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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17577 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Giulia Messina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8190 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
Parte_1
(Avv. Giuseppe Cavallaro)
- ATTORE - OPPOSTO
E
Controparte_1
(Avv. Marco Sonnino)
NONCHÈ
- CONVENUTA - OPPONENTE
Controparte_2
(Avv. Marco Sonnino)
- CONVENUTO - OPPONENTE
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di pignoramento ex art. 2471 c.c. iscriveva a ruolo la Controparte_2 procedura R.G. 8784/2015, con la quale venivano pignorate le quote sociali della società Rich Srl intestate alla debitrice in virtù dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. con la quale la Parte_1 debitrice era stata condannata al pagamento in favore del creditore Controparte_2 della somma di € 2.034.594,98, oltre interessi e spese.
Con distinti atti di pignoramento iscritti ai nn. R.G. 8785/2015, R.G. 8786/2015 e R.G.
8787/2015 e sulla base del medesimo titolo esecutivo, il creditore provvedeva a pignorare, sempre
Pagina 1 di 8 ex art. 2741 c.c., le quote delle società, rispettivamente, Ge.Co. Servizi Srl, Azienda Agricola
NT IR Srl e RO Srl.
Disposta la riunione delle quattro procedure esecutive con provvedimento del 18.9.2016, veniva affidata consulenza tecnica d'ufficio per la valutazione delle partecipazioni sociali.
Con costituzione del 26.7.2018 intervenivano la per un credito di € Parte_2
949,89, oltre accessori e spese, e per un credito di € 18.239,00 per Controparte_2 spese legali liquidate nella sentenza nm. 8738/2018, pubblicata il 30.4.2018 dal Tribunale di Roma.
Espletata la CTU, veniva quindi disposta la vendita delle quote.
All'udienza del 9.3.2021 compariva la debitrice nonchè il procuratore del Parte_1 creditore procedente, che chiedeva l'assegnazione delle relative somme, domandando altresì un termine per poter precisare il credito di cui chiedeva l'assegnazione. All'esito il GE si riservava sull'assegnazione, concedendo dieci giorni per il deposito della precisazione del credito. Vi provvedeva il creditore con memoria del 19.3.2021. CP_2
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 26.3.2021 il GE: a) rilevato, quanto alla precisazione del credito svolta da parte procedente, che dalla somma richiesta doveva essere dedotto un importo di € 50.000,00, oggetto di cessione di credito in favore della RO OT
Siderurgici; b) ritenuto che non potesse tenersi conto del rimborso richiesto dal procedente, di oltre
€ 69.000,00 a titolo di spese di registrazione, non venendo in rilievo somme effettivamente anticipate;
c) rilevato, quanto alle somme richieste a titolo di spese di esecuzione, che le stesse dovessero quantificarsi in € 12.500,00, compresi accessori, oltre all'importo di € 3.500,00, oltre accessori, spettante per spese di lite;
c) rilevato che, in sede di precisazione del credito, era stata svolta istanza di attribuzione da parte del solo creditore procedente, potendosi per l'effetto ritenere rinunciato l'atto di intervento svolto;
d) assegnava al creditore la Controparte_2 somma di € 2.357.714,39 a totale soddisfo del credito per spese di giustizia ed a totale soddisfo del credito principale;
e) autorizzava lo svincolo delle somme restanti in favore della debitrice esecutata decorso il termine di venti giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Con ricorso depositato il 15.4.2021 e Controparte_2 Controparte_3 proponevano opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e 512 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione del 26.3.2021.
Nel proprio ricorso gli opponenti deducevano l'erroneità dell'ordinanza di assegnazione, assumendo: 1) la necessità di sospendere l'efficacia dell'ordinanza nella parte in cui disponeva lo svincolo delle somme residue in favore del debitore, avendo (di seguito, per Controparte_1 brevità, ) ottenuto, in data 14.4.2021, un sequestro conservativo dei beni e dei crediti della Pt_3 debitrice fino a concorrenza di € 500.000,00; 2) l'erroneità della statuizione relativa alle spese di
Pagina 2 di 8 registrazione della sentenza, giusto il disposto dell'art. 1953 c.c. che prevede la possibilità del fideiussore di agire anticipatamente nei confronti del garantito;
3) l'erroneità della liquidazione delle spese giudiziali, ritenuta inferiore a quanto dovuto, in considerazione dell'instaurazione da parte del creditore di quattro distinte procedure esecutive, successivamente riunite;
4) l'erroneità dell'esclusione degli atti di intervento;
5) l'erroneità dello scomputo di € 50.000,00 dal compendio assegnato in quyanto la cessione non si era in realtà perfezionata.
