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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/04/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8037/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione avverso sanzione amministrativa per omissione contributiva
PROMOSSA DA nata a [...] il [...], cod. fisc.: , IN Parte_1 C.F._1
PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DI CP_1
, p.iva , entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio
[...] P.IVA_1 dell'avv. Lara Burtone, sito in Catania via Timoleone n. 86, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via Ciro CP_2 il Grande n.21, cod. fisc.: , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato P.IVA_2 ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto di Catania, sita in
Catania piazza della Repubblica n. 26, come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.08.2024, in proprio e quale legale rappresentante di Parte_2
ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 0I-002112216, con la quale Controparte_1
l' ha ingiunto per l'annualità 2017 il pagamento della somma complessiva di euro 796,55, CP_2
oltre spese di notifica, assumendo la presunta violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l.
12.09.1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla l. 11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), asseritamente contestata con atto di accertamento n. 2100.26/06/2019.0302398 del 26.06.2019.
A sostegno della spiegata opposizione, in estrema sintesi, ricostruita la disciplina di riferimento, parte ricorrente ha dedotto:
- l'inosservanza degli artt. 11 e 18 della l. n.689/1981 per l'inadeguatezza della motivazione del titolo opposto;
- l'insussistenza della prova dell'elemento soggettivo di cui all'art. 3 della l. n.689/1981;
- la violazione da parte dell' del disposto dell'art. 14 l. n.689/1981, stante che nel caso CP_2
di specie gli elementi oggettivi (puro calcolo percentuale) e soggettivi (dati della società e del suo legale rappresentante risultanti sia in atti che dalle visure camerali e dal sistema comunicazione unica per l'impresa di cui al D.L. 1 luglio 2009 n. 78) sono nella piena e costante disponibilità dell' che non ha ragione alcuna di attendere anni per procedere CP_2 all'addebito dei contributi;
- l'inosservanza della gradazione e della proporzione della sanzione rispetto la gravità del fatto e agli altri elementi previsti dall'art. 133 c.p., ivi compresa la particolare tenuità del fatto che deve essere determinata non sulla base di pregiudizi ideologici ma in ragione delle dimensioni degli interessi economici che un'azienda è in grado di generare in aggiunta alle condizioni economiche del trasgressore.
Su tali premesse, parte ricorrente ha testualmente chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata, di “…- dichiarare che la pretesa dell' è CP_2
infondata con conseguente annullamento di ogni provvedimento e ruolo opposto;
quanto alle spese legali tenuto conto del fatto: - Che il credito vantato dall' è palesemente infondato;
CP_2
- Che sussistono validi motivi per definire la posizione dell' “temeraria” e sanzionabile CP_2 ex art. 96 c.p.c; - Che sussistono i requisiti per pronunciare una condanna dell' alle spese CP_2 maggiorata del 30% per effetto dell'art. 1 bis del D. lgs 55/2014; - Che sussistono le ragioni per ritenere applicabile anche la maggiorazione delle spese legali a favore del ricorrente ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.lgs. 55/2014; - Che sussistono ulteriori ragioni di responsabilità aggravata a carico come da punti precedenti;
si chiede che l' sia CP_2
Pagina 2 condannato al pagamento delle spese processuali e di ogni ulteriore componente anche risarcitoria come sopra specificato, contributo unificato, IVA e CAP come per legge. - Si richiede altresì la distrazione al ... difensore ex art 93 cpc, in quanto antistatario …”.
In data 3.04.2025 si è ritualmente costituito in giudizio l' depositando nel fascicolo CP_2 telematico memoria difensiva con la quale ha dedotto che “è stata rinvenuta prova dell'avvenuta notifica dell'atto di accertamento di cui sopra. Si rappresenta tuttavia che …
l'avviso di accertamento 2100.26/06/2019.0302398, prodromico all'emissione della OI- CP_2
002112216, è stato consegnato all'agente notificatore oltre i termini di cui all'art. 14 della L.
689/81 (e precisamente in data 28/12/2019), si è provveduto ad annullare in autotutela l'OI impugnata”.
