Art. 49. (Norme finanziarie)
Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli 6, secondo e terzo comma, 16, 23, 34 e 35 della presente legge per l'anno finanziario 1966, negli importi indicati all'articolo 46, si provvede con le disponibilita' derivanti dalla riduzione, per l'anno stesso, di cui al precedente articolo 48.
Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli 6, secondo e terzo comma, 16, 23, 34 e 35 della presente legge per l'anno finanziario 1966, negli importi indicati all'articolo 46, si provvede con le disponibilita' derivanti dalla riduzione, per l'anno stesso, di cui al precedente articolo 48.