mesi dalla consegna, a meno che il difetto sia stato dolosamente occultato;
il consumatore, ove convenuto per l'esecuzione del contratto, comunque, può far valere sempre il proprio diritto, purché il difetto di conformità sia stato denunciato tempestivamente (comma 4).
3.2. Nella specie, entrambe le convenute hanno eccepito il decorso del termine decadenziale e gli attori hanno contestato il fondamento dell'eccezione, in riferimento alla possibilità di avere piena conoscenza del vizio del bene acquistato, garantito in contratto come a costo zero, solo all'esito di un accertamento tecnico o, comunque, solo all'esito di un adeguato periodo temporale.
3.3. Ebbene, dovendo ricercarsi il momento determinante per l'esercizio del diritto fatto valere, bisogna ricavarlo in via indiretta dalla documentazione
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prodotta e, nello specifico, dalla prima doglianza del consumatore, risalente alla diffida ad adempiere del 6 febbraio 2019, per il tramite dell'
[...]
recapitata per posta elettronica certificata in pari data, come Controparte_3 da ricevuta di avvenuta consegna, nella quale, dopo aver ripercorso le circostanze della stipula, veniva richiesto alla fornitrice l'adempimento della sua specifica obbligazione, sul rilievo che “a partire dall'attivazione dell'impianto de quo, [il medesimo] non era assolutamente a costo zero”, in quanto l'acquirente “[aveva] corrisposto le rate di finanziamento, ma non [aveva] mai ricevuto gli incentivi contrattualmente previsti e idonei a coprire queste ultime [e aveva] continuato a pagare le bollette per la fornitura dell'energia, con una evidente differenza monetaria a [suo] svantaggio”; missiva che, sebbene diretta a segnalare una pratica commerciale ingannevole, è da considerarsi obiettivamente idonea a produrre anche gli effetti di denuncia del difetto di conformità, anche se inserita in un più ampio strumento, avuto riguardo allo scopo perseguito di tutela delle ragioni del consumatore.
3.4. Se si tiene presente il contenuto della missiva ed il sopralluogo eseguito dal perito interpellato dagli interessati, il quale aveva espresso il proprio parere negativo sui benefici dell'impianto in questione già con la relazione del 16 gennaio 2019, può trarsi la conclusione che l'acquirente avesse raggiunto la piena conoscenza dell'esistenza ed entità del difetto denunciato e, altresì, dell'imputabilità dello stesso sotto il profilo causale alla fornitrice a breve distanza dal collegamento in rete e dalla contestuale messa in esercizio dell'impianto stesso, una volta acquisita la prima e sommaria relazione peritale, proprio per l'evidenza del problema di insufficiente rendimento in rapporto all'esborso mensile, senza neanche il bisogno di attendere un più lungo periodo di utilizzo o una perizia di stima su costi e benefici, quest'ultima addirittura completata e conseguita in data posteriore alla diffida, sicché la scoperta del difetto in questione risale certamente al mese di gennaio 2019.
3.5. È questo il dies a quo, cioè il momento a decorrere dal quale diveniva possibile una consapevole denuncia e, di seguito, una prudente domanda
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giudiziale.
3.6. Ne consegue che la denuncia dei difetti risulta tempestivamente formulata, entro il termine di due mesi dalla scoperta.
4. La domanda di risoluzione del contratto di fornitura è fondata.
4.1. Il D.Lgs. n. 206 del 2005, recante il codice del consumo, secondo il testo applicabile ratione temporis, in materia di vendita di beni di consumo, dopo aver equiparato ai contratti di vendita, nell'art. 128, i contratti di permuta, di somministrazione, di appalto e di opera, nonché tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo, pone a carico del venditore, nell'art. 129, l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita
(comma 1). Si considerano conformi i beni che: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di beni dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche;
d) sono idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e accettato dal venditore anche per fatti concludenti (comma 2). Il difetto di conformità è escluso se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza oppure se il difetto deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore (comma 3).
4.2. Nell'ambito della garanzia legale di conformità per la vendita dei beni di consumo, l'art. 130, per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna (comma 1), attribuisce al consumatore il diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene acquistato, mediante riparazione o sostituzione, ovvero alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto (comma 2). Il consumatore può chiedere, a sua scelta, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un congruo termine dalla richiesta, tenuto conto della natura del bene e dello scopo dell'acquisto; c) la
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sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore (comma 7). Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene (comma 8).
Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore altro rimedio, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia ancora richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio (comma 9).
Non dà diritto alla risoluzione del contratto un difetto di conformità di lieve entità, per il quale non è possibile o è eccessivamente onerosa la riparazione o la sostituzione (comma 10).
4.3. Secondo la giurisprudenza di legittimità, nella disciplina consumeristica, il legislatore, orientandosi al principio di conservazione del contratto, ha optato per una gerarchia dei rimedi, a tutela del consumatore, distinguendo rimedi primari (riparazione o sostituzione) e rimedi secondari
(riduzione o risoluzione), nonché prescrivendo al consumatore di attenersi all'ordine dei rimedi, in via progressiva, pur lasciandolo libero di scegliere il rimedio per lui più conveniente, nel rispetto di tale ordine. Nel caso di non conformità del bene al contratto, il consumatore è tenuto a chiedere in un primo momento la sostituzione o la riparazione del bene e solo qualora ciò non sia possibile o sia eccessivamente oneroso è legittimato ad avvalersi dei rimedi secondari, che non sono altro che la riproposizione in materia consumeristica delle tradizionali azioni edilizie. La subordinazione di una classe di rimedi ad un'altra impedisce di ritenere che essi siano alternativi, in quanto l'unico onere imposto al consumatore è di avvalersi prima dei rimedi primari e, solo una volta che questi si rivelino insufficienti, di esperire i rimedi secondari. La riparazione o la sostituzione del bene non conforme deve essere effettuata senza spese, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, dovendo rispondere detti rimedi ad un triplice requisito, espressione della volontà
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del legislatore europeo di garantire al consumatore una tutela effettiva. Ne deriva il principio di diritto secondo cui, in tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove l'acquirente abbia inizialmente richiesto la riparazione del bene, non è preclusa la possibilità di agire per la risoluzione del contratto, ove sia scaduto il termine ritenuto congruo per la riparazione, senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero qualora la stessa abbia arrecato un notevole inconveniente (Cass. n. 22146 del 2020; cfr. n. 3695 del 2022).
4.4. Nella specie, gli attori hanno domandato la risoluzione del contratto assumendo di aver ricevuto la consegna di un impianto fotovoltaico presentato come economicamente autonomo, tale da compensare le spese per l'acquisto con i vantaggi, anche fiscali, derivanti dal suo funzionamento, e rivelatosi, invece, economicamente non conveniente, oltre ad avere una capacità produttiva inferiore a quella attesa e ad essere stato installato in modo non corretto e non corredato dalla dichiarazione di conformità; di contro, la prima convenuta, cioè la fornitrice, ha contestato la sussistenza di alcun difetto di conformità e la seconda convenuta, cioè la finanziatrice, ha aderito alle difese sul punto.
