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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/12/2025, n. 4545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4545 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10043/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 10043 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Ulderico Nigro (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via F. De
Lauzieres n. 28;
OPPONENTE
E con sede legale in alla Piazza Controparte_1 CP_1
Salimbeni n. 3 (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Moschiano (C.F. P.IVA_1
) in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._3 in Napoli alla Via Depretis n. 102;
OPPOSTA
NONCHÉ in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Renato Sardi (C.F. ), in virtù di procura in C.F._4 atti, domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore;
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione del 2/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, ha esposto di Controparte_1 essere titolare di un credito verso in virtù dei rapporti Controparte_3 discendenti da:
• contratto di conto corrente n. 614956 (già n. 7086) estinto in data 22/7/2022, con saldo di €
39.828,54;
• contratto di mutuo chirografario n. 994143644 per un saldo debitore di € 33.974,85.
Ha aggiunto poi che i rapporti erano stati garantiti con fideiussioni da da CP_4 Pt_2
e da , questi ultimi due solo con riferimento al contratto di finanziamento.
[...] Parte_1
Ha chiesto quindi in via monitoria la condanna in solido dei tre garanti, di cui fino Parte_1
a concorrenza della somma di € 33.974,85, oltre agli interessi al tasso legale e spese.
L'intestato Tribunale ha accolto la domanda monitoria e, per l'effetto, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 3087/2023 in data 13/10/2023, con cui ha ingiunto ai debitori in solido il pagamento di quanto richiesto.
ha quindi promosso formale opposizione, tempestivamente notificata a mezzo pec Parte_1 il 13/11/2023, nella quale ha lamentato che la fideiussione non sarebbe stata oggetto di specifica trattativa tra le parti, in violazione dell'art. 34 co. 2 cod. cons., che è frutto di una intesa anticoncorrenziale illecita, che la inquina di nullità, che è stata concessa in violazione del principio di buona fede e dell'art. 1956 c.c., avendo la banca preteso il rilascio di plurime garanzie. Nel merito del rapporto, ha eccepito la indeterminatezza del credito, la nullità degli interessi usurari, la Par mancata inclusione degli interessi di preammortamento nel calcolo dell' e l'annullabilità della garanzia per vizi del consenso.
In conclusione, ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo, in accoglimento della opposizione, e di condannare la banca alla rifusione delle spese di lite, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita con deposito di articolata comparsa di risposta, nella Controparte_1 quale ha respinto puntualmente nel merito le singole eccezioni, sul presupposto della fondatezza del credito, riportandosi a tutta la documentazione prodotta a supporto sin dalla fase monitoria.
Ha quindi chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, con vittoria di spese.
Nelle more del processo è intervenuta anche la quale, professandosi cessionaria Controparte_2 del credito, si è associata alle difese della banca opposta, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. 2. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, fallito il tentativo di mediazione e l'ulteriore tentativo di conciliazione, rigettate le istanze istruttorie, il Giudice ha rinviato la causa per la sua discussione orale, quindi all'esito l'ha assunta in decisione nei termini ordinari.
3. Nel merito della pretesa, in via di metodo va rammentato che l'opposta ha agito in via monitoria in qualità di attrice in senso sostanziale, per ottenere il pagamento del saldo derivante da un contratto di mutuo;
pertanto, sulla stessa incombe l'onere probatorio del credito anche nella successiva fase di merito azionata dal debitore in opposizione.
L'emissione del decreto ingiuntivo infatti non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis Cass. 11 marzo 2011 n. 5915, Cass. 3 marzo 2009 n.
5071, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Torino, 1 luglio
2021, n.3344; Tribunale Napoli, 18 luglio 2019, n. 7305; Tribunale Milano, 08 luglio 2019, n. 6729;
Tribunale Nola, 20 maggio 2019, n. 1136; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale
Torino, 20 dicembre 2018).
Con particolare riguardo ai rapporti che discendono da contratti di mutuo, sul mutuante grava soltanto l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa, consistente nel titolo negoziale fonte delle obbligazioni e nell'adempimento della propria obbligazione di erogazione del capitale, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c. Viceversa, grava sul debitore mutuatario l'onere di eccepire i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, sottoponendo a specifica contestazione gli addebiti allegati dal creditore e dimostrando di aver restituito, in tutto o in parte, la somma data a mutuo. Queste premesse derivano dalla conformazione dei contratti di mutuo come contratti reali, che si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore (Tribunale Lecce, 09/03/2020, n.764; Tribunale Patti, 15/09/2021, n.675; Tribunale
Brindisi, 22/12/2021, n.1699).
Nella fattispecie, la società opposta ha ottemperato ai propri oneri probatori, producendo a supporto del credito il contratto di finanziamento, il prospetto di liquidazione attestante la sua erogazione e la certificazione ex art. 50 t.u.b. recante il dettaglio della composizione del credito ingiunto (allegati nn. 8, 9 e 10). Ha inoltre prodotto la fideiussione specifica sottoscritta dall'opponente a garanzia della restituzione delle somme mutuate (allegato n. 12). La società opposta ha dunque adempiuto all'onere della prova su di essa gravante in qualità di attore in senso sostanziale in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito che discende dal contratto di mutuo, nel rispetto di quanto statuito dalle Sezioni Unite sul punto: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez.
Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Di conseguenza, spetta alla parte opponente l'onere di fornire la prova contraria, mediante eccezioni circostanziate tali da scalfire la prova esibita.