Il Giudice dell'esecuzione, con decreto del 16.4.2021, disponeva inaudita altera parte la sospensione dell'autorizzazione allo svincolo delle somme in favore della debitrice esecutata limitatamente ad un importo di € 650.000,00. Tale sospensione veniva confermata con ordinanza del 26.10.2021 a seguito dell'instaurazione del contraddittorio, con la quale il Giudice dell'esecuzione assegnava il termine per l'inizio del giudizio di merito.
Tempestivamente introdotto il giudizio, ha chiesto la decisione solamente in Parte_1 relazione ad alcune delle doglianze esposte in fase cautelare dall'opponente, e precisamente le questioni relative alle spese di registrazione, alle spese di procedura, alla rinuncia degli interventi e allo svincolo delle somme restanti. Non è stata viceversa coltivata la questione relativa alla cessione del credito.
Nell'argomentare in ordine alle sole questioni ora esposte, la debitrice opposta ha quindi chiesto lo svincolo delle somme oggetto del giudizio in quanto: a) sarebbe intervenuta nella Pt_3 procedura per un credito diverso rispetto a quello oggetto del sequestro conservativo da €
500.000,00; b) sia che avrebbero rinunciato al loro atto di intervento, non Pt_3 Controparte_2 avendo reiterato l'istanza di attribuzione in sede di distribuzione del ricavato;
c) Controparte_2 non avrebbe alcun titolo per richiedere il rimborso delle spese di registrazione della sentenza, in quanto le relative somme non erano state in realtà sostenute dal creditore;
d) le spese giudiziali sarebbero state correttamente quantificate nell'ordinanza di assegnazione in € 12.500,00 oltre
3.500,00 più accessori, poiché la riunione delle quattro procedure esecutive e la relativa liquidazione unica dei compensi era funzionale ad evitare una moltiplicazione indebita di spese di esecuzione;
e) in ogni caso, anche in accoglimento di tutte le pretese dei creditori opponenti, la somma di € 650.000,00, per la quale è stato sospeso lo svincolo, sarebbe comunque superiore a quanto necessario.
Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c., il tutto con vittoria di spese di lite.
Con memoria depositata il 21.3.2023, i convenuti si sono costituiti ed hanno chiesto l'accoglimento dell'opposizione, affermando l'infondatezza dell'avversa prospettazione relativa
Pagina 3 di 8 all'ambito limitato della riassunzione (spese di registrazione, spese di procedura, rinuncia agli interventi, svincolo delle somme per disposto sequestro). Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con distinto atto di citazione il procedente ed intervento e l'intervenuta CP_2 [...] hanno riassunto il merito (R.G. 9628/2022), reiterando tutti i motivi di opposizione Parte_2 avanzati in fase cautelare e chiedendone l'accoglimento, con vittoria di spese.
La debitrice non si è costituita in quel giudizio. CP_2
All'udienza del 5.11.2025, tenutasi con modalità a trattazione scritta e scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate alle rispettive memorie ed hanno precisato le conclusioni.
All'esito, il giudice ha disposto la riunione dei due giudizi e ha trattenuto la causa in decisione, già concessi i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'esaminare l'opposizione proposta da e dalla Controparte_2 Parte_2
si deve evidenziare quanto segue.
[...]
Il motivo relativo all'assunta pretermissione degli interventi è infondato.
Invero, all'udienza del 9.3.2021 l'Avv. Sonnino, ha verbalizzato la sua presenza unicamente
“per il creditore esecutante , ha esibito e poi dichiarato di depositare Controparte_2 unicamente il tiolo relativo al credito principale (sent. Trib. Roma n. 8738/2018) ed ha “chie[sto] termine per la precisazione del credito del Sig. , chiedendo altresì Controparte_2
“che si proceda alla distribuzione giudiziale ai sensi dell'art. 542 c.p.c.” (cfr. verbale di udienza, in atti).