4.5. Ciò premesso, si pongono due questioni: l'accertamento del denunciato difetto di conformità, in base al contenuto del contratto di fornitura;
l'accertamento del previo tentativo, da parte del consumatore, di conseguire la tutela delle proprie ragioni con i rimedi sovraordinati rispetto alla risoluzione contrattuale.
4.6. Secondo quanto emerge dal modulo predisposto dalla
[...]
definito come proposta di adesione, in realtà pura e Controparte_1 semplice adesione, aveva aderito, apponendo la propria Parte_1 sottoscrizione il 6 settembre 2018, dopo essere stata raggiunta da un addetto della proponente nella propria casa di abitazione, ad un'offerta commerciale denominata “Casa efficiente”. Il contratto di vendita aveva ad oggetto l'installazione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico da 6 kWp, con
“pacchetto attinenze” e “sistema di accumulo”, che comportava per la società installatrice gli obblighi non solo di fornitura e posa in opera dei pannelli solari,
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ma anche di connessione alla rete elettrica, comprese le pratiche necessarie per la detrazione fiscale e per la cessione di energia al gestore del servizio elettrico. Nel modulo il prezzo veniva determinato prima in Euro 24.700,00 e poi corretto in
“zero”.
4.7. Secondo quanto emerge dal modulo predisposto dalla Controparte_2
aveva separatamente stipulato, insieme ad Parte_1 Parte_2 quale coobbligata, il contratto di finanziamento per il pagamento del prezzo, qui determinato in Euro 24.700,00, sottoscrivendo il modulo il 9 agosto 2018, in data anteriore. Nello specifico, veniva stabilito il rimborso del prestito mediante 120 rate mensili, ciascuna pari a circa Euro 306,43, corrispondente a un periodo di ammortamento di 10 anni. Nel frontespizio della richiesta di finanziamento veniva specificato quale fosse il prodotto finanziato ed il prezzo pattuito, mentre nella scheda informativa veniva specificata l'identità dell'intermediario creditizio, coincidente con la fornitrice, tutti elementi rivelatori dell'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto presupposto ed il contratto di credito al consumo, ciò che neppure è contestato.
4.8. Secondo quanto emerge dagli atti della causa, l'impianto in questione era stato messo in esercizio soltanto il 23 novembre 2018, data incontestata.
4.9. Secondo quanto emerge dalla diffida ad adempiere del 6 febbraio 2019, comunicata per posta elettronica certificata, per il tramite dell'associazione mandataria, l'acquirente aveva intimato alla fornitrice, con valore di costituzione in mora, di dare esecuzione al contratto di fornitura, riportando il rapporto alle condizioni prospettate al momento della stipula e, in particolare, garantendo all'acquirente di azzerare la spesa energetica, di fruire degli incentivi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta, di beneficiare della detrazione fiscale prevista per gli interventi di efficienza energetica e, in sintesi, di avvalersi dell'impianto fotovoltaico a “costo zero”, senza sostenere alcuna spesa.
4.10. A questo punto, è necessario procedere alla verifica della sussistenza del difetto nel prodotto in questione, con particolare riferimento alla capacità produttiva dell'impianto installato sulla copertura dell'edificio dell'acquirente ed
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alla quantificazione dei benefici a confronto con i costi a suo carico, ed a ciò si provvede sulla base della relazione del consulente tecnico nominato d'ufficio, ing.
, nella quale l'ausiliare ha dato conto delle indagini compiute con Persona_1 procedimento accurato ed esaustivo, riferendone gli esiti con motivazione esauriente ed esente da vizi logici, da cui non v'è motivo di discostarsi, e corredando le risposte fornite ai quesiti con la descrizione e riproduzione dello stato dei luoghi, nonché con la valutazione delle censure delle parti.
4.11. Secondo quanto emerge dai rilievi, tenuto conto dei dati geografici di posizionamento, delle caratteristiche tecniche dei moduli, del diverso irraggiamento solare nel corso dell'anno e della capacità produttiva teorica e reale, quest'ultima ricavata dalle misure dell'energia prodotta, l'impianto fotovoltaico in esame ha avuto una produzione di energia elettrica allineata rispetto a quanto prevedibile, secondo i criteri in uso per i sistemi di generazione fotovoltaica.
Nondimeno, tenuto conto di tutti i costi sostenuti e da sostenere in relazione all'impianto in questione, in particolare per le rate del finanziamento personale, comprensive degli interessi sul capitale erogato per un acquisto altrimenti impossibile nelle condizioni finanziarie del cliente, senza neanche contare le spese di manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria, e di tutti i benefici conseguiti e conseguibili a mezzo del medesimo impianto, sia per l'autoconsumo di energia elettrica sia per l'immissione in rete di quella eccedente il fabbisogno sia per la detrazione fiscale ottenibile per i primi dieci anni sulla metà della spesa sostenuta per l'intervento di riqualificazione energetica, l'impianto fotovoltaico in esame non si presenta vantaggioso, per l'intero periodo di ammortamento del prestito, fissato in dieci anni, ed anche in seguito, lasciando il bilancio annuo costantemente negativo. Soltanto a partire dal ventunesimo anno è predicabile la remuneratività dell'investimento, peraltro assai debole e limitata al restante periodo di vita utile, stimata in venticinque anni. In sintesi, come ben rappresentato in apposita tabella, la differenza tra i costi e i benefici, tanto per le singole annualità quanto per l'intera durata dell'operazione, è destinata a restare sempre negativa, non risultando in alcun caso la sommatoria dei vantaggi ottenuti
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sufficiente a compensare le spese assunte e registrandosi così perdite costanti.
4.12. Non vi sono ragioni per disattendere le conclusioni del consulente e per non condividere la sua valutazione di carattere tecnico. Alla relazione di consulenza non sono state mosse critiche da parte degli attori né da parte della seconda convenuta. Sulle censure formulate, tra tutti, soltanto dalla prima convenuta l'ausiliare non ha potuto che confermare le proprie conclusioni. Nelle osservazioni trasmesse dalla fornitrice, infatti, si lamenta che il consulente non abbia considerato i vantaggi economici derivanti all'utilizzatore dalla crescita dei costi energetici e dai conseguenti maggiori risparmi per la quota di autoconsumo, senza considerare che trattasi di questioni sollevate in contrasto con i quesiti formulati d'ufficio.