4. In primo luogo, l'opponente ha invocato a sua difesa l'art. 34 cod. cons., accusando la banca di avere imposto condizioni di fideiussione senza una previa trattativa individuale. L'opponente, però, muove dalla criticabile premessa che la disciplina consumeristica sia a lui applicabile.
In disparte ogni considerazione sulle conseguenze dell'assenza di trattativa tra le parti, l'opponente ha chiaramente ammesso nel suo atto introduttivo di avere rivestito la qualifica di socio lavoratore della cooperativa debitrice e tale qualità conduce a escludere radicalmente la qualifica di consumatore del fideiussore.
In applicazione del criterio generale fissato dall'art. 3 co. 1 lett. a) cod. cons., è consumatore qualunque persona fisica che stipuli un contratto per finalità private;
analogamente va qualificato consumatore anche il fideiussore che, a prescindere dall'attività professionale eventualmente svolta, stipuli un contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, secondo un accertamento calato sulla fattispecie concreta (Cass. civ. 16/01/2020, n.742). La qualifica da attribuire al garante non segue dunque la natura del rapporto garantito, in termini di accessorietà, quanto piuttosto la finalità perseguita, privata o professionale, secondo il criterio originario stabilito dal codice del consumo.
Il principio è stato dapprima sancito dalla Corte di Giustizia UE, sentenza del 9 dicembre 2015, C-
74/15, a proposito dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE, ed è stato poi diffusamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, fino ad essere definitivamente accolto dalle sezioni unite della
Suprema Corte: “il fideiussore, persona fisica, non è un professionista 'di riflesso', non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito… le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate, ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore” (Cass. civ. sez. un., 27/02/2023, n.
5868; si veda anche Cassazione civ., 07/05/2024, n. 12286 e la più recente Cass. civ., 11/11/2025,
n.29746). È da escludere allora che possieda la qualifica del consumatore un socio, che abbia prestato garanzia in favore della sua società, mirando piuttosto al rafforzamento della società stessa sul mercato (così Cass. n. 17638 del 30/6/2025). Così, anche nel caso di specie, incontestata la qualità di socio del , va escluso che il garante abbia rilasciato la fideiussione per finalità Parte_1 eminentemente private, anziché per favorire gli interessi economici della società.
5. L'opponente ha poi criticato il carattere anticoncorrenziale della fideiussione, che avrebbe inquinato le sue clausole di nullità.
Accedendo alla prospettazione della parte, la garanzia sarebbe stata rilasciata a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza concordata tra gli istituti di credito e censurata dalla Banca d'Italia per violazione dell'articolo 2, comma 2, lett. a), della L. 287/1990. Con provvedimento n. 55/2005, la
Banca d'Italia aveva ritenuto che gli articoli 2, 6 e 8 delle condizioni generali di contratto per la fideiussione omnibus raccomandate dall'ABI contenessero disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, si sarebbero poste in contrasto con le regole di concorrenza.
Secondo la prospettazione dell'opponente, le intese con cui gli istituti di credito si accordavano per inserire tali clausole all'interno dei contratti di garanzia sarebbero vietate e quindi nulle, perché limitative della concorrenza, ma tale nullità contaminerebbe anche i contratti a valle stipulati per effetto di quella intesa.
La tesi è stata ampiamente diffusa nella giurisprudenza di merito, ma non unanimemente condivisa.
Il profondo contrasto giurisprudenziale che ne è sorto è stato solo recentemente composto dalla
Corte di Cassazione a sezioni unite, la quale ha chiarito che le clausole riproduttive di condizioni generali frutto di intese restrittive della concorrenza debbano essere sanzionate con una dichiarazione di nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c. (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021). Questo rimedio sanzionatorio appare l'unico adeguato ad evitare il propagarsi “a valle” sul mercato dell'intesa restrittiva della concorrenza “a monte”, perché munito dei caratteri di effettività, proporzionalità e dissuasività.
Nella pronuncia citata si legge infatti che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art.
1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Occorre pertanto comparare il modulo negoziale sottoscritto dal con il modello sanzionato Parte_1 dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 2005, al fine di verificare la corrispondenza lamentata.
Orbene, l'esame degli atti preclude l'analisi di tale corrispondenza con esito positivo.
Anzitutto, nel dolersi della violazione della delibera antitrust n. 55 del 2/5/2005 della Banca d'Italia,
l'opponente ha omesso di produrre il menzionato provvedimento amministrativo in base al quale si assume l'illegittimità della fideiussione. Il principio iura novit curia, che eleva a dovere del Giudice la ricerca del diritto, investe solo le fonti di rango normativo primario e secondario, non anche i provvedimenti amministrativi, per i quali vige il divieto di scienza privata, per cui è onere della parte che intenda avvalersi del contenuto di un provvedimento dell'Autorità Amministrativa all'interno del processo quello di provvedere alla sua produzione.
In mancanza del provvedimento amministrativo invocato dalla parte, non è possibile procedere alla comparazione tra le clausole e riscontrare la corrispondenza tra quelle censurate dalla Banca d'Italia
e quelle contenute nella fideiussione sottoscritta dall'opponente.
In ogni caso, anche a voler superare tale assorbente rilievo, nel merito l'eccezione sarebbe del tutto inconferente. Infatti l'accertamento della Banca d'Italia e, di conseguenza, anche la statuizione delle sezioni unite, concerneva esclusivamente le fideiussioni omnibus, volte cioè a garantire l'adempimento di una pluralità indeterminata di rapporti, e non anche le fideiussioni specifiche, come quella rilasciata dal , per le quali il garante non è esonerato dalla dimostrazione della Parte_1 esistenza effettiva di una intesa anticoncorrenziale all'epoca della sua sottoscrizione.
