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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11702 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.: 95561/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA
Nella persona del Giudice Unico Dott. Achille Mazzuolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n° R.G. 95561/06, avente ad oggetto arricchimento senza causa, redatta nella forma semplificata, prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della
Legge 69/2009
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli, C.F. . rapp.ta e difesa, Parte_1 P.IVA_1 come in atti, dall'Avv.to Francesco Fimmanò e dall'Avv.to GI Di LA, con studio in Napoli al Centro Direzionale isola E2
ATTRICE
CONTRO
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv.to Gherardo Marone, con studio in Napoli, Controparte_1 alla Via Cesario Console n. 3
CONVENUTO
FATTO
- Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 19/12/2006, la conveniva, Parte_1 innanzi al Tribunale di Napoli, sez. Distaccata di Ischia, il , per ivi sentir accogliere Controparte_1 le seguenti domande: condannare il al pagamento della somma di Euro Controparte_1
2.430.957,83, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 14/09/01, sino all'effettivo soddisfo da corrispondersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 D.Lgs del 09/12/02 n. 231; condannare in ogni caso l'ente convenuto al pagamento della medesima somma di cui all'art. 2041; condannare l'ente convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti ai sensi dell'art. 2043 c.c.; condannare il convenuto al pagamento delle spese legali con attribuzione agli avvocati;
si chiede sin d'ora prova testi e nomina
C.T.U. contabile;
- si costituiva il che chiedeva il rigetto della domanda ed eccepiva il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva della società n quanto il non aveva mai prestato il Pt_1 Controparte_1 consenso alla cessione del credito. Eccepiva pure la carenza di prova in ordine alla circostanza che era stata depositata solo la cessione del credito del 14,09,2001 mentre non erano state prodotte le ulteriori cessioni cui si faceva cenno nella domanda giudiziale. Eccepiva, inoltre, il difetto di giurisdizione in quanto la domanda, formulata come domanda di pagamento di maggiori oneri rispetto a quelli previsti nel contratto di appalto e, quindi, di revisione prezzi, era devoluta alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo. Il eccepiva, inoltre, la inammissibilità della domanda CP_1 per violazione del giudicato, formatosi con la sentenza 1991/04. L'ente eccepiva ancora, laddove fossero state superate le eccezioni innanzi ricordate la incompetenza del Giudice ordinario in favore del Giudice Arbitrale in quanto il Capitolato speciale d'appalto costituente parte integrante del contratto stesso prevedeva all'art. 7 la devoluzione di tutte le controversie nascenti dalla risoluzione del contratto ad un Collegio Arbitrale. Eccepiva, inoltre, la intervenuta prescrizione del diritto. Il eccepiva, infine, la assoluta infondatezza della domanda in quanto, al di là della accertata CP_1
(con la sentenza n. 1991/2004) inadempienza della a molteplici previsioni contrattuali, il Pt_2 contratto di appalto sottoscritto dalle parti poneva a carico dell'appaltatore tutti gli oneri connessi al trasferimento dei rifiuti in terra ferma nelle discariche autorizzate dalla E quindi Controparte_2 alcuna somma poteva essere richiesta al a tale titolo;
CP_1
- la causa veniva rimessa in decisione e entrambe le parti provvedevano a depositare memorie conclusionali;
- con ordinanza del 19.11.2008 il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo e disponeva una Consulenza tecnica con nomina del dott. Persona_1
- venivano nominati i consulenti di parte e, in data 26.05.2010, veniva depositata la relazione definitiva;
- venivano depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e la causa veniva così rimessa al giudice. Sennonché, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio e dal 2013 alcuna attività è stata svolta se non quella di continui rinvii;
- infine, con ordinanza del 03.10.2023, il Tribunale disponeva la comparizione personale delle parti all'udienza del 31.01.2024;
- in data 10.06.2024 veniva nominato nuovo Giudice istruttore;
- all'udienza del 24.10.2024 il difensore della a dichiarato che i beni e le quote societarie Pt_1 della società rano state confiscate dal Tribunale di Napoli (con sentenza del 21.03.2016), Pt_1 confermata dalla Corte di Appello di Napoli (con sentenza del 13.11.2019) e, in via definitiva, dalla
Corte di Cassazione (con sentenza del 03.11.2021); - il G.U., quindi, invitava le parti a prendere posizione sulla intervenuta confisca e suoi suoi effetti rispetto al giudizio rinviando la causa al 28.03.2025;
- la rovvedeva solo in data 26.03.2025 a depositare le sentenze che avevano pronunciato la Pt_1 confisca;