4.13. Alla stregua dei risultati istruttori, valutati nel complesso, se si rammenta l'ampia nozione di difetto di conformità, garantita per legge, non ristretta alla conformità alla regola dell'arte o alla produttività nominale, in primo luogo, deve ritenersi pienamente assolto l'onere della prova incombente agli attori, poiché l'impianto fotovoltaico in questione certamente non corrisponde alla descrizione ben più favorevole fattane dalla fornitrice, siccome inadatto a soddisfare quella garanzia di economicità dell'investimento che l'acquirente, quale consumatore, poteva legittimamente attendersi in base alla presentazione del prodotto ed alla dichiarazione di esso nel contratto, incentrata in modo inequivocabile sui vantaggi economici della soluzione tecnologica proposta in proiezione, essendo impossibile il raggiungimento del risultato pattuito tanto nell'immediato quanto nel lungo periodo, così da escludere qualsiasi ipotesi di pareggio e qualsiasi pur minima convenienza dell'affare, per causa senz'altro imputabile alla fornitrice;
in secondo luogo, posto che la sostituzione dell'impianto fotovoltaico in questione con altro più potente e redditizio, dopo la posa in opera e la messa in esercizio, è eccessivamente onerosa, al punto che non
è ipotizzabile e nemmeno è stata ipotizzata, e la fornitrice, comunque, neppure ha dimostrato di aver offerto la sostituzione o almeno la modifica entro un congruo periodo dalla richiesta di adempimento, la quale pure era stata fatta, non trovando
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spazio alcun rimedio conservativo, deve ritenersi aperta la via per la pronuncia risolutiva, poiché il consumatore certamente non ha interesse a tenere per sé il prodotto senza quella caratteristica attrattiva ed allettante di assoluta economicità, incompatibile con quello che il prodotto è davvero, cioè un sistema costoso e connesso ad un prestito ancor più oneroso e non compensato da vantaggi economici, la promessa dei quali non poteva esser mantenuta e, come dimostrato, non è stata mantenuta.
4.14. Accertata la gravità del difetto del bene fornito, deve farsi luogo alla risoluzione del contratto di fornitura.
5. La domanda di risoluzione del contratto di finanziamento, dipendente dall'altra, atteso il collegamento negoziale tra il contratto principale ed il contratto di credito al consumo, e la conseguente connessione per pregiudizialità tra le rispettive domande, è anch'essa fondata.
5.1. Con riferimento ai contratti di credito al consumo, l'art. 125-quinquies del D.Lgs. n. 385 del 1993, c.d. testo unico bancario, ivi inserito dall'art. 1 del
D.Lgs. n. 141 del 2010, in attuazione della direttiva 2008/48/CE, al comma 1, prevede che nei contratti di credito collegati – per tali intendendo quelli finalizzati esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifico, ove il finanziatore si avvalga del fornitore per promuovere il contratto di credito e il bene o il servizio siano esplicitamente individuati nel contratto di credito stesso, a norma dell'art. 121, comma 1, lett. d) – in caso di inadempimento da parte del fornitore del bene o del servizio, il consumatore, dopo aver inutilmente costituito in mora il fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se l'inadempimento è di non scarsa importanza, a norma dell'art. 1455 cod. civ., a cui è fatto espresso rinvio. Come si ricava dall'art. 15, par. 2, della direttiva, alla luce della quale va interpretata la norma di diritto interno, il rimedio
è esperibile in un ambito oggettivo più ampio di quello a cui allude il legislatore nazionale, cioè sia quando la merce o il servizio non sia fornito affatto o sia fornito soltanto in parte sia quando il prodotto non sia conforme al contratto di fornitura, secondo la disciplina propria della vendita di beni di consumo. Nella
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giurisprudenza di legittimità, inoltre, si è affermato il principio secondo cui la risolubilità del contratto per inadempimento può essere invocata anche in via di eccezione dalla parte non inadempiente che sia stata convenuta in giudizio dall'altra per il riconoscimento di qualche effetto giuridico che debba ricollegarsi al contratto, realizzandosi in tal modo un fenomeno per cui l'accertamento incidentale della risolubilità è funzionale alla elisione dell'effetto giuridico del negozio (Cass. n. 6733 del 2005; conf. n. 7418 del 2007).
5.2. Nella specie, è decisiva la sorte del contratto principale, nel senso che, come non è giustificato il pagamento del corrispettivo di una prestazione obiettivamente non conforme a quella promessa al consumatore, così nemmeno si giustifica il rimborso di un finanziamento contratto esclusivamente per pagare quel debito, ed entrambi i contratti, pertanto, restano caducati.
6. La domanda subordinata di annullamento del contratto di finanziamento
(nel corpo dell'atto introduttivo estesa anche al contratto di fornitura), stante la risolubilità dei due contratti, resta assorbita.
7. La domanda accessoria di ripetizione d'indebito proposta contro la prima parte convenuta è inammissibile per difetto di legittimazione passiva, perché la non viene prospettata come accipiens, Controparte_1 rispetto ai ratei di cui si esige la restituzione, bensì come destinataria del finanziamento erogato per conto del solvens.
8. La domanda accessoria di ripetizione d'indebito proposta contro la seconda parte convenuta, in via consequenziale, è manifestamente fondata, perché la risoluzione del contratto di finanziamento pacificamente comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, con ogni eventuale onere, e queste ultime, per quanto riconosciuto dalla in difetto di Controparte_2 allegazione e prova di versamenti ulteriori, nel periodo dal mese di febbraio 2019 al mese di ottobre 2019 (addebiti insoluti a partire dal mese di novembre 2019), nei limiti delle prime nove mensilità, ammontano nel complesso a Euro 2.769,57
(9 rate x (306,43 di importo mensile + 1,30 di spese di incasso) = 2.769,57), con la precisazione che non può trovare ingresso la documentazione contabile prodotta
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dagli attori soltanto con la comparsa conclusionale, ben oltre la preclusione istruttoria;
sulla somma ripetibile, peraltro, non sono stati domandati interessi.
9. La domanda accessoria di risarcimento del danno, parimenti, è manifestamente infondata, perché non è stato allegato né provato, da parte degli attori, alcun danno derivante dall'accertato difetto di conformità del bene, non integrando la violazione del diritto fatto valere essa stessa un danno risarcibile, ed alla carenza non può supplire il richiamo alla valutazione equitativa, sia perché essa può aver luogo soltanto se il danno è provato nella sua esistenza, senza poter costituire un commodus discessus per la parte che non prova l'esistenza del danno, sia perché la valutazione secondo equità non esime la parte che si afferma danneggiata, comunque, dall'onere di offrire gli elementi di prova necessari alla liquidazione, per il caso in cui il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare.
10. La domanda trasversale di manleva, infine, è manifestamente fondata, perché la convenzione che regolava i rapporti tra la Controparte_1
e la al punto 7, prevedeva pacificamente
[...] Controparte_2
l'obbligo di restituzione, a semplice richiesta, dell'intera somma ricevuta, maggiorata degli interessi legali più sette punti percentuali, nel caso di risoluzione del contratto di finanziamento in via derivata, ai sensi dell'art. 125-quinquies del
D.Lgs. n. 385 del 1993, ed è ciò che, nel caso in esame, si è verificato, con la precisazione che i suddetti interessi sono dovuti dal giorno in cui è stata proposta la domanda riconvenzionale, con comparsa di costituzione e risposta depositata il
19 maggio 2020.
