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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/07/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3830/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Federica Sacchetto Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.v.g. 3830/2025 promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 9.4.2025 da:
, con il patrocinio dell'avvocato Bortolami Chiara Parte_1
e
MATTIOLI ANNA, con il patrocinio dell'avvocato Dell'Agnese Michele
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
Per le parti:
“OMOLOGARE CON SENTENZA LA SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la sig.ra TT stabilirà la propria residenza altrove secondo sua libera scelta, comunicandolo al sig. e provvedendo tempestivamente alla variazione formale presso l'ufficio anagrafe Parte_1
competente;
3) i figli e , entrambi studenti universitari maggiorenni non economicamente Per_1 Per_2
pagina 1 di 5 indipendenti, vivranno stabilmente presso il padre e potranno recarsi in visita presso la madre ogni qual volta lo desiderino compatibilmente con le rispettive esigenze organizzative;
4) a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario dei figli e , la madre verserà Per_1 Per_2 direttamente agli stessi, mediante bonifico bancario sui loro conti correnti personali, la somma di €
100,00 mensili ciascuno, a far data dal deposito del ricorso, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT come per legge;
5) per le spese straordinarie, le parti si sono accordate come segue: la sig.ra TT rimborserà il
15% delle spese straordinarie previamente documentate per i figli e indicate nel Per_1 Per_2
protocollo delle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Padova, con le seguenti precisazioni:
a- quanto a : - rimborserà anche il 15% del costo del master a Milano, che il padre ha già Per_1 anticipato per intero nel 2024 per un importo di € 13.287,00, pari ad € 1.993,05; - parteciperà anche al 15% della spesa per l'alloggio in Milano con un massimo di € 80,00 mensili (pari al 15% dell'attuale canone di locazione di € 550,00); - eventuali spese di trasporto (a titolo esemplificativo: in
Milano, da e per Milano, ecc.), laddove non vi provveda , resteranno totalmente a carico del Per_1
padre; - parteciperà per il 15% alle spese per sedute presso uno psicologo, con il limite massimo di €
25,00 mensili;
- parteciperà per il 15% alla spesa per la seguente attività sportiva: retta della palestra;
b- quanto ad : - parteciperà per il 15% alle spese per tasse universitarie e libri;
- parteciperà Per_2 per il 15% alla spesa per l'abbonamento al treno Camposampiero - Padova per frequentare le lezioni, per due trimestri all'anno; - parteciperà per il 15% alle spese sanitarie, incluse quelle odontoiatriche e le sedute presso uno psicologo, con il limite massimo per queste ultime di € 25,00 mensili;
- considerato che è un calciatore con patentino, non parteciperà a spese per attività sportive e Per_2
relative attrezzature.
6) i coniugi danno atto di aver già concordato separatamente fra loro la ripartizione dei beni mobili presenti nella casa coniugale;
7) i coniugi danno atto che il sig. richiederà e percepirà al 100% l'Assegno Unico e Parte_1
Universale od altra misura affine, se ed ove previsti per legge e che le detrazioni fiscali relative ai figli
ed saranno effettuate al 100% dal sig. stante la suddivisione forfettaria Per_1 Per_2 Parte_1
di spesa come sopra indicata;
8) i coniugi dichiarano che nulla vi è da disporre a titolo di mantenimento reciproco in quanto economicamente autosufficienti ed indipendenti e dunque privi di diritto alcuno al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
pagina 2 di 5 9) i coniugi danno ulteriormente atto che gli accordi e gli impegni previsti e disciplinati nel ricorso sono stati specificatamente predisposti, accordati e finalizzati a dare definitiva sistemazione ai reciproci rapporti economici di talché, con l'adempimento degli stessi, null'altro le parti avranno reciprocamente a pretendere a nessun titolo o ragione anche personale né relativamente al matrimonio intercorso, né relativamente ad ogni altro rapporto relativo alla divisione dei beni mobili;
10) i coniugi provvederanno al pagamento dei compensi dovuti per il presente procedimento, ognuno al proprio procuratore e i difensori rinunciano alla solidarietà professionale”.
Per il P.M.: “chiede che il Tribunale omologhi la separazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 9.4.2025, TT AN e hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, allegando: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario il 3.2.2001 in Camposampiero (PD) come da atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo comune nell'anno 2001, Parte II, serie A, n. 1;
- che dal matrimonio sono nati due figli, (in data 21.01.2002) e (in data 14.06.2004), Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni, economicamente non indipendenti e studenti universitari;
- che i ricorrenti hanno fissato dapprima la dimora coniugale in Padova Via Dal Pozzo 7 e successivamente, sino alla separazione di fatto già attuale per concorde decisione, in Camposampiero alla Riviera San Marco n. 19 di proprietà esclusiva di;
Parte_1
- che TT AN è diplomata, casalinga, e svolge da poco tempo attività di baby sitter a tempo parziale ed a termine per l'asilo nido Bimbilandia di Spinea (VE) per un compenso di circa € 300,00 mensili, ha percepito negli anni 2021, 2022 e 2023, rispettivamente un reddito di € 10.145,00, €
10.252,00 e € 10.281,00, è proprietaria di immobili e di un'auto Renault Clio;
- che è socio della F.A.B. Camporese Srl, corrente in Borgoricco (PD) Via Roma n. Parte_1
38, negli anni 2021, 2022 e 2023 ha percepito un reddito rispettivamente di € 67.456,00, € 125.497,00 ed € 113.934,00, è proprietario esclusivo della casa famigliare di Camposampiero di un motociclo e di due autoveicoli (Audi e Fiat Punto);
- che la convivenza matrimoniale non ha avuto esito felice tale da determinare un progressivo allontanamento affettivo che, successivamente, ha assunto caratteristiche tali da impedire la prosecuzione del rapporto;
- che TT AN già da agosto 2024, in accordo col marito, non vive più nella casa coniugale.
pagina 3 di 5 La parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 6.5.2025 hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e, pertanto, la separazione va omologata, con la precisazione che quanto pattuito ai punti 2, 6, 7 e 9 costituisce espressione dell'autonomia negoziale delle parti e, pertanto, non necessita del recepimento del Tribunale ai fini della sua validità ed efficacia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi TT AN e , autorizzandoli a Parte_1
vivere separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti e riportate in epigrafe, secondo quanto indicato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
pagina 4 di 5 Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Federica Sacchetto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Federica Sacchetto Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.v.g. 3830/2025 promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 9.4.2025 da:
, con il patrocinio dell'avvocato Bortolami Chiara Parte_1
e
MATTIOLI ANNA, con il patrocinio dell'avvocato Dell'Agnese Michele
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
Per le parti:
“OMOLOGARE CON SENTENZA LA SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la sig.ra TT stabilirà la propria residenza altrove secondo sua libera scelta, comunicandolo al sig. e provvedendo tempestivamente alla variazione formale presso l'ufficio anagrafe Parte_1
competente;
3) i figli e , entrambi studenti universitari maggiorenni non economicamente Per_1 Per_2
pagina 1 di 5 indipendenti, vivranno stabilmente presso il padre e potranno recarsi in visita presso la madre ogni qual volta lo desiderino compatibilmente con le rispettive esigenze organizzative;
4) a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario dei figli e , la madre verserà Per_1 Per_2 direttamente agli stessi, mediante bonifico bancario sui loro conti correnti personali, la somma di €
100,00 mensili ciascuno, a far data dal deposito del ricorso, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT come per legge;
5) per le spese straordinarie, le parti si sono accordate come segue: la sig.ra TT rimborserà il
15% delle spese straordinarie previamente documentate per i figli e indicate nel Per_1 Per_2
protocollo delle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Padova, con le seguenti precisazioni:
a- quanto a : - rimborserà anche il 15% del costo del master a Milano, che il padre ha già Per_1 anticipato per intero nel 2024 per un importo di € 13.287,00, pari ad € 1.993,05; - parteciperà anche al 15% della spesa per l'alloggio in Milano con un massimo di € 80,00 mensili (pari al 15% dell'attuale canone di locazione di € 550,00); - eventuali spese di trasporto (a titolo esemplificativo: in
Milano, da e per Milano, ecc.), laddove non vi provveda , resteranno totalmente a carico del Per_1
padre; - parteciperà per il 15% alle spese per sedute presso uno psicologo, con il limite massimo di €
25,00 mensili;
- parteciperà per il 15% alla spesa per la seguente attività sportiva: retta della palestra;
b- quanto ad : - parteciperà per il 15% alle spese per tasse universitarie e libri;
- parteciperà Per_2 per il 15% alla spesa per l'abbonamento al treno Camposampiero - Padova per frequentare le lezioni, per due trimestri all'anno; - parteciperà per il 15% alle spese sanitarie, incluse quelle odontoiatriche e le sedute presso uno psicologo, con il limite massimo per queste ultime di € 25,00 mensili;
- considerato che è un calciatore con patentino, non parteciperà a spese per attività sportive e Per_2
relative attrezzature.
6) i coniugi danno atto di aver già concordato separatamente fra loro la ripartizione dei beni mobili presenti nella casa coniugale;
7) i coniugi danno atto che il sig. richiederà e percepirà al 100% l'Assegno Unico e Parte_1
Universale od altra misura affine, se ed ove previsti per legge e che le detrazioni fiscali relative ai figli
ed saranno effettuate al 100% dal sig. stante la suddivisione forfettaria Per_1 Per_2 Parte_1
di spesa come sopra indicata;
8) i coniugi dichiarano che nulla vi è da disporre a titolo di mantenimento reciproco in quanto economicamente autosufficienti ed indipendenti e dunque privi di diritto alcuno al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
pagina 2 di 5 9) i coniugi danno ulteriormente atto che gli accordi e gli impegni previsti e disciplinati nel ricorso sono stati specificatamente predisposti, accordati e finalizzati a dare definitiva sistemazione ai reciproci rapporti economici di talché, con l'adempimento degli stessi, null'altro le parti avranno reciprocamente a pretendere a nessun titolo o ragione anche personale né relativamente al matrimonio intercorso, né relativamente ad ogni altro rapporto relativo alla divisione dei beni mobili;
10) i coniugi provvederanno al pagamento dei compensi dovuti per il presente procedimento, ognuno al proprio procuratore e i difensori rinunciano alla solidarietà professionale”.
Per il P.M.: “chiede che il Tribunale omologhi la separazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 9.4.2025, TT AN e hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, allegando: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario il 3.2.2001 in Camposampiero (PD) come da atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo comune nell'anno 2001, Parte II, serie A, n. 1;
- che dal matrimonio sono nati due figli, (in data 21.01.2002) e (in data 14.06.2004), Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni, economicamente non indipendenti e studenti universitari;
- che i ricorrenti hanno fissato dapprima la dimora coniugale in Padova Via Dal Pozzo 7 e successivamente, sino alla separazione di fatto già attuale per concorde decisione, in Camposampiero alla Riviera San Marco n. 19 di proprietà esclusiva di;
Parte_1
- che TT AN è diplomata, casalinga, e svolge da poco tempo attività di baby sitter a tempo parziale ed a termine per l'asilo nido Bimbilandia di Spinea (VE) per un compenso di circa € 300,00 mensili, ha percepito negli anni 2021, 2022 e 2023, rispettivamente un reddito di € 10.145,00, €
10.252,00 e € 10.281,00, è proprietaria di immobili e di un'auto Renault Clio;
- che è socio della F.A.B. Camporese Srl, corrente in Borgoricco (PD) Via Roma n. Parte_1
38, negli anni 2021, 2022 e 2023 ha percepito un reddito rispettivamente di € 67.456,00, € 125.497,00 ed € 113.934,00, è proprietario esclusivo della casa famigliare di Camposampiero di un motociclo e di due autoveicoli (Audi e Fiat Punto);
- che la convivenza matrimoniale non ha avuto esito felice tale da determinare un progressivo allontanamento affettivo che, successivamente, ha assunto caratteristiche tali da impedire la prosecuzione del rapporto;
- che TT AN già da agosto 2024, in accordo col marito, non vive più nella casa coniugale.
pagina 3 di 5 La parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 6.5.2025 hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e, pertanto, la separazione va omologata, con la precisazione che quanto pattuito ai punti 2, 6, 7 e 9 costituisce espressione dell'autonomia negoziale delle parti e, pertanto, non necessita del recepimento del Tribunale ai fini della sua validità ed efficacia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi TT AN e , autorizzandoli a Parte_1
vivere separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti e riportate in epigrafe, secondo quanto indicato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
pagina 4 di 5 Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Federica Sacchetto
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