- all'Udienza del 28.03.2025, quindi, il chiedeva termine per esaminare la Controparte_1 documentazione e formulare le proprie osservazioni;
- la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.07.2025;
- precisate le conclusioni da entrambe le parti la causa alla predetta udienza è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di valutare il merito della domanda, vanno esaminate le numerose eccezioni preliminari, che questo giudice ritiene del tutto infondate. Vediamo i punti salienti: Sulla estinzione della società, la
Suprema Corte con sentenza del 16.07.25 n. 19750, ha affermato che l'estinzione della società non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo inequivoca volontà di rimettere il debito manifestata dal creditore, anche per facta concludentia, comunicata al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in congruo termine, di non volerne approfittare. È stato, inoltre, escluso che la semplice mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione possa costituire, di per sé, presupposto per presumere l'intervenuta rinuncia, gravando dunque sul soggetto convenuto – sia esso parte di un nuovo giudizio o di un processo già pendente – l'onere di allegare e provare la cessazione del rapporto obbligatorio. Nel nostro caso, l'estinzione non si è mai verificata, visto che la ora CP_3 Pt_1 si era trasferita da Roma a Napoli e, quindi, non si era mai cancellata. Sulla confisca, si osserva che tale circostanza non priva la società della capacità di stare in giudizio, che rimane intatta, ma solo i suoi beni possono essere colpiti da procedure ablative. Se viene nominato un custode giudiziario, la sua funzione è quella di garantire la corretta prosecuzione dell'attività aziendale, ma la capacità e la responsabilità della società rimangono. Nel nostro caso, il rappresentante legale della società ha avuto anche l'autorizzazione a stare in giudizio, dal giudice penale. Sulla legittimità della cessione del credito, si osserva, e vi è prova, che la notifica della cessione è stata effettuata dal notaio. Sul divieto di cessione de credito, senza l'”adesione” del cessionario, si osserva che tale principio viene meno, nel momento in cui il rapporto contrattuale con la P.A. sia terminato, come nel nostro caso (Cass.
981/02, Cass. 268/06). Il credito, qui reclamato dall'attrice, è infatti sorto dopo la cessazione dell'appalto, per eventi straordinari e non prevedibili che hanno provocato un aumento dei costi di appalto. Nel giudicato formatosi con la sentenza 1991/04 del Tribunale di Napoli, si osserva che anche tale eccezione è infondata, in quanto nel su indicato giudizio, non esiste alcuna richiesta e/o riferimento, di cui al presente giudizio. Il Tribunale di Napoli, con la su indicata sentenza, si è solo limitato a valutare i servizi resi e non pagati, le illegittime decurtazioni fatte dal convenuto e null'altro.
Il presente giudizio, pertanto, ha un oggetto completamente diverso. Anche l'eccezione di prescrizione
è da ritenersi infondata e inammissibile. Sul difetto di giurisdizione, di questo giudice, si ritiene pienamente condivisibile l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte e del Consiglio di
Stato (Cass, n. 71/2000, n. 72/2000; Consiglio di Stato n. 6325/00), per cui anche tale eccezione va rigettata. Detto ciò si può valutare il merito, che questo Giudice ritiene fondato, per quanto di ragione.
In tal senso, contrariamente a quanto dedotto dal convenuto, la C.T.U. svolta appare chiara, precisa e dettagliata, in quanto indica i motivi e i maggiori costi sostenuti dall'attrice, nello svolgimento dell'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dell'isola di Ischia. La C.T.U. quantifica tali maggiori costi in Euro 1.998.000,00. Su tale punto il convenuto non ha formulato eccezioni o prove tali da portare a diverse conclusioni.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, sez. Distaccata di Ischia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla contro il , disattesa ogni contraria difesa Parte_1 Controparte_1 ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda attrice, per quanto di ragione e condanna il a pagare, Controparte_1 in favore della per i motivi su esposti, l'importo di Euro 1.998.000,00, oltre Parte_1 interessi, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs del 09/12/02 n. 231, dal deposito della presente sentenza all'effettivo pagamento;
2) Condanna il al pagamento delle spese legali, che vengono liquidate in Euro Controparte_1
500,00 per spese ed Euro 35.000,00 (trentacinquemila) per onorario, oltre rimborso spese generali ed oneri accessori, se dovuti, con attribuzione agli Avv.ti Francesco Fimmanò e
GI Di LA, quali antistatari, nonché le spese di C.T.U.;
3) Rigetta tutte le altre domande ed eccezioni, in quanto infondate e non provate.
Così deciso.
Ischia, 12/12/2025
Il Giudice
Dr. Achille Mazzuolo