11. Conclusivamente, le domande principali e quella trasversale vanno accolte.
12. Il regolamento delle spese di lite dipende dalle posizioni processuali assunte dalle parti. Nel rapporto tra gli attori e le convenute, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in base ai rapporti in contestazione, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria,
15 (Segue verbale dell'udienza del 9 luglio 2025)
secondo i valori minimi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n.
55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, terzo scaglione, con l'aggiunta delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto. Nel rapporto tra la seconda convenuta, cioè la finanziatrice, e la prima convenuta, cioè la fornitrice, le spese di lite seguono, viceversa, la soccombenza di quest'ultima e sono liquidate in dispositivo, secondo analoghi criteri, avuto riguardo al decisum, anche qui con l'aggiunta delle spese della consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) accoglie la domanda di risoluzione e risolve per difetto di conformità il contratto di fornitura stipulato il 6 settembre 2018, tra la Controparte_1
e ;
[...] Parte_1
2) accoglie la domanda di risoluzione ulteriore e risolve per collegamento negoziale il contratto di finanziamento stipulato il 9 agosto 2018, tra la CP_2
da un lato, e e dall'altro lato;
[...] Parte_1 Parte_2
3) dichiara assorbita la domanda subordinata di annullamento dei contratti;
4) dichiara inammissibile la domanda accessoria di ripetizione d'indebito proposta contro la Controparte_1
5) accoglie la domanda accessoria per il resto e condanna la al Controparte_2 pagamento, in favore di e della somma di Euro Parte_1 Parte_2
2.769,57, a titolo di ripetizione d'indebito;
6) rigetta la domanda accessoria di risarcimento del danno;
7) accoglie la domanda trasversale di manleva e condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore della della somma di
[...] Controparte_2
Euro 24.700,00, a titolo di rivalsa, oltre agli interessi compensativi al tasso convenzionale dalla data della domanda al saldo;
8) condanna le convenute al rimborso, in favore degli attori, delle spese di lite, che liquida in Euro 2.538,50, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge, ponendo a carico delle soccombenti, altresì, le
16 (Segue verbale dell'udienza del 9 luglio 2025)
spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto;
9) condanna la prima convenuta al rimborso, in favore della seconda convenuta, delle spese di lite, che liquida in Euro 2.538,50, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge, ponendo a carico della soccombente, altresì, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto.
Così deciso in Cagliari, il 9 luglio 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 9 luglio 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1908 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, proposta da
e , elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Alessandro Zotti, che li rappresenta e difende per procura speciale in calce alla citazione
ATTORI
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Piero Benassi, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Leonardo Gregoroni, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 (Segue verbale dell'udienza del 9 luglio 2025)
Con citazione notificata il 4 marzo 2020, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio la e la
[...] Controparte_1
per sentir dichiarare risolto per grave inadempimento della Controparte_2 fornitrice e per difetto di conformità del bene fornito il contratto di fornitura concluso il 6 settembre 2018, avente ad oggetto l'installazione di un impianto fotovoltaico da 6 kWp, e risolto, parimenti, il contratto di credito collegato concluso il 9 agosto 2018, avente ad oggetto l'erogazione di un finanziamento finalizzato all'acquisto del bene dedotto nel contratto principale, ovvero, in via subordinata, per sentir annullare il contratto di credito collegato per errore e per dolo, nonché, in ogni caso, per sentir condannare la Controparte_1
e la in solido, alla restituzione delle rate già
[...] Controparte_2 pagate e la sola anche al risarcimento del Controparte_1 danno nella misura di giustizia, deducendo di essere stati indotti a sottoscrivere i contratti dalla falsa prospettazione di un impianto fotovoltaico economicamente autonomo.
Si è costituita in giudizio la Controparte_1 eccependo in via pregiudiziale il difetto di legittimazione passiva in ordine alla pretesa di restituzione ed in via preliminare la decadenza per tardiva denuncia dei difetti da parte del consumatore, nel merito contestando il fondamento delle domande per conformità dell'impianto installato a quanto promesso e per insussistenza di vizi del consenso e concludendo per la declaratoria di rito sulla domanda di ripetizione d'indebito e per il rigetto di tutte le altre domande.
Si è costituita in giudizio, altresì, la eccependo in via Controparte_2 preliminare la decadenza per tardiva denuncia dei difetti da parte del consumatore, sostenendo l'avvenuta consegna dell'impianto in questione e l'estraneità della finanziatrice rispetto alla fornitura e concludendo per il rigetto di tutte le domande o, in subordine, per la manleva da ogni conseguenza pregiudizievole, in caso di risoluzione del contratto di finanziamento, in forza della convenzione esistente con la fornitrice.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e consulenza tecnica
2 (Segue verbale dell'udienza del 9 luglio 2025)
d'ufficio.
In prossimità dell'udienza di discussione orale, le parti sono state autorizzate al deposito delle comparse conclusionali.
***
1. I termini della controversia sono i seguenti.
1.1. e hanno esposto quanto segue: che Parte_1 Parte_2
era stato indotto a sottoscrivere un contratto per la fornitura ed Parte_1 installazione di un impianto fotovoltaico da 6 kWp;
che il procacciatore d'affari della venditrice lo presentava come idoneo ad assicurare l'autonomia energetica della sua abitazione e prospettava la convenienza dell'acquisto, nel senso che l'impianto stesso non avrebbe avuto alcun costo;
che gli si garantiva, in particolare, che le spese sarebbero state compensate dalle detrazioni fiscali e dagli introiti derivanti dall'immissione in rete dell'energia prodotta, tanto che il totale era specificato in zero, all'interno di un modulo definito come proposta di adesione;
che contestualmente alla sottoscrizione di quel contratto era stata sottoscritta una richiesta di finanziamento, per l'importo di Euro 24.700,00, corrispondente al costo dell'impianto; che l'attore era stato indotto a sottoscrivere i contratti dalla falsa prospettazione che le rate si sarebbero ripagate tramite il risparmio energetico;
che l'impianto, tuttavia, dopo essere entrato in esercizio il
23 novembre 2018, in realtà produceva ogni anno perdite economiche, e così per tutta la durata del finanziamento (10 anni); che a ciò si aggiungeva la produzione annua di energia in misura inferiore a quella attesa, la non corretta installazione dell'impianto e la mancata consegna della dichiarazione di conformità.