Sul punto vanno condivise le deduzioni difensive della opposta la quale, sin dalla comparsa di risposta, ha eccepito la difformità delle clausole ABI sanzionate dalla Banca d'Italia da quelle contenute nella fideiussione sottoscritta dal . Parte_1
6. L'opponente ha inoltre criticato il comportamento dell'istituto di credito per violazione del principio di buona fede e dell'art. 1956 c.c.
In via di metodo va premesso che la liberazione del fideiussore per applicazione dell'art. 1956 c.c. comporta l'onere, a suo carico, di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della eccezione, ossia che il creditore ha continuato a fare credito al debitore garantito, pur essendo a conoscenza dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche e senza previa autorizzazione del fideiussore (Corte appello Torino, 26/03/2025, n.273).
Nella fattispecie, non si può ignorare il carattere assolutamente generico della eccezione, che non ha illustrato con sufficiente chiarezza i presupposti della dedotta violazione: l'opponente infatti, nel contestare la legittimità della garanzia fideiussoria, ha del tutto omesso di descrivere i presupposti di applicazione della norma. D'altra parte, l'art. 1956 c.c. è ritagliato specificamente sulla ipotesi della obbligazione futura, che apparentemente non ricorre nella fattispecie, dove l'opponente avrebbe rilasciato una fideiussione specifica a garanzia di una obbligazione determinata.
Le lacune dell'attività assertiva della parte non possono essere colmate mediante dal Giudicante, dando contenuto alle eccezioni estremamente generiche che sono state sollevate, perché ciò si risolverebbe in un intervento officioso in aperta violazione dei principi del contraddittorio processuale e della parità delle parti in giudizio, che hanno l'onere di allegare i fatti a fondamento delle proprie domande ed eccezioni.
L'onere di allegazione della parte non può nemmeno ritenersi soddisfatto dalla illustrazione che
“l'Istituto di Credito aveva già soddisfatto le proprie esigenze Controparte_1 facendo sottoscrivere l'atto fideiussorio dalla SI.ra legale rappresentante della CP_4 cooperativa nonché dal SI. consorte della prima”, perché l'acquisizione di Parte_2 svariate garanzie rappresenta una pratica lecita e comunque del tutto inconferente rispetto alla spiegata eccezione.
7. Nel merito della pretesa, l'opponente ha censurato la indeterminabilità del credito, per la mancata allegazione del piano di ammortamento, da cui desumere l'effettivo ammontare delle rate insolute e degli interessi di mora addebitati alla società.
Le censure dell'opponente però fraintendono le regole di ripartizione degli oneri probatori, che gravano sul creditore esclusivamente la dimostrazione dei fatti costitutivi del proprio credito e l'allegazione dell'inadempimento, mentre è sulla parte debitrice che grava l'onere di dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi, ovvero che nulla sia dovuto o che sia dovuta una somma diversa.
Nella fattispecie, la società creditrice ha assolto pienamente a questo onere, dimostrando l'assolvimento dell'obbligazione a suo carico di erogazione del capitale mutuato. All'interno del contratto di finanziamento si rinviene il regolare piano di ammortamento invocato dal garante;
inoltre, nella certificazione del credito, è stata poi avanzata una ricostruzione analitica della richiesta, con separata indicazione delle singole rate insolute, del capitale scaduto e degli interessi, per cui alcuna omissione può essere addebitata alla banca.
Al contrario, l'opponente non ha proposto un conteggio alternativo o una diversa quantificazione del capitale scaduto o degli interessi di mora, né ha dimostrato l'esatto adempimento dell'obbligazione, per cui non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della eccezione.
8. L'opponente ha poi censurato l'usurarietà degli interessi. Giova rammentare che è sulla parte che eccepisce l'applicazione di tassi debitori affetti da nullità che grava l'onere di allegare e provare le ragioni della dedotta nullità.
In particolare, quando sono rimproverati tassi di natura usuraria, sul debitore grava l'onere della prova circa i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, mediante contestazioni circostanziate in merito alla misura dello sforamento e ai criteri adottati per calcolarlo (Tribunale
Napoli, 04/02/2021, n.1098; Tribunale Ferrara, 5/12/2013; Cass. S.U., 29/4/2009, n. 9941; cfr. anche Cass. Sez. Un. 18/09/2020, n.19597; recentemente Cassazione civ., 11/10/2024, n.26525).
Nel caso che ci occupa, il garante non ha dedicato alcuno sforzo argomentativo per esporre le ragioni della dedotta nullità, limitandosi ad un astratto riepilogo della normativa di riferimento, avulso dalla fattispecie concreta, impedendo al giudicante di vagliare nel merito l'eccezione.
9. Da ultimo, l'opponente ha denunciato la indeterminabilità ed erroneità dell'indicatore sintetico di costo (cd. ISC o TAEG), anche per mancata indicazione del periodo di preammortamento.
Orbene, nel contratto in oggetto risultano correttamente individuati tutti i costi che incidono sulla validità del mutuo, ma soprattutto è stato indicato il TAEG, che riassume in un unico indicatore sintetico il costo globale del credito. Secondo la giurisprudenza di merito, la segnalazione del
TAEG è sufficiente ad assolvere gli obblighi di trasparenza dell'istituto di credito, perché questo indicatore è comprensivo di tutti i costi connessi al credito (cfr. ex multis Tribunale Rimini,
16/06/2022, n.579).