La nota di precisazione del credito, dichiaratamente finalizzata a meglio individuare i crediti di cui si chiedeva la soddisfazione e la conseguente attribuzione, non riporta in alcun modo gli importi di cui all'atto di intervento della . CP_1
Correttamente, pertanto, il GE non ha provveduto ad attribuire le somme ricavate dalla vendita all'intervenuto , in ossequio al generale principio per il quale il processo Parte_2 esecutivo, quale processo essenzialmente ad istanza di parte, non può prevedere l'assegnazione di alcuna somma in difetto di specifica, e necessariamente reiterata, istanza in tal senso. E ciò vale a maggior ragione per la , neanche verbalizzata presente all'udienza celebrata per Parte_2
l'assegnazione delle somme.
Diverso a dirsi quanto all'intervenuto che, precisate le somme richieste nell'atto CP_2 depositato il 19.3.2021, si è visto di fatto riconoscere l'importo di cui all'intervento per spese legali
(€ 12.5000,00 oltre accessori) in sede di assegnazione in quanto:
- L'ordinanza afferma che dalla somma richiesta nella precisazione del credito (ossia €
2.374.724,25, in cui il ricomprende sia la sorte, per € 2.034.594,98, che le spese CP_2
Pagina 4 di 8 giudiziali di cui all'intervento per € 18.239,00, che infine gli interessi – cfr. pag. 2 atto di precisazione), “deve esser dedotto l'importo di € 50.000,00”, per una risultante quindi di €
2.324.724,25;
- A tale somma il GE aggiunge le spese di esecuzione rideterminate (€ 12.500,00 compresi accessori ed € 3.500,00 oltre accessori), per un totale di € 2.342.331,17 (€ 2.324.724,25 +
€ 17.606,92);
- a tale somma toglie € 10.165,00 “oggetto di assegnazione in separata procedura” (per un totale quindi di € 2.332.166,17);
- Assegnando l'importo finale di € 2.357.714,39 (e pari ad € 2.332.166,17 + € 25.549,20 per “spese anticipate dal creditore esecutante nelle quattro procedure esecutive mobiliari”
e riconosciute esattamente come richieste dal cfr. pag. 3, ibidem), pertanto, il CP_2
GE ha escluso solamente l'imposta di registro e rideterminato le spese di esecuzione, riconoscendo e liquidando quindi anche il credito dell'intervento del CP_2
Il suddetto motivo deve pertanto esser rigettato.
Alle stesse conclusioni in punto di infondatezza si deve pervenire quanto alla richiesta di liquidazione dell'imposta di registro della sentenza azionata quale titolo esecutivo sotteso all'atto di intervento.
Nell'ordinanza di assegnazione, infatti, il Giudice dell'Esecuzione procede ad attribuire le somme al creditore unicamente in presenza di una giustificazione causale e, in casi quali il presente, della prova dell'avvenuto esborso di una voce di spesa asseritamente sostenuta in quanto funzionalmente collegata al titolo azionato: la liquidazione e la conseguente assegnazione delle somme sono infatti conseguenti al necessario controllo che il giudice dell'esecuzione è tenuto d'ufficio ad effettuare in merito alla sussistenza del titolo e alla consistenza dello stesso (cfr. Cass.
31955/2018, per la quale l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare la richiesta esecutiva
“si pone come preliminare dal punto di vista logico […] e dev'essere compiuto, anche d'ufficio, in ogni stato e grado, compreso il giudizio di rinvio”).
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata in parte qua.
Parimenti infondata si palesa la doglianza relativa all'illegittimità delle spese di esecuzione liquidate.
Invero, come premesso nell'incipit narrativo della presente sentenza, il procedente aveva iscritto quattro diverse procedure esecutive, cui era sotteso lo stesso titolo esecutivo, che vedevano lo stesso creditore procedente e la stessa debitrice esecutata e tutte erano finalizzate al pignoramento di quote di società facenti capo a Parte_1
Pagina 5 di 8 Del tutto giustificata, pertanto, risulta non soltanto la riunione delle procedure esecutive, ma altresì la conseguente liquidazione di una sola voce di compensi per l'attività esecutiva, in ossequio alla ormai costante giurisprudenza della Suprema Corte di tema di necessità di non aggravare inutilmente la posizione del debitore, pena la concretizzazione della figura dell'abuso del diritto
(cfr. ex multis Cass. sez. un., 19 marzo 2025, n. 7299, che ha statuito, in fattispecie analoghe alla presente, il dovere del giudice di liquidare soltanto i compensi professionali e gli esborsi corrispondenti a quelli strettamente necessari ad un'unica azione, senza alcun automatismo connesso al numero delle iniziative adottate).