1.2. La ha esposto in replica quanto Controparte_1 segue: che unica legittimata passiva rispetto alla domanda restitutoria era la banca, in quanto destinataria delle rate;
che gli attori domandano la risoluzione senza aver tempestivamente denunciato i difetti e senza aver prima richiesto i rimedi speciali della sostituzione o della riparazione;
che i presunti difetti, comunque, erano del tutto insussistenti, in quanto la fornitrice, lungi dal proporre un impianto a costo zero, aveva prospettato la mera convenienza dell'offerta e i vantaggi
3 (Segue verbale dell'udienza del 9 luglio 2025)
economici, non prospettabili con certezza al momento della stipula, erano la detrazione fiscale, il risparmio in bolletta per l'autoconsumo e la possibilità di vendere l'eventuale energia prodotta in eccesso rispetto a quella consumata;
che i difetti, inoltre, non erano stati formalmente denunciati, in quanto gli attori avevano lamentato soltanto una pratica commerciale scorretta e, anche ammessa la denuncia, non avevano allegato la scoperta dei difetti;
che le controparti, usando la diligenza dell'uomo medio, non avrebbero potuto convincersi della gratuità dell'impianto e nessun raggiro era stato posto in essere a loro danno.
1.3. La ha esposto in replica quanto segue: che la Controparte_2 finanziatrice dava corso al contratto provvedendo a versare la somma dovuta alla fornitrice, la quale provvedeva a sua volta all'installazione del bene;
che gli attori, invece, si rendevano inadempienti, in quanto, nel corso dell'anno 2019, gli addebiti delle rate restavano insoluti per mancanza di fondi;
che nessuno dei vizi dedotti riguardava la finanziatrice, la quale aveva sempre tenuto una condotta improntata a correttezza e buon fede, restando, peraltro, del tutto estranea alla fornitura;
che rispetto al bene fornito, comunque, grava sugli attori l'onere di provarne la non conformità e, in proposito, alla pretesa si oppone che la risoluzione è rimedio residuale e qualsiasi difetto deve essere denunciato entro due mesi dalla scoperta, di qui la decadenza;
che la finanziatrice, comunque, nell'ipotesi in cui fosse dichiarata la risoluzione del contratto di finanziamento, avrebbe il diritto a vedersi restituita l'anticipazione finanziaria corrisposta al dealer, maggiorata degli interessi pattuiti, in virtù della convenzione stipulata o, in ogni caso, per arricchimento senza causa.
2. La domanda di risoluzione del contratto di fornitura, contrariamente alla qualificazione ad essa conferita dagli attori, i quali ritengono di poterla proporre in modo indistinto sia per grave inadempimento della fornitrice, secondo la disciplina generale in tema di risolubilità dei contratti con prestazioni corrispettive, ex art. 1453 cod. civ., sia per difetto di conformità del bene fornito, secondo la disciplina speciale per i contratti del consumatore, ex art. 130 cod. cons., è riconducibile senza dubbio alla sola garanzia legale operante per qualsiasi
4 (Segue verbale dell'udienza del 9 luglio 2025)
difetto di conformità di un bene di consumo, avuto riguardo alla prospettazione, cioè che l'impianto fotovoltaico non fosse conforme alla descrizione fattane dalla fornitrice, perché inidoneo a garantire l'economicità dell'investimento attesa dall'acquirente, quale consumatore, non che il bene non gli fosse stato consegnato o fosse del tutto diverso da quello pattuito, siccome mai installato o incapace di convertire l'energia solare in energia elettrica.
3. L'eccezione preliminare di decadenza è infondata.
3.1. Nell'ambito della garanzia legale di conformità per la vendita dei beni di consumo, a norma dell'art. 132 del D.Lgs. n. 206 del 2005, recante il codice del consumo, secondo il testo applicabile ratione temporis, la responsabilità del venditore è limitata nel tempo ai difetti di conformità che si manifestino entro il termine di due anni dalla consegna (comma 1). Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna esistessero già in quel momento, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o del difetto (comma 3). I diritti del consumatore sono soggetti a decadenza, se il difetto di conformità non è denunciato entro il termine di due mesi dalla scoperta, a meno che il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del difetto o lo abbia occultato (comma 2). L'azione, poi, è soggetta a prescrizione, nel termine di ventisei mesi dalla consegna, a meno che il difetto sia stato dolosamente occultato;
il consumatore, ove convenuto per l'esecuzione del contratto, comunque, può far valere sempre il proprio diritto, purché il difetto di conformità sia stato denunciato tempestivamente (comma 4).
3.2. Nella specie, entrambe le convenute hanno eccepito il decorso del termine decadenziale e gli attori hanno contestato il fondamento dell'eccezione, in riferimento alla possibilità di avere piena conoscenza del vizio del bene acquistato, garantito in contratto come a costo zero, solo all'esito di un accertamento tecnico o, comunque, solo all'esito di un adeguato periodo temporale.
3.3. Ebbene, dovendo ricercarsi il momento determinante per l'esercizio del diritto fatto valere, bisogna ricavarlo in via indiretta dalla documentazione
5 (Segue verbale dell'udienza del 9 luglio 2025)
prodotta e, nello specifico, dalla prima doglianza del consumatore, risalente alla diffida ad adempiere del 6 febbraio 2019, per il tramite dell'
[...]
recapitata per posta elettronica certificata in pari data, come Controparte_3 da ricevuta di avvenuta consegna, nella quale, dopo aver ripercorso le circostanze della stipula, veniva richiesto alla fornitrice l'adempimento della sua specifica obbligazione, sul rilievo che “a partire dall'attivazione dell'impianto de quo, [il medesimo] non era assolutamente a costo zero”, in quanto l'acquirente “[aveva] corrisposto le rate di finanziamento, ma non [aveva] mai ricevuto gli incentivi contrattualmente previsti e idonei a coprire queste ultime [e aveva] continuato a pagare le bollette per la fornitura dell'energia, con una evidente differenza monetaria a [suo] svantaggio”; missiva che, sebbene diretta a segnalare una pratica commerciale ingannevole, è da considerarsi obiettivamente idonea a produrre anche gli effetti di denuncia del difetto di conformità, anche se inserita in un più ampio strumento, avuto riguardo allo scopo perseguito di tutela delle ragioni del consumatore.
3.4. Se si tiene presente il contenuto della missiva ed il sopralluogo eseguito dal perito interpellato dagli interessati, il quale aveva espresso il proprio parere negativo sui benefici dell'impianto in questione già con la relazione del 16 gennaio 2019, può trarsi la conclusione che l'acquirente avesse raggiunto la piena conoscenza dell'esistenza ed entità del difetto denunciato e, altresì, dell'imputabilità dello stesso sotto il profilo causale alla fornitrice a breve distanza dal collegamento in rete e dalla contestuale messa in esercizio dell'impianto stesso, una volta acquisita la prima e sommaria relazione peritale, proprio per l'evidenza del problema di insufficiente rendimento in rapporto all'esborso mensile, senza neanche il bisogno di attendere un più lungo periodo di utilizzo o una perizia di stima su costi e benefici, quest'ultima addirittura completata e conseguita in data posteriore alla diffida, sicché la scoperta del difetto in questione risale certamente al mese di gennaio 2019.
