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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/01/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- SEZIONE SETTIMA CIVILE -
Così composta: Dott. Franco Petrolati - Presidente Dott. Assunta Marini - Consigliere Dott. Anna Maria Giampaolino- Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6552 r.g. 2023 e vertente
TRA
(C.F.: ), con l'avv. CASCIANELLI Parte_1 C.F._1
EMANUELA.
Appellante
E
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
Appellato Contumace
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 16136/2023 con cui Parte_1 il Tribunale di Roma ha dichiarato aperte le successioni di Persona_1 deceduto il 12.05.1997 e di deceduta il 26.11.2016; ha rigettato la Persona_2 domanda di risoluzione del contratto di vitalizio per inadempimento dispiegata da;
ha accolto la domanda di e dichiarato la nullità della Parte_1 Parte_1 donazione perfezionatasi in data 2002 e per l'effetto ha dichiarato che i beni immobili oggetto dell'atto di disposizione concorrono a formare il compendio ereditario di;
ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione dispiegata da Persona_2
. Disposta l'unificazione delle masse, ha dichiarato il diritto di Parte_1
e di concorrere all'eredità dei genitori nella misura Parte_1 Controparte_1 di ½ ciascuno;
ha accertato che il patrimonio ereditario relitto si compone dei seguenti cespiti: appartamento posto al piano primo e distinto come interno 1, censito presso il N.C.E.U. di Roma al foglio 419, particella 737, subalterno 501, z.c. 5, categoria A/4, classe 3, consistenza 5,5 vani, reddito catastale e 823,75, ivi compresa cantina di pertinenza di circa mq 9; 2. appartamento posto al piano secondo, distinto come interno 2, censito presso il N.C.E.U. di Roma al foglio 419, particella 737, subalterno 502, z.c. 5, categoria A/4, classe 3, consistenza 4,5 vani, reddito catastale e 673,98; 3. locale garage sito in Roma via del Fontanile Arenato n. 247, censito presso il N.C.E.U. di
Roma al foglio 419, particella 2326 (ex 523), z.c. 5, categoria C/6, classe 7, reddito catastale e 71,79; 4. una corte comune, un'area comune utilizzata come posto auto scoperto, e ulteriori pertinenze e spazi in comune. Ha disposto lo scioglimento delle comunioni ereditarie sorte a seguito del decesso dei predetti e di Persona_1
; ha attribuito a l'unità sub A come meglio descritta Persona_3 Parte_1 nella consulenza tecnica d'ufficio:
1. l'appartamento, interno 1, piano primo di Via Fontanile Arenato 245, comprensivo della cantina a piano terra, del valore di euro 173.651,00; 2. il posto auto antistante la cantina a piano terra, del valore di euro 10.153,00; 3. una porzione di 18,79 m2 della corte comune ed il ripostiglio nel sottoscala, indicati nella planimetria in Allegato 3 della relazione peritale ed evidenziati con il colore giallo, del valore di euro 2.521,00. Ha attribuito a Controparte_1
l'unità sub B come meglio descritta nella consulenza tecnica d'ufficio:
1. l'appartamento interno 2 al piano secondo di Via Fontanile Arenato 245 del valore di euro 161.772,00; 2. il garage a piano terra di Via Fontanile Arenato 247 del valore di euro 22.557,00; 3. posto auto antistante il suddetto garage del valore di euro 6.546,00; 4. una porzione di 22,72m2 della corte comune ed il ripostiglio nel sottoscala, indicati nella planimetria in Allegato 3 ed evidenziati con il colore magenta del valore di euro 3.048,00. 5. il lastrico solare del garage del valore di euro 3.151,00. Ha disposto che rimangano in comunione: il giardino a piano terra, come indicato nella planimetria (Allegato 3 ctu ) ed evidenziato con il colore verde, l'ingresso, le scale di accesso al piano primo, e la corte antistante l'ingresso dell'appartamento interno 1 e le scale dell'appartamento interno 2, indicate nella planimetria in Allegato 3 ed evidenziate con il colore ciano;
il lastrico solare al terzo piano. Ha posto a carico di Controparte_1 un conguaglio di euro un conguaglio perequativo di euro 10.749,00 da versare a favore del fratello;