Nel documento di sintesi, infatti, si legge chiaramente che il TAEG veniva quantificato nella percentuale di 3,8761%; nello stesso documento veniva specificata la durata dell'ammortamento e il tasso del primo periodo di preammortamento, che avrebbe ricoperto interamente il primo anno del rapporto, come si evince chiaramente dal piano di ammortamento allegato, e questo rimuove ogni dubbio sulla correttezza dell'operato della banca erogatrice.
È da escludere allora una assoluta indeterminatezza del TAEG, tale da influenzare la determinatezza del credito stesso.
In ogni caso, è da escludere anche che una eventuale erroneità del TAEG del contratto avrebbe condotto alla sua nullità.
L'ISC o TAEG infatti costituisce un mero indicatore di costo, una specie di “riassunto” per misurare la convenienza di un dato finanziamento, che non rappresenta un contenuto negoziale del contratto ma che viene indicato per ragioni di trasparenza. L'indicazione di un TAEG erroneo, diverso da quello in concreto applicato, non è problematica sconosciuta al legislatore, ma questa tutela è stata riservata ai soli consumatori: il d.lgs. del 13 agosto 2010 n. 141 ha introdotto nel t.u.b. l'intero Capo II dedicato al “credito ai consumatori”, contenente una disciplina speciale di maggior favore nei confronti dei consumatori e di maggior rigore nei confronti delle banche. Dunque è solo a partire dal 2010 che l'art. 125 bis t.u.b., così novellato, al comma 6 sanziona con la nullità la clausola determinativa di costi ulteriori non inclusi nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta e che determinano una maggiore onerosità a carico del consumatore, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo, a prescindere dalla verifica sulla effettiva incidenza che l'errata indicazione del TAEG possa aver avuto sulla scelta del consumatore di contrarre il credito.
Tuttavia, questa normativa speciale e di maggior favore ha un ambito di applicazione ben delimitato e definito dall'art. 122 t.u.b: è destinata esclusivamente ai contraenti che abbiano la qualifica di consumatore, sono esclusi i contratti di finanziamenti di importo superiore a € 75.000,00 e infine, avuto riguardo alla data della novella, sono naturalmente esclusi i contratti stipulati anteriormente alla entrata in vigore del d.lgs. del 13 agosto 2010 n. 141, ossia alla data del 19/9/2010.
Nella fattispecie, è acquisito ormai che il garante non possiede la qualifica di consumatore, perché mosso da interessi imprenditoriali in qualità di socio della società debitrice.
Di conseguenza, anche per il contratto di mutuo de quo, come per tutti i contratti esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina consumeristica, prevale l'applicazione della disciplina generale di cui agli artt. 115 ss. t.u.b., secondo la quale l'eventuale difformità tra ISC pattuito e ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) adempie ad uno scopo meramente informativo di rendere edotto il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato e la responsabilità della banca può tutt'al più essere censurata con rimedi di carattere risarcitorio che tuttavia, nel caso di specie, non sono stati dedotti nei loro elementi costitutivi (su tutte cfr. Cass. Sez. Un. n. 26724 e 26725 del 2007).
L'eccezione pertanto non merita accoglimento.
10. Da ultimo, il garante si duole di avere prestato la fideiussione in base ad un errore di fatto.
Sostiene nell'atto di citazione che “preme evidenziare la circostanza che il credito vantato dalla nei confronti della debitrice principale in persona della Controparte_1
SI.ra , nella qualità di legale rapp.te p.t. della CP_4 CP_3 Controparte_5
nonché le fideiussioni sono oggetto di contestazione. Nel dettaglio la SI.ra
[...] CP_4 ha rappresentato con l'azione richiamata oltre l'interesse alla dichiarazione di illegittimità delle fideiussioni, anche l'interesse ad ottenere la declaratoria di nullità ovvero l'annullamento delle stesse… Il consenso di conseguenza è viziato in quanto, se avesse saputo che sottoscrivendo il documento richiamato avrebbe di fatto coinvolto terzi soggetti ad ella di fatto estranei e di cui parte attrice non avrebbe voluto un loro interessamento o comunque un coinvolgimento atto a stringere rapporti con questi, non avrebbe mai e poi mai voluto apporre e/o autorizzare la sottoscrizione della fideiussione a garanzia di debiti della società”.
Anche sotto questo profilo, le doglianze della parte non hanno pregio. Apparentemente, questa sembra richiamare a fondamento della annullabilità della propria fideiussione il vizio del consenso denunciato dalla debitrice in altro giudizio, associandosi ai medesimi presupposti CP_4 della separata domanda. La parte che denuncia l'annullabilità del contratto, tuttavia, deve riferire a se stessa il vizio del consenso, mentre nella fattispecie non sono state chiaramente illustrate le circostanze di fatto che avrebbero concorso alla falsa rappresentazione della realtà percepita proprio dal , anziché dalla . Parte_1 CP_4
11. Per tutte le ragioni esposte dunque l'opposizione è infondata e va rigettata, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese seguono la soccombenza, quanto meno nei rapporti tra l'opponente e l'opposta, e sono liquidate ai minimi di cui al D.M. 147/2022 in considerazione della carenza di questioni in fatto o in diritto di particolare complessità, con esclusione della fase decisoria, non avendo la parte opposta partecipato alla udienza di discussione. Sussistono inoltre gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese nei rapporti tra l'opponente e la parte intervenuta, in considerazione della ridotta attività processuale espletata e della prossimità della data della sua costituzione alla udienza di discussione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3087/2023 emesso dal
Tribunale di Napoli nord in data 13/10/2023;
• Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che si liquidano in € 2.356,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, cpa ed iva;
• Compensa le spese nei rapporti tra l'opponente e l'intervenuta.