3.5. È questo il dies a quo, cioè il momento a decorrere dal quale diveniva possibile una consapevole denuncia e, di seguito, una prudente domanda
6 (Segue verbale dell'udienza del 9 luglio 2025)
giudiziale.
3.6. Ne consegue che la denuncia dei difetti risulta tempestivamente formulata, entro il termine di due mesi dalla scoperta.
4. La domanda di risoluzione del contratto di fornitura è fondata.
4.1. Il D.Lgs. n. 206 del 2005, recante il codice del consumo, secondo il testo applicabile ratione temporis, in materia di vendita di beni di consumo, dopo aver equiparato ai contratti di vendita, nell'art. 128, i contratti di permuta, di somministrazione, di appalto e di opera, nonché tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo, pone a carico del venditore, nell'art. 129, l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita
(comma 1). Si considerano conformi i beni che: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di beni dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche;
d) sono idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e accettato dal venditore anche per fatti concludenti (comma 2). Il difetto di conformità è escluso se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza oppure se il difetto deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore (comma 3).
4.2. Nell'ambito della garanzia legale di conformità per la vendita dei beni di consumo, l'art. 130, per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna (comma 1), attribuisce al consumatore il diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene acquistato, mediante riparazione o sostituzione, ovvero alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto (comma 2). Il consumatore può chiedere, a sua scelta, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un congruo termine dalla richiesta, tenuto conto della natura del bene e dello scopo dell'acquisto; c) la
7 (Segue verbale dell'udienza del 9 luglio 2025)
sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore (comma 7). Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene (comma 8).
Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore altro rimedio, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia ancora richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio (comma 9).
Non dà diritto alla risoluzione del contratto un difetto di conformità di lieve entità, per il quale non è possibile o è eccessivamente onerosa la riparazione o la sostituzione (comma 10).
4.3. Secondo la giurisprudenza di legittimità, nella disciplina consumeristica, il legislatore, orientandosi al principio di conservazione del contratto, ha optato per una gerarchia dei rimedi, a tutela del consumatore, distinguendo rimedi primari (riparazione o sostituzione) e rimedi secondari
(riduzione o risoluzione), nonché prescrivendo al consumatore di attenersi all'ordine dei rimedi, in via progressiva, pur lasciandolo libero di scegliere il rimedio per lui più conveniente, nel rispetto di tale ordine. Nel caso di non conformità del bene al contratto, il consumatore è tenuto a chiedere in un primo momento la sostituzione o la riparazione del bene e solo qualora ciò non sia possibile o sia eccessivamente oneroso è legittimato ad avvalersi dei rimedi secondari, che non sono altro che la riproposizione in materia consumeristica delle tradizionali azioni edilizie. La subordinazione di una classe di rimedi ad un'altra impedisce di ritenere che essi siano alternativi, in quanto l'unico onere imposto al consumatore è di avvalersi prima dei rimedi primari e, solo una volta che questi si rivelino insufficienti, di esperire i rimedi secondari. La riparazione o la sostituzione del bene non conforme deve essere effettuata senza spese, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, dovendo rispondere detti rimedi ad un triplice requisito, espressione della volontà
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del legislatore europeo di garantire al consumatore una tutela effettiva. Ne deriva il principio di diritto secondo cui, in tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove l'acquirente abbia inizialmente richiesto la riparazione del bene, non è preclusa la possibilità di agire per la risoluzione del contratto, ove sia scaduto il termine ritenuto congruo per la riparazione, senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero qualora la stessa abbia arrecato un notevole inconveniente (Cass. n. 22146 del 2020; cfr. n. 3695 del 2022).
4.4. Nella specie, gli attori hanno domandato la risoluzione del contratto assumendo di aver ricevuto la consegna di un impianto fotovoltaico presentato come economicamente autonomo, tale da compensare le spese per l'acquisto con i vantaggi, anche fiscali, derivanti dal suo funzionamento, e rivelatosi, invece, economicamente non conveniente, oltre ad avere una capacità produttiva inferiore a quella attesa e ad essere stato installato in modo non corretto e non corredato dalla dichiarazione di conformità; di contro, la prima convenuta, cioè la fornitrice, ha contestato la sussistenza di alcun difetto di conformità e la seconda convenuta, cioè la finanziatrice, ha aderito alle difese sul punto.
4.5. Ciò premesso, si pongono due questioni: l'accertamento del denunciato difetto di conformità, in base al contenuto del contratto di fornitura;
l'accertamento del previo tentativo, da parte del consumatore, di conseguire la tutela delle proprie ragioni con i rimedi sovraordinati rispetto alla risoluzione contrattuale.
4.6. Secondo quanto emerge dal modulo predisposto dalla
[...]
definito come proposta di adesione, in realtà pura e Controparte_1 semplice adesione, aveva aderito, apponendo la propria Parte_1 sottoscrizione il 6 settembre 2018, dopo essere stata raggiunta da un addetto della proponente nella propria casa di abitazione, ad un'offerta commerciale denominata “Casa efficiente”. Il contratto di vendita aveva ad oggetto l'installazione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico da 6 kWp, con
“pacchetto attinenze” e “sistema di accumulo”, che comportava per la società installatrice gli obblighi non solo di fornitura e posa in opera dei pannelli solari,
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ma anche di connessione alla rete elettrica, comprese le pratiche necessarie per la detrazione fiscale e per la cessione di energia al gestore del servizio elettrico. Nel modulo il prezzo veniva determinato prima in Euro 24.700,00 e poi corretto in
“zero”.
4.7. Secondo quanto emerge dal modulo predisposto dalla Controparte_2
aveva separatamente stipulato, insieme ad Parte_1 Parte_2 quale coobbligata, il contratto di finanziamento per il pagamento del prezzo, qui determinato in Euro 24.700,00, sottoscrivendo il modulo il 9 agosto 2018, in data anteriore. Nello specifico, veniva stabilito il rimborso del prestito mediante 120 rate mensili, ciascuna pari a circa Euro 306,43, corrispondente a un periodo di ammortamento di 10 anni. Nel frontespizio della richiesta di finanziamento veniva specificato quale fosse il prodotto finanziato ed il prezzo pattuito, mentre nella scheda informativa veniva specificata l'identità dell'intermediario creditizio, coincidente con la fornitrice, tutti elementi rivelatori dell'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto presupposto ed il contratto di credito al consumo, ciò che neppure è contestato.
4.8. Secondo quanto emerge dagli atti della causa, l'impianto in questione era stato messo in esercizio soltanto il 23 novembre 2018, data incontestata.
