Sentenza 17 aprile 2023
Rigetto
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 19/12/2025, n. 10135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10135 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10135/2025REG.PROV.COLL.
N. 09763/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9763 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ciro Manfredonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Comune di Boscoreale, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione III, n. 2333 del 17 aprile 2023, resa inter partes , concernente un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il consigliere VA SA e vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione da remoto dell’avvocato Ciro Manfredonia;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 1972 del 2019, proposto innanzi al T.a.r. Campania, il signor -OMISSIS- aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi prot. n. 3-OMISSIS-, emessa dal Comune di Boscoreale.
2. Ai fini della illustrazione dei fatti di causa occorre riportare quanto segue.
2.1. Il sig. -OMISSIS- è proprietario di un fondo agricolo sito in Boscoreale -OMISSIS-.
2.2. In data -OMISSIS-, la Polizia Urbana del Comune di Boscoreale effettuava sopralluogo all’interno della proprietà dell’appellante e redigeva processo verbale di sequestro delle seguenti opere rinvenute: “ a) Platea di fondazione in calcestruzzo fuoriuscente dal piano di campagna di circa cm.20 occupante una superficie di circa mq. 130,00; b) In elevazione muratura perimetrale in blocchi con copertura a doppia falda inclinata con travi in legno a delimitare una superficie di circa mq. 110,00 con altezza ai lati di mt.3,30 ed al centro di mt 3,70, pari a mc. 385; c) il manufatto esternamente risulta con intonaco rustico mentre internamente risulta completo di tramezzature, intonaco bianco, pavimenti, rivestimenti, infissi esterni, predisposizione impianti tecnologici. Lo stesso non è da ritenersi completo nei lavori .”
2.3. A seguito del suddetto sopralluogo, il Comune di Boscoreale, con l’ordinanza prot. n. -OMISSIS-, ingiungeva all’appellante la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi delle opere sopra descritte.
2.4. Avverso la suddetta ordinanza, l’odierno appellante proponeva ricorso dinanzi al T.a.r. Campania, deducendo, quale motivo di diritto “ I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. ARTT. 31 E 10 D.P.R380/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLI 3, 10 E 22 D.P.R.380/2001. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA; PER MOTIVAZIONE ERRONEA ED ILLOGICA; PER DIFETTO ED ERRORE SUL PRESUPPOSTO; PER ILLOGICITA’ MANIFESTA ANCHE SOTTO IL PROFILO DELLA SPROPORZIONE ”. In particolare, lamentava che l’Amministrazione comunale aveva contestato al sig. -OMISSIS- la realizzazione di opere edilizie senza il previo titolo autorizzatorio senza avvedersi che le opere contestate consistevano in interventi di manutenzione straordinaria di una precedente struttura, esistente su quella stessa parte del fondo da epoca risalente e peraltro visibile dai rilievi aerofotogrammetrici e satellitari. Gli interventi realizzati non avrebbero, infatti, determinato l’alterazione dei caratteri tipologici del fabbricato, né il mutamento della destinazione d’uso dello stesso, né, ancora, avrebbero determinato la modifica dei prospetti e della sagoma dello stesso, e neppure l’aumento dei volumi e delle superficie utili preesistenti. Trattandosi, dunque, di opere di manutenzione straordinaria, non assoggettate al previo rilascio di titolo edilizio, sarebbe risultata sufficiente la presentazione di una S.C.I.A. ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n.380/2001. Secondo il ricorrente, in conclusione, l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere un’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. 380/2001, che prevede un regime sanzionatorio più mite rispetto a quello previsto dall’art. 31.
2.5. Il Comune di Boscoreale non si costituiva in giudizio.
3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto (Sezione III) ha respinto il gravame.