Pertanto, l'individuazione della somma di € 12.500,00 compresi accessori, oltre all'importo di
€ 3.500,00 più accessori, si pone molto al di sopra dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (scaglione da € 2.000.000,00 ad € 4.000.000,00, € 1.684,00 per la fase introduttiva, €
2.861,00 per la fase di trattazione e conclusiva, per un totale di € 4.545,00 e, compresi accessori, pari a complessivi € 6.631,70) nonché superiore ai valori medi (pari ad € 13.261,94 a fronte di liquidati € 17.606,92, ossia pari ad un importo di poco inferiore ai valori massimi), pertanto non violando in alcun modo i limiti di legge.
Venendo quindi all'eccepita indebita sottrazione dall'importo assegnato della somma di €
50.000,00 per la cessione del credito, risulta documentato in atti che la suddetta cessione è stata oggetto di opposizione da parte della ceduta e di successiva risoluzione della cessione CP_2 stessa (cfr. docc.
5-17 fascicolo parte opponente).
A ciò si aggiunga che, peraltro, non ha preso alcuna posizione sul punto, Parte_1 scegliendo di non riassumere tale motivo di opposizione nel giudizio recante R.G. 8190/2022 e non costituendosi nel giudizio riunito R.G. 9628/2022, nel quale il motivo era stato oggetto di specifica riassunzione da parte del e dell'intervenuta . CP_2 Parte_2
Discende da quanto sopra che, alla luce della documentazione in atti e della mancata contestazione sul punto da parte della debitrice, deve essere accolta l'opposizione in parte qua.
Quanto, infine, alla doglianza relativa al disposto sequestro delle somme a carico della si deve evidenziare che con l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di CP_2 assegnazione è consentito avanzare eccezioni che attengono a vizi propri dell'ordinanza impugnata, non già a circostanze esterne e, peraltro, sopravvenute, che non riguardano specificamente la procedura oggetto di impugnazione.
A ciò si aggiunga, comunque, che il sequestro autorizzato in altra sede non può consentire l'accantonamento di somme in questa procedura, in primo luogo poiché gli importi vincolati in una procedura esecutiva possono essere destinati solo ai crediti che sono stati oggetto di richieste esecutive e riconosciuti nel contesto della stessa procedura. In secondo luogo, la stessa ha Pt_3
Pagina 6 di 8 rappresentato nella propria comparsa di costituzione e risposta (pag. 7) di aver eseguito il suddetto sequestro conservativo, con la conseguenza che le somme risultano già vincolate in altro procedimento, ivi trovando la richiesta tutela.
Va disattesa, infine, la richiesta di condanna al risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi la sussistenza dei presupposti della mala fede o colpa grave della parte soccombente. La Corte di Cassazione ha chiarito, infatti, che la responsabilità in parola presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli parzialmente infondata (Cass. civ., sez. I, 8 marzo 2025, n.
6205) per allegazione, da parte del convenuto, di un fatto impeditivo o modificativo. La responsabilità di cui all'art. 96 c.p.c. va, pertanto, considerata eccezionale e, quindi, interpretata restrittivamente e in senso costituzionalmente orientato con riferimento al diritto di azione di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2023, n. 19948).
Discende da tutto quanto sopra il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza fra e e vengono Parte_2 Parte_1 liquidate come da dispositivo, mentre in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione di le spese vengono interamente compensate fra quest'ultimo e Controparte_2 [...]
Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione gli atti esecutivi proposta da Controparte_2
limitatamente al profilo relativo alla cessione del credito, stabilendo che
[...] nell'ordinanza di assegnazione R.G.E. n. 8784/2015 emessa dal Tribunale di Roma il
26.3.2021 deve essere eliminata la previsione per cui “rilevato, quanto alla precisazione del credito svolta da parte procedente, che dalla somma richiesta doveva essere dedotto un importo di € 50.000,00, oggetto di cessione di credito in favore della RO OT
Siderurgici” e devono essere liquidati al creditore procedente € 2.407.714,39 a totale soddisfo del credito per spese di giustizia ed a totale soddisfo del credito;
- rigetta nel resto l'opposizione gli atti esecutivi proposta da Controparte_2
- rigetta l'opposizione gli atti esecutivi proposta da Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
liquidate in € 642,00 oltre accessori di legge se dovuti;
Pagina 7 di 8 - compensa integralmente le spese di lite fra
Parte_1
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2025.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del CP_4
Pagina 8 di 8
e Controparte_2 [...]
