Articolo 50 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 49Articolo 51
Versione
27 marzo 1963
Art. 50.
Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria della riserva ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di eta'.
Il sottufficiale e' collocato in congedo assoluto anche prima dell'eta' indicata nel comma precedente quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963