Conseguentemente, l' ha chiesto di “dichiarare cessata la materia del contendere, con CP_2
compensazione di spese atteso il non univoco orientamento giurisprudenziale sull'art. 14 della
L. 689.81”.
La presente controversia è stata istruita con l'acquisizione delle prove documentali e, all'udienza del 18.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
______________________
In punto di fatto, va rilevato che l'ordinanza ingiunzione n. 0I-002112216 è stata notificata a semplificata, “in qualità di obbligato solidale” per le violazioni accertate in Controparte_1 riferimento all'annualità 2017 delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 1 bis del d.l.
12.09.1983 n.463 conv. con mod. con la l. 11.11.1983 n. 638.
Secondo il costante indirizzo della Corte di legittimità, la legittimazione a proporre opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa deriva non già dall'interesse di fatto che il soggetto ricorrente può avere alla rimozione del provvedimento
(per sottrarsi, ad esempio, all'esercizio dell'eventuale azione di regresso), bensì dall'interesse giuridico alla rimozione di un provvedimento del quale egli sia destinatario.
In questa prospettiva, è stato evidenziato “la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, spetta - anche in caso di eventuale responsabilità sanzionatoria con vincolo di solidarietà - esclusivamente al destinatario dell'ingiunzione al quale viene addebitata la violazione amministrativa, in quanto tale giudizio, sebbene abbia ad oggetto un rapporto giuridico avente fonte in un'obbligazione di tipo sanzionatorio, è formalmente strutturato quale impugnazione di
Pagina 3 un atto amministrativo, sicché non è consentita in esso la partecipazione di soggetti diversi dall'amministrazione ingiungente e dall'ingiunto, trovando la legittimazione a ricorrere fondamento nell'esistenza di un interesse giuridico alla rimozione di un atto del quale il ricorrente sia destinatario, mentre il fatto di essere esposto ad una eventuale azione di regresso integra un semplice interesse di fatto (Sez. 1, n. 325 dell'11 gennaio 2007)” (tra le varie, in motivazione, Cass. 02.01.2023 n. 3 che richiama in parte motiva Cass. 11.01.2007
n.325; Cass. 24.06.2011 n. 17617/2011).
In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che “in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa a sanzioni amministrative in materia di lavoro e previdenza, ove l'ordinanza sia emessa nei confronti dell'ente (nella specie, una comunità montana) e sia notificata in proprio al suo legale rappresentante, quest'ultimo è privo di legittimazione "ad causam" a proporre opposizione a proprio nome contro l'ordinanza notificatagli” (Cass. 18.01.2008 n.1072. Specularmente, tra le tante, ad esempio, Cass
15.11.2011 n.23875; Cass. 10.10.2007 n.21249).
Aderendo a tale consolidato indirizzo, dunque, va osservato che il vincolo di solidarietà posto dalla l. n.689/1981 tra la persona giuridica e il suo legale rappresentante, non altera l'autonomia della posizione dell'obbligato solidale rispetto a quella del legale rappresentante in proprio, vale a quale obbligato principale autore della violazione contestata, proprio perché
l'interesse giuridico -e quindi la legittimazione- alla rimozione del provvedimento nasce solo dall'esserne stati destinatari diretti (Cass.
8.03.2006 n. 10681)
Ne consegue che l'ordinanza-ingiunzione opposta essendo stata notificata all'obbligato solidale non è idonea a spiegare alcuna incidenza sulla sfera giuridica di in proprio, Pt_2 sicché quest'ultima per mancanza di interesse non è legittimata a proporre a proprio nome opposizione contro il titolo in parola.
Ciò posto, nel merito, si prende atto che l'ente resistente ha provveduto in autotutela all'annullamento della sanzione amministrativa comminata nei confronti di Controparte_1
semplifiata a mezzo dell'ordinanza di ingiunzione opposta, sicché è venuta meno la necessità di adottare nel merito la pronuncia in precedenza richiesta dalla parte ricorrente.
Infatti, la Suprema Corte ha chiarito ormai da tempo che “La cessazione della materia del contendere –che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di
Pagina 4 un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Cass. 5.12.2005, n. 26351; conf. tra le tante, Cass. 08.07.2010, n.16150), per cui, aderendo a tale principio, nella fattispecie concreta, va adottata in dispositivo tale statuizione.