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Messina
IO ON (D.M. 4 aprile 2025).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Giulia Messina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8190 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
Parte_1
(Avv. Giuseppe Cavallaro)
- ATTORE - OPPOSTO
E
Controparte_1
(Avv. Marco Sonnino)
NONCHÈ
- CONVENUTA - OPPONENTE
Controparte_2
(Avv. Marco Sonnino)
- CONVENUTO - OPPONENTE
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di pignoramento ex art. 2471 c.c. iscriveva a ruolo la Controparte_2 procedura R.G. 8784/2015, con la quale venivano pignorate le quote sociali della società Rich Srl intestate alla debitrice in virtù dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. con la quale la Parte_1 debitrice era stata condannata al pagamento in favore del creditore Controparte_2 della somma di € 2.034.594,98, oltre interessi e spese.
Con distinti atti di pignoramento iscritti ai nn. R.G. 8785/2015, R.G. 8786/2015 e R.G.
8787/2015 e sulla base del medesimo titolo esecutivo, il creditore provvedeva a pignorare, sempre
Pagina 1 di 8 ex art. 2741 c.c., le quote delle società, rispettivamente, Ge.Co. Servizi Srl, Azienda Agricola
NT IR Srl e RO Srl.
Disposta la riunione delle quattro procedure esecutive con provvedimento del 18.9.2016, veniva affidata consulenza tecnica d'ufficio per la valutazione delle partecipazioni sociali.
Con costituzione del 26.7.2018 intervenivano la per un credito di € Parte_2
949,89, oltre accessori e spese, e per un credito di € 18.239,00 per Controparte_2 spese legali liquidate nella sentenza nm. 8738/2018, pubblicata il 30.4.2018 dal Tribunale di Roma.
Espletata la CTU, veniva quindi disposta la vendita delle quote.
All'udienza del 9.3.2021 compariva la debitrice nonchè il procuratore del Parte_1 creditore procedente, che chiedeva l'assegnazione delle relative somme, domandando altresì un termine per poter precisare il credito di cui chiedeva l'assegnazione. All'esito il GE si riservava sull'assegnazione, concedendo dieci giorni per il deposito della precisazione del credito. Vi provvedeva il creditore con memoria del 19.3.2021. CP_2
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 26.3.2021 il GE: a) rilevato, quanto alla precisazione del credito svolta da parte procedente, che dalla somma richiesta doveva essere dedotto un importo di € 50.000,00, oggetto di cessione di credito in favore della RO OT
Siderurgici; b) ritenuto che non potesse tenersi conto del rimborso richiesto dal procedente, di oltre
€ 69.000,00 a titolo di spese di registrazione, non venendo in rilievo somme effettivamente anticipate;
c) rilevato, quanto alle somme richieste a titolo di spese di esecuzione, che le stesse dovessero quantificarsi in € 12.500,00, compresi accessori, oltre all'importo di € 3.500,00, oltre accessori, spettante per spese di lite;
c) rilevato che, in sede di precisazione del credito, era stata svolta istanza di attribuzione da parte del solo creditore procedente, potendosi per l'effetto ritenere rinunciato l'atto di intervento svolto;
d) assegnava al creditore la Controparte_2 somma di € 2.357.714,39 a totale soddisfo del credito per spese di giustizia ed a totale soddisfo del credito principale;
e) autorizzava lo svincolo delle somme restanti in favore della debitrice esecutata decorso il termine di venti giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Con ricorso depositato il 15.4.2021 e Controparte_2 Controparte_3 proponevano opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e 512 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione del 26.3.2021.
Nel proprio ricorso gli opponenti deducevano l'erroneità dell'ordinanza di assegnazione, assumendo: 1) la necessità di sospendere l'efficacia dell'ordinanza nella parte in cui disponeva lo svincolo delle somme residue in favore del debitore, avendo (di seguito, per Controparte_1 brevità, ) ottenuto, in data 14.4.2021, un sequestro conservativo dei beni e dei crediti della Pt_3 debitrice fino a concorrenza di € 500.000,00; 2) l'erroneità della statuizione relativa alle spese di
Pagina 2 di 8 registrazione della sentenza, giusto il disposto dell'art. 1953 c.c. che prevede la possibilità del fideiussore di agire anticipatamente nei confronti del garantito;
3) l'erroneità della liquidazione delle spese giudiziali, ritenuta inferiore a quanto dovuto, in considerazione dell'instaurazione da parte del creditore di quattro distinte procedure esecutive, successivamente riunite;
4) l'erroneità dell'esclusione degli atti di intervento;
5) l'erroneità dello scomputo di € 50.000,00 dal compendio assegnato in quyanto la cessione non si era in realtà perfezionata.