4. Secondo il T.a.r. le allegazioni in fatto proposte dal ricorrente, tutte tese a sostenere la natura di manutenzione straordinaria delle opere realizzate, non avrebbero trovato alcun riscontro probatorio. Infine il Collegio ha osservato che, in ogni caso, a norma dell’art. 27 d.P.R. n.380/2001, la demolizione di opere prive di titolo edilizio (anche se diverso dal permesso di costruire) ed in contrasto con lo strumento urbanistico, sarebbe sempre consentita, oltre che doverosa.
5. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 17/11/2023 e depositato il 13/12/2023, lamentando, attraverso n. 2 motivi di gravame (pagine 3-9), quanto di seguito sintetizzato:
I) “ ERROR IN JUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 112 C.P.C.. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. ARTT. 31 E 10 D.P.R 380/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLI 3, 10 E 22 D.P.R.380/2001. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA; PER MOTIVAZIONE APPARENTE, ERRONEA ED ILLOGICA; PER DIFETTO ED ERRORE SUL PRESUPPOSTO; PER ILLOGICITA’ MANIFESTA ANCHE SOTTO IL PROFILO DELLA SPROPORZIONE ”.
L’odierno appellante eccepisce il vizio di omessa pronuncia e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunziato, considerato che non vi sarebbe alcuna corrispondenza logica tra le censure proposte nel ricorso di primo grado e la motivazione della sentenza impugnata. Il Giudice di prime cure avrebbe, infatti, soltanto rilevato la mancata allegazione in fatto da parte dell’odierno appellante di elementi probatori tesi a dimostrare la preesistenza del manufatto oggetto dei lavori di manutenzione, senza in alcun modo confutare e/o esaminare le censure proposte da quest’ultimo avverso l’ordine demolitorio impartito. Per converso, la sentenza non avrebbe esaminato il punto cruciale della controversia, ossia che le opere contestate con l’ordine demolitorio impartito dal Comune di Boscoreale sarebbero in realtà annoverabili nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, lett. b) del d.P.R. 380/2001. Attesa la natura delle predette opere e la mancata presentazione della necessaria S.C.I.A., il Comune avrebbe dovuto emettere un ordine di demolizione ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. 380/2001, che prevede un regime sanzionatorio più mite in caso di inottemperanza.
II) “ RIPROPOSIZIONE DEI MOTIVI DI RICORSO FORMULATI NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E NON ESAMINATI DAL GIUDICE DI PRIME CURE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 31 E 10 D.P.R380/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLI 3, 10 E 22 D.P.R.380/2001. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA; PER MOTIVAZIONE ERRONEA ED ILLOGICA; PER DIFETTO ED ERRORE SUL PRESUPPOSTO; PER ILLOGICITA’ MANIFESTA ANCHE SOTTO IL PROFILO DELLA SPROPORZIONE ”.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati.
7. Il Comune di Boscoreale, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
8. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del 3 dicembre 2025, è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
10. Occorre premettere che il quadro censorio che connota l’appello in esame si sviluppa attraverso due distinti motivi di gravame (di cui il secondo consiste nella riproposizione di un motivo non esaminato dal T.a.r.) che, per il loro tenore sostanzialmente sovrapponibile, sono suscettibili di essere esaminati congiuntamente.
11. Ebbene, parte appellante contesta quanto opinato dal giudice di prime cure in ordine al fatto che, non essendo fornita alcuna prova in ordine alla preesistenza del corpo edilizio in oggetto, le opere realizzate non potrebbero essere qualificate come di manutenzione straordinaria. L’appellante deduce al riguardo che non solo il T.a.r. sarebbe incorso in “ omessa pronuncia e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunziato ”, ma non avrebbero preso in considerazione le esatte coordinate fattuali della vicenda che attesterebbero la riconducibilità del contestato intervento “ nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, lett. b) del D.P.R. 380/2001, per la cui realizzazione non era necessario il permesso di costruire, bensì la presentazione della S.C.I.A. ” (cfr. pag. 5 dell’atto d’appello).