4.9. Secondo quanto emerge dalla diffida ad adempiere del 6 febbraio 2019, comunicata per posta elettronica certificata, per il tramite dell'associazione mandataria, l'acquirente aveva intimato alla fornitrice, con valore di costituzione in mora, di dare esecuzione al contratto di fornitura, riportando il rapporto alle condizioni prospettate al momento della stipula e, in particolare, garantendo all'acquirente di azzerare la spesa energetica, di fruire degli incentivi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta, di beneficiare della detrazione fiscale prevista per gli interventi di efficienza energetica e, in sintesi, di avvalersi dell'impianto fotovoltaico a “costo zero”, senza sostenere alcuna spesa.
4.10. A questo punto, è necessario procedere alla verifica della sussistenza del difetto nel prodotto in questione, con particolare riferimento alla capacità produttiva dell'impianto installato sulla copertura dell'edificio dell'acquirente ed
10 (Segue verbale dell'udienza del 9 luglio 2025)
alla quantificazione dei benefici a confronto con i costi a suo carico, ed a ciò si provvede sulla base della relazione del consulente tecnico nominato d'ufficio, ing.
, nella quale l'ausiliare ha dato conto delle indagini compiute con Persona_1 procedimento accurato ed esaustivo, riferendone gli esiti con motivazione esauriente ed esente da vizi logici, da cui non v'è motivo di discostarsi, e corredando le risposte fornite ai quesiti con la descrizione e riproduzione dello stato dei luoghi, nonché con la valutazione delle censure delle parti.
4.11. Secondo quanto emerge dai rilievi, tenuto conto dei dati geografici di posizionamento, delle caratteristiche tecniche dei moduli, del diverso irraggiamento solare nel corso dell'anno e della capacità produttiva teorica e reale, quest'ultima ricavata dalle misure dell'energia prodotta, l'impianto fotovoltaico in esame ha avuto una produzione di energia elettrica allineata rispetto a quanto prevedibile, secondo i criteri in uso per i sistemi di generazione fotovoltaica.
Nondimeno, tenuto conto di tutti i costi sostenuti e da sostenere in relazione all'impianto in questione, in particolare per le rate del finanziamento personale, comprensive degli interessi sul capitale erogato per un acquisto altrimenti impossibile nelle condizioni finanziarie del cliente, senza neanche contare le spese di manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria, e di tutti i benefici conseguiti e conseguibili a mezzo del medesimo impianto, sia per l'autoconsumo di energia elettrica sia per l'immissione in rete di quella eccedente il fabbisogno sia per la detrazione fiscale ottenibile per i primi dieci anni sulla metà della spesa sostenuta per l'intervento di riqualificazione energetica, l'impianto fotovoltaico in esame non si presenta vantaggioso, per l'intero periodo di ammortamento del prestito, fissato in dieci anni, ed anche in seguito, lasciando il bilancio annuo costantemente negativo. Soltanto a partire dal ventunesimo anno è predicabile la remuneratività dell'investimento, peraltro assai debole e limitata al restante periodo di vita utile, stimata in venticinque anni. In sintesi, come ben rappresentato in apposita tabella, la differenza tra i costi e i benefici, tanto per le singole annualità quanto per l'intera durata dell'operazione, è destinata a restare sempre negativa, non risultando in alcun caso la sommatoria dei vantaggi ottenuti
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sufficiente a compensare le spese assunte e registrandosi così perdite costanti.
4.12. Non vi sono ragioni per disattendere le conclusioni del consulente e per non condividere la sua valutazione di carattere tecnico. Alla relazione di consulenza non sono state mosse critiche da parte degli attori né da parte della seconda convenuta. Sulle censure formulate, tra tutti, soltanto dalla prima convenuta l'ausiliare non ha potuto che confermare le proprie conclusioni. Nelle osservazioni trasmesse dalla fornitrice, infatti, si lamenta che il consulente non abbia considerato i vantaggi economici derivanti all'utilizzatore dalla crescita dei costi energetici e dai conseguenti maggiori risparmi per la quota di autoconsumo, senza considerare che trattasi di questioni sollevate in contrasto con i quesiti formulati d'ufficio.
4.13. Alla stregua dei risultati istruttori, valutati nel complesso, se si rammenta l'ampia nozione di difetto di conformità, garantita per legge, non ristretta alla conformità alla regola dell'arte o alla produttività nominale, in primo luogo, deve ritenersi pienamente assolto l'onere della prova incombente agli attori, poiché l'impianto fotovoltaico in questione certamente non corrisponde alla descrizione ben più favorevole fattane dalla fornitrice, siccome inadatto a soddisfare quella garanzia di economicità dell'investimento che l'acquirente, quale consumatore, poteva legittimamente attendersi in base alla presentazione del prodotto ed alla dichiarazione di esso nel contratto, incentrata in modo inequivocabile sui vantaggi economici della soluzione tecnologica proposta in proiezione, essendo impossibile il raggiungimento del risultato pattuito tanto nell'immediato quanto nel lungo periodo, così da escludere qualsiasi ipotesi di pareggio e qualsiasi pur minima convenienza dell'affare, per causa senz'altro imputabile alla fornitrice;
in secondo luogo, posto che la sostituzione dell'impianto fotovoltaico in questione con altro più potente e redditizio, dopo la posa in opera e la messa in esercizio, è eccessivamente onerosa, al punto che non
è ipotizzabile e nemmeno è stata ipotizzata, e la fornitrice, comunque, neppure ha dimostrato di aver offerto la sostituzione o almeno la modifica entro un congruo periodo dalla richiesta di adempimento, la quale pure era stata fatta, non trovando
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spazio alcun rimedio conservativo, deve ritenersi aperta la via per la pronuncia risolutiva, poiché il consumatore certamente non ha interesse a tenere per sé il prodotto senza quella caratteristica attrattiva ed allettante di assoluta economicità, incompatibile con quello che il prodotto è davvero, cioè un sistema costoso e connesso ad un prestito ancor più oneroso e non compensato da vantaggi economici, la promessa dei quali non poteva esser mantenuta e, come dimostrato, non è stata mantenuta.
4.14. Accertata la gravità del difetto del bene fornito, deve farsi luogo alla risoluzione del contratto di fornitura.
5. La domanda di risoluzione del contratto di finanziamento, dipendente dall'altra, atteso il collegamento negoziale tra il contratto principale ed il contratto di credito al consumo, e la conseguente connessione per pregiudizialità tra le rispettive domande, è anch'essa fondata.