Il Giudice dell'esecuzione, con decreto del 16.4.2021, disponeva inaudita altera parte la sospensione dell'autorizzazione allo svincolo delle somme in favore della debitrice esecutata limitatamente ad un importo di € 650.000,00. Tale sospensione veniva confermata con ordinanza del 26.10.2021 a seguito dell'instaurazione del contraddittorio, con la quale il Giudice dell'esecuzione assegnava il termine per l'inizio del giudizio di merito.
Tempestivamente introdotto il giudizio, ha chiesto la decisione solamente in Parte_1 relazione ad alcune delle doglianze esposte in fase cautelare dall'opponente, e precisamente le questioni relative alle spese di registrazione, alle spese di procedura, alla rinuncia degli interventi e allo svincolo delle somme restanti. Non è stata viceversa coltivata la questione relativa alla cessione del credito.
Nell'argomentare in ordine alle sole questioni ora esposte, la debitrice opposta ha quindi chiesto lo svincolo delle somme oggetto del giudizio in quanto: a) sarebbe intervenuta nella Pt_3 procedura per un credito diverso rispetto a quello oggetto del sequestro conservativo da €
500.000,00; b) sia che avrebbero rinunciato al loro atto di intervento, non Pt_3 Controparte_2 avendo reiterato l'istanza di attribuzione in sede di distribuzione del ricavato;
c) Controparte_2 non avrebbe alcun titolo per richiedere il rimborso delle spese di registrazione della sentenza, in quanto le relative somme non erano state in realtà sostenute dal creditore;
d) le spese giudiziali sarebbero state correttamente quantificate nell'ordinanza di assegnazione in € 12.500,00 oltre
3.500,00 più accessori, poiché la riunione delle quattro procedure esecutive e la relativa liquidazione unica dei compensi era funzionale ad evitare una moltiplicazione indebita di spese di esecuzione;
e) in ogni caso, anche in accoglimento di tutte le pretese dei creditori opponenti, la somma di € 650.000,00, per la quale è stato sospeso lo svincolo, sarebbe comunque superiore a quanto necessario.
Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c., il tutto con vittoria di spese di lite.
Con memoria depositata il 21.3.2023, i convenuti si sono costituiti ed hanno chiesto l'accoglimento dell'opposizione, affermando l'infondatezza dell'avversa prospettazione relativa
Pagina 3 di 8 all'ambito limitato della riassunzione (spese di registrazione, spese di procedura, rinuncia agli interventi, svincolo delle somme per disposto sequestro). Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con distinto atto di citazione il procedente ed intervento e l'intervenuta CP_2 [...] hanno riassunto il merito (R.G. 9628/2022), reiterando tutti i motivi di opposizione Parte_2 avanzati in fase cautelare e chiedendone l'accoglimento, con vittoria di spese.
La debitrice non si è costituita in quel giudizio. CP_2
All'udienza del 5.11.2025, tenutasi con modalità a trattazione scritta e scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate alle rispettive memorie ed hanno precisato le conclusioni.
All'esito, il giudice ha disposto la riunione dei due giudizi e ha trattenuto la causa in decisione, già concessi i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'esaminare l'opposizione proposta da e dalla Controparte_2 Parte_2
si deve evidenziare quanto segue.
[...]
Il motivo relativo all'assunta pretermissione degli interventi è infondato.
Invero, all'udienza del 9.3.2021 l'Avv. Sonnino, ha verbalizzato la sua presenza unicamente
“per il creditore esecutante , ha esibito e poi dichiarato di depositare Controparte_2 unicamente il tiolo relativo al credito principale (sent. Trib. Roma n. 8738/2018) ed ha “chie[sto] termine per la precisazione del credito del Sig. , chiedendo altresì Controparte_2
“che si proceda alla distribuzione giudiziale ai sensi dell'art. 542 c.p.c.” (cfr. verbale di udienza, in atti).