Per quanto riguarda il lamentato vizio di omessa pronuncia occorre rilevare, preliminarmente che lo stesso appellante richiama un preciso precedente di questo Consiglio di Stato (Sez. II, 8 aprile 2022, n. 2635) laddove osserva che “ Non rientrando l’omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su di un motivo del ricorso nei casi tassativi di annullamento con rinvio, ne consegue che, in forza del principio devolutivo (di cui all’art. 101, comma 2, c.p.a.), il giudice di appello decide, nei limiti della domanda riproposta, anche sui motivi di ricorso non affrontati dal giudice di prime cure” .
Occorre peraltro ribadire quanto affermato di recente di questo Consiglio nel senso che “ Il vizio di omessa pronuncia per violazione dell'art. 112 c.p.c. deve essere accertato con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso e può ritenersi sussistente soltanto nella ipotesi in cui non sia stato esaminato il punto controverso. La decisione sul motivo d'impugnazione può emergere anche implicitamente dall'impianto complessivo della pronuncia” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 settembre 2025, n. 7431).
Tracciati i significativi limiti entro i quali può trovare riscontro il difetto motivazionale di una pronuncia, occorre ripercorrere il tratto testuale della sentenza di prime cure, dal quale è dato inferire che il T.a.r. ha illustrato, sia pure in un contesto lessicale sintetico, le ragioni a sostegno della emessa pronuncia, evidenziando quanto segue: “ Deve, infatti, rilevarsi che le allegazioni in fatto proposte dall’odierno ricorrente, tutte tese a sostenere la natura di manutenzione straordinaria delle opere realizzate, non hanno trovato alcun riscontro probatorio: il ricorrente, infatti, non ha prodotto alcun documento (fotografie, aerofotogrammetrie, titolo edilizio relativo al preesistente manufatto oggetto della sostenuta ristrutturazione edile) attestante quanto sostenuto, sicchè, dell’esistenza del precedente corpo edilizio non vi è prova alcuna. Inoltre, deve osservarsi che, in ogni caso, a norma dell’art. 27 D.P.R. n.380/2001, la demolizione di opere prive di titolo edilizio (anche se diverso dal permesso di costruire) ed in contrasto con lo strumento urbanistico, è sempre consentita ed anzi, è doverosa. ”.
Rilevata quindi la necessità, a prescindere da ogni considerazione circa la lamentata lacuna motivazionale da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata, di accedere alla disamina di quanto dedotto nel merito della controversia occorre rilevare che parte appellante, nel contestare la sentenza di prime cure, insiste nel senso che le opere contestate sarebbero di mera ristrutturazione di un fabbricato preesistente e non opere ex novo . Vi sarebbe infatti una precedente struttura, esistente da epoca risalente, peraltro, visibile dai rilievi aerofotogrammetrici e satellitari.
Occorre premettere che, con l’ordinanza prot. n. 31830 del 10 dicembre 2018, il Comune di Boscoreale aveva contestato la realizzazione di “ una platea di fondazione avente una superficie di circa 130 mq. fuoriuscente dal piano di campagna di circa 20 cm e su di essa in elevazione muratura perimetrale in blocchi, tramezzature interne, pavimenti e rivestimenti, con copertura in travi di legno a doppia falda inclinata con altezza massima di 3.70 in. e altezza minima di 3.30 m con un volume complessivo di circa 385 mc ”.
Premesso che trattasi di un intervento, per la sua consistenza, avente piena rilevanza costruttiva e come tale senz’altro sanzionabile con il provvedimento demolitorio emesso, occorre rilevare che l’assunto relativo alla preesistenza del manufatto, di mc 385, non è suffragato da alcun elemento probatorio. Invero non è dato rinvenire alcuna documentazione a suffragio di quanto ribadito da parte appellante con il gravame in esame.
12. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
13. Nessuna determinazione va assunta sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 9763/2023), lo respinge.
Nulla per le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:
AB RA, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
VA SA, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA SA | AB RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.