Sentenza 21 settembre 2005
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, per l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. è necessario che la verità oggettiva dei fatti, intesa come rigorosa corrispondenza alla realtà, sia rispettata per tutti quegli elementi che costituiscono l'essenza e la sostanza dell'intero contenuto informativo della notizia riportata. I dati superflui, insignificanti ovvero irrilevanti, ancorchè imprecisi, in quanto non decisivi nè determinanti, cioè capaci da soli di immutare, alterare, modificare la verità oggettiva della notizia, non possono essere presi in considerazione, per ritenere valicati i limiti dell'esercizio del diritto di informazione ed escludere l'operatività della causa di giustificazione. (In applicazione del principio suesposto non è stata ritenuta idonea ad escludere l'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, a fronte della notizia vera dell'arresto di un soggetto per plurimi episodi di concussione, l'addizione di notizie imprecise sul numero delle persone concusse - 60 anziché 38 come indicato nella ordinanza cautelare - nonchè sulla entità degli illeciti proventi - 300 milioni di lire anziché, come affermato nel provvedimento coercitivo, non superiori ai cento milioni).
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- 1. Diffamazione: giornalista non punibile se la notizia è mutuata dal provvedimento giudiziario (Cass. Pen. n. 13782/2020)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca giudiziaria è configurabile, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, quando l'attribuzione del fatto illecito ad un soggetto sia rispondente a quella presente negli atti giudiziari e nell'oggetto dell'imputazione, sia sotto il profilo dell'astratta qualificazione che della sua concreta gravità, con la conseguenza che essa non è invocabile se il cronista attribuisca ad un soggetto un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non scriminata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2005, n. 37463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37463 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 21/09/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1742
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 046259/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AM GA N. IL 10/04/1952;
avverso SENTENZA del 29/09/2004 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito che ha concluso per annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
Udito il difensore Avv. Augenzio Francesco Antonio del foro di Roma, sostituto processuale dell'avv.to Falcinelli Francesco Maria del foro di Perugia, per il ricorrente, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
La Corte:
OSSERVA
Con sentenza 18.4.2002, il Tribunale di Perugia condannava MI TA alla pena di euro 150,00 di multa - oltre pubblicazione a proprie spese della sentenza e risarcimento del danno, con provvisionale, in favore della parte civile - quale responsabile del reato di diffamazione a mezzo della stampa, in relazione all'articolo a sua firma, pubblicato sul quotidiano "Corriere Fermano - la Gazzetta del Piceno" in data 23.8.1997, ritenuto lesivo della reputazione di DO RI.
Investita del gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Perugia, con la sentenza in epigrafe, confermava integralmente. Si è così conformemente ritenuto, dai giudici di merito, che il giornalista, pur diffondendo la notizia di un fatto vero - costituito dall'arresto del DO per plurimi episodi di concussione nella qualità di capo dell'ufficio tecnico del comune di Acquaviva Picena - avesse tuttavia esorbitato dai limiti del diritto di cronaca di per ciò stesso che egli aveva aggiunto circostanze viceversa risultate non corrispondenti a verità, e cioè la concussione operata dal DO in persona del geom. Capriotti - che "da vittima si sarebbe trasformato in complice" - ovvero altre ne aveva enfatizzate, con riferimento al numero delle persone asseritamente concusse, indicato come maggiore di quello effettivamente risultante, sì da potere affermare che il DO aveva imposto una sorta di "tassa istituzionale", nonché all'entità delle somme rinvenute sui conti correnti dell'indagato, indicate in misura superiore a quella reale e definite "bottino"; concludendosi, pertanto, nel senso che il giornalista aveva "pesantemente colorito il suo articolo eccedendo, così, nella cronaca e violando il principio di continenza". Avverso la sentenza del giudice di appello l'imputato ricorre per cassazione, deducendo, con atto personalmente sottoscritto, la manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che, una volta ritenuta giustificata dall'esercizio del diritto di cronaca la notizia dell'avvenuto arresto del DO per concussione, sarebbe stato incongruo attribuire carattere di ingiustificata lesività della reputazione di esso DO ai particolari enunciati dai secondi giudici, da riguardarsi soltanto come "elementi accessori alla notizia medesima, ritenuta complessivamente attendibile e meritevole di attenzione pubblica".
Con atto sottoscritto dal difensore, il ricorrente denuncia poi: 1) violazione ed erronea applicazione degli artt. 51, 59 ult. co. e 595 cod. pen. in ordine alla sussistenza degli elementi della diffamazione, atteso che le rilevate difformità dal vero erano risultate del tutto marginali, frutto di un "errore involontario" o commesso in assoluta buona fede (avendo egli appreso la notizia da fonti attendibili e riscontrate in sede giudiziaria), ed inidonee a configurare l'ipotesi della violazione del principio di continenza;
2) violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 comma 3 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., nonché mancanza di motivazione, nell'assunto che la sentenza non avrebbe illustrato e spiegato il senso e fondamento dell'affermazione secondo cui l'elemento soggettivo del reato era desumibile dal fatto che il giornalista aveva "non solo riportato la notizia dell'arresto del DO ed i reati di cui questi era accusato", ma anche "valutato tale comportamento nel suo complesso dando della persona un quadro negativo".
I ricorsi, che in rilevante misura e nel loro nucleo essenziale, prospettano identici vizi della sentenza, sono meritevoli di accoglimento.