La nota di precisazione del credito, dichiaratamente finalizzata a meglio individuare i crediti di cui si chiedeva la soddisfazione e la conseguente attribuzione, non riporta in alcun modo gli importi di cui all'atto di intervento della . CP_1
Correttamente, pertanto, il GE non ha provveduto ad attribuire le somme ricavate dalla vendita all'intervenuto , in ossequio al generale principio per il quale il processo Parte_2 esecutivo, quale processo essenzialmente ad istanza di parte, non può prevedere l'assegnazione di alcuna somma in difetto di specifica, e necessariamente reiterata, istanza in tal senso. E ciò vale a maggior ragione per la , neanche verbalizzata presente all'udienza celebrata per Parte_2
l'assegnazione delle somme.
Diverso a dirsi quanto all'intervenuto che, precisate le somme richieste nell'atto CP_2 depositato il 19.3.2021, si è visto di fatto riconoscere l'importo di cui all'intervento per spese legali
(€ 12.5000,00 oltre accessori) in sede di assegnazione in quanto:
- L'ordinanza afferma che dalla somma richiesta nella precisazione del credito (ossia €
2.374.724,25, in cui il ricomprende sia la sorte, per € 2.034.594,98, che le spese CP_2
Pagina 4 di 8 giudiziali di cui all'intervento per € 18.239,00, che infine gli interessi – cfr. pag. 2 atto di precisazione), “deve esser dedotto l'importo di € 50.000,00”, per una risultante quindi di €
2.324.724,25;
- A tale somma il GE aggiunge le spese di esecuzione rideterminate (€ 12.500,00 compresi accessori ed € 3.500,00 oltre accessori), per un totale di € 2.342.331,17 (€ 2.324.724,25 +
€ 17.606,92);
- a tale somma toglie € 10.165,00 “oggetto di assegnazione in separata procedura” (per un totale quindi di € 2.332.166,17);
- Assegnando l'importo finale di € 2.357.714,39 (e pari ad € 2.332.166,17 + € 25.549,20 per “spese anticipate dal creditore esecutante nelle quattro procedure esecutive mobiliari”
e riconosciute esattamente come richieste dal cfr. pag. 3, ibidem), pertanto, il CP_2
GE ha escluso solamente l'imposta di registro e rideterminato le spese di esecuzione, riconoscendo e liquidando quindi anche il credito dell'intervento del CP_2
Il suddetto motivo deve pertanto esser rigettato.
Alle stesse conclusioni in punto di infondatezza si deve pervenire quanto alla richiesta di liquidazione dell'imposta di registro della sentenza azionata quale titolo esecutivo sotteso all'atto di intervento.
Nell'ordinanza di assegnazione, infatti, il Giudice dell'Esecuzione procede ad attribuire le somme al creditore unicamente in presenza di una giustificazione causale e, in casi quali il presente, della prova dell'avvenuto esborso di una voce di spesa asseritamente sostenuta in quanto funzionalmente collegata al titolo azionato: la liquidazione e la conseguente assegnazione delle somme sono infatti conseguenti al necessario controllo che il giudice dell'esecuzione è tenuto d'ufficio ad effettuare in merito alla sussistenza del titolo e alla consistenza dello stesso (cfr. Cass.
31955/2018, per la quale l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare la richiesta esecutiva
“si pone come preliminare dal punto di vista logico […] e dev'essere compiuto, anche d'ufficio, in ogni stato e grado, compreso il giudizio di rinvio”).
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata in parte qua.
Parimenti infondata si palesa la doglianza relativa all'illegittimità delle spese di esecuzione liquidate.
Invero, come premesso nell'incipit narrativo della presente sentenza, il procedente aveva iscritto quattro diverse procedure esecutive, cui era sotteso lo stesso titolo esecutivo, che vedevano lo stesso creditore procedente e la stessa debitrice esecutata e tutte erano finalizzate al pignoramento di quote di società facenti capo a Parte_1
Pagina 5 di 8 Del tutto giustificata, pertanto, risulta non soltanto la riunione delle procedure esecutive, ma altresì la conseguente liquidazione di una sola voce di compensi per l'attività esecutiva, in ossequio alla ormai costante giurisprudenza della Suprema Corte di tema di necessità di non aggravare inutilmente la posizione del debitore, pena la concretizzazione della figura dell'abuso del diritto
(cfr. ex multis Cass. sez. un., 19 marzo 2025, n. 7299, che ha statuito, in fattispecie analoghe alla presente, il dovere del giudice di liquidare soltanto i compensi professionali e gli esborsi corrispondenti a quelli strettamente necessari ad un'unica azione, senza alcun automatismo connesso al numero delle iniziative adottate).