Aversa, 23/12/2025 Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 10043 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Ulderico Nigro (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via F. De
Lauzieres n. 28;
OPPONENTE
E con sede legale in alla Piazza Controparte_1 CP_1
Salimbeni n. 3 (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Moschiano (C.F. P.IVA_1
) in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._3 in Napoli alla Via Depretis n. 102;
OPPOSTA
NONCHÉ in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Renato Sardi (C.F. ), in virtù di procura in C.F._4 atti, domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore;
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione del 2/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, ha esposto di Controparte_1 essere titolare di un credito verso in virtù dei rapporti Controparte_3 discendenti da:
• contratto di conto corrente n. 614956 (già n. 7086) estinto in data 22/7/2022, con saldo di €
39.828,54;
• contratto di mutuo chirografario n. 994143644 per un saldo debitore di € 33.974,85.
Ha aggiunto poi che i rapporti erano stati garantiti con fideiussioni da da CP_4 Pt_2
e da , questi ultimi due solo con riferimento al contratto di finanziamento.
[...] Parte_1
Ha chiesto quindi in via monitoria la condanna in solido dei tre garanti, di cui fino Parte_1
a concorrenza della somma di € 33.974,85, oltre agli interessi al tasso legale e spese.
L'intestato Tribunale ha accolto la domanda monitoria e, per l'effetto, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 3087/2023 in data 13/10/2023, con cui ha ingiunto ai debitori in solido il pagamento di quanto richiesto.
ha quindi promosso formale opposizione, tempestivamente notificata a mezzo pec Parte_1 il 13/11/2023, nella quale ha lamentato che la fideiussione non sarebbe stata oggetto di specifica trattativa tra le parti, in violazione dell'art. 34 co. 2 cod. cons., che è frutto di una intesa anticoncorrenziale illecita, che la inquina di nullità, che è stata concessa in violazione del principio di buona fede e dell'art. 1956 c.c., avendo la banca preteso il rilascio di plurime garanzie. Nel merito del rapporto, ha eccepito la indeterminatezza del credito, la nullità degli interessi usurari, la Par mancata inclusione degli interessi di preammortamento nel calcolo dell' e l'annullabilità della garanzia per vizi del consenso.
In conclusione, ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo, in accoglimento della opposizione, e di condannare la banca alla rifusione delle spese di lite, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita con deposito di articolata comparsa di risposta, nella Controparte_1 quale ha respinto puntualmente nel merito le singole eccezioni, sul presupposto della fondatezza del credito, riportandosi a tutta la documentazione prodotta a supporto sin dalla fase monitoria.
Ha quindi chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, con vittoria di spese.
Nelle more del processo è intervenuta anche la quale, professandosi cessionaria Controparte_2 del credito, si è associata alle difese della banca opposta, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. 2. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, fallito il tentativo di mediazione e l'ulteriore tentativo di conciliazione, rigettate le istanze istruttorie, il Giudice ha rinviato la causa per la sua discussione orale, quindi all'esito l'ha assunta in decisione nei termini ordinari.
3. Nel merito della pretesa, in via di metodo va rammentato che l'opposta ha agito in via monitoria in qualità di attrice in senso sostanziale, per ottenere il pagamento del saldo derivante da un contratto di mutuo;
pertanto, sulla stessa incombe l'onere probatorio del credito anche nella successiva fase di merito azionata dal debitore in opposizione.
L'emissione del decreto ingiuntivo infatti non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis Cass. 11 marzo 2011 n. 5915, Cass. 3 marzo 2009 n.
5071, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Torino, 1 luglio
2021, n.3344; Tribunale Napoli, 18 luglio 2019, n. 7305; Tribunale Milano, 08 luglio 2019, n. 6729;
Tribunale Nola, 20 maggio 2019, n. 1136; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale
Torino, 20 dicembre 2018).
Con particolare riguardo ai rapporti che discendono da contratti di mutuo, sul mutuante grava soltanto l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa, consistente nel titolo negoziale fonte delle obbligazioni e nell'adempimento della propria obbligazione di erogazione del capitale, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c. Viceversa, grava sul debitore mutuatario l'onere di eccepire i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, sottoponendo a specifica contestazione gli addebiti allegati dal creditore e dimostrando di aver restituito, in tutto o in parte, la somma data a mutuo. Queste premesse derivano dalla conformazione dei contratti di mutuo come contratti reali, che si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore (Tribunale Lecce, 09/03/2020, n.764; Tribunale Patti, 15/09/2021, n.675; Tribunale
Brindisi, 22/12/2021, n.1699).
Nella fattispecie, la società opposta ha ottemperato ai propri oneri probatori, producendo a supporto del credito il contratto di finanziamento, il prospetto di liquidazione attestante la sua erogazione e la certificazione ex art. 50 t.u.b. recante il dettaglio della composizione del credito ingiunto (allegati nn. 8, 9 e 10). Ha inoltre prodotto la fideiussione specifica sottoscritta dall'opponente a garanzia della restituzione delle somme mutuate (allegato n. 12). La società opposta ha dunque adempiuto all'onere della prova su di essa gravante in qualità di attore in senso sostanziale in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito che discende dal contratto di mutuo, nel rispetto di quanto statuito dalle Sezioni Unite sul punto: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez.
Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Di conseguenza, spetta alla parte opponente l'onere di fornire la prova contraria, mediante eccezioni circostanziate tali da scalfire la prova esibita.
4. In primo luogo, l'opponente ha invocato a sua difesa l'art. 34 cod. cons., accusando la banca di avere imposto condizioni di fideiussione senza una previa trattativa individuale. L'opponente, però, muove dalla criticabile premessa che la disciplina consumeristica sia a lui applicabile.