I due atti di ricorso sottopongono all'attenzione di questa Corte, sia pure con diverse sfumature, l'identico tema, in punto di diffamazione a mezzo della stampa, del limite della verità della notizia diffusa dal giornalista ai fini dell'applicabilità dell'esimente ex art. 51 cod. pen.. Il giudice di legittimità ha costantemente affermato che la causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. si configura solo se i fatti divulgati siano veri o seriamente accertati, e se, inoltre, l'interesse pubblico all'informazione sia appagato in termini di adeguatezza;
ed ha altresì precisato che, come non inducono il superamento del limite della verità modeste o marginali inesattezze che incidono su semplici modalità del fatto narrato senza modificarne la struttura essenziale, così anche l'altro requisito va inteso in senso relativo, potendo nei singoli casi risultare adeguati anche coloriture e toni aspri o polemici.
Quel che conta, dunque, ai fini di applicazione dell'esimente del diritto di cronaca, è che risulti rispettata, nella pubblicazione di una notizia, la verità oggettiva dei fatti - intesa come rigorosa corrispondenza alla realtà - per tutti quegli elementi che costituiscono l'essenza e la sostanza dell'intero contenuto informativo;
così come deve ritenersi non valicato il limite dell'esercizio del diritto di informazione e, quindi, non preclusiva dell'operatività della causa di giustificazione l'enunciazione di dati superflui, insignificanti ovvero irrilevanti, ancorché imprecisi, in quanto non decisivi ne' determinanti, cioè capaci da soli di immutare, alterare, modificare la verità oggettiva della notizia, così, ugualmente, deve ritenersi che questa stessa tolleri, senza nulla perdere ai fini di applicazione dell'esimente, le addizioni o le sottrazioni di particolari marginali, ovvero la descrizione approssimativa dei medesimi.
Nella specie, allora - ed indiscusso l'interesse rivestito dal fatto narrato per l'opinione pubblica secondo il principio della pertinenza - risulta evidente, anche attraverso la comparata lettura della conforme sentenza di primo grado, che i particolari non veritieri non hanno apprezzabilmente inciso sul nucleo essenziale della notizia diffusa e vera - l'emissione di misura cautelare in carcere nei confronti del responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Acquaviva Picena per fatti di concussione - stante l'assoluta inidoneità, in tal senso, e del riferimento ad oltre 60 persone asseritamente concusse - in quanto l'ordinanza cautelare aveva indicato quali vittime del reato "non meno di trentotto persone", numero più che sostanzioso (e non chiuso) - e della indicazione di un duplice ruolo assunto dal geom. Capriotti, in detta ordinanza accusato chiaramente di vero e proprio concorso nei fatti di concussione spartendo con il DO il provento della concordata attività criminosa - e, infine, della quantificazione degli illeciti proventi in 300 milioni di lire, essendosi dato atto già dai giudici di primo grado dello stato delle indagini nel senso di una accertata disponibilità sui conti correnti dell'indagato di somme "non superiori" (e dunque a tale importo prossime) ai cento milioni oltre che delle accuse di ricezione di mobili e, ancora, di assegni per circa venti milioni.
Deve pertanto escludersi, e contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale senza alcuna spiegazione sul punto, a fronte della notizia vera e legittimamente pubblicata dell'arresto del DO per plurimi episodi di concussione in termini sostanzialmente corrispondenti a quelli dell'accusa sulla base delle indagini (non rilevando, ovviamente, il successivo esito del procedimento), fatto ex se idoneo a ledere nel massimo grado la reputazione del soggetto, sia l'oggettiva capacità delle "addizioni" a produrre una ulteriore ed apprezzabile deminutio della medesima, sia che le stesse, laddove rese nei termini descrittivi della imposizione di una sorta di "tassa istituzionale" e di un "bottino" - rispettivamente riferiti alla pratica delle reiterate illecite dazioni cui, secondo l'accusa, aveva dato luogo l'attività concussiva attribuita al DO, ed al compendio degli illeciti profitti conseguiti a tale attività - abbiano ecceduto il limite della continenza espositiva. Trattandosi, infatti, con tutta evidenza, di definizioni "giornalistiche" non qualificabili, per quanto enfatizzate e caricate, come arbitrarie ed esorbitanti (se non anche iperboliche) rispetto all'oggettività dei fatti quali, al momento, risultavano sulla base di quanto esposto nell'ordinanza cautelare;
e, tanto meno, sussumibili nell'ipotesi di gratuita ed ingiustificata lesione del patrimonio morale del soggetto direttamente coinvolto nella vicenda narrata, questa stessa, nella specie, potenzialmente determinativa di vero allarme sociale al punto di rendere lecito al giornalista (titolare di un diritto-dovere di informazione) darne diffusione adottando un linguaggio particolarmente colorito e tuttavia strumentale, e come tale intellegibile ed inteso, a rappresentarne, senza sbavature e concessione ad illazioni lesive dell'altrui patrimonio morale, la gravità e la intera sostanza.
Alla stregua di tali considerazioni, deve trovare piena applicazione l'invocata esimente del diritto di cronaca;
e, pertanto, avuto anche riguardo alla più che presumibile assenza di elementi nuovi e diversi rispetto a quelli già valutati dai giudici di merito, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, non essendo punibile l'imputato perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 21 settembre 2005. Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2005