Pertanto, l'individuazione della somma di € 12.500,00 compresi accessori, oltre all'importo di
€ 3.500,00 più accessori, si pone molto al di sopra dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (scaglione da € 2.000.000,00 ad € 4.000.000,00, € 1.684,00 per la fase introduttiva, €
2.861,00 per la fase di trattazione e conclusiva, per un totale di € 4.545,00 e, compresi accessori, pari a complessivi € 6.631,70) nonché superiore ai valori medi (pari ad € 13.261,94 a fronte di liquidati € 17.606,92, ossia pari ad un importo di poco inferiore ai valori massimi), pertanto non violando in alcun modo i limiti di legge.
Venendo quindi all'eccepita indebita sottrazione dall'importo assegnato della somma di €
50.000,00 per la cessione del credito, risulta documentato in atti che la suddetta cessione è stata oggetto di opposizione da parte della ceduta e di successiva risoluzione della cessione CP_2 stessa (cfr. docc.
5-17 fascicolo parte opponente).
A ciò si aggiunga che, peraltro, non ha preso alcuna posizione sul punto, Parte_1 scegliendo di non riassumere tale motivo di opposizione nel giudizio recante R.G. 8190/2022 e non costituendosi nel giudizio riunito R.G. 9628/2022, nel quale il motivo era stato oggetto di specifica riassunzione da parte del e dell'intervenuta . CP_2 Parte_2
Discende da quanto sopra che, alla luce della documentazione in atti e della mancata contestazione sul punto da parte della debitrice, deve essere accolta l'opposizione in parte qua.
Quanto, infine, alla doglianza relativa al disposto sequestro delle somme a carico della si deve evidenziare che con l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di CP_2 assegnazione è consentito avanzare eccezioni che attengono a vizi propri dell'ordinanza impugnata, non già a circostanze esterne e, peraltro, sopravvenute, che non riguardano specificamente la procedura oggetto di impugnazione.
A ciò si aggiunga, comunque, che il sequestro autorizzato in altra sede non può consentire l'accantonamento di somme in questa procedura, in primo luogo poiché gli importi vincolati in una procedura esecutiva possono essere destinati solo ai crediti che sono stati oggetto di richieste esecutive e riconosciuti nel contesto della stessa procedura. In secondo luogo, la stessa ha Pt_3
Pagina 6 di 8 rappresentato nella propria comparsa di costituzione e risposta (pag. 7) di aver eseguito il suddetto sequestro conservativo, con la conseguenza che le somme risultano già vincolate in altro procedimento, ivi trovando la richiesta tutela.
Va disattesa, infine, la richiesta di condanna al risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi la sussistenza dei presupposti della mala fede o colpa grave della parte soccombente. La Corte di Cassazione ha chiarito, infatti, che la responsabilità in parola presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli parzialmente infondata (Cass. civ., sez. I, 8 marzo 2025, n.
6205) per allegazione, da parte del convenuto, di un fatto impeditivo o modificativo. La responsabilità di cui all'art. 96 c.p.c. va, pertanto, considerata eccezionale e, quindi, interpretata restrittivamente e in senso costituzionalmente orientato con riferimento al diritto di azione di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2023, n. 19948).
Discende da tutto quanto sopra il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza fra e e vengono Parte_2 Parte_1 liquidate come da dispositivo, mentre in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione di le spese vengono interamente compensate fra quest'ultimo e Controparte_2 [...]
Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione gli atti esecutivi proposta da Controparte_2
limitatamente al profilo relativo alla cessione del credito, stabilendo che
[...] nell'ordinanza di assegnazione R.G.E. n. 8784/2015 emessa dal Tribunale di Roma il
26.3.2021 deve essere eliminata la previsione per cui “rilevato, quanto alla precisazione del credito svolta da parte procedente, che dalla somma richiesta doveva essere dedotto un importo di € 50.000,00, oggetto di cessione di credito in favore della RO OT
Siderurgici” e devono essere liquidati al creditore procedente € 2.407.714,39 a totale soddisfo del credito per spese di giustizia ed a totale soddisfo del credito;
- rigetta nel resto l'opposizione gli atti esecutivi proposta da Controparte_2
- rigetta l'opposizione gli atti esecutivi proposta da Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
liquidate in € 642,00 oltre accessori di legge se dovuti;
Pagina 7 di 8 - compensa integralmente le spese di lite fra
Parte_1
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2025.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del CP_4
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e Controparte_2 [...]
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Messina
IO ON (D.M. 4 aprile 2025).