Art. 8. (Il Consiglio di amministrazione - Attribuzioni)
Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
a) elegge il presidente della Cassa, il vice presidente e gli altri membri della Giunta esecutiva;
b) predispone i bilanci preventivi e consuntivi tenendo conto dei termini fissati nel successivo articolo 29;
c) delibera sugli investimenti patrimoniali;
d) delibera in materia di personale e provvede alle assunzioni;
e) decide sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta;
f) adempie alle altre funzioni assegnategli dalle leggi, dai regolamenti e dal Comitato dei delegati.
Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
a) elegge il presidente della Cassa, il vice presidente e gli altri membri della Giunta esecutiva;
b) predispone i bilanci preventivi e consuntivi tenendo conto dei termini fissati nel successivo articolo 29;
c) delibera sugli investimenti patrimoniali;
d) delibera in materia di personale e provvede alle assunzioni;
e) decide sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta;
f) adempie alle altre funzioni assegnategli dalle leggi, dai regolamenti e dal Comitato dei delegati.