ha accertato che ha effettuato miglioramenti nella misura Parte_1 di 10.276,67 ed ha diritto al rimborso della metà da parte di (euro Controparte_1
5.183,34); ha Accertato che ha effettuato esborsi per euro Controparte_1
11.711,42, e che ha diritto al rimborso della metà della somma da parte di Parte_1
(euro 5.183,34); ha dichiarato il diritto di all'esito della
[...] Controparte_1 compensazione, di ricevere dal la somma di euro 672,37; ha Parte_1 condannato a versare alla sorella la somma di euro Parte_1 Controparte_1
672,37 per la causale descritta;
ha condannato a versare alla sorella a Parte_1 titolo di indennità di occupazione la somma di euro 17.200,00, con interessi dalla domanda al saldo;
Compensa integralmente tra le parti le spese di consulenza;
ha compensato per due terzi le spese di giudizio;
condanna al pagamento Parte_1 della residua parte, che liquida in complessivi euro 6.890,00 compresi compensi professionali e spese, oltre accessori come per legge. Ha ordinato la trascrizione della presente sentenza, con esonero del Conservatore da responsabilità, all'esito delle operazioni di frazionamento ed aggiornamento catastale a cura delle parti.
L'appellata non si è costituita in giudizio. Controparte_1 L'appellante ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dando atto del perfezionato tra loro di un atto di divisione transattivo per lo scioglimento dei beni in comunione ereditaria, accordo esaustivo per il soddisfacimento dei loro rispettivi interessi nonché per la regolazione delle spese di lite.
Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia formulata dalla parte appellante, giacché, come affermato dalla S.C. della sentenza 19/5/1995, n.
5556 (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 4499/1996, 8387/1999, 23749 /2011), la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, sezione VII, definitivamente pronunciando:
- dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 22 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- SEZIONE SETTIMA CIVILE -
Così composta: Dott. Franco Petrolati - Presidente Dott. Assunta Marini - Consigliere Dott. Anna Maria Giampaolino- Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6552 r.g. 2023 e vertente
TRA
(C.F.: ), con l'avv. CASCIANELLI Parte_1 C.F._1
EMANUELA.
Appellante
E
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
Appellato Contumace
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 16136/2023 con cui Parte_1 il Tribunale di Roma ha dichiarato aperte le successioni di Persona_1 deceduto il 12.05.1997 e di deceduta il 26.11.2016; ha rigettato la Persona_2 domanda di risoluzione del contratto di vitalizio per inadempimento dispiegata da;
ha accolto la domanda di e dichiarato la nullità della Parte_1 Parte_1 donazione perfezionatasi in data 2002 e per l'effetto ha dichiarato che i beni immobili oggetto dell'atto di disposizione concorrono a formare il compendio ereditario di;
ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione dispiegata da Persona_2
. Disposta l'unificazione delle masse, ha dichiarato il diritto di Parte_1
e di concorrere all'eredità dei genitori nella misura Parte_1 Controparte_1 di ½ ciascuno;
ha accertato che il patrimonio ereditario relitto si compone dei seguenti cespiti: appartamento posto al piano primo e distinto come interno 1, censito presso il N.C.E.U. di Roma al foglio 419, particella 737, subalterno 501, z.c. 5, categoria A/4, classe 3, consistenza 5,5 vani, reddito catastale e 823,75, ivi compresa cantina di pertinenza di circa mq 9; 2. appartamento posto al piano secondo, distinto come interno 2, censito presso il N.C.E.U. di Roma al foglio 419, particella 737, subalterno 502, z.c. 5, categoria A/4, classe 3, consistenza 4,5 vani, reddito catastale e 673,98; 3. locale garage sito in Roma via del Fontanile Arenato n. 247, censito presso il N.C.E.U. di
