Ordinanza cautelare 17 giugno 2024
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 05/03/2026, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00568/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00618/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 618 del 2024, proposto da-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Ficili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Questura Trapani, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC Registri Giustizia e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Questore di Trapani, contenente diniego di rinnovo del porto d’armi per uso tiro a volo cat.-OMISSIS-notificato all’interessato in data 9/3/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. RA NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS- ha impugnato con il ricorso in epigrafe il provvedimento emesso dal Questore di Trapani in data 12/2/2024 con il quale è stata respinta la sua istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso sportivo.
Il provvedimento del Questore si fonda unicamente sulla rilevata esistenza di una condanna per il reato di minaccia, emessa nell’anno 2011 dal Giudice di pace e poi confermata dal Tribunale di Marsala, dalla quale discenderebbe un giudizio di inaffidabilità a carico del ricorrente ed il venir meno del rapporto di fiducia con l’autorità di PS.
Il ricorso è affidato alle seguenti censure:
1. eccesso di potere per illogicità manifesta e carenza di motivazione, insiti nel fatto che: a) il ricorrente è titolare della licenza di porto d’armi sin dall’anno 2006; b) attualmente svolge la funzione di docente di matematica e scienze ed in passato ha svolto per circa 24 anni la funzione di ispettore capo della Polizia municipale; c) la sentenza menzionata nel decreto esclude la pericolosità del ricorrente ed è stata cancellata dal casellario con provvedimento del 20/11/2023;
2. violazione degli articoli 11 e 43 del TULPS poiché l’amministrazione avrebbe omesso di esternare la propria valutazione discrezionale relativa al rischio di abuso delle armi riscontrato in capo al ricorrente e si sarebbe invece appiattita sul mero riscontro della condanna per il reato di minaccia.
Si è costituito in giudizio l’intimato ministero dell’interno. In primo luogo, sul piano del fatto, l’amministrazione ha evidenziato che il ricorrente già nell’anno 2019 era stato destinatario di un provvedimento di ritiro cautelare delle armi connesso ad una diagnosi di stato d’ansia generalizzato riscontrato dai sanitari; più avanti, dopo il completamento di un percorso terapeutico presso il Centro di salute mentale, non si era provveduto alla restituzione dell’arma di servizio poiché il ricorrente aveva nelle more lasciato la Polizia municipale per passare alle dipendenze di altra amministrazione. Nel merito, la difesa erariale ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando il corretto esercizio, nel caso in esame, della discrezionalità amministrativa in presenza di condizioni ostative rappresentate dalla condanna per un reato che dimostra una inclinazione caratteriale alla violenza ed alla incapacità di autocontrollo, nonché dall’esistenza di un ambiente familiare controindicato discendente dal fatto che la sorella del ricorrente è coniugata con soggetto pluripregiudicato e condannato per associazione di tipo mafioso.
Con ordinanza n. -OMISSIS-la Sezione ha respinto la domanda cautelare formulata dal ricorrente, per assoluta mancanza del requisito del periculum in mora .
In vista dell’udienza di trattazione del merito, parte ricorrente ha depositato memoria difensiva nella quale insiste nelle proprie argomentazioni e difese replicando all’Avvocatura dello Stato che i rapporti di affinità asseritamente controindicati non sono stati presi in considerazione dall’amministrazione nel decreto oggi impugnato e rappresentano dunque un argomento “intruso”.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
A prescindere dalle argomentazioni aggiuntive formulate dalla difesa erariale con riguardo alla storia sanitaria e familiare del ricorrente – che, non essendo contemplate nel provvedimento impugnato, valgono solo come elementi ad colorandum - la vicenda penale valorizzata dall’amministrazione appare sufficiente a giustificare il diniego adottato.
Infatti, dalla sentenza penale di condanna prodotta in giudizio emerge in modo inequivocabile che il ricorrente sia stato condannato per aver minacciato una azione violenta nei confronti del vicino di casa e per aver tentato di accedere con la forza presso l’appartamento-studio di quest’ultimo.
Orbene, tale condotta risulta chiaramente indicativa - come evidenziato dall’Avvocatura dello Stato - di un’indole incline alla violenza e refrattaria verso forme di autocontrollo; già questo giustifica da solo il giudizio (pur sinteticamente) espresso dall’amministrazione, che ha ritenuto il ricorrente privo della dovuta affidabilità in relazione all’uso delle armi. Sotto tale profilo, la valutazione operata dalla Questura non appare dunque illogica, né irrazionale, né priva di sufficiente argomentazione.
A conforto di quanto affermato appare utile rilevare che anche il Consiglio di Stato – in una vicenda nella quale veniva in rilievo una mera denuncia (non una condanna) per minaccia – ha affermato che “ Quanto al procedimento penale per minaccia, come correttamente rilevato dal primo giudice, l’intervenuta archiviazione dello stesso per assenza di querela non è in grado di scalfire il provvedimento prefettizio. In disparte il rilievo che trattasi di circostanza sopravvenuta ai provvedimenti impugnati e in quanto tale non idonea ad incidere sulla loro legittimità ora per allora, l’archiviazione intervenuta in sede penale è irrilevante ai fini della scelta amministrativa, che deve ispirarsi alla massima precauzione e che è autonoma rispetto alle determinazioni del giudice penale e che, pertanto, consente comunque all’Amministrazione di poter valutare il fatto storico nella sua materialità e di trarre dalla frase proferita dall’appellante (“se non la smetti ti taglio la testa, voglio i 600€ che mi devi”), elementi su cui fondare la valutazione di inaffidabilità dello stesso .” (Cons. Stato, III, 2471/2023).
Peraltro, deve aggiungersi che l’art. 43 del TULPS vieta il rilascio del porto d’armi a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, con la conseguenza che il reato preso in esame dalla Questura (delitto di minaccia) avrebbe addirittura valenza ostativa già ex lege rispetto al rilascio della licenza di porto d’armi.
Il ricorso non merita, in definitiva, accoglimento.
In tale ottica, non risultano rilevanti le ulteriori argomentazioni difensive formulate dal ricorrente con riguardo:
a) allo svolgimento in atto dell’attività di docente a scuola – e ciò in quanto la professione svolta dal richiedente non può incidere sulla valutazione di affidabilità in ordine all’uso delle armi, che si basa solo sulla valutazione della persona;
b) al pregresso rilascio, negli anni passati, del titolo di polizia oggi in contestazione – posto che l’eventuale errore, o sottovalutazione, commessi in precedenza dall’amministrazione non possono ipotecare la successiva azione della stessa PA ed impedire un rinnovato esame delle condizioni di affidabilità del soggetto richiedente la licenza;
c) all’avvenuta cancellazione della condanna dal casellario giudiziale – poiché non è equivalente alla riabilitazione e comunque inidoneo a far venir meno il “fatto storico” valorizzato dalla Questura.
In definitiva, il ricorso va respinto e parte ricorrente sopporterà le spese processuali, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’amministrazione resistente, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA NO, Presidente, Estensore
Anna Pignataro, Consigliere
Luca Girardi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA NO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.