Art. 30.
Per la riparazione dei danni ed il ripristino delle opere ed attivita' distrutte o danneggiate dagli eventi sismici del 6 maggio e 15 settembre 1976, e' assegnato alla regione Veneto un contributo straordinario di lire 8 miliardi, che verra' impiegato, nella zone identificate con decreto del presidente della giunta regionale, per:
a) riattamento e ripristino della abitazioni danneggiate mediante l'esecuzione dei lavori necessari a renderle abitabili;
b) concessione di contributi sulla spesa occorrente per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani di proprieta' privata di qualsiasi natura o destinazione. Limitatamente ad una sola unita' immobiliare abitativa, il contributo potra' essere di importo pari alla spesa occorrente per le opere necessarie;
c) ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e di strade, nonche' di ogni altra opera di interesse degli enti locali;
d) concessione alle aziende industriali, commerciali e artigiane di contributi per investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature. Il contributo potra' estendersi ad opere di ampliamento fino ad un massimo del 50 per cento e potra' essere erogato in conto capitale o in conto interessi a scelta dei richiedenti.
Per la riparazione dei danni ed il ripristino delle opere ed attivita' distrutte o danneggiate dagli eventi sismici del 6 maggio e 15 settembre 1976, e' assegnato alla regione Veneto un contributo straordinario di lire 8 miliardi, che verra' impiegato, nella zone identificate con decreto del presidente della giunta regionale, per:
a) riattamento e ripristino della abitazioni danneggiate mediante l'esecuzione dei lavori necessari a renderle abitabili;
b) concessione di contributi sulla spesa occorrente per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani di proprieta' privata di qualsiasi natura o destinazione. Limitatamente ad una sola unita' immobiliare abitativa, il contributo potra' essere di importo pari alla spesa occorrente per le opere necessarie;
c) ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e di strade, nonche' di ogni altra opera di interesse degli enti locali;
d) concessione alle aziende industriali, commerciali e artigiane di contributi per investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature. Il contributo potra' estendersi ad opere di ampliamento fino ad un massimo del 50 per cento e potra' essere erogato in conto capitale o in conto interessi a scelta dei richiedenti.