Questione del tutto diversa è l'accertamento della fondatezza del ricorso ai fini della distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Tale indagine va condotta secondo il criterio della soccombenza virtuale avendo riguardo ai canoni della causalità che ne informano il contenuto (di recente, ad esempio, Cass. 17.01.2020,
n.1005; ex plurimis, Cass. 31.01.2017, n.2570; Cass.16.10.2012, n.17683).
A tal fine, giova osservare che le iniziative assunte dalla pubblica amministrazione in autotutela rappresentano non solo un modo per evitare il ricorso giurisdizionale ma anche un metodo per porre fine allo stesso, preordinato a mantenere invariato il rapporto costi –benefici e ad assicurare la conformità dei comportamenti amministrativi alle regole giuridiche, restando legittimato il ricorso ad esso anche in pendenza di giudizio quale proiezione applicativa del principio di lealtà processuale.
Nella fattispecie concreta, l'esercizio del potere discrezionale in parola appare evidentemente influenzato dai puntuali rilievi difensivi svolti dal procuratore della parte ricorrente, avendo posto in luce le criticità delle iniziali valutazioni operate dall'ente previdenziale, che, del resto, non ha prodotto in giudizio elementi utili a supportare la pretesa sanzionatoria avanzata ab origine.
In questa prospettiva, muovendo dall'insegnamento della Corte Costituzionale (v., ad esempio, sent. 23.11.2004, n.199; sent. 12.07.2005, n.274) –che seppure affermatosi con riguardo al settore tributario appare di portata generale- non può ritenersi trascurabile che parte ricorrente per affermare il suo diritto ed esercitare una compiuta difesa abbia dovuto sostenere degli esborsi causati dall'adozione di un atto non idoneo a fondare la pretesa creditoria al tempo in cui essa è stata esercitata, che, proprio in quanto tale, è stato eliminato dall'Istituto resistente con prontezza attivando i propri poteri autoritativi.
Pertanto, ad avviso di questo giudice, valutate le specifiche ragioni poste alla base del dedotto annullamento e tenuto conto di quanto ulteriormente statuito nei confronti dell'obbligato principale, appare equo disporre la parziale compensazione delle spese processuali nella misura di un metà, mentre la restante metà resta posta a carico della parte resistente, ritenendo sussistente un latente pregiudizio in capo alla parte ricorrente per aver
Pagina 5 dovuto attingere all'assistenza tecnica di un legale per assicurarsi la dovuta tutela a fronte delle conseguenze previste dalla legge in caso di infruttuoso decorso dei termini decadenziali entro i quali l'ordinamento consente ai privati di far valere le proprie ragioni.
In concreto, la liquidazione dei compensi professionali in favore della parte ricorrente restano operati considerando la natura e il valore della causa, l'arresto del procedimento che ci occupa alla fase iniziale, senza che sia stata svolta alcuna attività istruttoria né apportati nuovi elementi valutativi in sede di discussione cartolare della controversia, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 DM 55/2014 per come modificato dal DM n.147/2022 ed altresì avendo riguardo alla domanda di distrazione formulata dal procuratore della ricorrente nelle note cartolari del 15.04.2025.
Non si ravvisano i presupposti per statuire a norma dell'art. 96 c.p.c. in quanto l'esercizio della pretesa sanzionatoria da parte dell'ente previdenziale non può ritenersi in sé sintomatica di malafede o colpa grave in presenza di una disciplina che al tempo dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta è oggetto di interpretazioni giurisprudenziali oscillanti e, peraltro, l'efficacia esecutiva dell'atto in parola è stata sospesa inaudita altera parte con decreto del 22.08.2024 senza che parte ricorrente abbia offerto riscontro dei lamentati pregiudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere relativa all'ordinanza ingiunzione 0I-
002112216
COMPENSA per metà le spese processuali
CONDANNA l' al pagamento la restante metà delle spese processuali a favore di parte CP_2
ricorrente che liquida in euro 43,00 a titolo di spese vive ed euro 200,00 a titolo di compensi professionali, oltre 15% spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dei relativi procuratori antistatari
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 19.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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