In disparte ogni considerazione sulle conseguenze dell'assenza di trattativa tra le parti, l'opponente ha chiaramente ammesso nel suo atto introduttivo di avere rivestito la qualifica di socio lavoratore della cooperativa debitrice e tale qualità conduce a escludere radicalmente la qualifica di consumatore del fideiussore.
In applicazione del criterio generale fissato dall'art. 3 co. 1 lett. a) cod. cons., è consumatore qualunque persona fisica che stipuli un contratto per finalità private;
analogamente va qualificato consumatore anche il fideiussore che, a prescindere dall'attività professionale eventualmente svolta, stipuli un contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, secondo un accertamento calato sulla fattispecie concreta (Cass. civ. 16/01/2020, n.742). La qualifica da attribuire al garante non segue dunque la natura del rapporto garantito, in termini di accessorietà, quanto piuttosto la finalità perseguita, privata o professionale, secondo il criterio originario stabilito dal codice del consumo.
Il principio è stato dapprima sancito dalla Corte di Giustizia UE, sentenza del 9 dicembre 2015, C-
74/15, a proposito dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE, ed è stato poi diffusamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, fino ad essere definitivamente accolto dalle sezioni unite della
Suprema Corte: “il fideiussore, persona fisica, non è un professionista 'di riflesso', non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito… le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate, ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore” (Cass. civ. sez. un., 27/02/2023, n.
5868; si veda anche Cassazione civ., 07/05/2024, n. 12286 e la più recente Cass. civ., 11/11/2025,
n.29746). È da escludere allora che possieda la qualifica del consumatore un socio, che abbia prestato garanzia in favore della sua società, mirando piuttosto al rafforzamento della società stessa sul mercato (così Cass. n. 17638 del 30/6/2025). Così, anche nel caso di specie, incontestata la qualità di socio del , va escluso che il garante abbia rilasciato la fideiussione per finalità Parte_1 eminentemente private, anziché per favorire gli interessi economici della società.
5. L'opponente ha poi criticato il carattere anticoncorrenziale della fideiussione, che avrebbe inquinato le sue clausole di nullità.
Accedendo alla prospettazione della parte, la garanzia sarebbe stata rilasciata a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza concordata tra gli istituti di credito e censurata dalla Banca d'Italia per violazione dell'articolo 2, comma 2, lett. a), della L. 287/1990. Con provvedimento n. 55/2005, la
Banca d'Italia aveva ritenuto che gli articoli 2, 6 e 8 delle condizioni generali di contratto per la fideiussione omnibus raccomandate dall'ABI contenessero disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, si sarebbero poste in contrasto con le regole di concorrenza.
Secondo la prospettazione dell'opponente, le intese con cui gli istituti di credito si accordavano per inserire tali clausole all'interno dei contratti di garanzia sarebbero vietate e quindi nulle, perché limitative della concorrenza, ma tale nullità contaminerebbe anche i contratti a valle stipulati per effetto di quella intesa.
La tesi è stata ampiamente diffusa nella giurisprudenza di merito, ma non unanimemente condivisa.
Il profondo contrasto giurisprudenziale che ne è sorto è stato solo recentemente composto dalla
Corte di Cassazione a sezioni unite, la quale ha chiarito che le clausole riproduttive di condizioni generali frutto di intese restrittive della concorrenza debbano essere sanzionate con una dichiarazione di nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c. (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021). Questo rimedio sanzionatorio appare l'unico adeguato ad evitare il propagarsi “a valle” sul mercato dell'intesa restrittiva della concorrenza “a monte”, perché munito dei caratteri di effettività, proporzionalità e dissuasività.
Nella pronuncia citata si legge infatti che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art.
1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Occorre pertanto comparare il modulo negoziale sottoscritto dal con il modello sanzionato Parte_1 dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 2005, al fine di verificare la corrispondenza lamentata.
Orbene, l'esame degli atti preclude l'analisi di tale corrispondenza con esito positivo.
Anzitutto, nel dolersi della violazione della delibera antitrust n. 55 del 2/5/2005 della Banca d'Italia,
l'opponente ha omesso di produrre il menzionato provvedimento amministrativo in base al quale si assume l'illegittimità della fideiussione. Il principio iura novit curia, che eleva a dovere del Giudice la ricerca del diritto, investe solo le fonti di rango normativo primario e secondario, non anche i provvedimenti amministrativi, per i quali vige il divieto di scienza privata, per cui è onere della parte che intenda avvalersi del contenuto di un provvedimento dell'Autorità Amministrativa all'interno del processo quello di provvedere alla sua produzione.
In mancanza del provvedimento amministrativo invocato dalla parte, non è possibile procedere alla comparazione tra le clausole e riscontrare la corrispondenza tra quelle censurate dalla Banca d'Italia
e quelle contenute nella fideiussione sottoscritta dall'opponente.
In ogni caso, anche a voler superare tale assorbente rilievo, nel merito l'eccezione sarebbe del tutto inconferente. Infatti l'accertamento della Banca d'Italia e, di conseguenza, anche la statuizione delle sezioni unite, concerneva esclusivamente le fideiussioni omnibus, volte cioè a garantire l'adempimento di una pluralità indeterminata di rapporti, e non anche le fideiussioni specifiche, come quella rilasciata dal , per le quali il garante non è esonerato dalla dimostrazione della Parte_1 esistenza effettiva di una intesa anticoncorrenziale all'epoca della sua sottoscrizione.