5.1. Con riferimento ai contratti di credito al consumo, l'art. 125-quinquies del D.Lgs. n. 385 del 1993, c.d. testo unico bancario, ivi inserito dall'art. 1 del
D.Lgs. n. 141 del 2010, in attuazione della direttiva 2008/48/CE, al comma 1, prevede che nei contratti di credito collegati – per tali intendendo quelli finalizzati esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifico, ove il finanziatore si avvalga del fornitore per promuovere il contratto di credito e il bene o il servizio siano esplicitamente individuati nel contratto di credito stesso, a norma dell'art. 121, comma 1, lett. d) – in caso di inadempimento da parte del fornitore del bene o del servizio, il consumatore, dopo aver inutilmente costituito in mora il fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se l'inadempimento è di non scarsa importanza, a norma dell'art. 1455 cod. civ., a cui è fatto espresso rinvio. Come si ricava dall'art. 15, par. 2, della direttiva, alla luce della quale va interpretata la norma di diritto interno, il rimedio
è esperibile in un ambito oggettivo più ampio di quello a cui allude il legislatore nazionale, cioè sia quando la merce o il servizio non sia fornito affatto o sia fornito soltanto in parte sia quando il prodotto non sia conforme al contratto di fornitura, secondo la disciplina propria della vendita di beni di consumo. Nella
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giurisprudenza di legittimità, inoltre, si è affermato il principio secondo cui la risolubilità del contratto per inadempimento può essere invocata anche in via di eccezione dalla parte non inadempiente che sia stata convenuta in giudizio dall'altra per il riconoscimento di qualche effetto giuridico che debba ricollegarsi al contratto, realizzandosi in tal modo un fenomeno per cui l'accertamento incidentale della risolubilità è funzionale alla elisione dell'effetto giuridico del negozio (Cass. n. 6733 del 2005; conf. n. 7418 del 2007).
5.2. Nella specie, è decisiva la sorte del contratto principale, nel senso che, come non è giustificato il pagamento del corrispettivo di una prestazione obiettivamente non conforme a quella promessa al consumatore, così nemmeno si giustifica il rimborso di un finanziamento contratto esclusivamente per pagare quel debito, ed entrambi i contratti, pertanto, restano caducati.
6. La domanda subordinata di annullamento del contratto di finanziamento
(nel corpo dell'atto introduttivo estesa anche al contratto di fornitura), stante la risolubilità dei due contratti, resta assorbita.
7. La domanda accessoria di ripetizione d'indebito proposta contro la prima parte convenuta è inammissibile per difetto di legittimazione passiva, perché la non viene prospettata come accipiens, Controparte_1 rispetto ai ratei di cui si esige la restituzione, bensì come destinataria del finanziamento erogato per conto del solvens.
8. La domanda accessoria di ripetizione d'indebito proposta contro la seconda parte convenuta, in via consequenziale, è manifestamente fondata, perché la risoluzione del contratto di finanziamento pacificamente comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, con ogni eventuale onere, e queste ultime, per quanto riconosciuto dalla in difetto di Controparte_2 allegazione e prova di versamenti ulteriori, nel periodo dal mese di febbraio 2019 al mese di ottobre 2019 (addebiti insoluti a partire dal mese di novembre 2019), nei limiti delle prime nove mensilità, ammontano nel complesso a Euro 2.769,57
(9 rate x (306,43 di importo mensile + 1,30 di spese di incasso) = 2.769,57), con la precisazione che non può trovare ingresso la documentazione contabile prodotta
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dagli attori soltanto con la comparsa conclusionale, ben oltre la preclusione istruttoria;
sulla somma ripetibile, peraltro, non sono stati domandati interessi.
9. La domanda accessoria di risarcimento del danno, parimenti, è manifestamente infondata, perché non è stato allegato né provato, da parte degli attori, alcun danno derivante dall'accertato difetto di conformità del bene, non integrando la violazione del diritto fatto valere essa stessa un danno risarcibile, ed alla carenza non può supplire il richiamo alla valutazione equitativa, sia perché essa può aver luogo soltanto se il danno è provato nella sua esistenza, senza poter costituire un commodus discessus per la parte che non prova l'esistenza del danno, sia perché la valutazione secondo equità non esime la parte che si afferma danneggiata, comunque, dall'onere di offrire gli elementi di prova necessari alla liquidazione, per il caso in cui il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare.
10. La domanda trasversale di manleva, infine, è manifestamente fondata, perché la convenzione che regolava i rapporti tra la Controparte_1
e la al punto 7, prevedeva pacificamente
[...] Controparte_2
l'obbligo di restituzione, a semplice richiesta, dell'intera somma ricevuta, maggiorata degli interessi legali più sette punti percentuali, nel caso di risoluzione del contratto di finanziamento in via derivata, ai sensi dell'art. 125-quinquies del
D.Lgs. n. 385 del 1993, ed è ciò che, nel caso in esame, si è verificato, con la precisazione che i suddetti interessi sono dovuti dal giorno in cui è stata proposta la domanda riconvenzionale, con comparsa di costituzione e risposta depositata il
19 maggio 2020.
11. Conclusivamente, le domande principali e quella trasversale vanno accolte.
12. Il regolamento delle spese di lite dipende dalle posizioni processuali assunte dalle parti. Nel rapporto tra gli attori e le convenute, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in base ai rapporti in contestazione, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria,
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secondo i valori minimi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n.
55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, terzo scaglione, con l'aggiunta delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto. Nel rapporto tra la seconda convenuta, cioè la finanziatrice, e la prima convenuta, cioè la fornitrice, le spese di lite seguono, viceversa, la soccombenza di quest'ultima e sono liquidate in dispositivo, secondo analoghi criteri, avuto riguardo al decisum, anche qui con l'aggiunta delle spese della consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) accoglie la domanda di risoluzione e risolve per difetto di conformità il contratto di fornitura stipulato il 6 settembre 2018, tra la Controparte_1
e ;
[...] Parte_1
2) accoglie la domanda di risoluzione ulteriore e risolve per collegamento negoziale il contratto di finanziamento stipulato il 9 agosto 2018, tra la CP_2
da un lato, e e dall'altro lato;
[...] Parte_1 Parte_2
3) dichiara assorbita la domanda subordinata di annullamento dei contratti;
4) dichiara inammissibile la domanda accessoria di ripetizione d'indebito proposta contro la Controparte_1
5) accoglie la domanda accessoria per il resto e condanna la al Controparte_2 pagamento, in favore di e della somma di Euro Parte_1 Parte_2
2.769,57, a titolo di ripetizione d'indebito;
6) rigetta la domanda accessoria di risarcimento del danno;
7) accoglie la domanda trasversale di manleva e condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore della della somma di
[...] Controparte_2
Euro 24.700,00, a titolo di rivalsa, oltre agli interessi compensativi al tasso convenzionale dalla data della domanda al saldo;
8) condanna le convenute al rimborso, in favore degli attori, delle spese di lite, che liquida in Euro 2.538,50, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge, ponendo a carico delle soccombenti, altresì, le
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spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto;
9) condanna la prima convenuta al rimborso, in favore della seconda convenuta, delle spese di lite, che liquida in Euro 2.538,50, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge, ponendo a carico della soccombente, altresì, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto.
Così deciso in Cagliari, il 9 luglio 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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