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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 9523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9523 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 21884/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata Parte_1 in MA, via Gavinana 2, presso lo studio dell'avv. Monica Ferrantin che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in MA, presso la sede - Direzione Filiale CP_1
metropolitana di MA NI (via Giulio MAno 46), rappresentato e difeso dal funzionario Cristina Scalamandrè in virtù di delega in atti convenuto all'udienza del 30.9.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO condanna l' a corrispondere a la somma di € CP_1 Parte_1
10.687,56 (a titolo di ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento relativi al periodo da 1.11.2023 a 30.6.2025), oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo;
dichiara, per il resto, cessata la materia del contendere;
condanna l' a rimborsare in favore del procuratore antistatario della CP_1
ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 1.358,25, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.6.2025 - esponendo Parte_1 di aver già ottenuto un decreto di omologa di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. (con il quale il giudice, in data 16.1.2025, aveva omologato la
Ctu medica che aveva accertato ella era in possesso del requisito medico per ottenere l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di ottobre 2023) e di aver infruttuosamente fatto richiesta all' CP_1
dei ratei di detta prestazione, in presenza degli ulteriori requisiti oltre quello medico-sanitario - ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del CP_1 suo diritto a detta prestazione e la condanna dell' al pagamento in suo favore CP_1
dei ratei pregressi, oltre accessori.
L' si è costituito in giudizio, facendo presente che la prestazione in esame CP_1
era stata liquidata con provvedimento del 13.6.2025 e valuta 1.7.2025, circostanza questa confermata dalla parte ricorrente all'odierna udienza, ma solo limitatamente al pagamento dei ratei mensili da luglio 2025 in avanti e senza invece la corresponsione degli arretrati.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
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Con provvedimento del 13.6.2025 l' ha riconosciuto la prestazione in CP_1
favore della ricorrente, quantificando gli arretrati (da novembre 2023 a giugno
2025) in € 10.687,56.
Detti arretrati non risultano essere stati ancora corrisposti, sicché l' deve CP_1 essere condannato a pagare alla ricorrente detto importo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo.
Per quanto riguarda invece i ratei mensili da luglio 2025 in avanti, regolarmente percepiti dalla ricorrente come dalla stessa confermato, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93
c.p.c., vanno poste a carico dell' CP_1
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4
(cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (da
2 € 5.200,01 a € 26.000,00); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale), si è disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi, ex art. 4, comma 1, del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n.
147/2022 (considerata l'estrema semplicità della questione trattata), si è infine disposta la riduzione dell'ulteriore 50% della sola fase decisionale (tenuto conto che la controversia, già di per sé come detto priva di complessità alcuna, è stata decisa in prima udienza, senza deposito di memorie finali e senza alcuna discussione).
MA, 30.9.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
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