Sul punto vanno condivise le deduzioni difensive della opposta la quale, sin dalla comparsa di risposta, ha eccepito la difformità delle clausole ABI sanzionate dalla Banca d'Italia da quelle contenute nella fideiussione sottoscritta dal . Parte_1
6. L'opponente ha inoltre criticato il comportamento dell'istituto di credito per violazione del principio di buona fede e dell'art. 1956 c.c.
In via di metodo va premesso che la liberazione del fideiussore per applicazione dell'art. 1956 c.c. comporta l'onere, a suo carico, di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della eccezione, ossia che il creditore ha continuato a fare credito al debitore garantito, pur essendo a conoscenza dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche e senza previa autorizzazione del fideiussore (Corte appello Torino, 26/03/2025, n.273).
Nella fattispecie, non si può ignorare il carattere assolutamente generico della eccezione, che non ha illustrato con sufficiente chiarezza i presupposti della dedotta violazione: l'opponente infatti, nel contestare la legittimità della garanzia fideiussoria, ha del tutto omesso di descrivere i presupposti di applicazione della norma. D'altra parte, l'art. 1956 c.c. è ritagliato specificamente sulla ipotesi della obbligazione futura, che apparentemente non ricorre nella fattispecie, dove l'opponente avrebbe rilasciato una fideiussione specifica a garanzia di una obbligazione determinata.
Le lacune dell'attività assertiva della parte non possono essere colmate mediante dal Giudicante, dando contenuto alle eccezioni estremamente generiche che sono state sollevate, perché ciò si risolverebbe in un intervento officioso in aperta violazione dei principi del contraddittorio processuale e della parità delle parti in giudizio, che hanno l'onere di allegare i fatti a fondamento delle proprie domande ed eccezioni.
L'onere di allegazione della parte non può nemmeno ritenersi soddisfatto dalla illustrazione che
“l'Istituto di Credito aveva già soddisfatto le proprie esigenze Controparte_1 facendo sottoscrivere l'atto fideiussorio dalla SI.ra legale rappresentante della CP_4 cooperativa nonché dal SI. consorte della prima”, perché l'acquisizione di Parte_2 svariate garanzie rappresenta una pratica lecita e comunque del tutto inconferente rispetto alla spiegata eccezione.
7. Nel merito della pretesa, l'opponente ha censurato la indeterminabilità del credito, per la mancata allegazione del piano di ammortamento, da cui desumere l'effettivo ammontare delle rate insolute e degli interessi di mora addebitati alla società.
Le censure dell'opponente però fraintendono le regole di ripartizione degli oneri probatori, che gravano sul creditore esclusivamente la dimostrazione dei fatti costitutivi del proprio credito e l'allegazione dell'inadempimento, mentre è sulla parte debitrice che grava l'onere di dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi, ovvero che nulla sia dovuto o che sia dovuta una somma diversa.
Nella fattispecie, la società creditrice ha assolto pienamente a questo onere, dimostrando l'assolvimento dell'obbligazione a suo carico di erogazione del capitale mutuato. All'interno del contratto di finanziamento si rinviene il regolare piano di ammortamento invocato dal garante;
inoltre, nella certificazione del credito, è stata poi avanzata una ricostruzione analitica della richiesta, con separata indicazione delle singole rate insolute, del capitale scaduto e degli interessi, per cui alcuna omissione può essere addebitata alla banca.
Al contrario, l'opponente non ha proposto un conteggio alternativo o una diversa quantificazione del capitale scaduto o degli interessi di mora, né ha dimostrato l'esatto adempimento dell'obbligazione, per cui non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della eccezione.
8. L'opponente ha poi censurato l'usurarietà degli interessi. Giova rammentare che è sulla parte che eccepisce l'applicazione di tassi debitori affetti da nullità che grava l'onere di allegare e provare le ragioni della dedotta nullità.
In particolare, quando sono rimproverati tassi di natura usuraria, sul debitore grava l'onere della prova circa i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, mediante contestazioni circostanziate in merito alla misura dello sforamento e ai criteri adottati per calcolarlo (Tribunale
Napoli, 04/02/2021, n.1098; Tribunale Ferrara, 5/12/2013; Cass. S.U., 29/4/2009, n. 9941; cfr. anche Cass. Sez. Un. 18/09/2020, n.19597; recentemente Cassazione civ., 11/10/2024, n.26525).
Nel caso che ci occupa, il garante non ha dedicato alcuno sforzo argomentativo per esporre le ragioni della dedotta nullità, limitandosi ad un astratto riepilogo della normativa di riferimento, avulso dalla fattispecie concreta, impedendo al giudicante di vagliare nel merito l'eccezione.
9. Da ultimo, l'opponente ha denunciato la indeterminabilità ed erroneità dell'indicatore sintetico di costo (cd. ISC o TAEG), anche per mancata indicazione del periodo di preammortamento.
Orbene, nel contratto in oggetto risultano correttamente individuati tutti i costi che incidono sulla validità del mutuo, ma soprattutto è stato indicato il TAEG, che riassume in un unico indicatore sintetico il costo globale del credito. Secondo la giurisprudenza di merito, la segnalazione del
TAEG è sufficiente ad assolvere gli obblighi di trasparenza dell'istituto di credito, perché questo indicatore è comprensivo di tutti i costi connessi al credito (cfr. ex multis Tribunale Rimini,
16/06/2022, n.579).