Roma al foglio 419, particella 2326 (ex 523), z.c. 5, categoria C/6, classe 7, reddito catastale e 71,79; 4. una corte comune, un'area comune utilizzata come posto auto scoperto, e ulteriori pertinenze e spazi in comune. Ha disposto lo scioglimento delle comunioni ereditarie sorte a seguito del decesso dei predetti e di Persona_1
; ha attribuito a l'unità sub A come meglio descritta Persona_3 Parte_1 nella consulenza tecnica d'ufficio:
1. l'appartamento, interno 1, piano primo di Via Fontanile Arenato 245, comprensivo della cantina a piano terra, del valore di euro 173.651,00; 2. il posto auto antistante la cantina a piano terra, del valore di euro 10.153,00; 3. una porzione di 18,79 m2 della corte comune ed il ripostiglio nel sottoscala, indicati nella planimetria in Allegato 3 della relazione peritale ed evidenziati con il colore giallo, del valore di euro 2.521,00. Ha attribuito a Controparte_1
l'unità sub B come meglio descritta nella consulenza tecnica d'ufficio:
1. l'appartamento interno 2 al piano secondo di Via Fontanile Arenato 245 del valore di euro 161.772,00; 2. il garage a piano terra di Via Fontanile Arenato 247 del valore di euro 22.557,00; 3. posto auto antistante il suddetto garage del valore di euro 6.546,00; 4. una porzione di 22,72m2 della corte comune ed il ripostiglio nel sottoscala, indicati nella planimetria in Allegato 3 ed evidenziati con il colore magenta del valore di euro 3.048,00. 5. il lastrico solare del garage del valore di euro 3.151,00. Ha disposto che rimangano in comunione: il giardino a piano terra, come indicato nella planimetria (Allegato 3 ctu ) ed evidenziato con il colore verde, l'ingresso, le scale di accesso al piano primo, e la corte antistante l'ingresso dell'appartamento interno 1 e le scale dell'appartamento interno 2, indicate nella planimetria in Allegato 3 ed evidenziate con il colore ciano;
il lastrico solare al terzo piano. Ha posto a carico di Controparte_1 un conguaglio di euro un conguaglio perequativo di euro 10.749,00 da versare a favore del fratello;
ha accertato che ha effettuato miglioramenti nella misura Parte_1 di 10.276,67 ed ha diritto al rimborso della metà da parte di (euro Controparte_1
5.183,34); ha Accertato che ha effettuato esborsi per euro Controparte_1
11.711,42, e che ha diritto al rimborso della metà della somma da parte di Parte_1
(euro 5.183,34); ha dichiarato il diritto di all'esito della
[...] Controparte_1 compensazione, di ricevere dal la somma di euro 672,37; ha Parte_1 condannato a versare alla sorella la somma di euro Parte_1 Controparte_1
672,37 per la causale descritta;
ha condannato a versare alla sorella a Parte_1 titolo di indennità di occupazione la somma di euro 17.200,00, con interessi dalla domanda al saldo;
Compensa integralmente tra le parti le spese di consulenza;
ha compensato per due terzi le spese di giudizio;
condanna al pagamento Parte_1 della residua parte, che liquida in complessivi euro 6.890,00 compresi compensi professionali e spese, oltre accessori come per legge. Ha ordinato la trascrizione della presente sentenza, con esonero del Conservatore da responsabilità, all'esito delle operazioni di frazionamento ed aggiornamento catastale a cura delle parti.
L'appellata non si è costituita in giudizio. Controparte_1 L'appellante ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dando atto del perfezionato tra loro di un atto di divisione transattivo per lo scioglimento dei beni in comunione ereditaria, accordo esaustivo per il soddisfacimento dei loro rispettivi interessi nonché per la regolazione delle spese di lite.
Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia formulata dalla parte appellante, giacché, come affermato dalla S.C. della sentenza 19/5/1995, n.
5556 (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 4499/1996, 8387/1999, 23749 /2011), la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, sezione VII, definitivamente pronunciando:
- dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 22 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente