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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15248 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 41272/2023
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IM RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41272/2023 promossa da: nato il [...] a [...] - Brasil), Parte_1 Parte_2
(nato il [...] a [...] - Brasil) e
[...] Parte_3 nato il [...] a [...] - Brasil), tutti elettivamente domiciliati
[...] in Roma, Piazza Benedetto Cairoli 2, rappresentati e difesi dall'Avv. VINCENZO
CAROSI. RICORRENTI
CONTRO
:
, in persona del pro tempore, domiciliato ex Controparte_1 CP_2 lege in Roma, via dei Portoghesi n.12, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato. RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Il giudizio è stato introdotto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data
12 settembre 2023, con cui i Signori e Parte_1 Parte_2 [...]
nati nella Repubblica Federale del Brasile, hanno citato in giudizio il Parte_3
per chiedere l'accertamento del loro status di cittadini italiani, Controparte_1 acquisito per discendenza dal capostipite I Persona_1 Persona_2 ricorrenti hanno richiesto di dichiarare il loro status con tutti i conseguenti diritti di trasmissione della cittadinanza a tutti i discendenti, e di ordinare al Persona_1
e al Comune di Castelnuovo di Farfa (RI) le iscrizioni, Controparte_1 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri anagrafici e di Stato civile.
Il , invitato a costituirsi, ha eccepito, tra l'altro (come desumibile Controparte_1 dalla memoria avversaria), l'inammissibilità del ricorso per presunti vizi procedurali legati all'indicazione e deposito della documentazione, e, in sede di Note di
1 Trattazione Scritta per l'udienza del 29 ottobre 2025, la difesa ricorrente ha altresì sollevato la questione dell'intervenuta modifica normativa introdotta dal D.L.
36/2025 convertito in L. 74/2025, la quale precluderebbe la dichiarazione della trasmissibilità del diritto ai discendenti, chiedendo in subordine la sollevazione della
Questione di Legittimità Costituzionale o la disapplicazione della nuova normativa.
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
Va peraltro aggiunto che la posizione dei ricorrenti ( , Pt_1 Pt_2 [...]
si applica l'eccezione di cui all'Art.
3-bis, lettera b), in quanto lo stato di Pt_3 cittadino deve essere accertato giudizialmente "nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data". Il ricorso è stato depositato il 12 settembre 2023, dunque ben prima del termine del 27 marzo 2025. Pertanto, il diritto al riconoscimento della cittadinanza per i ricorrenti stessi deve essere valutato secondo la disciplina previgente (L. 91/92, ante
3-bis), e sulla base della documentazione in atti, tale diritto sussiste in modo pieno e incondizionato.
La domanda è fondata.
Nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Dall'esame di tale documentazione, emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e
Pag. 2 di 3 ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Non può essere, invece, accolta la richiesta di dichiarare lo status di cittadinanza di soggetti che non sono parte del giudizio e che non è dato conoscere se siano concepiti, concepturi o nascituri.
Tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate, per cui pendeva anche giudizio di costituzionalità, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 29-10-25
Il Giudice
IM RA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 41272/2023
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IM RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41272/2023 promossa da: nato il [...] a [...] - Brasil), Parte_1 Parte_2
(nato il [...] a [...] - Brasil) e
[...] Parte_3 nato il [...] a [...] - Brasil), tutti elettivamente domiciliati
[...] in Roma, Piazza Benedetto Cairoli 2, rappresentati e difesi dall'Avv. VINCENZO
CAROSI. RICORRENTI
CONTRO
:
, in persona del pro tempore, domiciliato ex Controparte_1 CP_2 lege in Roma, via dei Portoghesi n.12, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato. RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Il giudizio è stato introdotto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data
12 settembre 2023, con cui i Signori e Parte_1 Parte_2 [...]
nati nella Repubblica Federale del Brasile, hanno citato in giudizio il Parte_3
per chiedere l'accertamento del loro status di cittadini italiani, Controparte_1 acquisito per discendenza dal capostipite I Persona_1 Persona_2 ricorrenti hanno richiesto di dichiarare il loro status con tutti i conseguenti diritti di trasmissione della cittadinanza a tutti i discendenti, e di ordinare al Persona_1
e al Comune di Castelnuovo di Farfa (RI) le iscrizioni, Controparte_1 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri anagrafici e di Stato civile.
Il , invitato a costituirsi, ha eccepito, tra l'altro (come desumibile Controparte_1 dalla memoria avversaria), l'inammissibilità del ricorso per presunti vizi procedurali legati all'indicazione e deposito della documentazione, e, in sede di Note di
1 Trattazione Scritta per l'udienza del 29 ottobre 2025, la difesa ricorrente ha altresì sollevato la questione dell'intervenuta modifica normativa introdotta dal D.L.
36/2025 convertito in L. 74/2025, la quale precluderebbe la dichiarazione della trasmissibilità del diritto ai discendenti, chiedendo in subordine la sollevazione della
Questione di Legittimità Costituzionale o la disapplicazione della nuova normativa.
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
Va peraltro aggiunto che la posizione dei ricorrenti ( , Pt_1 Pt_2 [...]
si applica l'eccezione di cui all'Art.
3-bis, lettera b), in quanto lo stato di Pt_3 cittadino deve essere accertato giudizialmente "nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data". Il ricorso è stato depositato il 12 settembre 2023, dunque ben prima del termine del 27 marzo 2025. Pertanto, il diritto al riconoscimento della cittadinanza per i ricorrenti stessi deve essere valutato secondo la disciplina previgente (L. 91/92, ante
3-bis), e sulla base della documentazione in atti, tale diritto sussiste in modo pieno e incondizionato.
La domanda è fondata.
Nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Dall'esame di tale documentazione, emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e
Pag. 2 di 3 ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Non può essere, invece, accolta la richiesta di dichiarare lo status di cittadinanza di soggetti che non sono parte del giudizio e che non è dato conoscere se siano concepiti, concepturi o nascituri.
Tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate, per cui pendeva anche giudizio di costituzionalità, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 29-10-25
Il Giudice
IM RA
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