Nel documento di sintesi, infatti, si legge chiaramente che il TAEG veniva quantificato nella percentuale di 3,8761%; nello stesso documento veniva specificata la durata dell'ammortamento e il tasso del primo periodo di preammortamento, che avrebbe ricoperto interamente il primo anno del rapporto, come si evince chiaramente dal piano di ammortamento allegato, e questo rimuove ogni dubbio sulla correttezza dell'operato della banca erogatrice.
È da escludere allora una assoluta indeterminatezza del TAEG, tale da influenzare la determinatezza del credito stesso.
In ogni caso, è da escludere anche che una eventuale erroneità del TAEG del contratto avrebbe condotto alla sua nullità.
L'ISC o TAEG infatti costituisce un mero indicatore di costo, una specie di “riassunto” per misurare la convenienza di un dato finanziamento, che non rappresenta un contenuto negoziale del contratto ma che viene indicato per ragioni di trasparenza. L'indicazione di un TAEG erroneo, diverso da quello in concreto applicato, non è problematica sconosciuta al legislatore, ma questa tutela è stata riservata ai soli consumatori: il d.lgs. del 13 agosto 2010 n. 141 ha introdotto nel t.u.b. l'intero Capo II dedicato al “credito ai consumatori”, contenente una disciplina speciale di maggior favore nei confronti dei consumatori e di maggior rigore nei confronti delle banche. Dunque è solo a partire dal 2010 che l'art. 125 bis t.u.b., così novellato, al comma 6 sanziona con la nullità la clausola determinativa di costi ulteriori non inclusi nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta e che determinano una maggiore onerosità a carico del consumatore, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo, a prescindere dalla verifica sulla effettiva incidenza che l'errata indicazione del TAEG possa aver avuto sulla scelta del consumatore di contrarre il credito.
Tuttavia, questa normativa speciale e di maggior favore ha un ambito di applicazione ben delimitato e definito dall'art. 122 t.u.b: è destinata esclusivamente ai contraenti che abbiano la qualifica di consumatore, sono esclusi i contratti di finanziamenti di importo superiore a € 75.000,00 e infine, avuto riguardo alla data della novella, sono naturalmente esclusi i contratti stipulati anteriormente alla entrata in vigore del d.lgs. del 13 agosto 2010 n. 141, ossia alla data del 19/9/2010.
Nella fattispecie, è acquisito ormai che il garante non possiede la qualifica di consumatore, perché mosso da interessi imprenditoriali in qualità di socio della società debitrice.
Di conseguenza, anche per il contratto di mutuo de quo, come per tutti i contratti esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina consumeristica, prevale l'applicazione della disciplina generale di cui agli artt. 115 ss. t.u.b., secondo la quale l'eventuale difformità tra ISC pattuito e ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) adempie ad uno scopo meramente informativo di rendere edotto il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato e la responsabilità della banca può tutt'al più essere censurata con rimedi di carattere risarcitorio che tuttavia, nel caso di specie, non sono stati dedotti nei loro elementi costitutivi (su tutte cfr. Cass. Sez. Un. n. 26724 e 26725 del 2007).
L'eccezione pertanto non merita accoglimento.
10. Da ultimo, il garante si duole di avere prestato la fideiussione in base ad un errore di fatto.
Sostiene nell'atto di citazione che “preme evidenziare la circostanza che il credito vantato dalla nei confronti della debitrice principale in persona della Controparte_1
SI.ra , nella qualità di legale rapp.te p.t. della CP_4 CP_3 Controparte_5
nonché le fideiussioni sono oggetto di contestazione. Nel dettaglio la SI.ra
[...] CP_4 ha rappresentato con l'azione richiamata oltre l'interesse alla dichiarazione di illegittimità delle fideiussioni, anche l'interesse ad ottenere la declaratoria di nullità ovvero l'annullamento delle stesse… Il consenso di conseguenza è viziato in quanto, se avesse saputo che sottoscrivendo il documento richiamato avrebbe di fatto coinvolto terzi soggetti ad ella di fatto estranei e di cui parte attrice non avrebbe voluto un loro interessamento o comunque un coinvolgimento atto a stringere rapporti con questi, non avrebbe mai e poi mai voluto apporre e/o autorizzare la sottoscrizione della fideiussione a garanzia di debiti della società”.
Anche sotto questo profilo, le doglianze della parte non hanno pregio. Apparentemente, questa sembra richiamare a fondamento della annullabilità della propria fideiussione il vizio del consenso denunciato dalla debitrice in altro giudizio, associandosi ai medesimi presupposti CP_4 della separata domanda. La parte che denuncia l'annullabilità del contratto, tuttavia, deve riferire a se stessa il vizio del consenso, mentre nella fattispecie non sono state chiaramente illustrate le circostanze di fatto che avrebbero concorso alla falsa rappresentazione della realtà percepita proprio dal , anziché dalla . Parte_1 CP_4
11. Per tutte le ragioni esposte dunque l'opposizione è infondata e va rigettata, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese seguono la soccombenza, quanto meno nei rapporti tra l'opponente e l'opposta, e sono liquidate ai minimi di cui al D.M. 147/2022 in considerazione della carenza di questioni in fatto o in diritto di particolare complessità, con esclusione della fase decisoria, non avendo la parte opposta partecipato alla udienza di discussione. Sussistono inoltre gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese nei rapporti tra l'opponente e la parte intervenuta, in considerazione della ridotta attività processuale espletata e della prossimità della data della sua costituzione alla udienza di discussione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3087/2023 emesso dal
Tribunale di Napoli nord in data 13/10/2023;
• Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che si liquidano in € 2.356,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, cpa ed iva;
• Compensa le spese nei rapporti tra l'opponente e l'intervenuta.
Aversa, 23/12/2025 Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo