CASS
Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2024, n. 4844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4844 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FE RE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/07/2023 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
lette/sentite le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore L'avv. BONSIGNORE RAFFAELE chiede l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 4844 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 12/01/2024 Ritenuto in fatto E' stata impugnata l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 12 luglio 2023 che, nel procedimento incidentale di cui all'art. 310 cod. proc. pen. a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Prima sezione di questa Corte, ha -- così ripristinando il regime più severo - accolto l'appello promosso dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del g.i.p. del ED Tribunale del 4 ottobre 2022, che aveva sostituito nei confronti di ER LV, persona sottoposta alle indagini per il delitto di cui all'art. 416 ter cod. pen., la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in accoglimento di una istanza formulata dalla difesa il 27 settembre 2022; tale provvedimento è stato adottato nelle more della definizione del giudizio incidentale di riesame del provvedimento genetico, concluso dapprima con l'ordinanza di conferma del titolo custodiale, emessa dal Tribunale di Palermo, a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il 10 ottobre 2022 ed esaurito, infine, con la sentenza della Sesta sezione della Corte di Cassazione del 8 marzo 2023, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di ER LV. 1.Sono stati articolati, con il ministero del difensore di fiducia, tre motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1.11 primo motivo ha dedotto inosservanza della legge processuale penale e carenza di motivazione, a riguardo: a)del giudizio di persistente "pericolosità sociale", nonostante la conclusione della tornata elettorale in relazione alla quale il provvedimento coercitivo ha ritenuto sussistente il delitto di scambio "politico-mafioso", sulla base di due presupposti solo apparentemente motivati, la spiccata capacità di interlocuzione con soggetti di spessore criminale e l'inserimento del prevenuto in una rete di rapporti criminosi facenti capo a Lo DU. In realtà, ER avrebbe avuto contatti solo con la Lo ON, non conoscerebbe Lo DU, sarebbe incensurato, non sarebbe mai stato oggetto di attenzioni investigative se non nelle occasionali circostanze oggetto del procedimento penale;
insomma, difetterebbero gli "elementi di fatto" idonei a fondare una prognosi di futura ricaduta nella commissione del reato configurato. Con riferimento al punto relativo ai collegamenti stabili tra ER ed il contesto criminale di tipo mafioso, il Tribunale non avrebbe considerato l'andamento storico e cronologico della vicenda, perché il ER avrebbe partecipato ad un incontro con altri due candidati alle elezioni, IO e Rao, e si sarebbe imbattuto nella sconosciuta Lo ON, che avrebbe avuto un diverbio con gli astanti a causa di un veto opposto alla sua manifestata volontà di collaborazione elettorale;
si sarebbe così rivolta al Lo DU che, a sua volta, avrebbe casualmente incrociato LL, cognato incensurato di ER ed estraneo alle indagini in corso, e LL, il 22 agosto 2022, avrebbe incontrato ER e la Lo ON al bar Miramare, luogo indicato da LL a Lo DU come frequentato dall'indagato; l'episodio è stato oggetto di un servizio di appostamento di polizia giudiziaria, nessun contatto sarebbe stato successivamente monitorato tra i protagonisti fino al 2 settembre 2022, sicchè non vi sarebbe prova di un interessamento di Lo DU alla campagna elettorale del ricorrente. Il Tribunale avrebbe in tale direzione valorizzato le dichiarazioni della Lo ON - divergenti rispetto a tale ricostruzione - senza, però, vagliarne la credibilità intrinseca ed estrinseca e avrebbe impropriamente "tirato in campo" AN LV, altro cognato di ER, il quale, invece, avrebbe da tempo tranciato i rapporti personali con il suddetto e con il LL, come emergente da una conversazione telefonica tra AN ED e Lo DU, intercettata il 22 agosto 2022. In definitiva, la motivazione del provvedimento, riguardante i presunti rapporti di caratura delinquenziale, sarebbe solo apparente, perché Lo DU sarebbe stato condannato per il delitto di associazione mafiosa molti anni addietro e non sarebbero emersi collegamenti con altri esponenti della criminalità organizzata, AN - già assolto dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. - e LL non sarebbero persone introdotte nell'ambiente, la ON sarebbe nella sostanza una millantatrice e, infine, ER avrebbe interrotto il proprio mandato parlamentare nel 2008 e solo nel 2022 gli sarebbe stata proposta la candidatura per una lista elettorale;
b) a riguardo, ancora, del "pericolo di fuga", esigenza cautelare non indicata nell'ordinanza genetica della misura ed illegittimamente ritenuta dal Tribunale in assenza di specifico motivo di impugnazione del pubblico ministero, con formazione, sul punto, del giudicato cautelare;
inoltre, tale aspetto sarebbe stato rimarcato dall'ordinanza impugnata sulla base del rilievo della residenza del prevenuto negli Stati Uniti, indice astratto ed insufficiente anche perché i familiari risiedono e lavorano stabilmente in Italia, il Paese estero vanta solidi rapporti di cooperazione giudiziaria con l'Italia, l'indagato non avrebbe mai fatto sospettare di volersi allontanare dall'Italia anche se detenuto agli arresti domiciliari da diverso tempo;
c)a riguardo del pericolo di inquinamento probatorio, desunto dal Tribunale con esclusivo riferimento all'imminenza del giudizio dibattimentale, in assenza di elementi concreti idonei a comprovare il potenziale distorcimento, attribuibile ad un intervento del ricorrente, della genuinità delle acquisizioni documentali e dichiarative nel loro complesso. 1.2.11 secondo motivo si è soffermato sui vizi di violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla mancata valutazione del periodo sofferto dal ricorrente agli arresti domiciliari e della regolarità della condotta tenuta, che influirebbero in modo decisivo sulla persistenza delle esigenze cautelari pur oggetto di presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e comunque dimostrerebbero l'adeguatezza della misura cautelare in atto. 1.3. Il terzo motivo, interdipendente rispetto al secondo, si è fondato sui medesimi vizi già richiamati con particolare riferimento all'omessa considerazione del tempo trascorso dall'inizio dell'esecuzione della misura degli arresti domiciliari e dell'adeguatezza di siffatta misura, meno severa, essendo obbligo del giudice dar conto delle ragioni sottese ad un giudizio di non idoneità della misura degli arresti domiciliari con adozione del braccialetto elettronico. 2 In data 26 dicembre 2023 il difensore del ricorrente ha fatto pervenire memoria scritta con motivi aggiunti ed allegazioni documentali, con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Deve essere premesso che, applicata una misura cautelare ed esauritosi l'iter delle impugnazioni avverso l'ordinanza genetica, la situazione (gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, nonché adeguatezza dimostrata ovvero, ove previsto come nel caso in esame, presunta "iuris tantum") si cristallizza in una sorta di giudicato allo stato degli atti, sicché, "rebus sic stantibus", la misura imposta non è soggetta a revoca, se non si prospettino dall'indagato fatti sopravvenuti ovvero anche fatti preesistenti, ma che non hanno formato oggetto di esame e di valutazione da parte del che ha applicato la misura cautelare (Cass. sez. U n. 26 del 12/11/1993, Galluccio, Rv. 195806; Cass. sez.1 n.5462 del 14/12/1993, Cugliari, Rv.196114). E ancora, "il giudice competente a pronunciarsi sulla revoca della misura cautelare non incontra alcuna preclusione - quanto all'accertamento della carenza originaria (oltre che persistente) di indizi o di esigenze cautelari - nella mancata impugnazione dell'ordinanza cautelare nei termini previsti dagli artt. 309 comma primo e 311 comma secondo cod. proc. pen.. Ed invero, una preclusione processuale è suscettibile di formarsi a seguito delle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari;
ma essa ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali, intendendosi queste ultime come le questioni che quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte. Ne consegue che le pronunzie in esame - se non impugnabili o, a loro volta, non impugnate - spiegano un'efficacia preclusiva sulle suindicate questioni e che, pertanto, come non è consentita l'adozione di una nuova ordinanza cautelare sulla base degli stessi elementi ritenuti insussistenti o irrilevanti in sede di gravame, allo stesso modo le questioni in discorso restano precluse in sede di adozione di ogni successivo provvedimento relativo alla stessa misura e allo stesso soggetto" (Sez. U n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213). 3 Va inoltre ribadito che il controllo di legittimità sui punti devoluti dal ricorso è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 5719 del 2019, Rea, non massimata;
Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840). Ne viene che tutte le questioni poste con il primo motivo del ricorso in scrutinio, riguardanti la "spiccata capacità di interlocuzione" dell'indagato con soggetti di rilievo malavitoso e la "rete dei rapporti criminali" tra il ricorrente e il Lo DU, l'interpretazione delle conversazioni intercettate e il giudizio di attendibilità "intrinseca ed estrinseca" delle dichiarazioni della Lo ON - presentate con la "rubrica" della "pericolosità sociale" ma, in realtà, puramente iterative delle lagnanze in tema di integrazione dei gravi indizi, sussistenza ed attualità del quadro cautelare sottesi all'emanazione espositiva del primo provvedimento coercitivo - sono precluse perché ripropositive di doglianze già respinte dall'ordinanza del tribunale del riesame di Palermo n.1402/2022, che ha confermato il provvedimento genetico della misura anche in relazione alla tipologia adottata ed alla sua graduazione, divenuta definitiva a seguito della decisione della Sesta sezione di questa Corte n. 20654/2023 del 8 marzo 2023, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del ER. Vengono in rilievo, in proposito - ed in assenza di elementi di novità, preesistenti e sopravvenuti - le puntuali riflessioni contenute nel provvedimento della Sesta sezione a riguardo della ricostruzione "in fatto" della vicenda e, in particolare, a riguardo dell'accordo elettorale concluso tra il ricorrente ed il Lo DU con la mediazione della Lo ON, degli elementi sintomatici della consapevolezza da parte del ER della caratura criminale del Lo DU quale "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di Carini;
della pregressa conoscenza del Lo DU da parte del ER - desunta dalla conversazione telefonica del 22 agosto 2022 - solo parzialmente riportata in nota a pag. 9 del ricorso - relativa all'intervento del Lo DU il quale, con l'intermediazione di AN e di LL, si attivava per risolvere il contrasto insorto nel corso della riunione elettorale citata nel ricorso in relazione alle capacità della Lo ON di portare voti a Carini;
a riguardo, ancora, del riscontro oggettivo ai contenuti della conversazione captata in cui Lo DU avvisa AN di aver incontrato LL e che sarebbe intervenuto quest'ultimo ai convegni con ER, costituito dalle emergenze del servizio di osservazione, svolto lo stesso giorno, attinente il colloquio tra ER, la Lo ON e il LL a seguito del quale Lo DU ha dato ragguaglio a AN della ricomposizione delle frizioni precedenti. L'articolata attività organizzativa e preparatoria è poi sfociata in operazioni significativamente esecutive, rappresentate dalla Corte di legittimità a pag. 5 anche con la citazione del 4 compendio intercettivo, sintetizzate nell'illustrazione del perfezionamento del "patto politico- mafioso" nel quale il Lo DU, ben lungi dall'agire uti singulus, si è palesato quale esponente della famiglia mafiosa di appartenenza, ha richiesto un compenso in denaro per garantire un bacino di voti in uno scenario geografico di più Comuni della zona, specificato che una parte del provento sarebbe stata destinata alla famiglia criminale, ha accettato la proposta di una riduzione del corrispettivo previo impegno, da parte del ER, di adoperarsi una volta eletto per favorire la Lo ON e i mafiosi di Carini nelle interlocuzioni con le amministrazioni pubbliche. Si tratta, del resto, di un'elaborazione ripresa e condivisa dal provvedimento oggi impugnato (pag. 4 e 5) con motivazione piana, razionale, certamente non illogica, immune da censure in sede di legittimità e in relazione alla quale la ragione di ricorso si rivela generica - perché riproduttiva di argomenti già rigettati dall' ordinanza de qua, che ha accolto l'appello del pubblico ministero, in assenza di accurato e dettagliato confronto - e comunque manifestamente infondata perché assorbita dall'egida del giudicato cautelare. 2.Quanto ai profili dedotti con il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente e che prestano il fianco, a loro volta, a censure di aspecificità e di manifesta infondatezza, è di assoluto rilievo rimarcare che il titolo cautelare concerna il reato di cui all'art. 416 ter cod. pen., in ordine al quale è sancita la 'doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo;
tale, cioè, da fondare una valutazione di costante ed invariabile pericolo 'cautelare', salvo 'prova contraria'. L"antinomìa" tra l'art. 275, comma 3, e l'art. 274 cod. proc. pen., non può essere risolta, interpretativamente, in favore della prevalenza della seconda norma - come tentano di paventare i motivi d'impugnazione - che è generale, laddove la prima norma, che sancisce la presunzione relativa, è speciale;
secondo il tradizionale criterio interpretativo cronologico lex specialís derogat legi generali, lex posterior generalis non derogat priori speciali, dunque, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia nella dimensione della 'sussistenza delle esigenze cautelari', sia nella dimensione della 'adeguatezza della custodia in carcere', deve ritenersi prevalente sulla norma di cui all'art. 274 cod. proc. pen., nel senso che l'attualità" e la "concretezza" delle esigenze cautelari deve intendersi;
salvo 'prova contraria', insita proprio nel giudizio di astratta e costante 'pericolosità cautelare' originariamente cristallizzato dal legislatore. 5 E allora, nel caso in cui il titolo cautelare riguardi i reati indicati nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (tra i quali quello di cui all'art. 416 ter cod. pen.), la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari deve ritenersi, salvo 'prova contraria' (recte, salvo che emergano elementi di segno contrario), integrare i caratteri di attualità e concretezza del pericolo;
e, per l'effetto, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art. 274 cod. proc. pen. (sez.5, n. 4950 del 07/12/2021, Andreano, Rv.282865; nello stesso senso è orientata la quasi unanime giurisprudenza di legittimità: cfr.Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C, Rv. 274174; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452; Sez. 5, n. 91 del 01/12/2020, dep. 2021, Panese, Rv. 280248; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470). Ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità: cfr.Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004; sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766); inoltre, la correttezza del contegno tenuto nel corso dell'esecuzione della misura è connaturata alla sua ragion d'essere ed alle sue finalità, senza che il ED possa assumere valenza autonoma ai fini di un'attenuazione del quadro esigenziale (Cass. sez.5, n. 45843 del 14/06/2018, D., Rv. 274133; sez.5, n. 39792 del 29/05/2017, Saracino, Rv. 271119; sez.4, n. 39531 del 17/10/2006, De Los Reyes, Rv.235391). L'ordinanza impugnata ha peraltro - pur non essendovi tenuta (sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, Leonardi, Rv. 268197) - persuasivamente e logicamente motivato 'in positivo' sulla sussistenza, sul grado e sulla attualità delle esigenze cautelari, atteso del resto che all'indagato sono contestati fatti recenti, commessi sino, quantomeno, al settembre 2022. Ha evidenziato il connotato, saldo, robusto e permeato di callide cautele, delle relazioni con il contesto mafioso al quale il prevenuto si è rivolto per ottenerne indebiti favori, che non possono esaurirsi nelle prospettive del risultato elettorale bensì, proprio nell'auspicio di un esito fausto ma anche indipendentemente dal suo conseguimento, proiettate per un sempre più radicato vincolo interpersonale, tale da delineare concretamente, diversamente da quanto osservato dal giudice per le indagini preliminari, "una rete" di aderenze malavitose foriera di pernicioso sviluppo;
sul punto, è bene ricordare che, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di 6 > commissione di delitti della stessa specie non va riduttivamente circoscritto alla prognosi di realizzazione della medesima fattispecie di reato (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 27440302), ma si estende alla perpetrazione di delitti che offendano il ED bene giuridico o siano della medesima natura (sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, I., Rv. 277392), di tal che non è concludente l'argomento che la competizione politica si sia esaurita;
ha dato conto dell'inconsistenza delle obiezioni opposte dalla difesa ai fini dell'esclusione del pericolo di fuga - invocato dai motivi di appello del pubblico ministero (pagg. 2 e 6), contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa e, comunque, immanente nella c.d. doppia presunzione - stimando la rilevanza di taluni indicatori, come la collocazione della residenza e di relazioni amicali e professionali dell'indagato negli Stati Uniti;
ha affrontato la perduranza del pericolo di manipolazione della materia probante nell'imminenza della fase del contraddittorio dibattimentale, stante la natura delle fonti di conoscenza, costituite anche dagli apporti dichiarativi di testimoni, coimputati o imputati in procedimento connesso, separatamente giudicati. Ha, infine, esaustivamente valutato, nella commisurazione del trattamento cautelare e con particolare riferimento all'esigenza di far fronte al pericolo di fuga, l'inappagante apposizione del dispositivo elettronico di controllo, con ciò uniformandosi ai principi espressi dalla giurisprudenza del massimo consesso nomofilattico (Sez. U n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651). 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. [sec. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 12/01/2024
lette/sentite le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore L'avv. BONSIGNORE RAFFAELE chiede l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 4844 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 12/01/2024 Ritenuto in fatto E' stata impugnata l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 12 luglio 2023 che, nel procedimento incidentale di cui all'art. 310 cod. proc. pen. a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Prima sezione di questa Corte, ha -- così ripristinando il regime più severo - accolto l'appello promosso dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del g.i.p. del ED Tribunale del 4 ottobre 2022, che aveva sostituito nei confronti di ER LV, persona sottoposta alle indagini per il delitto di cui all'art. 416 ter cod. pen., la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in accoglimento di una istanza formulata dalla difesa il 27 settembre 2022; tale provvedimento è stato adottato nelle more della definizione del giudizio incidentale di riesame del provvedimento genetico, concluso dapprima con l'ordinanza di conferma del titolo custodiale, emessa dal Tribunale di Palermo, a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il 10 ottobre 2022 ed esaurito, infine, con la sentenza della Sesta sezione della Corte di Cassazione del 8 marzo 2023, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di ER LV. 1.Sono stati articolati, con il ministero del difensore di fiducia, tre motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1.11 primo motivo ha dedotto inosservanza della legge processuale penale e carenza di motivazione, a riguardo: a)del giudizio di persistente "pericolosità sociale", nonostante la conclusione della tornata elettorale in relazione alla quale il provvedimento coercitivo ha ritenuto sussistente il delitto di scambio "politico-mafioso", sulla base di due presupposti solo apparentemente motivati, la spiccata capacità di interlocuzione con soggetti di spessore criminale e l'inserimento del prevenuto in una rete di rapporti criminosi facenti capo a Lo DU. In realtà, ER avrebbe avuto contatti solo con la Lo ON, non conoscerebbe Lo DU, sarebbe incensurato, non sarebbe mai stato oggetto di attenzioni investigative se non nelle occasionali circostanze oggetto del procedimento penale;
insomma, difetterebbero gli "elementi di fatto" idonei a fondare una prognosi di futura ricaduta nella commissione del reato configurato. Con riferimento al punto relativo ai collegamenti stabili tra ER ed il contesto criminale di tipo mafioso, il Tribunale non avrebbe considerato l'andamento storico e cronologico della vicenda, perché il ER avrebbe partecipato ad un incontro con altri due candidati alle elezioni, IO e Rao, e si sarebbe imbattuto nella sconosciuta Lo ON, che avrebbe avuto un diverbio con gli astanti a causa di un veto opposto alla sua manifestata volontà di collaborazione elettorale;
si sarebbe così rivolta al Lo DU che, a sua volta, avrebbe casualmente incrociato LL, cognato incensurato di ER ed estraneo alle indagini in corso, e LL, il 22 agosto 2022, avrebbe incontrato ER e la Lo ON al bar Miramare, luogo indicato da LL a Lo DU come frequentato dall'indagato; l'episodio è stato oggetto di un servizio di appostamento di polizia giudiziaria, nessun contatto sarebbe stato successivamente monitorato tra i protagonisti fino al 2 settembre 2022, sicchè non vi sarebbe prova di un interessamento di Lo DU alla campagna elettorale del ricorrente. Il Tribunale avrebbe in tale direzione valorizzato le dichiarazioni della Lo ON - divergenti rispetto a tale ricostruzione - senza, però, vagliarne la credibilità intrinseca ed estrinseca e avrebbe impropriamente "tirato in campo" AN LV, altro cognato di ER, il quale, invece, avrebbe da tempo tranciato i rapporti personali con il suddetto e con il LL, come emergente da una conversazione telefonica tra AN ED e Lo DU, intercettata il 22 agosto 2022. In definitiva, la motivazione del provvedimento, riguardante i presunti rapporti di caratura delinquenziale, sarebbe solo apparente, perché Lo DU sarebbe stato condannato per il delitto di associazione mafiosa molti anni addietro e non sarebbero emersi collegamenti con altri esponenti della criminalità organizzata, AN - già assolto dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. - e LL non sarebbero persone introdotte nell'ambiente, la ON sarebbe nella sostanza una millantatrice e, infine, ER avrebbe interrotto il proprio mandato parlamentare nel 2008 e solo nel 2022 gli sarebbe stata proposta la candidatura per una lista elettorale;
b) a riguardo, ancora, del "pericolo di fuga", esigenza cautelare non indicata nell'ordinanza genetica della misura ed illegittimamente ritenuta dal Tribunale in assenza di specifico motivo di impugnazione del pubblico ministero, con formazione, sul punto, del giudicato cautelare;
inoltre, tale aspetto sarebbe stato rimarcato dall'ordinanza impugnata sulla base del rilievo della residenza del prevenuto negli Stati Uniti, indice astratto ed insufficiente anche perché i familiari risiedono e lavorano stabilmente in Italia, il Paese estero vanta solidi rapporti di cooperazione giudiziaria con l'Italia, l'indagato non avrebbe mai fatto sospettare di volersi allontanare dall'Italia anche se detenuto agli arresti domiciliari da diverso tempo;
c)a riguardo del pericolo di inquinamento probatorio, desunto dal Tribunale con esclusivo riferimento all'imminenza del giudizio dibattimentale, in assenza di elementi concreti idonei a comprovare il potenziale distorcimento, attribuibile ad un intervento del ricorrente, della genuinità delle acquisizioni documentali e dichiarative nel loro complesso. 1.2.11 secondo motivo si è soffermato sui vizi di violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla mancata valutazione del periodo sofferto dal ricorrente agli arresti domiciliari e della regolarità della condotta tenuta, che influirebbero in modo decisivo sulla persistenza delle esigenze cautelari pur oggetto di presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e comunque dimostrerebbero l'adeguatezza della misura cautelare in atto. 1.3. Il terzo motivo, interdipendente rispetto al secondo, si è fondato sui medesimi vizi già richiamati con particolare riferimento all'omessa considerazione del tempo trascorso dall'inizio dell'esecuzione della misura degli arresti domiciliari e dell'adeguatezza di siffatta misura, meno severa, essendo obbligo del giudice dar conto delle ragioni sottese ad un giudizio di non idoneità della misura degli arresti domiciliari con adozione del braccialetto elettronico. 2 In data 26 dicembre 2023 il difensore del ricorrente ha fatto pervenire memoria scritta con motivi aggiunti ed allegazioni documentali, con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Deve essere premesso che, applicata una misura cautelare ed esauritosi l'iter delle impugnazioni avverso l'ordinanza genetica, la situazione (gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, nonché adeguatezza dimostrata ovvero, ove previsto come nel caso in esame, presunta "iuris tantum") si cristallizza in una sorta di giudicato allo stato degli atti, sicché, "rebus sic stantibus", la misura imposta non è soggetta a revoca, se non si prospettino dall'indagato fatti sopravvenuti ovvero anche fatti preesistenti, ma che non hanno formato oggetto di esame e di valutazione da parte del che ha applicato la misura cautelare (Cass. sez. U n. 26 del 12/11/1993, Galluccio, Rv. 195806; Cass. sez.1 n.5462 del 14/12/1993, Cugliari, Rv.196114). E ancora, "il giudice competente a pronunciarsi sulla revoca della misura cautelare non incontra alcuna preclusione - quanto all'accertamento della carenza originaria (oltre che persistente) di indizi o di esigenze cautelari - nella mancata impugnazione dell'ordinanza cautelare nei termini previsti dagli artt. 309 comma primo e 311 comma secondo cod. proc. pen.. Ed invero, una preclusione processuale è suscettibile di formarsi a seguito delle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari;
ma essa ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali, intendendosi queste ultime come le questioni che quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte. Ne consegue che le pronunzie in esame - se non impugnabili o, a loro volta, non impugnate - spiegano un'efficacia preclusiva sulle suindicate questioni e che, pertanto, come non è consentita l'adozione di una nuova ordinanza cautelare sulla base degli stessi elementi ritenuti insussistenti o irrilevanti in sede di gravame, allo stesso modo le questioni in discorso restano precluse in sede di adozione di ogni successivo provvedimento relativo alla stessa misura e allo stesso soggetto" (Sez. U n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213). 3 Va inoltre ribadito che il controllo di legittimità sui punti devoluti dal ricorso è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 5719 del 2019, Rea, non massimata;
Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840). Ne viene che tutte le questioni poste con il primo motivo del ricorso in scrutinio, riguardanti la "spiccata capacità di interlocuzione" dell'indagato con soggetti di rilievo malavitoso e la "rete dei rapporti criminali" tra il ricorrente e il Lo DU, l'interpretazione delle conversazioni intercettate e il giudizio di attendibilità "intrinseca ed estrinseca" delle dichiarazioni della Lo ON - presentate con la "rubrica" della "pericolosità sociale" ma, in realtà, puramente iterative delle lagnanze in tema di integrazione dei gravi indizi, sussistenza ed attualità del quadro cautelare sottesi all'emanazione espositiva del primo provvedimento coercitivo - sono precluse perché ripropositive di doglianze già respinte dall'ordinanza del tribunale del riesame di Palermo n.1402/2022, che ha confermato il provvedimento genetico della misura anche in relazione alla tipologia adottata ed alla sua graduazione, divenuta definitiva a seguito della decisione della Sesta sezione di questa Corte n. 20654/2023 del 8 marzo 2023, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del ER. Vengono in rilievo, in proposito - ed in assenza di elementi di novità, preesistenti e sopravvenuti - le puntuali riflessioni contenute nel provvedimento della Sesta sezione a riguardo della ricostruzione "in fatto" della vicenda e, in particolare, a riguardo dell'accordo elettorale concluso tra il ricorrente ed il Lo DU con la mediazione della Lo ON, degli elementi sintomatici della consapevolezza da parte del ER della caratura criminale del Lo DU quale "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di Carini;
della pregressa conoscenza del Lo DU da parte del ER - desunta dalla conversazione telefonica del 22 agosto 2022 - solo parzialmente riportata in nota a pag. 9 del ricorso - relativa all'intervento del Lo DU il quale, con l'intermediazione di AN e di LL, si attivava per risolvere il contrasto insorto nel corso della riunione elettorale citata nel ricorso in relazione alle capacità della Lo ON di portare voti a Carini;
a riguardo, ancora, del riscontro oggettivo ai contenuti della conversazione captata in cui Lo DU avvisa AN di aver incontrato LL e che sarebbe intervenuto quest'ultimo ai convegni con ER, costituito dalle emergenze del servizio di osservazione, svolto lo stesso giorno, attinente il colloquio tra ER, la Lo ON e il LL a seguito del quale Lo DU ha dato ragguaglio a AN della ricomposizione delle frizioni precedenti. L'articolata attività organizzativa e preparatoria è poi sfociata in operazioni significativamente esecutive, rappresentate dalla Corte di legittimità a pag. 5 anche con la citazione del 4 compendio intercettivo, sintetizzate nell'illustrazione del perfezionamento del "patto politico- mafioso" nel quale il Lo DU, ben lungi dall'agire uti singulus, si è palesato quale esponente della famiglia mafiosa di appartenenza, ha richiesto un compenso in denaro per garantire un bacino di voti in uno scenario geografico di più Comuni della zona, specificato che una parte del provento sarebbe stata destinata alla famiglia criminale, ha accettato la proposta di una riduzione del corrispettivo previo impegno, da parte del ER, di adoperarsi una volta eletto per favorire la Lo ON e i mafiosi di Carini nelle interlocuzioni con le amministrazioni pubbliche. Si tratta, del resto, di un'elaborazione ripresa e condivisa dal provvedimento oggi impugnato (pag. 4 e 5) con motivazione piana, razionale, certamente non illogica, immune da censure in sede di legittimità e in relazione alla quale la ragione di ricorso si rivela generica - perché riproduttiva di argomenti già rigettati dall' ordinanza de qua, che ha accolto l'appello del pubblico ministero, in assenza di accurato e dettagliato confronto - e comunque manifestamente infondata perché assorbita dall'egida del giudicato cautelare. 2.Quanto ai profili dedotti con il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente e che prestano il fianco, a loro volta, a censure di aspecificità e di manifesta infondatezza, è di assoluto rilievo rimarcare che il titolo cautelare concerna il reato di cui all'art. 416 ter cod. pen., in ordine al quale è sancita la 'doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo;
tale, cioè, da fondare una valutazione di costante ed invariabile pericolo 'cautelare', salvo 'prova contraria'. L"antinomìa" tra l'art. 275, comma 3, e l'art. 274 cod. proc. pen., non può essere risolta, interpretativamente, in favore della prevalenza della seconda norma - come tentano di paventare i motivi d'impugnazione - che è generale, laddove la prima norma, che sancisce la presunzione relativa, è speciale;
secondo il tradizionale criterio interpretativo cronologico lex specialís derogat legi generali, lex posterior generalis non derogat priori speciali, dunque, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia nella dimensione della 'sussistenza delle esigenze cautelari', sia nella dimensione della 'adeguatezza della custodia in carcere', deve ritenersi prevalente sulla norma di cui all'art. 274 cod. proc. pen., nel senso che l'attualità" e la "concretezza" delle esigenze cautelari deve intendersi;
salvo 'prova contraria', insita proprio nel giudizio di astratta e costante 'pericolosità cautelare' originariamente cristallizzato dal legislatore. 5 E allora, nel caso in cui il titolo cautelare riguardi i reati indicati nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (tra i quali quello di cui all'art. 416 ter cod. pen.), la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari deve ritenersi, salvo 'prova contraria' (recte, salvo che emergano elementi di segno contrario), integrare i caratteri di attualità e concretezza del pericolo;
e, per l'effetto, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art. 274 cod. proc. pen. (sez.5, n. 4950 del 07/12/2021, Andreano, Rv.282865; nello stesso senso è orientata la quasi unanime giurisprudenza di legittimità: cfr.Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C, Rv. 274174; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452; Sez. 5, n. 91 del 01/12/2020, dep. 2021, Panese, Rv. 280248; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470). Ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità: cfr.Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004; sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766); inoltre, la correttezza del contegno tenuto nel corso dell'esecuzione della misura è connaturata alla sua ragion d'essere ed alle sue finalità, senza che il ED possa assumere valenza autonoma ai fini di un'attenuazione del quadro esigenziale (Cass. sez.5, n. 45843 del 14/06/2018, D., Rv. 274133; sez.5, n. 39792 del 29/05/2017, Saracino, Rv. 271119; sez.4, n. 39531 del 17/10/2006, De Los Reyes, Rv.235391). L'ordinanza impugnata ha peraltro - pur non essendovi tenuta (sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, Leonardi, Rv. 268197) - persuasivamente e logicamente motivato 'in positivo' sulla sussistenza, sul grado e sulla attualità delle esigenze cautelari, atteso del resto che all'indagato sono contestati fatti recenti, commessi sino, quantomeno, al settembre 2022. Ha evidenziato il connotato, saldo, robusto e permeato di callide cautele, delle relazioni con il contesto mafioso al quale il prevenuto si è rivolto per ottenerne indebiti favori, che non possono esaurirsi nelle prospettive del risultato elettorale bensì, proprio nell'auspicio di un esito fausto ma anche indipendentemente dal suo conseguimento, proiettate per un sempre più radicato vincolo interpersonale, tale da delineare concretamente, diversamente da quanto osservato dal giudice per le indagini preliminari, "una rete" di aderenze malavitose foriera di pernicioso sviluppo;
sul punto, è bene ricordare che, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di 6 > commissione di delitti della stessa specie non va riduttivamente circoscritto alla prognosi di realizzazione della medesima fattispecie di reato (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 27440302), ma si estende alla perpetrazione di delitti che offendano il ED bene giuridico o siano della medesima natura (sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, I., Rv. 277392), di tal che non è concludente l'argomento che la competizione politica si sia esaurita;
ha dato conto dell'inconsistenza delle obiezioni opposte dalla difesa ai fini dell'esclusione del pericolo di fuga - invocato dai motivi di appello del pubblico ministero (pagg. 2 e 6), contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa e, comunque, immanente nella c.d. doppia presunzione - stimando la rilevanza di taluni indicatori, come la collocazione della residenza e di relazioni amicali e professionali dell'indagato negli Stati Uniti;
ha affrontato la perduranza del pericolo di manipolazione della materia probante nell'imminenza della fase del contraddittorio dibattimentale, stante la natura delle fonti di conoscenza, costituite anche dagli apporti dichiarativi di testimoni, coimputati o imputati in procedimento connesso, separatamente giudicati. Ha, infine, esaustivamente valutato, nella commisurazione del trattamento cautelare e con particolare riferimento all'esigenza di far fronte al pericolo di fuga, l'inappagante apposizione del dispositivo elettronico di controllo, con ciò uniformandosi ai principi espressi dalla giurisprudenza del massimo consesso nomofilattico (Sez. U n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651). 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. [sec. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 12/01/2024