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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/11/2025, n. 4211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4211 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n. 7766/2024
tra
(C.F. E P.IVA P.IVA 1 ), in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, con giusto mandato in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Valerio Romano con studio in Napoli, alla via Torquato Tasso n.65,
presso cui elettivamente domicilia;
Appellante
e
CP_1 (C.F. C.F. 1 );
Appellato contumace nonché
Controparte_2 (C.F. E P.IVA P.IVA_2 );
Appellata contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord n.
11111/2024, resa in data 23/04/2021, pubblicata il 02/09/2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 12397/2021 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, dall'importo di € 480,50, risultante dalla cartella n. 02820130000385261 connessa al mancato pagamento della tassa automobilistica, anno 2008, dovuta alla Controparte_2
CP_1 diva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, adducendo altresì l'omessa notifica della stessa.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale.
L'appellante ha evidenziato: a) il difetto di giurisdizione a favore della Corte di Giustizia
tributaria; b) la regolare notificazione della cartella esattoriale;
c) l'inammissibilità
dell'impugnazione tramite estratto ruolo;
d) la carenza di interesse nel proporre un'azione di accertamento negativo del credito mediante l'impugnazione dell'estratto ruolo, non essendo stata intrapresa alcuna azione esecutiva a seguito della notifica della cartella esattoriale;
e) l'interruzione dei termini della prescrizione mediante la notifica
dell'intimazione di pagamento n. 02820179007402235000 avvenuta in data 21/11/2018, ai sensi dell'art. 139/140 c.p.c. per irreperibilità assoluta del debitore.
Seppur ritualmente evocati in giudizio, CP_1 la Controparte_2 non si sono costituiti. Pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
La dichiarazione di inammissibilità consente di superare l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12,
comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è
chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale "in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica,
concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione" (Cass., S.U., n. 26283 del 6
settembre 2022).
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione dei recenti interventi normativi e giurisprudenziali in ordine alle questioni esaminate, successivi alla stesura della sentenza da parte del g.d.p.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
7766/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord, n. 11111/2024, resa in data 23/04/2021 e pubblicata il 02/09/2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 12397/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato,
dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 28.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n. 7766/2024
tra
(C.F. E P.IVA P.IVA 1 ), in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, con giusto mandato in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Valerio Romano con studio in Napoli, alla via Torquato Tasso n.65,
presso cui elettivamente domicilia;
Appellante
e
CP_1 (C.F. C.F. 1 );
Appellato contumace nonché
Controparte_2 (C.F. E P.IVA P.IVA_2 );
Appellata contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord n.
11111/2024, resa in data 23/04/2021, pubblicata il 02/09/2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 12397/2021 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, dall'importo di € 480,50, risultante dalla cartella n. 02820130000385261 connessa al mancato pagamento della tassa automobilistica, anno 2008, dovuta alla Controparte_2
CP_1 diva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, adducendo altresì l'omessa notifica della stessa.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale.
L'appellante ha evidenziato: a) il difetto di giurisdizione a favore della Corte di Giustizia
tributaria; b) la regolare notificazione della cartella esattoriale;
c) l'inammissibilità
dell'impugnazione tramite estratto ruolo;
d) la carenza di interesse nel proporre un'azione di accertamento negativo del credito mediante l'impugnazione dell'estratto ruolo, non essendo stata intrapresa alcuna azione esecutiva a seguito della notifica della cartella esattoriale;
e) l'interruzione dei termini della prescrizione mediante la notifica
dell'intimazione di pagamento n. 02820179007402235000 avvenuta in data 21/11/2018, ai sensi dell'art. 139/140 c.p.c. per irreperibilità assoluta del debitore.
Seppur ritualmente evocati in giudizio, CP_1 la Controparte_2 non si sono costituiti. Pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
La dichiarazione di inammissibilità consente di superare l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12,
comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è
chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale "in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica,
concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione" (Cass., S.U., n. 26283 del 6
settembre 2022).
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione dei recenti interventi normativi e giurisprudenziali in ordine alle questioni esaminate, successivi alla stesura della sentenza da parte del g.d.p.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
7766/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord, n. 11111/2024, resa in data 23/04/2021 e pubblicata il 02/09/2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 12397/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato,
dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 28.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Lorella Triglione